1)
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE
Di seguito, riportiamo alcune informazioni sulle
nuove disposizioni in termini di classificazione
delle acque, tempi di pesca e periodi di divieto.
Ai fini della pesca le acque provinciali sono così
classificate:
ACQUE PRINCIPALI
• Lago d'Iseo: dalla foce dell'Oglio superlacuale
al ponte di Sarnico.
ACQUE SECONDARIE PREGIATE
• Fiume Brembo: asta principale e relativi
affluenti sino alla diga Enel di Ponte San Pietro;
• Fiume Serio: asta principale sino allo
sbarramento di Albino; relativi affluenti sino alla
confluenza del torrente Nesa;
• Torrente Borlezza e relativi affluenti;
• Fiume Oglio superlacuale e relativi affluenti:
per quei tratti compresi e correnti nei territori
della provincia di Bergamo, nella parte a monte del
lago d'Iseo;
• Torrenti: Supine (Costa Volpino), Guerna (Adrara
S. Martino) e Bragazzo (Luzzana) con relativi
affluentí;
• Torrente Sonna: dal confine di provincia alla
foce nel fiume Adda;
• Immissari nel lago d'Iseo: intendendosi quelli
ricadenti nel territorio della provincia di Bergamo;
• Immissari del lago d'Endine e di Gaiano;
• Laghi alpini.
ACQUE SECONDARIE NORMALI
• Tutte le altre acque non elencate fra quelle
principali o secondarie pregiate.
2A) TEMPI DI PESCA
Nelle acque secondarie pregiate è vietato
l'esercizio della pesca per ogni specie ittica dalle
ore 18.00 della prima domenica di ottobre alle ore
6.00 dell'ultima domenica di febbraio.
Nelle acque principali e nelle acque secondarie
normali l’esercizio della pesca è consentito
tutto l’anno nel rispetto dei periodi di divieto
previsti per ogni singola specie ittica.
Nei laghetti alpini situati sopra i 1.500 m. di
quota è vietato l'esercizio della pesca per ogni
specie ittica dalle ore 18 della prima domenica di
ottobre alle ore 6.00 del 1 giugno.
Nel lago delle Trote in comune di Foppolo è
istituita per l'anno 2000 una zona di protezione e
ripopolamento, con divieto di pesca.
2B) PERIODI DI DIVIETO
Per le specie sottoindicate la pesca è vietata nei
seguenti periodi:
• trota: dalla prima domenica di ottobre
all'ultima domenica di febbraio, anche nelle acque
del lago d'Iseo;
• salmerino: dalla prima domenica di ottobre
all'ultima domenica di febbraio; nelle acque del
lago d'Iseo, dal primo novembre all'ultima domenica
di febbraio;
• carpione: dal primo dicembre al trentuno gennaio
e dal quindici giugno al quindici agosto;
• coregoni e coregonidi: dal primo dicembre al
quindici gennaio;
• temolo: dal quindici dicembre al trenta aprile;
• pesce persico: dal primo aprile al trentuno
maggio;
• persico-trota: dal primo maggio al quindici
giugno;
• luccio: dal primo febbraio al trentuno marzo;
nelle acque del lago d'Iseo dal primo marzo al
trenta aprile;
• tinca e carpa: dal quindici maggio al trenta
giugno: nelle acque del lago d'Iseo dal primo giugno
al quindici luglio;
• agone: dal quindici maggio al quindici giugno;
• alborella: dal quindici maggio al quindici
giugno, limitatamente alla pesca con uso delle reti;
• pigo e barbo: dal quindici maggio al trenta
giugno.
Nelle acque dei laghi di Endine e Gaiano per le
specie sottoindicate la pesca è vietata nei
seguenti periodi:
• trota: dal primo ottobre all'ultima domenica di
febbraio;
• pesce persico: dal quindici marzo al quindici
maggio;
• persico-trota: dal primo aprile al quindici
giugno:
• tinca e carpa: dal quindici maggio al trenta
giugno
• luccio: dal primo febbraio al trentuno marzo.
I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il
tramonto del giorno d'inizio e cessano un'ora prima
del levar del sole del giorno di scadenza.
I periodi di divieto di pesca validi per il lago
d'Iseo si estendono anche al tratto di fiume
compreso tra il ponte di Sarnico e la diga del
Consorzio dell'Oglio.
Il pesce catturato in periodo di divieto, o di
misura inferiore a quella consentita, deve essere
sempre ed immediatamente liberato senza che vi sia
recato danno.
3) ORARI E MEZZI DI PESCA
La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora
dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole,
secondo l'orario ufficiale diffuso dall'Osservatorio
Astronomico di Brera.
La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro
che sono in possesso della licenza di tipo
"B", è consentita:
1. nelle acque principali e secondarie normali con i
seguenti mezzi:
a) massimo 2 canne-lenza con o senza mulinello con
un massimo di cinque ami o altre esche singole
artificiali o naturali, oppure armata con
lanzettiera con un massimo di 15 lenzette;
b) una tirlindana o timoniera con un massimo di
quindici ami o esche naturali o artificiali da usare
soltanto nel lago d'Iseo:
c) una bilancia o bilancella di m. 1.5 di lato con
maglie non inferiori a mm. 10. montata su palo di
manovra;
d) una mazzacchera;
e) un fucile subacqueo, ad esclusione di quelli
muniti di carica esplosiva.
2. nelle acque secondarie pregiate soltanto con una
canna lenza, con o senza mulinello, con non più di
cinque ami - mosche - camole finte o altra esca
singola naturale o artificiale.
L'uso della bilancia è consentito solo da riva, a
piede asciutto, ad una distanza non inferiore a
quindici metri da pescatore a pescatore, sia sulla
stessa riva che tra le due rive.
E' vietata la pesca con l'uso della bilancia
"guadando e ranzando", nonchè con la
medesima appesa ad una fune tesa attraverso il corso
d'acqua: è invece ammesso l'ausilio di una
carrucola. Il bastone della bilancia non può
superare comunque la lunghezza di metri dieci; è
vietato qualsiasi impianto fisso anche solo
temporaneo sul terreno.
E' consentita la pesca notturna all'anguilla solo da
riva e con l'uso di non più di due canne.
Nelle acque dei Laghi di Endine e Gaiano:
• è consentito l'uso dei seguenti attrezzi: non
più di due canne-lenza, con o senza mulinello, con
un massimo di cinque ami e una tirlindana con un
solo amo;
• è sempre vietata la pesca notturna, ad
eccezione della pesca all'anguilla.
E'sempre vietata nelle acque del lago di Endine e
Gaiano:
la pesca con la bilancella;
la pesca con qualsiasi altro tipo di rete;
la pesca notturna, ad eccezione della pesca
all'anguilla,
la pesca nella zona di protezione, torrente Cherio:
compresa tra il tratto iniziale del Cherio e il
ponte castello" in comune di Monasterolo;
la pesca nella zona a riservino in località Foppa,
in comune di Monasterolo del Castello.
Nelle acque del lago d'Iseo:
• è consentito l'uso di non più di due canne
lenza con o senza mulinello;
• è consentito l'uso di una sola tirlindana o
cavedanera sino ad un massimo di 15 ami o cucchiai,
solo dall'alba a un'ora prima del tramonto del sole,
secondo l'orario ufficiale dell'Osservatorio
Astronomico di Brera;
• sono vietati i sottoindicati tipi di tirlindana
nei seguenti periodi:
1. Tirlindana BORO', DINDANA, CAVEDANERA, TIMONIERA
a più ami o cucchiai (specialmente usata per la
pesca alla trota e del salmerino): dalla prima
domenica di ottobre all'ultima domenica dì
febbraio;
2. Tirlindana DINDANA a un solo amo o cucchiaio
(specialmente usata per la pesca del luccio e del
pesce persico): dal 1 marzo al 31 maggio.
L'uso della bilancia è consentito da un'ora prima
dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, secondo
l'orario ufficiale diffuso dall'Osservatorio
Astronomico di Brera.
La pesca dilettantistica da natante ancorato od
in movimento può essere esercitata solamente nei
laghi d'Iseo, Endine e Gaiano.
4) MISURE MINIME
E' vietato catturare pesci la cui lunghezza sia
inferiore alle seguenti misure:
• trote fario, iridea ed ibridi anche di marmorata
nelle acque secondarie pregiate cm. 22
• trote fario, iridea ed ibridi anche di marmorata
nelle acque secondarie normali cm. 25
• trote marmorate cm. 30
• trote, nei laghi di Endine, Gaiano, Iseo cm. 30
• carpione cm. 25
• persico-trota cm. 22
• coregone e coregonidi cm. 30
• salmerini cm. 22
• temolo cm. 30
• pesce persico cm. 18
• luccio cm. 35
• tinca cm. 20
• carpa cm. 30
• barbo cm. 15
• agone cm. 15
• storione cm. 80
• anguilla cm. 35
• pigo cm. 15
• cavedano cm. 15
Nelle acque del Lago di Endine è vietato
catturare pesci la cui lunghezza sia
inferiore alle seguenti misure:
• trote cm. 30
• pesce persico cm. 18
• persico trota cm. 30
• luccio cm. 45
• tinca cm. 20
• carpa cm. 30
• anguilla cm. 35
Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate
dall'apice del muso all'estremità della pinna
caudale.
5) LIMITI DI CATTURA
Per ogni giornata di pesca il pescatore non può
catturare più di cinque capi complessivi di
salmonidi o timallidi o coregonidi e comunque non più
di due temoli, e non più di cinque chilogrammi
delle altre specie, salvo che in occasione delle
gare e manifestazioni di pesca.
Il limite di peso di cui sopra può essere superato
nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un
unico esemplare di grosse dimensioni.
Al fine di procedere all'eradicazione delle specie
alloctone dannose al pescatore è fatto
obbligo di trattenerre e sopprimere qualsiasi
esemplare di:
• Siluro (Silurus glanis)
• Pesce gatto africano (Clarias gariepinus)
• Rutilo, detto gardon (Rutilus rutilus)
• Carassio (Carassius carassius) e Carassio dorato
(Carassius auratus)
6) DIVIETI
E' sempre vietato:
• usare la dinamite o altro materiale esplosivo,
nonchè la corrente elettrica come mezzo di
uccisione o di stordimento della fauna ittica;
• gettare o infondere nelle acque sostanze atte a
intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
• collocare reti e apparecchi fissi o mobili di
pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri
corpi idrici, occupando più di un terzo della
larghezza del bacino;
• usare il guadino, salvo che come mezzo
ausiliario per il recupero del pesce allamato;
• pescare a strappo in modo da catturare il pesce
in parti diverse dall'apparato boccale;
• pescare con le mani;
• pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua,
deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere,
muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni,
arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il
fondale delle acque, ovvero impiegando altri sistemi
non previsti dalla legge;
• pescare durante l'asciutta. completa o
incompleta;
• pasturare con l'uso di sangue solido o liquido o
con l'uso di sostanze chimiche;
• usare il sangue solido come esca;
• utilizzare nelle acque secondarie pregiate la
larva di mosca carnaria, sia come pastura che come
esca, nonchè pasturare in qualsiasi forma;
• detenere, per la pasturzione e come esca, un
quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva
di mosca carnaria, nonchè più di kg. 2 di altre
pasture;
• usare fonti luminose durante l'esercizio della
pesca;
• pescare attraverso aperture praticate nel
ghiaccio;
• collocare nelle acque reti o altri attrezzi di
pesca (compresa la bilancella) ad esclusione della
lenza. con o senza mulinello, ad una distanza minore
di quaranta metri dalle scale di monta per i pesci,
dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche
e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai
ponti e dai molini natanti a monte di questi;
• abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra,
lungo i corsi e gli specchi di acqua e nelle loro
adiacenze;
• usare attrezzature radenti il fondo durante il
periodo di divieto di pesca ai salmonidi ed ai
timallidi;
• usare, nelle acque secondarie pregiate durante
il periodo di divieto di pesca del temolo
(dall'ultima domenica di febbraio al 30 aprile),
tutte le attrezzature aventi qualsiasi forma di
piombatura terminale che consente di far radere il
fondo a qualsiasi tipo di esca (es.: camola e
temolera);
• manovrare paratie a scopo di pesca;
• detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove
ne sia vietato l'uso;
• pescare nelle zone di protezione, ripopolamento
e tutela ittica;
E' inoltre sempre vietato:
• ai pescatori dilettanti vendere il pesce
pescato;
• usare la bilancella nelle acque del fiume Cherio
nel tratto compreso tra il ponte del Castello in
Comune di Monasterolo e il ponte sulla Provinciale
n. 76, presso il bivio per lo stesso Comune;
• usare la bilancella nel raggio di m. 30 dallo
sfocio nel lago d'Iseo dei seguenti torrenti:
1. Borlezza (comune di Castro)
2. Zù (comune di Riva di Solto)
3. Valle dei Foppi (comune di Parzanica)
4. Rino (comune di Tavernola)
5. Rino (comune di Predore)
• calare reti ed altri attrezzi da pesca entro il
raggio di 200 metri dai pontili riservati agli scali
abituali delle navi di linea (D.P.G.R. 22 agosto
1973 n. 458);
• pescare dai pontili di approdo o dalle banchine
delle navi di linea (D.P.G.R. 22 agosto 1973 n.
458);
Si ricorda inoltre che:
• "nei porti e nelle altre località di sosta
o transito delle navi, l'esercizio della pesca è
sottoposto all'autorizzazione del Comandante del
porto." (art. 79 del Codice della Navigazione).
• nelle acque della Provincia di Bergamo per la
pesca "col vivo" è consentito utilizzare
solo pesci appartenenti alle seguenti specie:
alborella, cobite, lasca, sanguinerola, scardola,
scazzone, triotto e vairone.
7) RIPOPOLAMENTO ITTICO
Ai sensi dell'articolo 18, 5° comma, della L. R. 26
maggio 1982 n. 25 e successive modifiche: "E'
vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche
ittiofauna senza l'autorizzazione della Provincia
competente per territorio".
Tale divieto si applica per tutte le specie ittiche
a qualsiasi stadio di sviluppo, uova embrionate
comprese.
8) ZONE SOGGETTE A PARTICOLARI NORMATIVE
ZONE DI PESCA NO-KILL
Nella seguente zona la pesca è consentita
esclusivamente con amo senza ardiglione o con
ardiglione schiacciato innescato con esche naturali
o artificiali (mosche finte o similari):
Fiume Serio: dall’imbocco della Val del Riso sino
alla confluenza della Val Nossana
Sono consentite anche le esche metalliche con un
solo amo senza ardiglione.
Il pesce pescato deve sempre essere immediatamente
rilasciato vivo.
ZONE DI PESCA A MOSCA NO-KILL
Nelle seguenti zone la pesca è consentita con coda
di topo armata con non più di due mosche
artificiali montate su amo privo di ardiglione o con
ardiglione schiacciato; il pesce pescato deve essere
immediatamente rilasciato vivo:
Fiume Brembo: tratto compreso fra il Ponte di ferro
dell'Azienda Agrituristica in comune di Lenna sino
alla confluenza con la Valle Parina, corrispondente
ad un tratto di fiume di circa km. 1.500.
Fiume Serio: tratto compreso fra lo sbocco del
canale idroelettrico Pratomele a monte del ponte
della ditta Somet e lo sbarramento dello stesso
canale in località Mele in comune di Casnigo (m.
1.200 circa).
ZONA DI TUTELA DEL TEMOLO
Nella seguente zona:
Fiume Oglio: dal Ponte Barcotto alla foce in comune
di Costa Volpino è istituita con durata triennale
una zona di tutela del temolo. Oltre al divieto di
pesca del temolo in qualsiasi forma è sempre
vietato l'uso e la detenzione di qualsiasi
attrezzatura radente il fondo (ad esempio camolera e
temolera).
9) ZONE DI TUTELA ITTICA
Sono istituite e rinnovate con durata biennale le
seguenti zone di protezione e ripopolamento (Z.P.R.)
e di tutela ittica (Z.T.):
Torrente Rino
(Z.P.R.): dallo sfocio nel fiume Seno sino
all'acquedotto del comune di Ardesio per un tratto
di circa 1.300 m.
Torrente Vertova
(Z.P.R.): tratto terminale di m. 1.300 a monte della
confluenza nel fiume Serio, in comune di Vertova;
Risorgiva Ramello
(Z.P.R.): dalla sorgente alla foce nel fiume Serio
in comune di Ponte Nossa;
Torrente Nossana
(Z.P.R.): dalla sorgente alla foce nel fiume Serio
in comune di Ponte Nossa;
Torrente Carso
(Z.P.R.): dalla località, "Cappelletta Calce
Cugini" allo sfocio del torrente nel fiume
Serio (m. 900 circa);
Torrente Serina
(Z.P.R.): dalla località Galleria in comune di
Bracca sino alla località Rustech in comune di
Costa serina (tratto di circa 1.500 metri);
Torrente Serina
(Z.P.R.): dalla cascata presso il vecchio
stabilimento Fonte Bracca sino al 2° ponte a monte
(località Orrido);
Torrente Brembilla
(Z.P.R.): dal Ponte Nuovo della Ditta Scaglia al
Ponte per il Ristorante Pascoletto;
Roggia Traini
(Z.P.R.): dalla briglia sul fiume Brembo in località
Barnebot alla foce nel fiume Brembo in località
Grotte delle Meraviglie in comune di Zogno;
Fiume Brembo - Villa d'Almè
(Z.T.): dalla briglia del Linificio alla presa del
canale Fonderia in comune di Villa d'Almè, compreso
il canale idroelettrico;
Fiume Brembo - Zogno
(Z.P.R.): dalla Valle Sant’Antonio sino
all’attraversamento del metanodotto a sud in
comune di Zogno, per un tratto di circa 700 m.;
Fiume Brembo - Olmo al Brembo
(Z.P.R.): dal Costo degli Spini alla briglia della
Ditta Regazzoni in comune di Olmo al Brembo, per un
tratto di circa 1.000 m.;
Fiume Brembo - ramo di Mezzoldo
(Z.T.): dal secondo bivio per Piazzatorre al campo
sportivo di Mezzoldo;
Torrente Stabina
(Z.P.R.): dalla Santella ubicata a monte
dell’abitato di Cassiglio sino alla presa
Italcementi a monte, per un tratto di circa 2 Km.;
Torrente Vò
(Z.T.): dalla segheria Piantoni alla confluenza nel
torrente Dezzo in comune di Schilpario, per un
tratto di circa 1.500 m.;
Torrente Cherio
(Z.T.): compreso tra l'inizio del Cherio e il ponte
"Castello" in comune di Monasterolo;
Torrente Ogliolo
(Z.P.R.): dalla sorgente San Carlo sotto il ponte
della superstrada alla foce nell'Oglio in località
Ponte Barcotto in comune di Costa Volpino;
Lago delle Trote
(Z.P.R.): in comune di Foppolo;
Lago d'Endine
(Z.T.): zona a riservino in località Foppa, in
comune di Monasterolo del Castello;
Lago d'Iseo
(Z.T.): zona compresa tra la località Gallinarga in
comune di Tavernola e Villa Stoppani in comune di
Predore, per una profondità dì m. 250 dalla riva:
limitatamente all'uso di attrezzi professionali;
Lago d'Iseo
Foce Fiume Oglio
(Z.T.): tratto di lago compreso nei 100 m. ai lati
della foce, per una profondità di 100 m.:
limitatamente all'uso di reti, attrezzi
professionali e della bilancia.
E' inoltre vietata la pesca nella riserva naturale
"Fontanile Brancaleone" (L.R. 30 novembre
1983 n. 86).
10) PESCA SUBACQUEA E PROFESSIONALE
Pesca subacquea
La pesca subacquea è consentita solo nelle acque
del lago d’Iseo, limitatamente ai seguenti tratti
di sponda:
1 a sud del Bogn di Castro allo sfocio del torrente
Zù in comune di Riva di Solto
2 dalla punta della Pietra in comune di Parzanica
alle Fabbriche Cementifere di Tavernola, m. 2.500;
3 da Villa Franceschini in comune di Sarnico sino a
Villa Nicotra in comune di Predore.
Durante l’attività di pesca subacquea devono
essere rispettate tutte le norme previste dall’O.P.G.R.
3 luglio 1997 n. 58600 e succ. mod.
La pesca subacquea può essere esercitata solo con
fucili subacquei esclusi quelli muniti di carica
esplosiva.
Durante l'esercizio della pesca subacquea è
consentito l'uso della torcia.
La pesca subacquea, da esercitarsi da coloro che
hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che
sono in possesso della licenza di tipo
"B", è consentita esclusivamente
dall'alba al tramonto e solo in apnea. Chi esercita
la pesca subacquea nelle acque interne deve
osservare le stesse misure di sicurezza e di
segnalazione previste dalla normativa vigente per la
pesca subacquea marina. Alle stesse misure di
sicurezza e di segnalazione sono tenuti coloro i
quali eseguono qualunque altra attività subacquea.
La pesca subacquea può essere altresì consentita
per ulteriori tratti di sponda individuati con
apposito provvedimento dalla Giunta Provinciale e
solo per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento di gare e/o manifestazioni di gare
subacquee di interesse nazionale, su richiesta dei
soggetti di cui all’art.27 della L.R.25/82.
Pesca professionale - Zone di pesca a
riva con reti professionali
Nelle acque del lago d’Iseo l’esercizio della
pesca professionale a riva con reti è consentito
nelle seguenti zone:
zona 1 dalla Villa Faccanoni a nord
dei Cantieri Riva di Sarnico al Confine meridionale
del lago d’Iseo;
zona 2 dalla Villa Stoppani in
comune di Predore al Bar Charly nello stesso comune;
zona 3 dal confine comunale tra
Riva di Solto a Parzanica alla punta della Pietra in
comune di Parzanica;
zona 4 dalla chilometrica 6.200
alla chilometrica 5.700 della S. S. 469 Sebinia in
comune di Riva di Solto;
zona 5 da m. 200 dal porto nel
comune di Costa Volpino in località Bersaglio per
una lunghezza di m. 700. Nella zona 3 è consentito
l'uso della "rete paletta" anche in acque
di profondità inferiore a m. 20 nel periodo dal 1
giugno al 15 luglio;
zona 6 da m.50 dal porto di
Cornasola fino a nord del canale di sbocco delle
acque dell’acciaieria.
11) GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA
Normativa
Nelle acque della provincia di Bergamo. per lo
svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sono
istituiti:
• CAMPI FISSI, da utilizzare per gare o raduni di
interesse sportivo che si intendono automaticamente
autorizzate dalla Provincia in quanto il tratto
d’acqua da utilizzare è specificatamente
individuato a tale scopo;
• CAMPI TEMPORANEI, da utilizzare per gare o
raduni di interesse turistico individuati di volta
in volta e in tratti di fiume limitati dalla
Provincia, tenuto conto delle caratteristiche delle
acque e del numero dei partecipanti; per ogni campo
temporaneo non possono essere rilasciate più di 5
autorizzazioni annuali.
CAMPI FISSI
Per l’anno 2000 in via sperimentale tutti i Campi
fissi sono affidati in gestione gratuitamente alla
Sezione Provinciale di Bergamo della F.I.P.S.A.S.
E’ pertanto compito della Sezione Provinciale di
Bergamo della F.I.P.S.A.S.:
• programmare l’attività agonistica nei campi
gara fissi
• vigilare sul corretto svolgimento delle
manifestazioni
• delimitare i campi fissi con tabelle permanenti
recanti la dicitura: "Provincia di Bergamo –
CAMPO FISSO DI GARA – Organo gestore: F.I.P.S.A.S.
- Sezione Provinciale di Bergamo".
La richiesta di utilizzo di campi fissi per lo
svolgimento di gare deve pertanto essere rivolta in
carta semplice alla : F.I.P.S.A.S. - Sezione
Provinciale di Bergamo - Via G. M. Scotti 11 –
24122 Bergamo, ed essere corredata da:
1 generalità del responsabile;
2 residenza e recapito telefonico;
3 indicazione del corso d'acqua, località del campo
gara ed eventuale settore richiesti;
4 indicazione della specie di fauna ittica di cui si
prevede l'eventuale immissione;
Le richieste di autorizzazione possono essere anche
cumulative e devono essere presentate almeno 25
giorni prima della data di effettuazione della gara
stessa.
La F.I.P.S.A.S. - Sezione Provinciale di Bergamo
deve garantire il libero accesso a tutti i soggetti
richiedenti, così come previsto dall’art. 27
della L.R. 25/82, nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande e delle
indicazioni qui di seguito riportate:
i tratti di campo fisso effettivamente utilizzati
per lo svolgimento della gara devono essere
individuati dagli organizzatori con appositi
cartelli, da apporre entro le ore 12,00 del giorno
precedente la gara, e che devono essere rimossi alla
fine della gara o manifestazione;
l’individuazione dei campi nei laghi d’Iseo e di
Endine deve essere effettuata assegnando uno spazio
di non più di cinque metri ad ogni partecipante;
i campi gara nelle acque del lago d’Iseo non
possono essere individuati sulla sponda compresa tra
il ristorante "La Sirena" e l'area
antistante il Bar "Roma" in comune di
Tavernola Bergamasca.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo la
F.I.P.S.A.S. - Sezione Provinciale di Bergamo dovrà
trasmettere al Servizio Pesca della Provincia
apposito rapporto riepilogativo sullo svolgimento
delle manifestazioni effettuate nei campi gara
affidati in gestione.
CAMPI TEMPORANEI
La richiesta di concessione di campi temporanei, da
presentare al Servizio Pesca della Provincia, dovrà
essere redatta in carta legale e riportare
l’intestazione della Società od Associazione
sportiva organizzatrice ed essere corredata da:
1 generalità del responsabile;
2 residenza e recapito telefonico;
3 indicazione del tratto di fiume/lago richiesto e
la relativa lunghezza;
4 indicazione della specie di fauna ittica di cui si
prevede l'eventuale immissione;
5 una marca da bollo da L. 20.000 = da apporre
sull'autorizzazione anche cumulativa.
Le richieste di autorizzazione possono essere anche
cumulative e devono essere presentate almeno 25
giorni prima della data di effettuazione della gara
stessa.
I campi temporanei devono essere individuati dagli
organizzatori con appositi cartelli, da apporre
entro le ore 12,00 del giorno precedente la gara, e
che devono essere rimossi alla fine della gara o
manifestazione.
Le immissioni dovranno essere documentate da
apposito verbale di semina, unitamente ad un
rapporto informativo da trasmettere alla Provincia
entro 30 giorni dallo svolgimento della
manifestazione.
Nel tratto di Fiume Brembo compreso fra la Diga
(gommone) di Lenna e lo sbarramento ENEL di S.
Giovanni Bianco sono consentite solamente 5
manifestazioni all’anno.
NORME COMUNI
Spetta agli organizzatori provvedere all’eventuale
immissione di pesce nelle acque fluviali destinate a
campo gara.
Tutto il materiale ittico eventualmente da immettere
deve provenire da zone o aziende riconosciute
indenni da malattie infettive (S.E.I. e N.E.V.) e/o
altre patologie (vedasi Ordinanza del Ministero
della Sanità in data 2 settembre 1996): gli
organizzatori sono altresì tenuti a conservare per
l’anno in corso idonea documentazione sanitaria.
Il certificato sanitario rilasciato all’atto della
consegna del pesce deve essere esibito a richiesta
del personale di vigilanza.
Gli organizzatori devono inoltre:
a) rilasciare ai pescatori partecipanti un apposito
tagliando autorizzativo di riconoscimento e una
dichiarazione attestante il pescato, per
legittimarne la detenzione e il trasporto nel caso
di superamento dei limiti di cui al comma 3
dell'articolo 24 della L. R. 25/82.;
b) rimuovere a fine gara tutti i cartelli temporanei
ed eventuali nastri segnaletici;
c) provvedere entro 24 ore dalla fine della gara
alla raccolta di eventuali rifiuti lasciati dai
partecipanti alla manifestazione.
Nel corso della gara, l'attività di pesca deve
svolgersi nel rispetto delle norme di legge che
regolano la materia e di quelle stabilite dagli
organizzatori: in particolare durante le gare di
pesca ai salmonidi è fatto divieto di catturare e
trattenere, anche se in periodo consentito, più di
due temoli.
La violazione delle norme suddette comporta a carico
dei trasgressori l’applicazione delle sanzioni
previste dalla L.R. 26 maggio 1982 n. 25.
L’accertamento di eventuali abusi commessi nella
gestione dei Campi fissi di gara, oltre alla
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria
qualora il fatto rivesta carattere penale, può
comportare nei casi gravi anche la revoca
dell’affidamento in gestione dei Campo fissi di
gara.
La Provincia è esonerata da qualsiasi responsabilità
per danni a persone o cose che possano derivare o
verificarsi in conseguenza dello svolgimento della
gara.
12) CAMPI FISSI
1 - FIUME BREMBO
OLMO AL BREMBO
Dal ponte di "Zinibriga", in località
"Collegio degli Angeli". in comune di Olmo
al Brembo, alla briglia di presa della centrale Cima
di Olmo al Brembo.
2 - FIUME BREMBO
SAN GIOVANNI BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME
Dallo sfocio della Val Antea in comune di San
Giovanni Bianco allo scarico della Centrale Enel a
monte del comune di San Pellegrino Terme
Sett. A dallo sfocio della Val Antea al ponte di
Dossena;
Sett. B dal ponte di Dossena alla briglia di scarico
della centrale Enel a monte del comune di San
Pellegrino Terme.
3 - FIUME BREMBO
SAN PELLEGRINO TERME - ZOGNO
Dal ponte di Ambria sino alla diga in comune di
Zogno.
Sett. A dal ponte di Ambria alla località Tre
Fontane;
Sett. B dalla località Tre Fontane al ponte vecchio
di Romacolo;
Sett. C dal ponte vecchio alla passerella di Zogno;
Sett. D dalla passerella di Zogno
all'attraversamento della linea elettrica;
Sett. E dall'attraversamento della linea elettrica
alla diga in comune di Zogno.
4 - FIUME BREMBO
VILLA D'ALME - BREMBATE SOPRA
Dalla briglia del Linificio Canapificio di Villa d'Almè,
alla località Cava Scalvini, in comune di Brembate
Sopra;
5 - TORRENTE SERINA
BRACCA
Dal ponticello detto "Dei Longhini" in
comune di Bracca allo sfocio del torrente Serina nel
fiume Brembo in comune di Zogno.
Sett. A dalla passerella in legno fino alla prima
curva dopo la segheria;
Sett. B dalla prima curva dopo la segheria fino al
terrazzo compre sa la buca;
Sett. C dalla terrazza fino all'orrido;
Sett. D dalla cascata della presa d'acqua fino allo
sfocio nel fiume Brembo.
6 - TORRENTE IMAGNA
STROZZA - CAPIZZONE - LOCATELLO
Dal ponte Imagna all'imbocco della galleria sulla
strada provinciale a sud del comune di Sant'Omobono
Imagna
Sett. A dal ponte del Chitò alla località Cornone;
Sett. B dalla località Cornone alla briglia del
Mulino;
Sett. C dalla briglia del Mulino al Ponte Gallo;
Sett. D dal ponte Gallo al ponte La Grate;
Sett. E dalla località Piazzola al ponte Ca'
Prospero;
Sett. F dal ponte Ca' Prospero al depuratore;
Sett. G dal depuratore alle fucine.
7 - TORRENTE BREMBILLA
BREMBILLA
Dalla cabina del metano alla località Corna Gogia
in comune di Brembilla;
Sett. A dalla cabina del metano al pozzo dell'acqua
bianca;
Sett. B dal pozzo dell'acqua bianca alla località
Mulinetto (fabbrica catrame);
Sett. C dalla località Mulinetto alla buca della
cava in località Corea;
Sett. D dalla località Corea alla località Corna
Gogia.
8 - FIUME SERIO
GROMO - ARDESIO
Dalla località Valle Glera in comune di Gromo al
confine comunale a valle.
9 - FIUME SERIO
ARDESIO
Dalla briglia di derivazione della ditta Festi
Rasini in località Cunelle del comune di Ardesio,
allo sfocio dello stesso canale nel fiume Serio, in
localita More dello stesso comune.
10 - TORRENTE NESA
ALZANO LOMBARDO
Dallo sbocco sotterraneo della cementeria
abbandonata al ponte "Gambecc" in località
Busa, frazione Nese, in comune di Alzano.
11 - TORRENTE BORLEZZA
SOVERE
Dalla briglia di derivazione della Centrale
idrolettrica di Maccarano, in località Campo, alla
briglia di derivazione del canale idroelettrico
Italsider in comune di Lovere.
12 - TORRENTE VALLE DEL FERRO
ENDINE GAIANO
Dalla seconda cascata alla rosta in cemento.
13 - FIUME OGLIO
COSTAVOLPINO
Dallo sfocio della valle Gratacasolo al ponte
Barcotto in comune di Costa Volpino.
14 - TORRENTE CHERIO
ENTRATICO-TRESCORE-GORLAGO
Sett. A dal Ponte Officina Mutti in comune di
Entratico al ponte del Magni in comune di Trescore;
Sett. B dal ponte del Magni in comune di Trescore al
ponte di Zandobbio;
Sett. C dalla Roggia Gorlaga al ponte Vecchio in
comune di Gorlago;
Sett. D dal ponte Vecchio in comune di Gorlago al
ponte della strada provinciale in comune di Carobbio
degli Angeli.
15 - LAGO D'ISEO
16 - LAGO D'ENDINE
13) CENTRI PRIVATI DI PESCA
Laghetti di pesca sportiva
Il Regolamento regionale 28.04.1997 n. 1 disciplina
la pesca nei laghetti, cave e specchi d’acqua in
disponibilità privata, di cui all’art. 24 comma 7
della L.R. 25/82.
Il Regolamento prevede che l’esercizio della pesca
nei Centri Privati di Pesca (C.P.P.) sia soggetto ad
autorizzazione provinciale, rilasciata in seguito a
domanda presentata da chi ha la disponibilità dei
bacini.
I Centri Privati di Pesca devono essere segnalati
con apposite tabelle conformi al modello rilasciato
dalla Provincia all’atto dell’autorizzazione.
L’esercizio della pesca nei C.P.P. può essere
concesso in deroga alle norme generali di cui alla
L.R. 25/82 in materia di tempi di divieto di pesca
delle singole specie ittiche, impiego di esche e
pasture, limiti di cattura ed orari di pesca.
Il titolare dell’autorizzazione del C.P.P. deve
sempre rilasciare ai pescatori un modulo di
trasporto del pesce catturato ai sensi dell’ art.
24 comma 8 della L.R. 25/82.
Il pesce pescato nei C.P.P. deve sempre essere
asportato morto.
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