AEI ALLEANZA EVANGELICA
ITALIANA "Gesù Cristo è il Signore" - Fil. 2.11 Roma, 15 gennaio 1999 Ill.mo On.le Antonio Maccanico Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati Montecitorio - ROMA DDL 3947/C - sulla libertà religiosa. Proposta di emendamenti In occasione dell'audizione
da parte della Commissione, quest'Alleanza Evangelica Italiana (collegamento
di oltre 250 chiese ed opere evangeliche in Italia, ramo italiano della
WEF - World Evangelical Fellowship - che rappresenta in 130 paesi del
mondo oltre 150 milioni di evangelici), ritiene doveroso comunicare
i precisi termini delle proposte emendative
del DDL 3947, nell'intento di fornire utili elementi di giudizio e di
valutazione. Alcune proposte
avanzate dalla CCERS, che è stata sentita da
Codesta Commissione parlamentare il 15 dicembre 1998, sono condivisibili
e pertanto se ne dà qui di seguito un sintetico richiamo: 1. La riaffermazione ricognitoria nei primi articoli
di principi di libertà già sanciti dalla Costituzione (3, 13, 17,
18, 19) appesantisce inutilmente l'articolato (osservazione
Maiocchi, presidente UCEBI e On. L. Massa,
seduta 12.05.1998>. 2. La Costituzione non prevede che la confessione debba essere “riconosciuta" ope legis per enaersi come tale ed essere soggetto giuridico capace di intesa. In tal senso andrebbe modificato il 20 comma dell'Art. 9 che parla di confessione religiosa “avente personalità giuridica". 3. Ritenuto che la Presidenza del Consiglio si occupa sin dal 1984 di intese, coadiuvata egregiamente dalla speciale Commissione consultiva di esperti, sembra opportuno attribuire la competenza per gli Affari dei 4. Culti alla Presidenza stessa, col concorso in
ambito provinciale delle Prefetture
(Mm. dell'Interno e Questure sono stati in fondo funzionali alle leggi 1929/30 che stanno per essere abrogate). 5 La possibilità di "intese per adesione
(Prof. G. Long) non è da scartare, ma occorrerebbe tutta una
normativa che ne regoli l'accesso. Tale normativa, in questa fase dell'iter
del DDL, appare realisticamente non disponibile. 6. Appare pregevole la proposta (Dott. Di Masa,
ADI) di subordinare la stipula di intese con confessioni non cristiane
(mussulmani, buddisti, induisti, ecc.) al requisito della reciprocità
con i paesi a maggioranza non cristiana (attualmente è possibile erigere
una moschea a Roma, mentre è impossibile erigere in tempio cristiano
nei paesi islamici, dove i cristiani sono pesantemente discriminati). Oltre ad aderire alle proposte della CCERS sopra sintetizzate, si propongono i seguenti emendamenti, seguendo l'ordine dell'articolato,
tenendo presenti le tante proposte emendative discusse nelle sedute della Commissione
dal 24 marzo al 30 Giugno 1998 (atti parlamentari), nonché le osservazioni analitiche
consegnate da parte di questa AEI all'illustre On. Relatore prof. Maselli nel mese
di luglio del 1998 e che si
allegano alla presente. Art. 1, 2, 3, 6 Ricalcano i
principi costituzionali. L'Art. 3 invade il campo della legge sulla
privacy e del relativo Garante. Art. 7 - Il 1° comma è superfluo. Il 2° comma invade
la normativa legislativa sull'obiezione di coscienza. Art. 8 - Così
come formulato, questa norma è inutilizzabile. Infatti rinvia ad un
regolamento. In una materia così delicata, il regolamento è da respingere
(contrario al regolamento il Pres.
Rosa Russo Jervolino, seduta 28.04.1998).
Anche perché ci sono già a disposizione
precise norme legislative che regolano quelle
situazioni tipiche e sono le intese già
stipulate. Poiché non sono norme “riservate" ma fanno parte del
patrimonio giuridico dello Stato, non si vedono ragioni sensate per
ignorarle. La proposta è quindi di utilizzarle anche per le confessioni
o chiese che non hanno stipulato intese (perché discriminarle?). L'art.
8 emendato (vedi allegato) fungerebbe benissimo da regolamento. L'AEI tiene molto all'accoglimento
di questo emendamento, perché inciderebbe in modo corretto sul pieno esercizio della libertà religiosa
in strutture sociali che spesso tendono a vanificarla o limitarla. Art. 9-10-12
- Dal punto di vista sistematico,
non sembrano correttamente collocati nel capo
I (dedicato, sembra, ai rapporti individuali), poiché è evidente che
attengono a situazioni e manifestazioni
religiose che presuppongono l'esistenza di una confessione. Per l'articolato
proposto, si rinvia all'elaborato (allegato) consegnato in luglio 1998
al Relatore On. Maselli. Art. il - La
formulazione risente di un residuo giurisdizionalismo, laddove la potestà
di “chiedere" non si accompagna all'obbligo di “dare" attuazione
al diritto da parte dei “competenti organi".Un testo siffatto
dà licenza ai “competenti organi" di ritenere la richiesta “tam
quam non esset", aprendo la strada ad un contenzioso poco edificante. Si propone la diversa formulazione, recepita dalle intese già approvate
(Art. 8 e 9 ADI) e quindi patrimonio giuridico a disposizione (vedasi
allegato). CAPO Il Art. 13 - Piena adesione
alle osservazioni del Presidente della Commissione On.le R. Russo Jervolino
- seduta 28.04.1998 - secondo cui l'eccessiva analiticità dell'articolo
rischia di essere limitativo. In fondo si tratta di mere dichiarazioni
di principio, già sistematizzate negli Art. 19 e 20 della Costituzione,
aventi efficacia precettiva. Parlare di edifici destinati al culto" è limitativo se si conosce la vita delle
chiése evangeliche impegnate quotidianamente in tante altre attività
ecclesiali (si pensi all'insegnamento, all'assistenza, e a tante altre manifestazioni direttamente nascenti dal
precetto religioso) che non si esauriscono nel culto. Si veda nell'allegato
il proposto articolo emendato. Art. 14 - E'
emerso un orientamento generale ( a partire dall'On.Relatore che sembra
avere una certa eco di consensi anche nella CCERS che è stata udita
il 15 dicembre 1998, secondo cui appare consequenziale all'eliminazione
della legislazione sui culti 1929/30, l'attribuzione della competenza
per gli affari dei culti non cattolici alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, coadiuvata in ambito locale dalle Prefetture. Del resto solo l'idea di uno ~ controllo"
sui culti cattolici, indusse il regime nel 1929 ad assegnare
la competenza ad Organi di Pubblica Sicurezza (Mm. Interno, Questure,
Commissariati, Stazioni dei Carabinieri). Sembra opportuno il momento per dare un
assetto funzionale anche al problema della competenza. Le altre ragioni che rendono emendabile
l'articolo sono espresse nell'allegato nel quale è proposto (pag. 11)
un articolo che assembla gli articoli 14, 15, e 16 che si occupano dello
stesso oggetto (il riconoscimento e la prassi per conseguirlo). Artt. 17 - 18 - Sono suggerite soluzioni semplificatrici per coordinare
l'iter burocratico con la variazione di competenza di cui all'Art. 14
precedente. Art. 19 - Da
eliminare dopo la Bassanini (Art. 13 L. 15.3.97 n0 127) che
ha soppresso l'autorizzazione
governativa sugli acquisti. Art. 25 - Si
propone l'eliminazione del riferimento alla cittadinanza italiana (ultimo
residuo di un “autarchismo" di altri tempi) così come raccomandato
dal Presidente della Commissione
On.le R. Russo Jervolino (seduta 28.4.1998). CAPO III Stipulazione di intese Artt. 26 - 35 - In linea con il mutato clima politico che,
mediante il meritorio ed efficace intervento del Ministro Bassanini,
ha prodotto notevolissime semplificazioni nelle procedure burocratiche,
la Commissione API propone tutta una serie di
norme atte a garantire semplicità (mai a scapito della legalità) e speditezza
all'iter previsto, solo in via genera le, dall'Art. 8, comma terzo,
della Costituzione. Nell'allegato sono riportate le proposte di emendamento
degli articolati. CAPO IV Norme transitorie Artt. 36 - 38 Art. 36 - Non
è stato previsto (cosa che invece è prevista nelle varie leggi d'intesa)
che durante i due anni per chiedere l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, possono essere sistemate numerose posizioni sospese circa la
proprietà dei beni immobili utilizzati per il
culto e le attività ad esso complementari. Si propone un emendamento
inclusivo di tale diffusa problematica con l'introduzione di un secondo
comma all'Art. 36. Art. 37 - Per
salvaguardare (in parte) il principio della bilateralità di norme che
attengono ai culti ed ai ministri di culto, si suggerisce un secondo
comma, per il quale "qualsiasi modifica del loro status giuridico
non può essere attuata senza previe intese con la confessione
di appartenenza". Si fanno i più vivi auspici
che la Commissione parlamentare, nella più piena sua autonomia ed indipendenza, ma rimanendo attenta alle numerose proposte
di emendamento, possa redigere un testo per il Parlamento degno di grande
spessore giuridico che garantisca alle confessioni religiose l'esercizio
libero e dignitoso della loro missione. In tali sensi, si ringrazia
vivamente per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori contatti. Con la più sincera stima, Rev. Dr. Gaetano Sottile Presidente |