AEI ALLEANZA EVANGELICA ITALIANA

"Gesù Cristo è il Signore" - Fil. 2.11

 

 

Roma, 15 gennaio 1999

 

 

 

 

Ill.mo On.le Antonio Maccanico

Presidente della Commissione

Affari Costituzionali

della Camera dei Deputati

Montecitorio - ROMA

 

 

 

 

 

DDL 3947/C - sulla libertà religiosa.

Proposta di emendamenti

 

 

 

In occasione dell'audizione da parte della Commissione, quest'Alleanza Evangelica Italiana (collegamento di oltre 250 chiese ed opere evangeliche in Italia, ramo italiano della WEF - World Evangelical Fellowship - che rappresenta in 130 paesi del mondo oltre 150 milioni di evangelici), ritiene doveroso comunicare i precisi termini delle proposte emendative del DDL 3947, nell'intento di fornire utili elementi di giudizio e di valutazione.

Alcune proposte avanzate dalla CCERS, che è stata sentita da Codesta Commissione parlamentare il 15 dicembre 1998, sono condivisibili e pertanto se ne dà qui di seguito un sintetico richiamo:

1.   La riaffermazione ricognitoria nei primi articoli di principi di libertà già sanciti dalla Costituzione (3,  13,  17,  18,  19) appesantisce inutilmente l'articolato (osservazione Maiocchi, presidente UCEBI e On. L. Massa, seduta 12.05.1998>.

2.  La Costituzione non prevede che la confessione debba essere “riconosciuta" ope legis per enaersi come tale ed essere soggetto giuridico capace di intesa.

In tal senso andrebbe modificato il 20 comma dell'Art. 9 che parla di confessione religiosa “avente personalità giuridica".

3.   Ritenuto che la Presidenza del Consiglio si occupa sin dal 1984 di intese, coadiuvata egregiamente dalla speciale Commissione consultiva di esperti, sembra opportuno attribuire la competenza per gli Affari dei

4.   Culti alla Presidenza stessa, col concorso in ambito provinciale delle Prefetture (Mm. dell'Interno e Questure sono stati in fondo funzionali alle leggi 1929/30 che stanno per essere abrogate).

5      La possibilità di "intese per adesione   (Prof. G. Long) non è da scartare, ma occorrerebbe tutta una normativa che ne regoli l'accesso. Tale normativa, in questa fase dell'iter del DDL, appare realisticamente non disponibile.

6.   Appare pregevole la proposta (Dott. Di Masa, ADI) di subordinare la stipula di intese con confessioni non cristiane (mussulmani, buddisti, induisti, ecc.) al requisito della reciprocità con i paesi a maggioranza non cristiana (attualmente è possibile erigere una moschea a Roma, mentre è impossibile erigere in tempio cristiano nei paesi islamici, dove i cristiani sono pesantemente discriminati).

Oltre ad aderire alle proposte della CCERS sopra sintetizzate, si propongono

i     seguenti emendamenti, seguendo l'ordine dell'articolato, tenendo presenti le tante

proposte emendative discusse nelle sedute della Commissione dal 24 marzo al 30 Giugno

1998 (atti parlamentari), nonché le osservazioni analitiche consegnate da parte di questa

AEI all'illustre On. Relatore prof. Maselli nel mese di luglio del 1998 e che si allegano alla

presente.

 

Art. 1, 2, 3, 6  Ricalcano i principi costituzionali. L'Art. 3 invade il campo della legge sulla privacy e del relativo Garante.

Art. 7 - Il comma è superfluo. Il comma invade la normativa legislativa sull'obiezione di coscienza.

Art. 8  -  Così come formulato, questa norma è inutilizzabile. Infatti rinvia ad un regolamento. In una materia così delicata, il regolamento è da respingere (contrario al regolamento il Pres. Rosa Russo Jervolino, seduta 28.04.1998). Anche perché ci sono già a disposizione precise norme legislative che regolano quelle situazioni tipiche e sono le intese già stipulate. Poiché non sono norme “riservate" ma fanno parte del patrimonio giuridico dello Stato, non si vedono ragioni sensate per ignorarle. La proposta è quindi di utilizzarle anche per le confessioni o chiese che non hanno stipulato intese (perché discriminarle?). L'art. 8 emendato (vedi allegato) fungerebbe benissimo da regolamento.

L'AEI tiene molto all'accoglimento di questo emendamento, perché inciderebbe in modo corretto sul pieno esercizio della libertà religiosa in strutture sociali che spesso tendono a vanificarla o limitarla.

Art. 9-10-12 - Dal punto di vista sistematico, non sembrano correttamente collocati nel capo I (dedicato, sembra, ai rapporti individuali), poiché è evidente che attengono a situazioni e manifestazioni religiose che presuppongono l'esistenza di una confessione. Per l'articolato proposto, si rinvia all'elaborato (allegato) consegnato in luglio 1998 al Relatore On. Maselli.

Art. il - La formulazione risente di un residuo giurisdizionalismo, laddove la potestà di “chiedere" non si accompagna all'obbligo di “dare" attuazione al diritto da parte dei

“competenti organi".Un testo siffatto dà licenza ai “competenti organi" di ritenere la richiesta “tam quam non esset", aprendo la strada ad un contenzioso poco edificante.

Si propone la diversa formulazione, recepita dalle intese già approvate (Art. 8 e 9 ADI) e quindi patrimonio giuridico a disposizione (vedasi allegato).

 

 

CAPO Il

Art. 13 - Piena adesione alle osservazioni del Presidente della Commissione On.le R. Russo Jervolino - seduta 28.04.1998 - secondo cui l'eccessiva analiticità dell'articolo rischia di essere limitativo. In fondo si tratta di mere dichiarazioni di principio, già sistematizzate negli Art. 19 e 20 della Costituzione, aventi efficacia precettiva. Parlare di edifici destinati al culto" è limitativo se si conosce la vita delle chiése evangeliche impegnate quotidianamente in tante altre attività ecclesiali (si pensi all'insegnamento, all'assistenza, e a tante altre manifestazioni direttamente nascenti dal precetto religioso) che non si esauriscono nel culto.

Si veda nell'allegato il proposto articolo emendato.

Art. 14 - E' emerso un orientamento generale ( a partire dall'On.Relatore che sembra avere una certa eco di consensi anche nella CCERS che è stata udita il 15 dicembre 1998, secondo cui appare consequenziale all'eliminazione della legislazione sui culti 1929/30, l'attribuzione della competenza per gli affari dei culti non cattolici alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, coadiuvata in ambito locale dalle Prefetture.

Del resto solo l'idea di uno ~ controllo" sui culti cattolici, indusse il regime nel 1929 ad assegnare la competenza ad Organi di Pubblica Sicurezza (Mm. Interno, Questure, Commissariati, Stazioni dei Carabinieri).

Sembra opportuno il momento per dare un assetto funzionale anche al problema della competenza.

Le altre ragioni che rendono emendabile l'articolo sono espresse nell'allegato nel quale è proposto (pag. 11) un articolo che assembla gli articoli 14, 15, e 16 che si occupano dello stesso oggetto (il riconoscimento e la prassi per conseguirlo).

Artt. 17 - 18 - Sono suggerite soluzioni semplificatrici per coordinare l'iter burocratico con la variazione di competenza di cui all'Art. 14 precedente.

Art. 19 - Da eliminare dopo la Bassanini (Art. 13 L. 15.3.97 n0 127) che ha soppresso l'autorizzazione governativa sugli acquisti.

Art. 25 - Si propone l'eliminazione del riferimento alla cittadinanza italiana (ultimo residuo di un “autarchismo" di altri tempi) così come raccomandato dal Presidente della Commissione On.le R. Russo Jervolino (seduta 28.4.1998).

 

 

 

CAPO III

Stipulazione di intese

 

Artt. 26 - 35  - In linea con il mutato clima politico che, mediante il meritorio ed efficace intervento del Ministro Bassanini, ha prodotto notevolissime semplificazioni nelle procedure burocratiche, la Commissione API propone tutta una serie di norme atte a garantire semplicità (mai a scapito della legalità) e speditezza all'iter previsto, solo in via genera le, dall'Art. 8, comma terzo, della Costituzione. Nell'allegato sono riportate le proposte di emendamento degli articolati.

 

 

CAPO IV

Norme transitorie Artt. 36 - 38

 

 

Art. 36 - Non è stato previsto (cosa che invece è prevista nelle varie leggi d'intesa) che durante i due anni per chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, possono

essere sistemate numerose posizioni sospese circa la proprietà dei beni immobili utilizzati per il culto e le attività ad esso complementari. Si propone un emendamento inclusivo di tale diffusa problematica con l'introduzione di un secondo comma all'Art. 36.

Art. 37 - Per salvaguardare (in parte) il principio della bilateralità di norme che attengono ai culti ed ai ministri di culto, si suggerisce un secondo comma, per il quale "qualsiasi modifica del loro status giuridico non può essere attuata senza previe intese con la confessione di appartenenza".

Si fanno i più vivi auspici che la Commissione parlamentare, nella più piena sua autonomia ed  indipendenza,  ma rimanendo  attenta alle  numerose  proposte di emendamento, possa redigere un testo per il Parlamento degno di grande spessore giuridico che garantisca alle confessioni religiose l'esercizio libero e dignitoso della loro missione.

In tali sensi, si ringrazia vivamente per l'attenzione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori contatti.

Con la più sincera stima,

 

Rev. Dr. Gaetano Sottile

Presidente