La Sezione Sicilia ha deciso di intervenire sulla vicenda della definizione di Macchia mediterranea, vegetazione rupestre e riparia promulagata con Decreto Presidenziale del 28 giugno 2000 "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea".

La lettera è stata inviata agli organi in indirizzo in data 5 dicembre 2000, ed in data 28 dicembre la Presidenza della Regione chiedeva lumi all'Assesorato Regionale all'Agroicoltura sulle valutazione da attendere s sulle iniziative da adottare.

 

All'On. Presidente della Regione Siciliana

All'On. Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste

All'On. Assessore Regionale al Territorio e Ambiente

e p.c. Al Ministero dell'Ambiente
Servizio Conservazione della Natura
Servizio Tutela Acque Interne

Al C.A.I. - Sicilia

A Italia Nostra - Sicilia

Alla L.I.P.U. - Sicilia

Alla Legambiente - Sicilia

Ai Rangers d'Italia - Sicilia

Al W.W.F. - Sicilia

Oggetto: Decreto Presidenziale del 28 giugno 2000 "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea"

On. Presidente, On. Assessori,

in riferimento al Decreto Presidenziale di cui all'oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18 agosto 2000, n° 38 parte Ia, corre obbligo manifestare notevoli perplessità sui contenuti dell'atto normativo. Al di là di errori ortografici e tipografici, pur tuttavia doverosamente evitabili in testi legislativi in cui ogni parola e virgola assumono valenza normativa, nell'articolato si rinvengono un uso improprio di termini scientifici ed una quantità di errori ed inesattezze tali da lasciare seccamente interdetti sull'opportunità di promulgare siffatto decreto; la sua applicazione avrebbe effetti nefasti sia nella pianificazione del territorio che nella gestione del patrimonio naturale dell'Isola. Pur non essendo questo documento luogo elettivo per la determinazione delle numerose irregolarità sopra accennate, sollecitiamo la VS. attenzione su tre fattispecie decisamente eclatanti:

art. 1 "si definisce macchia mediterranea una formazione vegetale, rappresentativa del clima termomediterraneo, caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo-Ceratonion (…)". "Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate" La scelta di porre un vincolo "matematico" all'identificazione della macchia appare del tutto soggettiva nonché priva di qualsiasi riscontro scientifico a livello regionale, nazionale o internazionale. In aggiunta, circostanza ancor più grave, la definizione di macchia appare "viziata" nella sostanza già in partenza, facendo riferimento ad un elenco di n° 30 specie di cui una decina non sono caratteristiche della citata alleanza Oleo-Ceratonion (Lonicera etrusca, Periploca laevigata subsp. angustifolia, Erica sp. pl., Ephedra maior, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Genista madoniensis, Genista tyrrhena, Genista aetnensis, Viburnum tinus). Ancora, figurano nell'elenco molte specie endemiche con un areale molto ristretto (ad es. Genista madoniensis, Genista tyrrhena, Cytisus aeolicus) per cui appare ingiustificato il loro inserimento in un testo che interessa l'intera regione nei suoi aspetti più tipici. Infine, alcune specie dell'elenco nulla hanno a che fare con la macchia, anche in senso lato (ad es. Cytisus aeolicus). Occorre notare come nell'elenco mancano specie tipiche della macchia mediterranea dell'Oleo-Ceratonion, quali Euphorbia dendroides, Teucrium fruticans, Teucrium flavum, Artemisia arborescens, o altre specie dell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni quali Prasium majus, Clematis cirrhosa, Asparagus albus, Rhamnus oleoides. Appare comunque discutibile limitare il concetto di macchia alla sola alleanza Oleo-Ceratonion: si pensi anche al Periplocion angustifoliae e allo Juniperion lyciae, alleanze cui peraltro appartengono alcune specie dell'elenco di cui al decreto. Attenendosi al decreto le formazioni con Phlomis fruticosa e Thymus capitatus delle colline gessose dell'Agrigentino, o quelle a dominanza di palma nana della costa nord-occidentale dell'isola, non rientrerebbero nella definizione di macchia mediterranea. Anche il comma finale, che sancisce l'esclusione dalla definizione di macchia mediterranea per le formazioni in cui sono presenti specie legnose residuate da colture agricole, evidenzia una confusione tra i concetti di macchia primaria e macchia secondaria; questa confusione conduce al paradosso di negare la definizione di macchia a splendide formazioni che hanno ricolonizzato ex coltivi.

art. 2 "si definisce formazione rupestre una formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate". Appare innanzitutto improprio l'uso del termine "formazione forestale" applicato ad una formazione rupestre: anche in questo caso vengono attribuiti i "crismi" di formazione rupestre ai consorzi basandosi su un inaccettabile criterio numerico. Analogamente a quanto accaduto per le specie delle formazioni di macchia anche qui abbiamo da un lato specie che non ne fanno parte (Adenocarpus complicatus, Coronilla emerus e Ruta chalepensis non sono specie esclusivamente rupestri), dall'altro l'inserimento di specie estremamente localizzate (quali Centaurea tauromenitana sulle rupi intorno a Taormina, e Kochia saxicola presente unicamente sullo scoglio di Strombolicchio). Infine, non pare ammissibile che la specie Scabiosa cretica venga citata due volte sotto due diversi sinonimi (Scabiosa cretinica - sic! - e Lomelosia cretica).

art. 3 "….. Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi." Appare insensato, come da superiore formulazione, non applicare lo status di formazione ripariale a quelle comunità che non raggiungono dimensioni areali tali da coprire una fascia di complessivi metri venti, adiacente al corso d'acqua. Conosciuto il degrado in cui versa il sistema fluviale regionale ed il territorio ad esso contiguo, detta fattispecie è di gran lunga la più diffusa; detti aspetti vegetazionli spazialmente inferiori alla soglia di decretazione, mostrano un'elevata ricchezza floristica e possono costituire un "punto di partenza" per un recupero del territorio stesso in quanto formano efficaci sistemi naturali di difesa dal dissesto idrogeologico; ignorare queste formazioni escludendole dal regime previsto dalla L.R. 16/99 appare pericoloso, poiché potrebbe aprire ad una gestione "criminale" dei greti e delle ripe del sistema fluviale.

Alla luce di quanto esposto si invita codesta Presidenza ad abrogare il decreto in oggetto e nelle more si invitano codesti Assessori ad esercitare le opportune azioni di vigilanza affinché vengano evitati gli effetti deleteri più volte accennati. Nella ferma convinzione che detta decretazione sia indispensabile per il governo del territorio (appalesato che l'emanazione dell'atto discende dall'obbligo dell'art. 4 della citata L.R. 16/99), si resta a disposizione di codesta Presidenza e di codesto Assessorato all'Agricoltura e Foreste per collaborare alla stesura di un nuovo testo.

IL PRESIDENTE

(DOTT. NAT. SALVATORE LIVRERI CONSOLE)


Associazione Italiana Naturalisti
Sez. Sicilia
c/o Dipartimento di Scienze Botaniche
Università di Palermo
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