Lo Statuto




BannerPlus Partner





Articolo 1



E' costituita una Associazione tra il personale infermieristico professionale denominata Associazione Infermieri in Urologia Ospedaliera con la sigla A.I.Ur.O..


Articolo 2



L'Associazione ha come scopo:
la valorizzazione dell'attività infermieristica nelle divisioni di Urologia;
l'interscambio di informazioni tecnico scientifiche;
la promozione di seminari, corsi di aggiornamento e meeting;
la partecipazione diretta ad eventi similari.
L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha obiettivi antitetici al collegio degli Infermieri Professionali (I.P.A.S.V.I.), che rappresenta tutti gli Infermieri Italiani, bensì complementari attraverso una diversa organizzazione regionale.



Articolo 3



Sede: la sede dell'Associazione è presso il
Rag. Bianchi Filippo, Piazza Marconi, 12 - int. 8
17022 Borgio Verezzi (SV).


Articolo 4



Sono soci ordinari gli infermieri che abbiano inoltrato domanda al Consiglio Direttivo.
Essi di diritto partecipano alle manifestazioni A.I.Ur.O., hanno diritto di parola e di voto nell'assemblea, possono far parte del Consiglio Direttivo, possono proporre nuovi soci e sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo per raggiungere le finalità dell'Associazione.

.

Articolo 5



Nella domanda di accettazione deve essere specificato il ruolo ricoperto ed il settore di attività.
La quota associativa deve essere pagata entro il 1° semestre dell'anno solare;
chiunque non abbia adempiuto al pagamento della quota entro l'anno, per avere diritto alle agevolazioni associative deve pagare la quota debitoria;
se non vi sono comunicazioni scritte di disdetta, si sommerà la quota non pagata alla quota dell'anno corrente.



Articolo 6



Un Socio decade per:
dimissioni da inoltrare per iscritto al Presidente;
per gravi motivi contro l'interesse dell'Associazione.
Tale decisione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre componenti del C.D. stesso.


Articolo 7



Le risorse finanziarie provengono da:
quote annuali dell'Associazione;
proventi per prestazioni di servizi vari a favore di soci o dell'Associazione;
contributi volontari, lasciti e donazioni;
rendite da patrimonio;
Tutti i beni e le entrate pervenute all'Associazione, non possono essere utilizzati se non per fini associativi.
L'esercizio finanziario si chiude il 31/12 di ogni anno.
Ultimato l'esercizio, il Tesoriere predisporrà e comunicherà all'Assemblea il bilancio consuntivo e contestualmente indicherà la previsione di spesa per l'anno successivo.


Articolo 8



Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea Generale dei Soci,
il Presidente,
i Consiglieri,
il Collegio dei Revisori dei Conti,
i Segretari Regionali.



Articolo 9



L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
Essa è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l'ordine del giorno della riunione, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il C.D. ne ravvisi la necessità e l'urgenza, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci.
La convocazione dell'Assemblea Generale da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto, a mezzo lettera e/o affissione sul luogo di lavoro di locandine e/o attraverso gli organi di stampa dell'Associazione almeno 15 gg. prima.
Hanno diritto di voto i soci ordinari che saranno presenti all'assemblea.
L'Assemblea, regolarmente convocata, è valida in prima convocazione con il 51% dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente. Per facilitare e rendere più frequenti i contatti del C.D. con i Soci, questi possono essere interpellati e rispondere per posta ai problemi relativi alla vita dell'Associazione. La modifica dello Statuto avviene a votazione con maggioranza dei presenti all'Assemblea validamente costituita.


Articolo 10



I compiti dell'Assemblea Generale sono:
fissare le direttive generali utili per il raggiungimento degli scopi statuari dell'Associazione;
approvare la relazione annuale ed il bilancio presentati dal C.D.;
eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo , il Tesoriere ed i Revisori dei Conti;
deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto;
deliberare in merito alle proposte ed agli argomenti indicati nell'O.d.G. dell'Assemblea.
Le delibere dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza relativa, come contemplato nell'art. 10.


Articolo 11



L'A.I.Ur.O., è diretta da un Consiglio Direttivo composto da sette membri;
i membri del C.D. sono rieleggibili nella medesima carica una sola volta consecutivamente;
nelle elezioni successive verranno eletti solo 6 Membri del C.D.
Se il Presidente non si ricandida per il secondo mandato entra di diritto come consigliere e come consigliere entra di diritto dopo il secondo mandato;
il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni;
il C.D. elegge la figura del Vice-Presidente;
il C.D. viene convocato dal Presidente in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri, telegraficamente o telefonicamente.
Il C.D. si intende legalmente costituito quando siano presenti almeno tre membri.
Il C.D. delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti.
Decade da membro del C.D. il consigliere che non partecipa quattro volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, salvo comprovato impedimento.
Nel caso di dimissioni volontarie di uno dei membri del Consiglio, subentra il socio che abbia totalizzato il maggior numero di voti, tra coloro non eletti in Assemblea elettiva.
In caso di parità tra i soci, si individua come discriminante, l'utilizzo del criterio dell'ordine alfabetico.



Articolo 12



I compiti del C.D. sono:
guidare, rappresentare ed amministrare l'associazione in collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere;
attuare le delibere dell'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
proporre l'ammontare delle quote associative annuali;
stabilire le sedi ed i temi di lavoro delle riunioni scientifiche e/o di aggiornamento;
deliberare in merito all'accettazione ed alla decadenza dei Soci;
proporre le modifiche dello Statuto;
collaborare con il Presidente nella formulazione dell'O.d.G. dell'Assemblea generale.


Articolo 13



Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Convoca l'Assemblea e presiede il C.D.
Cura l'esecuzione dei deliberati del C.D. e sottoscrive tutti gli atti dell'associazione.
In caso di impedimento del Presidente o di assenza temporanea dello stesso, ne assume la carica il Tesoriere con gli stessi poteri ed attribuzioni.
Il Presidente tiene aggiornato l'albo dei Soci, registra la presenza alle riunioni e ne dirama gli avvisi, compila e conserva i verbali e i rapporti prescritti, organizza le riunioni del Consiglio.
Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse intersociali o di indole editoriali ed organizzative, il Presidente potrà avvalersi dell'opera di persone estranee all'Associazione i cui compiti e le cui retribuzioni saranno deliberate dal Consiglio.



Articolo 14



Il Tesoriere è incaricato di:
redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale, da presentare alle riunioni del C.D. che precede l'assemblea annuale dei Soci, nonchè alla stessa assemblea;
curare l'esazione delle quote e di contributi sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante all'Associazione in ragione della sua attività;
tenere la contabiltà dell'Associazione;
tenere inventario aggiornato del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione.


Articolo 15



Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea dei Soci.
I Revisori non possono contemporaneamente far parte del C.D.
Compito del Collegio dei Revisori è quello di controllare e approvare i bilanci dell'A.I.Ur.O. fornendo il suo parere all'assemblea in merito;
il Collegio potrà altresì accertare la consistenza di cassa, l'esistenza di valori, titoli e compiere atti di ispezione e controllo.



Articolo 16



I Segretari Regionali vengono eletti su proposta dei Soci Regionali e convalidati dal Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
Hanno il compito di organizzare ed incentivare attività scientifiche e didattiche nella loro Regione.
E' auspicabile che ogni Regione tenga almeno una riunione all'anno.
E' facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto un Segretario Regionale se non risponde alle aspettative dell'Associazione.
I Segretari Regionali non devono necessariamente corrispondere geograficamente alle Regioni italiane, ma possono avvenire raggruppamenti di regioni.



Scioglimento e variazione di statuto


Articolo 17



Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.


Articolo 18



L'Associazione verrà sciolta nell'eventualità che non ci siano candidature nella sostituzione del C.D.


Articolo 19



In caso di scioglimento i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altra Associazione nazionale affine o a Ente designato dall'Assemblea avente diritto al voto.


Articolo 20



Per quanto abbia riferimento con le norme di legge e che non sia previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazione.