UNIRI  (ANPRI-EPR,  CIDA-Ricerca)
UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA
FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
 
 
ANPRI-EPR
Associazione Nazionale Professionale Ricercatori
Enti Pubblici di Ricerca
CIDA - Ricerca
Sindacato Nazionale Dirigenti
Enti di Ricerca

Data: 10-11-98
Prot. 84

Spettabile

On. Edo Ronchi
Ministro per l'Ambiente
Via C. Colombo 44, 00147 Roma

Cons. Andrea Piazza
Ministro per la Funzione Pubblica
C.so V. Emanuele II 116, 00186 Roma

Al Dirigente Generale del Servizio SCOC del
Ministero dell'Ambiente
Dott. Vincenzo La Presa
Via Assisi 163, palazzina C, 00181 Roma

Al delegato al controllo della Corte dei Conti
Dott. Vincenzo Bisogno
Corte dei Conti
Via Baiamonte 25, 00195 Roma

e, p.c. Corte dei Conti
Procura Regionale per il Lazio
Via Baiamonti 25, 00195 Roma

Prof. Walter Ganapini
Presidente dell'ANPA
Via Vitaliano Brancati, 41
00144 Roma

Oggetto: annullamento delibere di nomine dirigenziali illegittime all'ANPA

Nel corso della 50^ riunione del C.d.A. dell'ANPA, alla quale con nostro stupore ha partecipato il responsabile dello SCOC Dott. La Presa, sono state deliberate le nomine di undici posizioni dirigenziali da assegnare con incarichi a tempo determinato e la nomina di quattro dipendenti ANPA a ricoprire posizioni definite di "rango dirigenziale"; delibere che sono state annunciate con il comunicato al personale n°138 del 1/10/98 (all. 1) e non ancora rese pubbliche nonostante la scrivente organizzazione sindacale ne abbia fatto richiesta a norma della legge n° 241/90, art. 22. Relativamente a tali nomine, la scrivente organizzazione sindacale aveva diffidato il C.d.A. dal deliberare (all. 2).

Tali nomine sono state effettuate sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs n. 80/98 e delle note autorizzative del ministro Ronchi prot. GAB/98/12073/A6 (all. 3) e prot. GAB/98/12561 (all. 4).

Innanzitutto, per quanto riguarda il potere di nomina, pur prevedendo lo statuto dell'ANPA all'art. 3 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione lettera l) che il C.d.A. "delibera su proposta del Direttore le nomine dei dirigenti", sul significato di tale potere di nomina si è espresso il TAR del Lazio, riportando integralmente il parere dell'avvocatura generale dello stato, con la sentenza pubblicata il 25.5.1998 relativa al ricorso n. 12155/96 (all. 5) che così si esprime :

... l'articolo 3 lettera l, non può che essere interpretato nel senso che la competenza dell'Ente in materia di nomina dei dirigenti residui come atto finale dell'iter amministrativo disciplinato dalle norme vigenti secondo tipici procedimenti di selezione ed arruolamento.

Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che "il potere provvedimentale" del Consiglio di Amministrazione è espressamente vincolato alla proposta del Direttore, cui non corrisponde un libero potere di designazione.

Riguardo alla base legale delle delibere, la regolamentazione della dirigenza è normata nel Titolo II Capo II del suddetto D.Lgs. n. 29/93. In particolare, gli incarichi di funzioni dirigenziali sono regolati dall'articolo 19. Tale articolo, anche se non esplicitamente richiamato nelle delibere del C.d.A., è quello cui l'ANPA fa riferimento negli avvisi di selezione apparsi sui quotidiani ed è quello cui fanno riferimento le note del ministro Ronchi.

Va fatto presente che in base al decreto legge n. 334 del 29.9.98, l'articolo 19 entra in vigore il 31.12.1998, e perciò riteniamo che l'autorizzazione all'uso dell'art. 19 da parte del Ministro Ronchi non possa comprendere anche l'autorizzazione ad anticiparne i tempi di possibile applicazione

Inoltre, in subordine, poiché le nomine di cui in oggetto sono a tempo determinato, si applica il comma 6 del citato articolo 19. Detto comma stabilisce che tali incarichi (con contratto a tempo determinato) possono essere conferiti nel limite del 5% dei dirigenti appartenenti al ruolo unico. Tale limite è stato palesemente ignorato.

Infine, come esplicitato nella nota del ministro prot. GAB/98/12073/A6, condizione indispensabile per la legittimità dell'operazione (applicazione di quanto previsto dall'art. 19) è la vacanza o disponibilità del relativo posto in pianta organica. Tale condizione trova le sue basi nell'art. 6 comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 29/93 che vieta alle pubbliche amministrazioni di assumere nuovo personale se non provvedono agli adempimenti previsti dallo stesso articolo 6 e dall'art. 31 (organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche, individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del decreto 29/93). L'ANPA non ha ancora una pianta organica.

Né può farsi valere l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni in quanto, come precedentemente ricordato, la disciplina della dirigenza è normata nel Titolo II Capo II della suddetta legge. Tale disposizione consente alle pubbliche amministrazioni di "conferire incarichi individuali" per lo svolgimento di compiti specifici che non possono essere svolti dal personale già in servizio "determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione". Questo è anche, a nostro parere, il senso della nota del ministro Ronchi prot. GAB/98/12561.

Alla non applicabilità generale per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali, si deve aggiungere che nessuno degli altri requisiti richiesti sarebbe rispettato, anzi va' ricordato che alcune posizioni erano già ricoperte da personale attualmente in servizio che è stato rimosso ed ad altre posizioni, che quindi non avevano i requisiti per entrare nel novero degli incarichi citati nella nota del ministro, sono stati nominati dipendenti ANPA.

Né risulta esserci una espressa proposta del Direttore al Consiglio di Amministrazione, espressamente prevista dal regolamento, se non per le nomine relative alle posizioni di "rango dirigenziale" presentate comunque in assenza dei "...tipici procedimenti di selezione ed arruolamento..." richiesti.

A giustificazione di tutto ciò si adduce, ormai da tempo immemorabile, la necessità di organizzare in tempi rapidi l'Agenzia.

Ora bisogna notare che da due anni l'ANPA è fornita di tutti gli organi decisionali, è fornita da tempo di statuto e regolamento, e l'ambiguità di collocazione istituzionale è stata risolta con il Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998 e pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 145 del 24.6.1998, con cui l'ANPA è inserita nel comparto ricerca dal 1.1.1998.

Ci sono quindi tutte le possibilità di operare a definire ruolo ed organizzazione interna dell'Agenzia attraverso un processo legittimo che parta finalmente con la redazione della pianta organica e con l'inquadramento del personale, ma questa non sembra la strada che il CdA dell'ANPA ha intenzione di seguire, data la carenza totale di segni di una qualsiasi attività ufficiale dell'ANPA volta ad applicare al personale il contratto legittimo.

Si chiede pertanto l'intervento per l'annullamento delle delibere annunciate nel comunicato al personale n°138 relative ai punti 6.1, 7.1 e 9, e di tutti gli atti ad esse conseguenti.

Considerato che la richiamata sentenza del TAR è stata promulgata in seguito a ricorso da parte della scrivente organizzazione sindacale, comunichiamo la nostra volontà di ottenere che venga rispettata dalla pubblica amministrazione, con ogni mezzo disponibile e in ogni sede legale.

Distinti saluti



Il Presidente UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
Dott.ssa Vincenza Celluprica