STATUTO
dell'ANPRI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE PER LA RICERCA
Art. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede, Durata) L'ANPRI, Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca, con il presente statuto subentra a tutti gli effetti all'UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA Ricerca) - Unione Sindacale per la Ricerca attualmente con sede in Roma via Nazionale 75, anche ai fini dell'afferenza alla Federdirigenti Funzione Pubblica e conseguentemente alla Confederazione CIDA, e in essa confluiscono l'ANPRI-EPR e la CIDA Ricerca. Nella vigenza dell'afferenza alla Federdirigenti Funzione Pubblica e, conseguentemente, alla CIDA, la sigla ANPRI
è collegata alla sigla CIDA secondo modalità concordate con la Federazione. L'ANPRI subentra conseguentemente in tutti i diritti e gli obblighi e contrattuali e patrimoniali relativi ad UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA Ricerca), ad ANPRI-EPR e a CIDA Ricerca. La durata dell'ANPRI, Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca, è illimitata. Art. 2 (Scopi dell'Associazione) L'Associazione è apolitica e senza scopi di lucro ed ha lo scopo di riunire e rappresentare, anche nell'ambito giurisdizionale e sindacale, tutti coloro che svolgono in Enti di ricerca e altre Istituzioni (in breve Enti) attività di ricerca scientifica o tecnologica, oppure attività collegate richiedenti elevata professionalità e titolo di studio di livello laurea o post-laurea. L'Associazione si propone di valorizzare la funzione professionale e culturale dei ricercatori e delle altre categorie rappresentate, di tutelarne gli interessi professionali e, in generale, di salvaguardarne lo status professionale. A tal fine si propone di:
Art. 3
(Partecipazione all'Associazione)
Possono aderire all'Associazione gli appartenenti alle categorie di dipendenti che svolgono l'attività definita nel primo comma dell'Art. 2. Possono anche aderire coloro che, già iscritti alla Associazione, al momento del pensionamento possedevano i suddetti requisiti.
Le tipologie professionali che corrispondono ai requisiti richiesti per l'adesione all'ANPRI sono individuate dal CN su proposta della Segreteria Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri. Negli articoli seguenti le persone predette sono denominate "Associati".
Ai fini di meglio rappresentare nell'Associazione alcune figure professionali, su proposta della Commissione Elettorale di cui al successivo articolo 7, un loro insieme può essere considerato come Ente ai fini del presente statuto.
La domanda di ammissione dev'essere presentata alla Segreteria Nazionale, che decide sull'associazione, sentita la Sezione Locale di appartenenza, ove istituita.
La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo per gli iscritti di osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi dell'Associazione. L'anno di associazione coincide con l'anno solare.
Art. 4
(Finanziamenti)
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
Art. 5
(Perdita della qualità di Associato)
La qualità di Associato si perde:
Art. 6
(Organi dell'Associazione)
Sono Organi Nazionali dell'Associazione:
Sono Organi Locali dell'Associazione:
Tutti gli Organi sono eletti con votazioni segrete e durano in carica tre anni. I membri cessati dalle cariche possono essere rieletti.
Lo svolgimento degli incarichi sociali è gratuito. Qualunque somma da erogare a titolo di rimborso spese o risarcimento a titolari di incarichi è stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale somma dovrà essere prelevata dal fondo per il rimborso delle spese.
Per la validità delle riunioni degli Organi collegiali, regolarmente convocate, occorre la presenza della maggioranza dei componenti dell'Organo stesso, salvo quando diversamente specificato.
Per la validità delle deliberazioni degli OO.CC., occorre il voto della maggioranza dei presenti, tranne quando diversamente specificato. In caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.
Le decisioni degli Organi sociali impegnano tutti gli Associati a collaborare all'esecuzione di esse ed alla realizzazione degli scopi per il cui conseguimento le decisioni stesse sono state adottate.
Le cariche sociali negli Organi dell'Associazione sono incompatibili con l'iscrizione a Sindacati o ad altre Associazioni Professionali o di categoria.
Art. 7
(Il Consiglio Nazionale)
Il Consiglio Nazionale è composto dal numero di Associati, in regola con le norme statutarie, che risulta dalla somma dei seguenti contingenti:
Il numero N viene definito come il primo numero intero da 21 in poi che rende non superiore a 60 il numero complessivo di seggi attribuiti in base alle precedenti lettere da a) a d). Tutti i conteggi sono effettuati da una Commissione Elettorale (CE), composta dal Presidente della Associazione, che la presiede, dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali Responsabili di Ente, dai Segretari di Sezione degli Enti monosede e dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
Per ogni Ente rappresentato in CN di almeno tre consiglieri. il contingente previsto viene ripartito nel modo seguente:
Nel caso di Enti il cui contingente risulti pari: ad 1 (un) seggio, esso viene attribuito al CRE; a 2 (due) seggi, ne viene attribuito uno al CNI ed uno al CRE.
I seggi previsti complessivamente per gli Enti che hanno diritto ad una rappresentanza cumulativa sono assegnati al CNI.
La CE attribuisce il contingente di Ente previsto in seno al CRE. in maniera proporzionale, alle Sezioni Locali di Ente. Ai soli fini elettorali il CN può procedere, su proposta della Commissione Elettorale, ad idonei accorpamenti di Sezioni Locali.
I seggi attribuiti a ciascuna Sezione Locale vengono ricoperti mediante elezione dall'Assemblea Congressuale di Sezione Locale.
Tutte le operazioni elettorali per il CN devono svolgersi nell'arco di 45 giorni.
Ad ogni rinnovo il contingente di Ente per ciascun collegio è calcolato dalla CE sui dati degli iscritti in regola con la delega di pagamento o con il pagamento della quota associativa al 180esimo giorno precedente il Congresso Nazionale.
In occasione di ciascuna riunione, ogni membro del CN impossibilitato a parteciparvi può conferire delega scritta, valida a tutti gli effetti, ad altro Consigliere partecipante alla riunione. Nessun Consigliere può ricevere più di una delega. I membri del CN decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive per le quali non abbiano conferito delega o comunque dopo un anno di assenza o quando non in regola con il pagamento della quota. I seggi che risultino vacanti vengono ricoperti attingendo alla relativa graduatoria di elezione o, per seggi di un CRE, ove risulti impossibile attingere alla graduatoria di elezione, i seggi vacanti, su motivata proposta della Segreteria Nazionale, possono essere ricoperti anche per cooptazione con la procedura del successivo n. 20.
In caso di elezione dal CRE nel CNI di un membro del CN, gli subentra il primo dei non eletti nella relativa votazione, purchè il numero di voti non sia inferiore al minimo fissato dal regolamento elettorale.
Il Consiglio Nazionale è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne determina l'indirizzo generale. Tutti gli organi nazionali e regionali dell'Associazione, ciascuno negli ambiti definiti dallo Statuto, operano in attuazione dello Statuto ed eventualmente per delega del Consiglio Nazionale. Ad esso compete, direttamente o mediante gli organi a ciò preposti, la vigilanza sugli organi territoriali dell'Associazione.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in assemblea plenaria oppure per Sezioni di Ente.
Il Consiglio Nazionale riunito in assemblea plenaria
Il Consiglio Nazionale riunito in assemblea plenaria ha i seguenti poteri e compiti:
Il Consiglio Nazionale si riunisce in Assemblea plenaria almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, oppure in seduta straordinaria. Le riunioni ordinarie vengono convocate dal Presidente su delibera ed Ordine del Giorno della Segreteria Nazionale. Le riunioni straordinarie vengono convocate dal Presidente o per iniziativa diretta oppure quando ne venga fatta richiesta motivata e corredata dall'Ordine del Giorno, da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o dei Segretari Regionali ovvero almeno un terzo delle Sezioni di Ente del Consiglio Nazionale.
All'inizio di ogni seduta, il Presidente dell'Associazione designa un Segretario di seduta che cura la redazione del verbale.
Il Consiglio Nazionale riunito per Sezioni di Ente
Nell'ambito del CN sono previste Sezioni di Ente (CNSE) per ciascun Ente rappresentato da almeno 3 (tre) consiglieri in seno al CN e da almeno 1 (uno) in Segreteria Nazionale.
Sono membri effettivi di ciascuna Sezione tutti i consiglieri appartenenti al medesimo Ente.
Il CNSE. nell'ambito di ciascuna Sezione, ha i seguenti poteri e compiti:
Il Consiglio Nazionale si riunisce per Sezioni di Ente di norma quattro volte all'anno in seduta ordinaria, oppure in seduta straordinaria. Almeno tre sedute ordinarie delle Sezioni del Consiglio avvengono nelle medesime date, allo scopo di favorire eventuali sedute, ordinarie o straordinarie dell'Assemblea. Le riunioni ordinarie delle Sezioni di Ente vengono convocate dal loro SNRdE su sua iniziativa ed Ordine del Giorno. Le riunioni straordinarie vendono convocate dal Presidente su richiesta motivata e corredata di Ordine del Giorno presentato da almeno un quarto dei consiglieri dell'Ente.
Le Sezioni del CN sono presiedute dai SNRdE rispettivo oppure, in caso di temporaneo impedimento. da altro Segretario nazionale designato dalla Segreteria Nazionale.
Le Sezioni del CN si riuniscono altresì in riunione straordinaria per iniziativa e su Ordine del Giorno della Segreteria Nazionale; in questo caso presiederà la riunione il Segretario Generale.
Art.8
(La Segreteria Nazionale)
Il numero totale dei membri della Segreteria Nazionale, incluso il Segretario Generale, è determinato tra 9 e 13, su delibera del CN riunito in Assemblea Plenaria. I seggi vengono distribuiti tra i vari Enti, con almeno tre rappresentanti in CN, proporzionalmente ai loro rappresentanti in esso. Nel caso degli Enti che singolarmente non raggiungono il quorum necessario, essi vengono raggruppati ed i seggi in tal modo attribuiti vengono assegnati ad essi collettivamente.
La Segreteria Nazionale è convocata, di norma una volta al mese, dal Segretario Generale, d'iniziativa o dietro richiesta vincolante di almeno metà dei suoi componenti.
I membri regolarmente convocati che risultano assenti per due sedute ordinarie consecutive senza giustificazione motivata ed accettata dai membri presenti di Segreteria decadono dalla carica.
Dietro mozione presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale, tale organo vota la fiducia alla Segreteria Nazionale; quest'ultima decade e deve essere rieletta ove risultino contrari alla sua conferma, la metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale.
La Segreteria Nazionale è la sede primaria delle responsabilità operative dell'Associazione e della sua rappresentanza esterna; ad essa compete la promozione ed il coordinamento generale dell'attività svolta dall'Associazione, nelle strutture di Ente come in quelle territoriali. Svolge tali compiti per conto del Consiglio Nazionale ed ad esso risponde, collettivamente, del suo operato.
Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali ha i seguenti compiti e poteri:
La Segreteria Nazionale definisce al proprio interno la distribuzione di specifiche deleghe, responsabilità o compiti. Per l'assolvimento di questi, ciascun Segretario Nazionale può avvalersi di una Giunta operativa che proporrà, per ratifica. alla Segreteria Nazionale, sentiti i SNRdE ed i Segretari Regionali dell'Associazione.
È dovere di ogni Segretario Nazionale, ivi compreso il Segretario Generale, mantenere costantemente informata la Segreteria Nazionale in merito agli incarichi ricevuti ed alle attività svolte.
In caso di dimissioni o decadenza del Segretario Generale o di uno o più membri della Segreteria Nazionale, il CN provvede alle necessarie rielezioni entro 40 giorni.
Art. 9
(Il Segretario Generale dell'Associazione)
Il Segretario Generale ha la piena rappresentanza legale dell'Associazione, coordina e presiede i lavori della SN e risponde al CN della corretta attuazione dei deliberati di quest'ultimo e della piena funzionalità della SN.
In particolare provvede a:
Al Segretario Generale vanno tempestivamente inviati i verbali delle riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione.
Art. 10
(I Segretari Nazionali Responsabili di Ente)
Il Segretario Nazionale Responsabile di Ente (SNRdE) è il membro della SN che coordina l'attività dell'Associazione all'interno dell'Ente e rappresenta l'Associazione nelle sedi istituzionali di Ente, nell'ambito del coordinamento generale delle attività dell'Associazione proprio della SN.
Al SNRdE sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti e poteri:
Art. 11
(Il Presidente dell'Associazione)
Il Consiglio Nazionale nella prima seduta del suo mandato elegge tra i propri membri il proprio Presidente, che è al tempo stesso Presidente dell'Associazione. Il Presidente è il garante della corretta vita istituzionale dell'Associazione, vigila affinchè i deliberati del Consiglio Nazionale vengano correttamente applicati dagli Organi Nazionali e Locali, dirime, se il caso, questioni concernenti l'interpretazione delle norme statutarie.
Egli presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, che in via ordinaria provvede a convocare, sentito il parere del Segretario, sull'Ordine del Giorno stilato dalla Segreteria Nazionale.
Ha potere di iniziativa per la convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale, su un Ordine del Giorno da lui stesso predisposto.
In caso di impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal decano dei presenti.
Al Presidente dell'Associazione dev'essere trasmessa copia delle convocazioni e dei verbali delle riunioni degli Organi collegiali nazionali.
Può esercitare il diritto di presenziare alle riunioni delle Sezioni di Ente del CN, che in questo caso presiede.
Art. 12
(Il Tesoriere ed il Segretario Amministrativo)
Il Tesoriere, che viene nominato dalla SN, tiene la contabilità dell'Associazione, provvede ai pagamenti ed agli incassi, incluse le quote di iscrizione, compila i rendiconti annuali, da sottoporre alla Segreteria Nazionale accompagnati da una relazione che dev'essere controfirmata dal Segretario.
Il Segretario Amministrativo, che viene nominato dalla SN, mantiene i rapporti con gli iscritti e con le Amministrazioni degli Enti di Ricerca per ciò che concerne la tenuta degli elenchi degli aderenti all'Associazione, con esclusione della contabilità. Si occupa inoltre di tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'Associazione.
Tali due cariche possono essere cumulate e possono avvalersi di prestazioni professionali esterne, su fondi deliberati dalla Segreteria Nazionale.
Art. 13
(Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Associato che lo presiede e da altri due Associati, eletti dal Consiglio Nazionale tra coloro che non rivestono altre cariche sociali.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo verifiche di cassa e contabili, riscontra l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi e li controfirma.
Art. 14
(Il Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, non tutti dipendenti dello stesso Ente, eletti dal CN, di norma al di fuori del proprio ambito, tra gli iscritti con almeno cinque anni di appartenenza alla Associazione e che diano affidamento per probità e spirito associativo.
La carica di Proboviro è incompatibile con quelle di Presidente della Associazione, Segretario Generale o altro membro della Segreteria Nazionale. Il Collegio elegge al suo interno un presidente.
I Probiviri vengono eletti con votazioni separate. Per ciascuna elezione è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei membri del CN o, dopo due votazioni nelle quali tale maggioranza non sia stata raggiunta, dei 2/3 dei presenti, dopo verifica del numero legale.
Il Collegio, su richiesta del Presidente della Associazione, o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri del CN esprime parere vincolante in ordine a provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati. I provvedimenti disciplinari comprendono la censura, la sospensione dalle attività sociali e la espulsione.
Il Collegio, sentiti gli interessati e con adeguata motivazione, si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta.
Art. 15
(Il Presidente Onorario)
Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare, decidendone contestualmente la durata in carica, un Presidente Onorario dell'Associazione, che non costituisce un Organo dell'Associazione stessa. Egli dev'essere scelto tra personalità di grande rilievo nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che accettino di contribuire a favorire, con il loro prestigio personale, l'accrescimento dell'immagine sociale e culturale della categoria ed a rafforzarne il prestigio, contribuendo altresì a stimolare la crescita culturale e morale degli Associati e vigilando sulle caratteristiche professionali dell'Associazione. Egli presiede il Consiglio Nazionale quando è riunito per discutere temi di rilevanza scientifica attuale.
Art. 16
(I Consigli Regionali dell'Associazione)
Il CN può, a maggioranza assoluta, attivare uno o più Consigli Regionali, per aree geografiche regionali o interregionali.
I Consigli Regionali dell'Associazione sono composti dal Segretario Regionale, con funzioni di Presidente, e dai Segretari delle Sezioni Locali di Ente operanti in ambito regionale, secondo le afferenze stabilite dal Consiglio Nazionale
Ai Consigli Regionali sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:
I Consigli Regionali si riuniscono di norma quattro volte all'anno, su convocazione del Segretario Regionale, che è tenuto a ciò ove ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo del componenti il Consiglio medesimo oppure la Segreteria Nazionale. In tal caso, la SN ha facoltà di presenziare alla riunione attraverso un proprio rappresentante.
Art. 17
(I Segretari Regionali)
I Segretari Regionali vengono eletti dal CN al proprio interno secondo quanto disposto dall'Art. 7, n. 3. La carica di Segretario Regionale è incompatibile con quella di Segretario Nazionale.
Il Segretario Regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito dell'area geografica, regionale o interregionale, cui è preposto.
Ha i seguenti compiti e poteri:
Al Segretario Regionale deve essere trasmessa copia delle convocazioni, dei verbali delle riunioni e di qualunque decisione dei Consigli di Sezione Locale di Ente presenti nella sede regionale. Ha facoltà di convocare in via straordinaria tali Consigli, che in questo caso presiede.
Art. 18
(I Consigli di Sezione Locale di Ente)
Il Consiglio di Sezione Locale di Ente (SLdE) è l'Organo collegiale dell'Associazione in ambito locale, sede della rappresentanza degli Associati appartenenti al medesimo Ente.
Viene eletto, unitamente al Segretario di Sezione Locale, dall'Assemblea Congressuale di Sezione.
È composto dal Segretario della Sezione Locale, che lo presiede, e da un numero di Associati variabile da tre a sette, secondo quanto disposto per ogni SLdE dalla relativa Sezione del CN. Per gli Enti per i quali tale Sezione non sia prevista, il numero dei componenti il Consiglio di SLdE è stabilito dalla SN.
Le Sezioni di Ente relative ad Enti monosede sono equiparate a tutti gli effetti alle SLdE.
La definizione del numero delle SLdE e della loro estensione territoriale compete, per ciascun Ente, alle relative Sezioni del Consiglio Nazionale.
Al Consiglio di SLdE competono i seguenti poteri e compiti:
Il Consiglio di SLdE si riunisce di norma quattro volte l'anno ed è convocato dal Segretario di sezione, che a ciò è tenuto ove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso oppure dal Segretario Regionale, che in questo caso presiede la riunione.
Per il funzionamento dei Consigli di Sezione, la Sezione di Ente competente del Consiglio Nazionale stanzia ogni anno una quota delle entrate della Associazione, sulla base dei preventivi presentati dalle Sezioni Locale.
Sezioni Locali appartenenti ad Enti diversi che insistano sullo stesso territorio possono autonomamente decidere di costituire un'unica Sezione Locale. I seggi in seno al CN eventualmente attribuiti a ciascuna SLdE saranno messi in votazione in un Congresso Sezionale unico, salvaguardando l'attribuzione per Ente dei seggi medesimi; il candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto Segretario della Sezione Locale interente. Per ciascun Ente la titolarità della rappresentanza locale compete al candidato più votato per quell'Ente.
Art. 19
(Il Segretario di Sezione Locale)
Il Segretario di Sezione Locale è il rappresentante dell'Associazione in sede locale di Ente.
È membro del CN nei limiti del disposto dell'art. 7.
Se eletto alla SN decade dalla funzione di Segretario di Sezione: in tal caso il Consiglio di Sezione procederà ad eleggere al proprio interno un nuovo Segretario, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato di quello precedente.
Sono compiti del Segretario di Sezione:
Art. 20
(Organizzazione interna della SLdE)
Ai fini del più funzionale assetto organizzativo e del migliore espletamento delle proprie attività, ciascuna SLdE può dotarsi di proprie strutture organizzative, che non costituiscono organi dell'Associazione.
Le decisioni in merito competono al Consiglio di SLdE e devono essere ratificate dalle rispettive Sezioni di Ente del CN ovvero, quando esse non siano previste, dalla SN.
L'assetto organizzativo di ciascuna SLdE ed i suoi eventuali aggiornamenti devono essere comunicati dal Segretario di Sezione al Segretario Regionale, alla SN ed al Segretario Amministrativo.
Art. 21
(Decadenza dalle cariche locali)
L'Associato, eletto a cariche sociali locali, che cessi di far parte, per trasferimento o per qualsiasi altro motivo, della circoscrizione elettorale nella quale è stato eletto, decade dalle cariche stesse e viene automaticamente sostituito dall'Associato che lo segue con il maggior numero di voti e che sia nelle condizioni prescritte.
Art. 22
(Il Congresso Nazionale dell'Associazione)
Almeno ogni tre anni, in occasione del rinnovo delle cariche sociali e dell'elezione del Collegio interente del CN, è convocato dal CN il Congresso Nazionale dell'Associazione, cui sono affidati i seguenti compiti:
Le modalità organizzative del Congresso sono stabilite dal CN all'atto della sua convocazione.
Le modalità elettorali per la costituzione dell'Assemblea Congressuale come per l'elezione da parte di quest'ultima del CNI del CN sono stabilite dal Regolamento elettorale, tenendo fermo il principio che l'Assemblea congressuale dovrà comunque essere costituita da delegati, eletti tra gli Associati in numero proporzionale agli iscritti in Assemblee precongressuali tenute in sede di SLdE.
L'Ufficio di Presidenza del Congresso è costituito dalla Commissione Elettorale di cui all'Art. 7.
Tranne che per gli adempimenti formali, le sedute del Congresso sono aperte.
Sono considerati delegati a tutti gli effetti, i membri della SN in carica all'atto della convocazione del Congresso, anche se in pensione.
Solo i delegati hanno diritto di voto.
Art. 23
(I Congressi di Sezione Locale di Ente)
Ogni tre anni, in occasione del rinnovo delle cariche sociali delle SLdE e del CRE del CN, sono indetti dal CN i Congressi di SLdE, cui sono affidati i seguenti compiti:
Le modalità organizzative dei Congressi Sezionali sono stabilite dal Regolamento elettorale e rese operative dalla CE di cui all'Art. 7, tenendo fermo il principio che ai Congressi Sezionali partecipano con diritto di voto tutti gli Associati afferenti alle singole SLdE.
Il Segretario di Sezione viene eletto con votazione separata.
Tranne che per gli adempimenti formali, i Congressi di SLdE sono aperti.
Solo gli Associati afferenti alle singole SLdE hanno diritto di voto.
Art. 24
(Adesione all'Associazione di Sindacati ed Associazioni)
All'Associazione possono aderire, anche mediante accordi di natura federativa, Organizzazioni affini, anche sindacali di categoria.
Art. 25
(Scioglimento)
La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere deliberata solo dall'Assemblea del Consiglio Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei suoi membri presenti.
Lo scioglimento può essere deciso:
a) mediante referendum tra gli Associati, ove tale proposta trovi il consenso di almeno i 3/4 dei votanti;
ovvero
b) mediante la convocazione di una Assemblea Congressuale Straordinaria, ove tale proposta trovi il consenso di almeno i 3/4 dei votanti.
L'avere dell'Associazione non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli iscritti, bensì sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, scelta dagli Associati nel referendum ovvero dai delegati al Congresso straordinario.
Art. 26
(Norma transitoria)
In prima applicazione del presente statuto, fino alla prossima scadenza prevista dallo statuto dell'ANPRI-EPR per gli Organi della medesima Associazione, le cariche di Segretario Generale ANPRI e di Presidente del CN ANPRI sono ricoperte dal già Segretario Generale ANPRI-EPR e dal già Presidente del CN ANPRI-EPR, rispettivamente; costituiscono la Segreteria Nazionale e il Consiglio Nazionale dell'ANPRI i componenti già in carica rispettivamente della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale ANPRI-EPR, nonché i componenti iscritti a CIDA Ricerca del Consiglio Direttivo UNIRI(ANPRI-EPR, CIDA Ricerca); le funzioni di Tesoriere dell'ANPRI sono svolte congiuntamente dai preesistenti Tesoriere ANPRI-EPR e Tesoriere UNIRI(ANPRI-EPR, CIDA Ricerca); gli altri Organi dell'ANPRI sono costituiti dai componenti dei preesistenti Organi dell'ANPRI-EPR, che potranno essere integrati con membri dei corrispondenti preesistenti Organi CIDA Ricerca su delibera del CN nella prima seduta utile. I componenti della Segreteria Nazionale ANPRI già, rispettivamente, Vice-Presidente UNIRI(ANPRI-EPR, CIDA Ricerca) e Vice-Segretario Generale ANPRI-EPR, svolgono entrambi le funzioni di Vice-Segretario Generale ANPRI, con suddivisione dei compiti indicata dal Segretario Generale ANPRI.