Data: Roma, 31 maggio 2000

Prot. N.  622


Al Presidente dell'ASI - Prof. S. De Julio

al Direttore Generale - Ing. A. Bellman

al Direttore Amministrativo - Dr. L. Manfredi

al Responsabile dell'amministrazione del personale - Dr. R. Trigari

Oggetto: necessità di assunzione di personale.

In data 17 c.m., in sede di trattativa decentrata, nell'ambito
dell'informativa data dall'ASI, sono stati trasmessi, tra gli altri, i
seguenti documenti:

1  disciplinare delle assunzioni;
2  allegati alle delibere n.15 del 8 febbraio e n.18 del 22 febbraio c.a.;
3  bozze di n.4 bandi di concorso pubblico per complessivi tredici posti di
tecnologo di III livello.

Nel merito dei punti 2 e 3 osserviamo quanto segue.

Già con precedente lettera in data 28.1.2000 l'UNIRI ricordava che
l'Amministrazione aveva recepito la proposta delle OO.SS. di aumentare il
numero complessivo di posti da mettere a concorso fino a 20 e aveva
richiesto un incontro formale urgente a fronte dei ritardi di tale
ridefinizione.

Dalla documentazione consegnata tre mesi dop si evince che i posti a
concorso sarebbero limitati al numero di coloro che erano all'epoca e sono
tuttora titolari di contratto a termine ex art.23 DPR 171/91. Non si
spiegano altrimenti il numero di posti che si intende mettere a concorso a
tempo indeterminato, nonché il criterio in base al quale si prevederebbero
13 posizioni a tempo indeterminato e le altre con contratto a termine.

Tale scelta pare inoltre non tenere minimamente in considerazione il serio
problema delle numerose posizioni di sottoinquadramento presenti nell'ASI.

Logica e buon senso vorrebbero che se si intende dare soluzione alle
posizioni di precariato e sottoinquadramento esistenti nell'ente, si
prevedano posizioni a concorso in numero superiore almeno agli aventi
diritto sulla base di accordi formali (accordo ASI-OO.SS. del 5 febbraio
1998), incrementandolo, per ovvie ragioni di equità, del numero di
posizioni analoghe alla stessa data.

L'ANPRI-EPR pertanto, oltre a non ritenere applicato l'accordo del
5.2.1998, formula le sue più ampie riserve su tutta l'operazione, a tutela
degli stessi candidati, e, anche per evitare la penosa esperienza dei
concorsi interni per l'applicazione dell'art.19 L.186/88, ribadisce il
principio generale che i bandi di concorso devono comunque rispettare le
norme di trasparenza e imparzialità del pubblico impiego e quindi non
possono prevedere requisiti che appaiano riconducibili a curricula di
candidati preventivamente identificati.

Si ricorda infine che tutte le responsabilità inerenti alla preparazione e
all'espletamento di concorsi vengono assunte dall'amministrazione
dell'ente, come anche previsto dai vigenti CCNL di area dirigenziale e dei
livelli IV-X (art 62 c.5 e 30 c.5 rispettivamente), laddove si afferma
"resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei
dirigenti ^Ê".

L'ANPRI-EPR chiede pertanto che si riapra il confronto sulla delicata
questione, allo scopo di offrire possibilità di definitiva soluzione
all'annoso problema delle posizioni precarie e di quelle di
sottoinquadramento.

Distinti saluti.

Per il Segretario Generale ANPRI-EPR
Geri Steve