Data: 27.5.98
Prot. N. 436

Al Presidente del CNR
Prof. Lucio Bianco

Al Dirigente del Dipartimento del Personale
Reparto III - Stato Giuridico e Trattamento Economico
Dott. G. Schettini

e p.c.

a tutti i ricercatori e tecnologi del CNR

Oggetto: Verifica in applicazione art. 4, comma 6 e seguenti, della
Sezione II del CCNL per il biennio economico 1996-1997 relativo al
personale dell'area della dirigenza e delle specifiche tipologie
professionali.

In relazione alle lettere inviate dal CNR a ricercatori/tecnologi interessati alla verifica di cui alle disposizioni in oggetto ed ai Direttori delle rispettive strutture, l'ANPRI-EPR

- da' atto all'Amministrazione di avere recepito alcune proposte dell'Associazione avanzate negli incontri intercorsi, quali la previsione di un livello di ricorso, l'indicazione delle motivazioni di un accertamento negativo, la predisposizione di un facsimile del verbale di verifica;

- rileva tuttavia che:

1. Dal testo della lettera inviata ai Direttori, risulta che la Giunta Amministrativa e il Consiglio di Presidenza hanno deliberato in materia della verifica in questione prima dell'informativa e del successivo esame congiunto tra CNR e OO.SS. richiedenti. In particolare, risulta che la Giunta Amministrativa nell'esercizio delle funzioni di Consiglio di Amministrazione ha stabilito l'attribuzione automatica della fascia stipendiale successiva ai ricercatori e tecnologi che hanno maturato l'anzianita' necessaria entro il 30.6.97, nella seduta del 22.4.1998, il giorno precedente l'esame congiunto! Poiche' il comma 7 dell'art. 4 recita "Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalita' e le cadenze delle verifiche di cui al comma 6 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate" il CNR ha proceduto in evidente violazione del dettato contrattuale.

2. Come ripetutamente affermato dall'ANPRI nel corso degli incontri, l'individuazione dei Direttori delle strutture come gli "organismi scientifici" previsti dal contratto risulta una forzatura della lettera del CCNL e pone i Direttori in posizione di separatezza rispetto agli altri ricercatori e tecnologi dell'Ente.

3. Ancora maggiore appare la forzatura per quanto riguarda il livello di ricorso, individuato nel "Presidente del CNR".

4. Del tutto scorretta alla luce del dettato contrattuale ("L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarita' dell'attivita' prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati") risulta l'indicazione che la relazione descrittiva dell'attivita' svolta ricercatore/tecnologo dovrà contenere il riferimento ai "compiti assegnati", che la verifica accerterà "siano stati eseguiti con regolarità e cura". L'attivita' del ricercatore e tecnologo tipicamente non consiste nello svolgimento di "compiti assegnati", come peraltro un Ente di ricerca dovrebbe ben avere presente; coerentemente, di "compiti assegnati" non si parla mai nel CCNL con riferimento ai ricercatori e tecnologi, né tale locuzione compare nei rispettivi profili. La pretesa di descrivere l'attività di tale personale in termini di "compiti assegnati" rivela da parte del CNR un atteggiamento fortemente riduttivo nei confronti dello status del personale scientifico dell'Ente.

5. Del tutto priva di fondamento normativo, oltre che viziata dal punto di vista procedurale come sopra riportato, è la discriminazione tra chi ha maturato la anzianita' necessaria al passaggio di posizione nel secondo semestre 1997 e chi lo ha maturato nel primo semestre.

L'ANPRI-EPR pertanto chiede che il CNR

- ritiri le lettere inviate e, dopo un serio riesame della questione alla luce delle osservazioni già formulate in diverse occasioni dall'ANPRI e di quelle sopra espresse, provveda a deliberare nuovamente su modalita' e cadenze della verifica e organismi scientifici ad essa preposti, approfondendo in particolare il problema dei ricercatori e tecnologi in servizio presso strutture diverse dagli Istituti e Centri, anche per evitare l'insorgere di un contenzioso che le illegittimità sopra richiamate inevitabilmente innescherebbero;

- riconosca in particolare di non poter effettuare in tempo utile la verifica 1997, prima del termine di attivazione della clausola di salvaguardia:

"Nel caso in cui gli Enti non provvedano nei termini previsti [quattro mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL], i ricercatori e tecnologi acquisiranno la posizione stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianita' prevista per il passaggio alla medesima posizione"

- preveda inoltre per il 1998, essendo già decorsa non certo per propria responsabilita' la scadenza del 30 aprile entro e non oltre la quale la verifica andava effettuate per l'anno in corso, un regime transitorio che eviti ulteriore penalizzazioni ai ricercatori e tecnologi interessati;

- abbandoni definitivamente ogni atteggiamento burocratico/amministrativo nei confronti del personale scientifico e riconosca finalmente anche in concreto che tale personale rappresenta il patrimonio più prezioso di un Ente di ricerca, dando anche così attuazione al principio, sancito dal D.Lgs. 29/93, di esclusione della gestione della ricerca dalle attribuzioni della dirigenza amministrativa.

Patrizia Ciarlini
Segretario Nazionale ANPRI-EPR
Responsabile per il CNR