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COMUNICATO 30/7/98
SU ESAME BOZZA CIRCOLARE CNR ORARIO DI LAVORO

Il 27/7/98 si e' svolto l'incontro con il CNR per esaminare la Bozza di Circolare su "Orario di lavoro- Ricercatori e Tecnologi". Essendo assente il Presidente, l'Ente era rappresentato dall' Ing. Lozzi, quale suo delegato, e dal Direttore Generale dr Marini. La delegazione ANPRI era composta da Ciarlini, De Agazio e Steve.

Preliminarmente l'ANPRI ha apprezzato che l'amministrazione CNR abbia voluto attivare una fase di informazione e di esame con le OOSS prima dell'emanazione della circolare, anche in assenza di un obbligo contrattuale di esame congiunto.

Tutto cio' perche' le disposizioni in materia di orario di lavoro costituiscono un argomento delicato, dovendo rispettare il principio dell'autonomia dei ricercatori e tecnologi e la norma contrattuale che si riferisce ad un "orario di lavoro" e che demanda ad una coda contrattuale il suo superamento con una apposita trattativa nazionale integrativa, purtroppo non ancora avviata (art. 35 comma 7).

Il CCNL apre comunque ampi spazi, ad esempio attribuendo come "specifica responsabilita' del ricercatore e tecnologo il programmare ed organizzare le proprie ferie, tenendo conto delle esigenze della struttura e del servizio, in modo da garantire, comunque, l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilita'."

In sede di esame, l'ANPRI ha richiesto alla delegazione CNR precisazioni su alcuni punti:

- su come , secondo la Bozza, il contratto "postulerebbe", il rilevamento dell'orario con forme di controlli automatizzati oltre che oggettive

Cio' perche' l'art. 80 del CCNL della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali disapplica esplicitamente le prescrizioni di utilizzo di sistemi automatici per la rilevazione dell'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi presenti nei precedenti contratti di lavoro; ovviamente cio' non toglie l'esigenza che la presenza in servizio sia rilevata attraverso modalita` trasparenti che consentano il "computo" delle ore lavorative effettuate, ai fini delle particolari modalita` stabilite nell'art. 35 ai commi 4 ( 160 ore per ricerca libera e altre attivita') e 5 (recupero di ore in eccesso anche con assenze compensative fino a 22 giorni l'anno) .

- per qual tipo di assenze si dovrebbe fornire "informazione preventiva" al responsabile della struttura",

La nuova normativa sulle ferie e sull'autocertificazione mensile del lavoro fuori sede prevede comunicazione da parte dei r&t., ma non prevede alcuna informazione preventiva, che secondo l'ANPRI sarebbe logico praticare per le assenze totali (di tutta la giornata) prevedibili, ma non per altri tipi di assenze.

Inoltre non e' vero che competerebbero al responsabile di struttura "la pianificazione e l'organizzazione del lavoro," dal momento che, in virtu` del comma 2 dell'art. 35, "i ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro" ne' che questi debba definire l'istituto connesso al titolo dell'assenza in virtu' delle prerogative dirigenziali del personale in questione in materia di ferie, permessi e assenze (artt. 38-43 CCNL).

L'ANPRI ha auspicato che la circolare, che il CNR predisporra' in materia di orario di lavoro , evitando pratiche puramente burocratiche dia il giusto rilievo all'attivita' scientifica e tecnologica e alla responsabilita' dei ricercatori e tecnologi nel determinare autonomamente il loro tempo di lavoro.

L'Amministrazione ha preso nota delle puntualizzazioni sollevate dichiarando di dover riflettere prima di rispondere o di emanare una circolare.



La Delegazione ANPRI