COMUNICATO ANPRI 27 giugno 2000

PAGAMENTO INDENNITA' CONTRATTUALE AL CNR


La maggior parte degli Enti presenti nel Comitato di settore ha
riconosciuto la legittimita' della nostra richiesta di erogazione della
vacanza contrattuale. Secondo la norma del CCNL si prevede che venga
pagata una indennita' di vacanza contrattuale dopo un periodo di vacanza
di 3 mesi (da Aprile 1998).

Si riportano le cifre previste per i primi tre livelli, che  riguardano
la prima tranche dovuta per i primi 3 mesi pari al 30% dell'incremento to=
tale,
la seconda del 50% dovuta dall'1.7.98.
La terza cifra riguarda l'incremento totale dell'1,8% previsto dalla
finanziaria per il rinnovo contrattuale:

IVC             1/4/98          1/7/98          tot 1.8%

liv 1           32,485;         54.141          (108.282)
liv2            24.927          41.545          ( 83.089)
liv3            19.517          32.598          ( 65.056)

Gli Enti di ricerca si stanno adeguando ad applicare tale norma: l'ISTAT =
e
INFN hanno gia' deliberato tali pagamenti. Il CNR ha reso noto nell'ultim=
o
incontro di trattativa che effettuera' il pagamento della rata dovuta a
partire da luglio, mentre per quanto riguarda  gli arretrati contrattuali=
,
previsti dal 1/4/98, saranno pagati subito dopo.

L'UNIRI, che aveva fatto gia' dal 1998 richiesta formale agli Enti della
corresponsione dell'indennita' di vacanza contrattuale, non puo' che
auspicare che tutti gli Enti di ricerca si adeguino al piu' presto a quan=
to
stabilito dal CCNL e ribadito dal Comitato di Settore.

Patrizia Ciarlini
Responsabile per il CNR