PAGAMENTO INDENNITA' CONTRATTUALE AL CNR
La maggior parte degli Enti presenti nel Comitato di settore ha riconosciuto la legittimita' della nostra richiesta di erogazione della vacanza contrattuale. Secondo la norma del CCNL si prevede che venga pagata una indennita' di vacanza contrattuale dopo un periodo di vacanza di 3 mesi (da Aprile 1998). Si riportano le cifre previste per i primi tre livelli, che riguardano la prima tranche dovuta per i primi 3 mesi pari al 30% dell'incremento to= tale, la seconda del 50% dovuta dall'1.7.98. La terza cifra riguarda l'incremento totale dell'1,8% previsto dalla finanziaria per il rinnovo contrattuale: IVC 1/4/98 1/7/98 tot 1.8% liv 1 32,485; 54.141 (108.282) liv2 24.927 41.545 ( 83.089) liv3 19.517 32.598 ( 65.056) Gli Enti di ricerca si stanno adeguando ad applicare tale norma: l'ISTAT = e INFN hanno gia' deliberato tali pagamenti. Il CNR ha reso noto nell'ultim= o incontro di trattativa che effettuera' il pagamento della rata dovuta a partire da luglio, mentre per quanto riguarda gli arretrati contrattuali= , previsti dal 1/4/98, saranno pagati subito dopo. L'UNIRI, che aveva fatto gia' dal 1998 richiesta formale agli Enti della corresponsione dell'indennita' di vacanza contrattuale, non puo' che auspicare che tutti gli Enti di ricerca si adeguino al piu' presto a quan= to stabilito dal CCNL e ribadito dal Comitato di Settore. Patrizia Ciarlini Responsabile per il CNR