SCHEMA DI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' E
DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL CNR
OSSERVAZIONI DELL'UNIRI(ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
10/09/1999
Il regolamento va in generale rivisto alla luce degli emendamenti agli altri regolamenti richiesti dall'UNIRI. Nello specifico si osserva quanto segue:
In contrasto con l'autonomia dei ricercatori appare il fatto (cfr. art. 12 comma 1) che i direttori dei centri di responsabilità di 1° livello ( e quindi degli Istituti) possano predisporre il "documento programmatico" sulla cui base - anche tenendo conto di una serie di altri elementi definiti in modo vago (cfr. art. 12 comma 2) - verrà deciso dal Presidente il piano di gestione, senza aver dovuto necessariamente sentire almeno i ricercatori della struttura.
Nella classificazione delle spese nel bilancio pluriennale del CNR (di cui all'art.11) non si capisce dove si collocano le spese per il personale (amministrativo, di ricerca, di supporto) e non si capisce se ci sarà una distinzione tra quello dell'apparato centrale e quello delle strutture sul territorio. Tutte cose che, invece, sarebbe molto opportuno specificare con chiarezza. Si rileva al proposito la richiesta, avanzata e motivata negli emendamenti ad altri Schemi di regolamento (Istituti, Organizzazione degli Uffici), che la gestione del personale debba rimanere una funzione centralizzata.
Non sembra che debba essere redatto un bilancio di previsione annuale in termini di cassa per il CNR, frutto del consolidamento dei bilanci annuali che i singoli centri di spesa devono redigere ai sensi degli artt. 20-32. In questo modo, in sede di analisi del rendiconto, viene meno un importante strumento di verifica dell'efficienza finanziaria dell'ente nel suo complesso.
Sembra eccessivo imputare ai centri di responsabilità, in caso di giacenze sui conti intestati ai centri di spesa a cui afferiscono, dei costi presunti corrispondenti all'onere previsto per le anticipazioni dalla convenzione con l'Istituto incaricato del servizio di cassa, anche quando tali anticipazioni non vengano effettivamente contratte.
Da varie norme del regolamento traspare l'intenzione di privilegiare i
centri di responsabilità capaci di reperire risorse sul mercato e, tra
l'altro, questo è uno degli elementi di cui il Presidente dovrebbe tenere
conto nel decidere sui piani di gestione degli stessi centri di
responsabilità.
Tuttavia nel regolamento non si dice nulla sulle regole da rispettare per
l'accesso ai finanziamenti esterni, sui rapporti tra singole strutture e
amministrazione centrale in merito a queste risorse, mentre risulta
ampiamente trattata la materia dei contratti passivi.
Tutte le entrate vengono versate al centro (art.16, comma2), che poi le
trasferisce agli istituti (art.18). Non si ha alcun autonomo potere
decentrato di determinare in modo certo la cadenza temporale della
pianificazione delle spese.
Tenuto conto che nel CNR una larga parte delle poste di bilancio degli
istituti sono costituite da entrate da terzi, ciò è preoccupante per due
ordini di motivi:
nel caso di contratti, ad esempio con la UE, l'istituto può solo affidarsi al rispetto dei commi 6 e 7 dell'art.18, e non su atti propri per il rispetto dei necessari flussi finanziari.
nel caso di prestazioni di servizio a terzi, per cui incorre in rilevanti spese (a parte un ricavo netto, spesso modesto, la prestazione constituisce in pratica una partita di giro), l'istituto si trova a dover effettuare delle forti anticipazioni con la eventualità di rientrare solo in esercizi successivi. Anche in questo caso non ha il potere di basarsi su atti propri.)
Va infine rilevato che al comma 3 dell'art. 8 si dice che, rispetto ai
ricavi provenienti da soggetti esterni, il piano di gestione deciso dal
Presidente, determina la quota da destinare a copertura dei costi generali
dell'ente (cioè, si presume, il CNR), introducendo anche su questo
versante, rispetto alla preesistente disciplina, un forte elemento di
incertezza.
Dovrebbe essere prevista la possibilità di porre in vendita per cifre modeste (o nei casi di maggior rilievo all'asta) beni inventariabili dichiarati obsoleti, in alternativa alla cessione gratuita alla Croce Rossa o all'avvio in discarica, metodi che spesso presentano vari inconvenienti o sono motivo di spreco. Si propone di introdurre un nuovo articolo: Alienazione di beni di investimento obsoleti.
Il tetto di tre milioni di lire per i pagamenti in forma diretta (art. 28 comma 1) è inferiore all'attuale (cinque milioni) ed in ogni caso appare troppo esiguo per fare fronte a spese, ad esempio, di missione.
Appare infine opportuno che, nel nuovo contesto che si determina, sia introdotta una revisione del regolamento per le entrate per attività in conto terzi.
UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA Ricerca)
10/09/1999