CONSIDERAZIONI E PROPOSTE SU ASPETTI REGOLAMENTARI CONNESSI AL RIORDINO DEL CNR

1-7-1999

INTRODUZIONE

L'ANPRI ha deciso di affrontare in questo documento gli aspetti della regolamentazione che appaiono essere i più urgenti, anche in vista di una serie di azioni che il CD dovrà intraprendere in relazione al reclutamento del personale ed alla ristrutturazione della rete. Gli aspetti che verranno quindi presi in considerazione sono quelli, da sempre sostenuti dall'ANPRI, che valorizzano al massimo il ruolo della comunità scientifica interna: gli aspetti relativi ai ricercatori ed ai tecnologi, e quelli relativi agli Organi di governo, alla rete di ricerca ed alla sua ristrutturazione. Un documento specifico ha analizzato gli argomenti di riordino relativi ai concorsi nella fase transitoria.

Per chiarezza nel seguito saranno indicate come "aree scientifiche" e "settori tecnologici" quanto previsto nel DLgs 19/99 per i concorsi e l'inquadramento, rispettivamente, di ricercatori e tecnologi. Si è inoltre indicato che le aree scientifiche afferiscono a "settori scientifici di aree affini".

1. ORGANI DI GOVERNO

Non sono completamente definiti nel decreto nè la composizione nè i compiti del Comitato di Consulenza Scientifica, occorrerà quindi provvedere attraverso i Regolamenti.
L'ANPRI ritiene che il CCS, in quanto massimo organo scientifico di consulenza, debba essere sentito dal Consiglio Direttivo in merito a tutte le questioni di carattere scientifico. Pertanto i Regolamenti che riguardano i compiti del CCS ed i rapporti fra CCS e altri soggetti del CNR (rete, CD , uffici amministrativi) dovrebbero conformarsi a questo principio.
L'ANPRI ritiene che per meglio realizzare un'effettiva ed efficace rappresentanza scientifica del CCS, si debba operare sia sulla sua composizione che sulle regole elettive ( ad es. collegi separati). Per quanto riguarda la composizione il decreto prevede che il CCS sia costituito da 21 membri, di cui 10 ricercatori e tecnologi del CNR, eletti dai ricercatori e tecnologi, rappresentativi dei livelli. Rispetto a quanto già previsto nel decreto è necessario garantire, rispetto ai 10 ricercatori e tecnologi CNR, la presenza nel CCS di settori o dipartimenti come si andranno a definire nell'ambito del CNR.

L'ANPRI suggerisce che i 10 ricercatori e tecnologi possano essere così ripartiti: 4 dirigenti di ricerca, 4 primi ricercatori, 1 ricercatore in fascia iniziale, 1 dirigente tecnologo. Il dirigente tecnologo è eletto dai tecnologi. Per quanto riguarda le modalità elettive, facendo l'ipotesi che le attività del CNR e quindi gli Istituti siano raggruppati in alcuni Dipartimenti scientifici, i collegi elettorali per i ricercatori vanno identificati con tali Dipartimenti; vengono eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, compatibilmente con i numeri fissati per i livelli. A parità di voti valgono le usuali norme concernenti l'anzianità.

2. RICERCATORI E TECNOLOGI

Per quanto riguarda norme e regolamenti più diretti alla valorizzazione del ruolo dei ricercatori nell'Ente, il Regolamento deve tener conto del fatto che tale personale è articolato su tre livelli ai quali accede per concorso pubblico nazionale.

Il decreto di riforma del CNR prevede che i ricercatori afferiscano ad aree scientifiche all'interno delle quali avviene sia il reclutamento sia la progressione in carriera. Analogamente il regolamento dovrà stabilire i settori tecnologici di inquadramento dei tecnologi. I regolamenti in genere dovrebbero estendere ai tecnologi i principi qui enunciati, in quanto applicabili.
Ancora nei regolamenti possono essere indicate le afferenze delle aree scientifiche a settori o dipartimenti scientifici che caratterizzano l'attività di ricerca dell'Ente, stabiliti dal Consiglio Direttivo su parere del CCS.

Per quanto riguarda i ricercatori, i regolamenti dovrebbero intervenire nelle materie di seguito indicate, fatto salvo quanto stabilito da eventuali provvedimenti legislativi attualmente in itinere

2.1 Doveri e diritti

Ai ricercatori, che lavorano a tempo pieno nel CNR, competono l'attività di ricerca scientifica, la partecipazione agli organi di governo, l'organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca e strutture scientifiche.

Ai ricercatori è garantita la libertà di ricerca e l'autonomia professionale nell'ambito della programmazione dell'ente, nonchè la possibilità di accedere a programmi di ricerca nazionali e internazionali e di svolgere, al di fuori delle attività programmate, altre attività di ricerca libera ai fini dello sviluppo delle competenze scientifiche e dell'arricchimento culturale.

Al ricercatore è riconosciuta la titolarità della ricerca di cui è responsabile e la titolarità dei fondi ottenuti attraverso la presentazione di progetti di ricerca.

Il CNR assicura ai ricercatori le risorse necessarie allo svolgimento delle attività programmate ed allo sviluppo delle loro competenze, secondo criteri di pari opportunità e condizioni.

I ricercatori, nell'ambito della struttura scientifica di appartenenza, sono tenuti alla documentazione dei risultati ed alla rendicontazione della spesa e delle attività di ricerca.

I ricercatori devono, inoltre, coordinare la propria attività di ricerca con le esigenze derivanti dai compiti istituzionali dell'Ente.

2.2 Partecipazione dei ricercatori agli organi di governo degli Enti e compiti di organizzazione e coordinamento

I ricercatori, che lavorano a tempo pieno nel CNR, concorrono alla programmazione scientifica dell'ente attraverso la partecipazione agli organi di governo dell'Ente e delle strutture scientifiche di cui fanno parte. La presenza dei ricercatori negli organi di consulenza scientifica è elettiva.

2.3 Attività compatibili e incompatibili con lo status di ricercatore

Ai ricercatori si estendono, per quanto applicabili, le norme in materia di compatibilità e incompatibilità vigenti per i ricercatori e docenti universitari.

2.4 Proposte ANPRI per le procedure concorsuali per l'accesso ai profili di ricercatore

L'accesso a ciascun profilo di ricercatore avviene per concorso pubblico nazionale nelle aree scientifiche. Ogni concorso è bandito per un singola area scientifica concorsuale; il bando indica il numero di posti e eventualmente la loro ripartizione per ciascuno degli Istituti interessati al bando.

Le commissioni di concorso per dirigente di ricerca sono costituite da 5 membri di cui tre professori ordinari o dirigenti di ricerca di altri enti, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Consulenza Scientifica, e scelti in un elenco di docenti e ricercatori di altri Enti, afferenti ad aree scientifiche equiparate o affini al settore scientifico del concorso e da due dirigenti di ricerca del CNR eletti dai dirigenti di ricerca del CNR afferenti alla stessa area scientifica concorsuale e sono presiedute da un dirigente di ricerca dell'Ente. Ove mancassero dirigenti di ricerca in quel settore scientifico si procederà per aree scientifiche affini.

Le commissioni di concorso per primo ricercatore sono costituite da 5 membri di cui due professori ordinari o dirigenti di ricerca di altri Enti e da un professore associato o primo ricercatore di altri Enti, nominati dal CD su proposta del CCS e scelti in un elenco di professori e primi ricercatori o dirigenti di ricerca di altri Enti appartenenti a settori scientifici equiparati o affini, e da un dirigente di ricerca ed un primo ricercatore del CNR, eletti rispettivamente dai dirigenti di ricerca e dai primi ricercatori del CNR, afferenti all'area scientifica. Ove mancassero dirigenti di ricerca in quell'area sarà nominato un altro primo ricercatore afferente allo stessa area o ad aree affini.

La commissione di concorso per ricercatore di fascia iniziale è costituita, sempre con i criteri anzi enunciati, da 5 membri di cui un professore ordinario o dirigente di ricerca di altri Enti e due associati o primi ricercatori di altri Enti, scelti come sopra, e da due ricercatori del CNR di primo o secondo livello, eletti come sopra.

La selezione avviene attraverso una procedura di valutazione comparativa.

In considerazione del forte contenzioso giuridiziario sui concorsi fin'ora espletati, l'ANPRI propone che nel Regolamento sia previsto un livello di ricorso nel merito interno al CNR.

Per l'accesso al profilo di ricercatore è richiesto il dottorato di ricerca conseguito o in Italia o all'estero o un periodo di formazione alla ricerca di almeno tre anni, se tale periodo non è già stato valutato da altro Ente sarà valutato da una commissione costituita da tre membri tra cui almeno un dirigente di ricerca o primo ricercatore del CNR, nominati dal CD due dei quali nell'ambito di terne proposte dal CCS.

2.5 Aree scientifiche (a regime)

Le aree scientifiche (art 11) nel cui ambito sono inquadrati i ricercatori sono raggruppate in settori di aree affini, che vengono definite dal CD su proposte del CCS.

La prima volta le aree scientifiche verranno definite a partire da una ricognizione sulle ricerche svolte dall'Ente, ad esempio con una procedura del tipo di quella indicata nel documento ANPRI sul transitorio, che prevede tempi brevi di attuazione e la partecipazione diretta dei ricercatori. Vanno inoltre stabilite delle relazioni di affinità tra le aree scientifiche ai fini della composizione delle Commissioni di concorso.

Ai fini della valutazione o delle partecipazione a commissioni di concorso, ciascun ricercatore potrà essere valutato o scelto anche nel settore di aree affini. Le aree scientifiche ed i settori di affinità sono sottoposti a revisione quinquennale con la stessa procedura. Vengono inoltre stabilite delle equiparazioni o delle correlazioni di affinità con i settori scientifico-disciplinari universitari ed i settori scientifici degli altri Enti di ricerca.

2.6 Assegnazione dei posti agli istituti nel piano di fabbisogno triennale

L'assegnazione di posti di ricercatore di fascia iniziale, di primo ricercatore e di dirigente di ricerca viene fatta per area scientifica dal CD su richieste degli Istituti approvate dai Consigli di Istituto (vedi par.5), sentito il parere degli organi collegiali preposti alla programmazione scientifica dell'Ente (organi di coordinamento di settori scientifici e CCS).

3. RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE IN CARRIERA NEL TRANSITORIO

Considerato il forte impatto che i prossimi concorsi avranno sulla composizione del personale scientifico del CNR è necessario che anche nel transitorio i prossimi concorsi vengano banditi all'interno di aree scientifiche concorsuali definite e con commissioni nominate dal CD che rispettino il più possibile le regole sopra indicate. Si rimanda al documento più specifico in merito.

4. CONTRATTI A TERMINE

Attualmente al CNR esistono diverse forme di rapporto a tempo determinato: art 36, art 23, assegni di ricerca, borse di studio, borse di studio per dottorato, contratti formazione lavoro, incarichi professionali e contratti di prestazione d'opera. Tali forme diverse di precariato sono disciplinate nel CNR in modi diversi l'una dall'altra e comportano stipendi molto diversi. Troppo diverse sono anche le modalità di reclutamento. Occorre quindi intervenire tramite i regolamenti per razionalizzare la situazione con i seguenti obiettivi:

L'ANPRI ritiene che in materia di contratti a termine si potrebbero seguire le seguenti modalità:

Per quanto riguarda la formazione, dovrebbe essere previsto che gli assegni di ricerca siano anch'essi previsti solo per la durata di 3+3 anni. Anche le borse di studio dovrebbero seguire regole conformi alle suddette.

Tutto quanto indicato dovrebbe evitare che nel CNR si continui ad alimentare un precariato perpetuo. Sarebbe auspicabile infatti che, a regime, non fosse più possibile che la stessa persona usufruisca di borse, assegni o contratti a termine per un periodo totale superiore ai 6 anni.

5. PROPOSTE ANPRI PER LA RETE DI RICERCA

La rete di ricerca è costituita da Istituti per i quali è prevista una massa critica di personale adeguata al tipo di attività di ricerca svolta. Per la programmazione scientifica risulta necessario un coordinamento d'Istituti che deve essere attuato per settori o Dipartimenti scientifici (livello intermedio).

5.1 Gli Istituti

Compito dell'istituto è quello di svolgere attività di ricerca per raggiungere obiettivi formulati dall'istituto stesso, a partire dalla programmazione generale del sistema ricerca, e concordati attraverso il piano triennale con il CCS e con il CD. Proprio per questo compito la struttura di governo degli istituti dovrebbe prendere ispirazione dalle caratteristiche elettive previste nel decreto 19 per i vertici del CNR.

Gli statuti degli Istituti prevederanno la costituzione di Sezioni se l'Istituto stesso ha sedi territoriali diverse.

Ad ogni Istituto sono preposti

2- Il Direttore
3- Il Consiglio di Istituto
4- la Giunta di Sezione, per gli Istituti articolati in Sezioni.

Ogni Istituto è diretto da un direttore, affiancato, per quanto riguarda il governo dell'Istituto, da un Consiglio di Istituto (CdI). I compiti del direttore, oltre l'ordinaria gestione, riguardano: la rappresentanza esterna dell'Istituto, il coordinamento e la formulazione, di concerto con i ricercatori ed i gruppi di ricercatori proponenti e con il concorso del CdI, dei programmi di ricerca, sia per quanto riguarda il piano triennale sia per quanto riguarda i programmi annuali. Il Direttore procede inoltre alla formulazione di proposte di riorganizzazione scientifica.

Il Direttore è nominato dal CD su proposta del Presidente che lo indica in una rosa di nomi. Alla formazione della rosa di nomi si perviene, a seguito di bando pubblico e di presentazione dei curricula da parte degli interessati, tramite valutazione dei candidati effettuata dal CCS. Sui nomi della rosa viene raccolto il gradimento da parte dei ricercatori e tecnologi
dell'Istituto interessato. Il Direttore svolge attività a tempo pieno nel CNR, rimane in carica per 4 anni. L'eventuale rinnovo (fino ad un massimo di ulteriori 4 anni) deve essere motivato dal CD, sentito il parere del CCS.

Il Consiglio di Istituto, seguendo in alcuni aspetti essenziali il modello degli organi scientifici nel CNRS francese, è costituito per i 2/3 da ricercatori interni e tecnologi, eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'istituto, e per il restante 1/3 da membri esterni scelti dal CCS anche in una rosa di nomi indicata dai ricercatori e tecnologi dell'Istituto. I membri saranno eletti in modo da rappresentare i diversi settori scientifici dell'istituto. Il numero di membri ricercatori o tecnologi è stabilito dallo statuto in relazione alla complessità dell'Istituto stesso ed includerà un rappresentate del personale tecnico-amministrativo, votato per collegio separato.

Il principale compito del CdI è quello di provvedere alla programmazione della ricerca, attraverso il coordinamento delle proposte presentate dai ricercatori e dai gruppi di ricerca, per produrre sia gli elementi che serviranno per formulare il piano triennale sia i piani annuali di ricerca e fabbisogno delle risorse umane e finanziarie. Il CdI provvede inoltre all'organizzazione delle strutture di supporto in modo che esse risultino strettamente funzionali all'attività di ricerca dell'Istituto.

Negli istituti articolati in sezioni territoriali ogni responsabile di sezione viene eletto dai ricercatori e tecnologi della sezione ed è anche membro del CdI. Nel caso di istituti articolati in sezioni territoriali si potrà prevedere nel CdI, oltre al responsabile di sezione, anche un altro rappresentante dei ricercatori e tecnologi della sezione. Per la gestione operativa delle sezioni è prevista una giunta di sezione composta dal responsabile di sezione, da un altro ricercatore o tecnologo membro del CdI, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

Gli statuti degli Istituti potranno prevedere, per la durata di un piano triennale, l'associazione ai progetti di ricerca di esperti esterni al CNR .
Tali esperti sono contingentati entro il limite della metà dei ricercatori di ruolo a tempo pieno nell'istituto.

5.2 Il livello intermedio

Come già anticipato è utile prevedere per la programmazione scientifica del CNR un coordinamento delle attività di ricerca degli Istituti che potrebbe essere attuato per Dipartimenti scientifici. Per ogni Dipartimento lo statuto prevederà un Consiglio Scientifico, i cui membri siano eletti dai ricercatori e tecnologi, eventualmente per aree scientifiche e con la eventuale presenza di membri esterni indicati dal CCS. Il Consiglio non avrà compiti di gestione, ma di coordinamento e veicolazione delle proposte di programmazione della ricerca

6. LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI RICERCA

La legge prevede una riduzione del numero degli Istituti da attuare mediante accorpamenti e fusioni, tenendo però in conto la specificità dei diversi settori scientifici. L'ANPRI ritiene che tali accorpamenti debbano essere supportati da valide motivazioni scientifiche. Infatti accorpamenti territoriali o nazionali non basati su motivazioni scientifiche rappresenterebbero sovrastrutture non funzionali alla ricerca. La costituzione di Istituti plurisede dovrebbe essere preceduta da un periodo di sperimentazione in cui gli istituti attuino un coordinamento scientifico.
L'ANPRI ritiene infatti che il processo di ristrutturazione debba avvenire con gradualità e con la partecipazione dei ricercatori e tecnologi.

7. CONVENZIONI E CONSORZI

Un altro punto delicato da trattare è quello delle convenzioni e dei consorzi. E' parere dell'ANPRI che la futura possibilità di Convenzioni o costituzione di Consorzi non debba in alcun modo diventare il motore di spinte centrifughe volte ad espropriare l'ente delle sue potenzialità. E' quindi importante che si proceda prima alla ristrutturazione della rete scientifica e solo successivamente si consenta la formazione di altri aggregati, siano essi consorzi o altra convenzione.

E' bene che i regolamenti prevedano una distinzione fra il tipo di organizzazione finalizzato alla diffusione del know-how scientifico/tecnologico verso e con partner privati ed altri tipi che riguardano i rapporti con l'università e gli altri enti di ricerca italiani e stranieri o "partner privati di particolare rilievo scientifico".

I Consorzi devono essere e rimanere soprattutto uno strumento di reale interfacciamento tra CNR, università e privati, al fine principale di potenziare l'innovazione tecnologica. I Regolamenti devono garantire i diritti dei ricercatori, che scelgano liberamente di svolgere attività di ricerca nei consorzi per un tempo prefissato. Vanno inoltre rispettate le norme vigenti ed i criteri di tutela del personale CNR, anche da un punto di vista sindacale.

E' opportuno, come previsto dal decreto, che rapporti paritetici tra Enti di Ricerca (italiani e stranieri) e le Università siano regolati attraverso le convenzioni e gli accordi, basati sostanzialmente su un principio di reciprocità.

A questo livello si inserisce la problematica dello stato giuridico e contrattuale dei ricercatori degli CNR che non devono subire menomazioni se operano al di fuori dell'Ente.

E' opportuno che la ristrutturazione della rete, per quanto concerne gli attuali Centri di studio che potrebbero essere soppressi, segua procedure che tutelino le competenze del personale CNR.

8. VALUTAZIONE DELLA RICERCA SVOLTA DAGLI ISTITUTI

Il Comitato di valutazione valuta ex post, tenuto conto delle risorse assegnate, acquisito il parere del CCS. Il CCS acquisisce il parere di tre referee, anche stranieri.

Il Comitato di valutazione (CV) è composto da un numero di membri congruo a rappresentare le aree Scientifiche definite per l'Ente, e scelti dal CD, sentito il CCS, tra scienziati di chiara fama.