Roma 7.12.1999 - prot.2593

Oggetto: regolamenti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19

Si fa riferimento alla nota dell'8 ottobre 1999 con la quale codesto Ente ha trasmesso i regolamenti di cui al decreto legislativo di riordino 30 gennaio 1999 n.19, deliberati dal consiglio direttivo nella seduta del 7 ottobre 1999, ai fini del controllo di legittimità e di merito di cui all'art.8 della legge 9 maggio 1989, n.168.

In proposito occorre, preliminarmente, ricordare che i predetti regolamenti devono essere adottati sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti, in particolare dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 19/99 citato.

Ora va innanzitutto rilevato che la potestà regolamentare attribuita al CNR non risulta coerente con i predetti riferimenti normativi in mancanza di statuizioni specifiche correlate agli obiettivi del decreto di riforma volta a realizzare lo snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, il contenimento delle spese generali, il decentramento amministrativo e gestionale, la razionalizzazione degli istituti di ricerca mediante potenziamento dei poli di eccellenza, fusioni, trasformazioni e soppressioni; ciò anche al fine di ottenere qualificati istituti di ricerca scientifica o tecnologica di liello internazionale e di dimensioni adeguate.

Ed, invero, per quanto attiene la rete scientifica il relativo regolamento nell'indicare nel 31 luglio 2001 il termine (cfr. art.26, comma1 e 2), peraltro non definitivo (comma 7), del processo di revisione degli Istituti e dei Centri di studio, ribadisce soltanto la necessità che tale processi debba essere ancorato ai principi di cui all'art.8 del decreto legislativo 19/99 senza, peraltro, esplicitare alcun limite numerico, parametro e/o criterio applicativo per perseguire gli obiettivi innanzi indicati.

Né, d'altra parte, tali criteri e parametri applicativi sono individuati in relazione all'attuazione della potestà regolamentare esercitata dal CNR per definire la struttura degli uffici dell'amministrazione centrale e della dirigenza.

Ad esempio, non vi è alcuna indicazione in ordine alle tipologie delle attività di supporto agli organi di indirizzo e controllo sulla base delle quali definire gli uffici di diretta collaborazione; nè alcun elemento numerico e/o parametro applicativo si desume dal testo normativo per accertare il concreto perseguimento delle finalità di snellimento delle strutture centrali e di supporto nonchè di riduzione delle spese generali.

Peraltro dette disponsizioni appaiono in contrasto con la suddetta norma anche in considerazione del fatto che la concreta attuazione del nuovo assetto organizzativo è rinviata a decisioni successive del Consiglio direttivo dell'ente e come tali non soggette al prescritto controllo di legittimità e di merito da parte del MURST.

Di qui l'illegittimità dei regolamenti inerenti l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza e l'istituzione e funzionamento degli Istituti, in violazione degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 19/99.

I regolamenti in parola dovrebbero essere, quindi, riesaminati nella loro interezza e riformulati sulla base delle considerazioni innanzi esposte per consentire a questo Ministero di svolgere concretamente e compiutamente la propria funzione di controllo, sotto i distinti profili della legittimità e del merito anche in ordine a tutte le disposizioni in essi contenute.

Per quanto riguarda gli altri regolamenti, sempre ai fini del prescritto riesame, si allegano le osservazioni e le considerazioni che lo scrivente Ministero ha formulato a riguardo.

Si resta in attesa di una risposta in merito.

Il Ministro

(O.Zecchino)


Regolamento Organi

Art.2 - Competenze (del Consiglio direttivo)

Comma 2: sostituire la parola "approva" con la parola "adotta"

Comma 3: al fine di evitare equivoci in odine ai compiti attribuiti al Consiglio (indirizzo, programmazione e controllo) dopo la parola "decreto" eliminare "nonché nelle materie previste dai regolamenti CNR"

Art.3 - Competenze (del Comitato di consulenza scientifica)

Comma 2,3: non appare conforme all'art.4, comma 4 del decreto legislativo di riordino la previsione di ulteriori pareri obbligatori del comitato (il decreto infatti prevede il parere obbligatorio solo per il piano triennale e i suoi aggiornamenti annuali e un'attività consultiva e istruttoria su richiesta del consiglio deirettivo); sarebbe opportuno, quindi, modificare la disposizione prevedendo che il Comitato di consulenza scientifica esprima il parere sugli atti di cui al comma 2 in via facoltativa, quando cioè il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

Art.4 - Modalità di costituzione. Durata in carica

Comma 1 punto b): pur considerando valido il criterio del "peso" in termini di organico delle due componenti (ricercatori e tecnologi) occorre prevedere la; presenza di almeno tre tecnologi al fine di assicurare la rappresentatività dei diversi livelli come previsto dall'art.4 comma 4 del decreto legislativo di riordino.

Di conseguenza occorre modificare il numero, indicato al punto f), dei ricercatori eletti (che passano da nove a sette) al fine di mantenere equilibrata la composizione dell'organo (4 dirigenti di ricerca, 2 primi ricercatori, 1 ricercatore di livello iniziale).

Art.5 - Funzionamento degli organi collegiali

Commi 5 e 6: occorre prevedere la maggioranza dei componenti anche per quanto riguarda le deliberazioni relative ai regolamenti

Comma 10: non appare conforme al decreto legislativo (art.9, comma 1) la facoltà attribuita al consiglio direttivo di differire l'esecutività delle delibere; resta ferma, peraltro,la possibilità di differire il termine per l'efficacia delle singole disposizioni.

Regolamento assunzioni

Art.2 - Concorsi pubblici per settori scientifico-disciplinari e settori tecnologici

Occorre individuare provvisoriamente le aree scientifiche ed i settori tecnologi sulla base dei quali realizzare i concorsi nelle more dell'emanazione dei criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo quanto stabilito dall'art.12 del d.lgs. 381/99

Art.3 - Programmazione delle assunzioni

Comma 4: occorre avere chiarimenti sulla possibilità di procedere alla trasformazione delle richieste di assunzione una volta programmate secondo tempi già definiti

Art.6 - Assunzioni e gestione del rapporto di lavoro

Comma 1: al fine di evitare inutili equivoci sarebbe opportuno non utilizzare la parola "organo del CNR" per il direttore della struttura scientifica che stipula il contratto di assunzione, poichè organi dell'Ente sono solo il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Art.11 - Tecnologi

Art.12 - Requisiti di ammissione alle prove

In considerazione dell'equiparazione dei profili professionali dei ricercatori e dei tecnologi si richiedono chiarimenti su

-la diversa composizione delle commissioni per i tecnologi (uguali per tutti i livelli) rispetto a quella dei ricercatori (diversa secondo il livello);

-la diversa rilevanza delle prove da svolgere in considerazione soprattutto del fatto che il decreto di riordino non prevede differenziazioni tra ricercatori e tecnologi per l'accesso al profilo iniziale.

Art.14 - Contratti di attività di ricerca scientifica e tecnologica

Commi 3 e 4: sarebbe opportuno che disposizione si uniformasse alle norme sulla formazione lavoro dello stato.

Art.15 - Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attività programmate

Commi 2 e 3: la disciplina delle assunzioni a tempo determinato le cui modalità e criteri sono già contenute nel successivo art.16 non può essere rinviata alle determinazioni successive del Consiglio direttivo trattandosi di aspetti regolamentari e come tali oggetto di controllo ai sensi dell'art.8 della legge n.168/89

Art.18 - Assunzioni ai livelli IV a X

L'articolo in esame andrebbe soppresso in considerazione della mancanza di esigenze applicative del DPR 487/94 destinato a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compreso, pertanto, il CNR

Regolamento di contabilità

Art.5 - Rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità

Art.31 - Rapporti finanziari tra centri di spesa e tra unità organizzative

Occorono chiarimenti in ordine ai rapporti tra centri di spesa e centri di responsabilità; Il modello organizzativo non sembra poggiare su una motivazione comprensibile con riferimento all'ipotesi eventuale per un centro di spesa di operare anche per centri di responsabilità diversi da quelli ad esso afferenti

Art.12 - Procedimento di adozione dei piani di gestione e del bilancio pluriennale del CNR

Comma 1: occorrerebbe integrare le disposizioni comprendendo anche i programmi internazionali ai fini della predisposizione del documento programmatico e della successiva definizione del bilancio dell'Ente

Art.16 - Realizzazione delle entrate

Comma 1: l'accertamento delle entrate avvfiene sul bilancio quando sono certe in termini di liquidità e esigibilità e non quando ciò sia presumibile; il criterio della "presumibilità" dell'entrata è in netto contrasto con il principio di equilibrio del bilancio

Art.28 - Pagamenti in forma diretta

Comma 2: la norma andrebbe modificata considerando unicamente le ipotesi eccezionali in virtù delle quali non è possibile produrre la documentazione giustificativa

Art.30 - Pagamenti per mezzo di carte di credito

Comma 1: si ritiene opportuno sopprimere le parole "funzionai onorari"

Art.42 - Rinnovo e proroga dei contratti

Comma 1: occorrono chiarimenti in ordine alla utilizzazione della clausola di rinnovo espresso poichè sembrerebbe violare i principi generali dell'ordinamento sulla scelta del contraente

Art.42, comma 1, Art.46 comma 2, Art.47, comma 4, Art.48, comma 2, Art.60, commi 1 e ", Art.62, comma 3

Al fine di evitare inutili equivoci sarebbe opportuno non utilizzare la parola "organo" per individuare il soggetto deputato a manifestare la volontà dell'Ente in materia contrattuale, poichè organi dell'Ente sono solo il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Art.52 - Documentazione e misure di trasparenza sull'attività contrattuale

Comma 2: in relazione ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa appare necessario che anche per i contratti inferiori a lire 250 milioni sia svolta una relazione consuntiva come per quelli superori a tale cifra

Art.56 - Utilizzazione delle procedure negoziate non concorrenziali

Comma 2: in relazione ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di scelta del contraente occorre avere chiarimenti sul rapporto tra la scelta della procedura negoziata non concorrenziale e coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso; ciò al fine di evitare l'individuazione di contraenti che operino in via esclusiva

Art.57 - Utilizzazione delle procedure ristrette con bando

Comma 2: occorre stabilire criteri e modalità concrete per assicurare il perseguimento dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa in ordine alla scelta preliminare dei soggetti nel caso di procedure ristrette con bando

Art.59 - Utilizzazione delle procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando

Comma 1 lett. B): detto comma andrebbe soppresso in quanto in contrasto con i principi generali in materia di scelta del contraente e di trasparenza dell'azione amministrativa

Art.63 - Ammissione alle procedure e individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare

Comma 6: occorre stabilire criteri e modalità concrete per assicurare il perseguimento dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa in ordine alla scelta dei soggetti nel caso di procedure ristrette o negoziate senza bando

Art.73 - Regime transitorio delle competenze

Comma 1: sopprimere le parole "entrata in vigore delle disposizioni del regolamento in esame", dato che l'efficacia dell'atto è immediata a seguito della sua pubblicazione, e sostituirle con "attuazione delle disposizioni in esso contenute"

Regolamento iniziative comuni ad altri soggetti

In via generale occorrerebbe disciplinare i casi di costituzione di imprese innovative a partire dai risultati della ricerca del personale CNR (in vista di un eventuale spin-off) ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo di riordino e dell'art.2 comma 1 lett. E) del d.lgs. 27 luglio 1999 n.297 (ricerca industriale)

Art.8 - Norme transitorie

Sarebbe opportuno coordinare le disposizioni relative all'attuazione del regolamento in esame con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del CNR 10 marzo 1997, in considerazione del fatto che il CNR sta rinnovando la propria presenza in iniziative comuni sulla base delle vigenti disposizioni normative