CCNL RICERCA 1998-2001
BOZZA 9-4-2001
PARTE PRIMA
TITOLO I
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art.7 del CCN quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998.
2.
Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il
personale, ferma restando l’applicazione dell’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n.
29/1993 e, pertanto, la previsione di istituti specifici che richiedano una
disciplina distinta.
3.
Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni è riportato nel testo del presente
contratto come D.lgs. n. 29 del 1993.
4.
Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in
conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino,
ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto
sino alla data dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente
pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto
di destinazione.
5.
Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di
cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte
normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte
economica.
2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa
prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 51 e 52 del D.lgs. n. 29 del
1993.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono
applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi
di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo
sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n.29 del
1993.
7. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma precedente.
8. In deroga al
comma 4, il presente contratto scade,
per la parte economica, il 31\12\1999, senza necessità di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 -
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai
contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e
le normative dell’Unione Europea.
2. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del
rapporto di lavoro;
b) data di inizio del
rapporto di lavoro;
c) livello e profilo di
assunzione, livello retributivo
iniziale;
d) durata del periodo di
prova;
e) sede di prima
destinazione;
f) termine finale nel
contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto
individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini
di preavviso. E' , in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4. In caso di
assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19, il contratto individuale di
cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19 .
5. L'Ente, prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di
concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di
autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a
dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'art.
19, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58
del d.Lgs.29 del 1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione.
6. Scaduto inutilmente
il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Ente comunica
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Nelle ipotesi nelle quali è prevista la
riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di
lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo
contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo
acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione.
1. Il dipendente assunto
a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre
mesi per i livelli IX e VIII, e di sei mesi per i livelli VII, VI, V, IV, III,
II e I.
2. Ai fini del
compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di prova
è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto è risolto. In tale periodo al dipendente compete lo stesso
trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art.18.
4. Il periodo di prova
resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai
regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del
periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente
dallo stesso Ente durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha
diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della
prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.
11. Al dipendente già in
servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto , vincitore di
concorso presso altra amministrazione italiana o degli altri stati membri
dell’unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o presso le
istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza
retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
CAPO II – STRUTTURA E
FUNZIONALITÀ DEL RAPPORTO
Art. 5 - Mense e servizi
sostitutivi
1. Per il personale che
osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica
il primo comma dell'art. 11 del DPR 509/79. Ove non sia funzionante un adeguato
servizio mensa, sono attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore pari
a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata
lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario
superiore alle sei ore, con la relativa pausa.
3. Il buono pasto viene
attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario,
nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il
pasto.
4. Nelle unità
lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei
dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino ad un massimo
pari all'ammontare di cui al predetto comma 2.
5. I competenti organi
di ciascun Ente controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto
delle condizioni previste dal presente articolo.
6. La consegna dei
buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascun Ente, secondo le
modalità stabilite dall'Ente stesso, ai singoli dipendenti che si trovano nelle
condizioni di cui al presente articolo. Al personale dei livelli III – I la
consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del
dipendente di effettuare l’orario di lavoro di cui al comma 2.
7. I dipendenti in
posizione di comando o distacco che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente comma 1, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne
al comparto, ricevono i buoni pasto dall' Ente ove prestano servizio. I
dipendenti degli Enti che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche
esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal
presente contratto.
8. L'attribuzione del
buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla
corresponsione dell'equivalente in denaro.
9. La mancata fruizione
dei servizi di cui al presente articolo - ove esistenti - non comporta in ogni
caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
10. L'intervallo giornaliero per
la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro e
non può essere inferiore a trenta minuti.
11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti.
1.
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione,prevista dall’art…. e
dall’art…..
2.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre
1977, n. 937.
3.
I dipendenti assunti negli Enti dopo la stipulazione del presente
contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 2.
4.
Dopo 3 anni di servizio, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti
ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
6.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente
in giorno lavorativo.
7.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
8.
Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi retribuiti di
cui all’art. 8 conserva il diritto alle ferie.
9.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà
luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta
del dipendente, previa autorizzazione,
tenuto conto delle esigenze di servizio.
10.
Compatibilmente con le esigenze
di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso
dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni
prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste
del dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta
il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno -
30 settembre. Si fa salvo quanto previsto dall’art. 59.
11.
Le ferie in corso di fruizione
possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato
richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12.
In caso di impossibilità di
godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro
il 31 agosto dell'anno successivo.
13.
Le ferie sono sospese da
malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Ente, per gli
accertamenti del caso, producendo la relativa documentazione sanitaria.
14.
Le assenze per malattia o
infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano
per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie può avvenire
anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15.
Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
16.
Al personale che presenti i
requisiti previsti dall'articolo 5 comma 1, delle legge 724/94, spettano
ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico,
nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 230/95.
1. Il riposo
settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi
settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in numero pari a quello
delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di
articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere
fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito
entro la settimana successiva, nel giorno concordato con il responsabile della
struttura.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e
non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le
particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica.
Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti
1.
Il dipendente, sulla base di apposita autocertificazione o documentazione, da
presentare con comunicazione tempestiva, può assentarsi nei seguenti casi,
conservando il trattamento economico:
-
documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo
stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno;
-
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
-
lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini entro il
primo grado o convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre per evento;
- nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati: giorni 3 all’anno. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta la retribuzione prevista dall’art…o dall’art…...
5. Le assenze di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.
6. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
ART. 9
– Congedi parentali
1. Al personale
dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della
maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle
leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente
articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della
legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi
risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla
legge n.53/2000.
3. Nel periodo di
astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n.1204/1971,
alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della
legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di
trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, comprese le indennità di
cui agli articoli………, nonché il salario
di produttività.
4. In caso di parto
prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria
non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto,
qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
5. Nell’ambito del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1,
della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6. Successivamente al
periodo di astensione di cui al comma 3 e fino al terzo anno di vita del
bambino, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle
lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al
precedente comma 5.
7. I periodi di assenza
di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
8. Ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui
all’art.7, comma 1, della legge n. 1204/1971, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata
entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
10. In caso di parto plurimo i
periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le
ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono
essere utilizzate anche dal padre.
Art. 10 - Congedi per eventi
e cause particolari
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due
anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge
n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli articoli 17 e 18.
Art. 11 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la
formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000,
sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con
anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono
essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
annua complessiva del 10 % del
personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione
dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono
accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e
secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non
concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) il periodo previsto
di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia
oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di
contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo
del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di
preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore
durante il periodo di congedo si applica l’art. 5,comma 3, della legge n.
53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente
al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle
modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 17 e, ove si tratti di malattie dovute a causa
di servizio, nell’art. 18.
1. Al dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata
richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due
periodi.
2. I periodi di
aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della
disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente
disciplina si aggiunge ai casi espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da
altre previsioni contrattuali.
Art. 13 -
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con
rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 14 - Altre
aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art. 15 - Cumulo di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 16 - Diritto
allo studio
1. Ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle
attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari
retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel
limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso
ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità
superiore.
2. I permessi di cui al
comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento
di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami.
3. Il personale
interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero
delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la
concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a)
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti
dai programmi relativi agli anni precedenti;
b)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti
universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito di
ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito
dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità
di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e,
in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
7. Per la concessione
dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono
presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al
termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami
sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa
per motivi personali.
8. Per sostenere gli
esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per
il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 8.
Art.
17 - Assenze per malattia
1.
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi
per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento
retributivo.
3.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi
compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di
contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata
dalla competente struttura sanitaria pubblica.
4.
Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di
salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere
proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento
retributivo.
5.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del
comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
6.
Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in
mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello
immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del
dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per
mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta
la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno
ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri
miglioramenti.
7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) intera
retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione
di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con
carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale
periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi
di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero,
al dipendente compete anche il trattamento economico determinato a norma dell’
art.…e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.
b) 90 % della
retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della
retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1
10.
L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere
comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio
del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato
impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico
attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo
comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia
o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
11. L'Ente può disporre
il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
vigenti.
12.
Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo
diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva
comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
13.
Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad
uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile
all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo
della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il
controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di
assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e
accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati
motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
14.
Nel caso in cui l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di
terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di
consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo
responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte,
durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c),
compresi gli oneri riflessi inerenti.
15.
Le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto,
dalla quale si computa il termine di tre anni previsto dai commi 1 e 2.
Alle assenze per
malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento
dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di
retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più
favorevole ai fini del solo computo dei
giorni di assenza.
Art.18 – Infortuni sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In
tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17,
comma 9, lettera a).
2.
Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'
art. 17, comma 9, lettera a), per tutti i periodi di conservazione del posto,
ai sensi del comma 1.
3.
Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
4.
Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del posto, l’Ente può
valutare l’opportunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non
considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo
restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed
economici.
5. Trova applicazione
l’art. 17, comma 3, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
CAPO III – PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 19 -
Rapporto di lavoro a tempo parziale (da integrare)
1. Gli Enti possono
costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del
dipendente, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o
viceversa, secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Gli Enti nelle
percentuali di cui alla legge n.488/1999 art.20, comma 1, lettera f) possono
assumere personale a tempo parziale e comunque entro i limiti delle risorse
destinate al trattamento economico relativo.
3. Per il reclutamento
del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per
il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili
professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e
di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa
del conto giudiziale o si riferiscano ad attività di particolare
caratterizzazione preventivamente individuate dagli enti. Tale esclusione non
opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei profili in
questione, non svolga le predette funzioni o vi rinunci. La trasformazione dei
posti e l'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dai
singoli Enti che ne informano le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a
tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di
quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo
pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale
disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo
la stipulazione del presente contratto.
6. Fermo restando
quanto previsto dall’art. 58, comma 1, il tempo parziale può essere realizzato,
anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane,
sulla base delle due seguenti tipologie:
- con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo
parziale orizzontale);
- con articolazione
della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7.
Le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno
si applicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, nell'applicazione degli
istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non
specificamente trattati nel corso del presente articolo.
8. Al personale interessato è
consentito, previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi, ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs. n. 29\1993
9. Il trattamento economico
anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 6; il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
11. In costanza di rapporto di
lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della
durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma
6. Si applicano, inoltre, nei limiti previsti dal comma 2, le disposizioni
contenute nell'art.7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989 n.117.
12. Nel rispetto dei limiti di
cui al comma 2, in sede di prima applicazione nonchè per motivi di urgenza, in
ogni momento, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa può altresì aver luogo su apposita domanda del dipendente
, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la
tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Ente è tenuto a comunicare,
con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data
di ricezione della domanda; in mancanza di risposta negativa entro il termine
suddetto, la domanda si intende accolta.
13. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
14. Nel solo caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro
straordinario in eccedenza all’orario di lavoro normale. Trova applicazione, in
particolare, l’art. 3, commi 5 e 8, del D. Lgs. n. 61/2000.
15. Le forme di lavoro
supplementare previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno disciplinate
in sede di contrattazione integrativa in relazione alle specifiche esigenze dei
singoli Enti e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al
medesimo articolo 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura
pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
16. Il trattamento previdenziale
e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge
554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Fermo restando quanto
previsto dal comma 13, gli Enti possono autonomamente determinare, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa, la decorrenza e la durata della trasformazione del
rapporto, i criteri di priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo
parziale, fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le relative
determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni
Sindacali legittimate; i criteri generali per soddisfare le domande di
trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente rispetto alle
nuove assunzioni, sono oggetto di contrattazione integrativa.
Art.
20 - Assunzioni a tempo determinato (da integrare)
1.
Gli Enti possono assumere personale a tempo determinato, in
applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive
modificazioni per le seguenti esigenze:
a)
per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista
superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio
per tutta la durata dell’assenza e nei limiti del restante periodo di
conservazione del posto del dipendente assente;
b)
per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30
dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53;
c)
per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per
esigenze straordinarie nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma gli Enti faranno fronte in base e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare. Gli Enti non possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Oltre alle assunzioni di cui al comma 1, gli Enti possono effettuare assunzioni a tempo determinato, per una durata, comunque, non superiore a 5 anni, e limitatamente a un contingente massimo pari al ……. della dotazione organica complessiva dell'Ente, comprensivo delle assunzioni già avvenute ai sensi dell'art. 36 della legge 75/70 e dell'art. 23 del D.P.R. 171/91, fino alla data di stipulazione del presente contratto:
a)di
personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, ai
sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29/93, in relazione a
singoli programmi e per l'intera durata degli stessi;
b)di personale tecnico riconosciuto di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.
4. L’assunzione di cui al comma precedente non potrà in nessun caso essere prorogata per un periodo superiore ai 5 anni complessivi. La presente disposizione produce effetti per le assunzioni effettuate dopo la stipulazione del presente contratto.
5. La spesa per il personale di cui al comma 3, compresa quella per il trattamento fondamentale ed accessorio, potrà essere a carico dei bilanci ordinari degli Enti, entro il limite massimo della metà del contingente di cui al medesimo comma 3, e per il residuo contingente dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi. Sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con Istituzioni comunitarie ed internazionali di cui al comma 27, dell'art. 5, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con imprese.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano
in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di
assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 17 e 18.
I periodi di
trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i
criteri di cui al comma 9 dell'art. 17, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione
del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il
termine massimo fissato dall'art. 17;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell’art. 8, comma 1.
d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50.
7. Il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso Enti del comparto può essere assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del precedente comma 3; in tal caso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sospeso ai fini del trattamento giuridico ed economico per tutta la durata del servizio con contratto a tempo determinato.
CAPO IV – FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 – Telelavoro
1. Gli Enti potranno
realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall’accordo quadro
nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni
sindacali previsto dall’accordo stesso.
2. La contrattazione
integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche
esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di
cui all’art.3, comma 5, dell’accordo quadro sopracitato.
Art. 22 – Lavoro interinale
1.
Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, gli Enti,
per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o
collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in
servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo
stesso D.lgs. n. 29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Il
ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza di
contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso
il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per
sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per
prestazioni lavorative riconducibili al profilo……
3.
Gli Enti possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina del presente contratto, senza superare il
tetto del ……., calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato
in servizio presso gli stessi Enti; tale percentuale è arrotondata, in caso di
frazione, all’unità superiore.
4. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o a progetti di produttività presso l’Ente, hanno titolo a
partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La
contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle
caratteristiche organizzative degli Enti, determina specifiche condizioni,
criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5.
Gli Enti provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti
sindacali di cui all’art. 41 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche
economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui
relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza gli Enti forniscono
l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi
alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4,
punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l’Ente utilizzatore, alle
assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all’art. 10 dell’accordo
collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.1998,
che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore
previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di
lavoro temporaneo.
7.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli Enti forniscono ai soggetti sindacali
di cui all’art. 41 e all’ARAN informazioni sull’andamento a consuntivo,
nell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
CAPO V – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.23-
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di
prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 17, 18, 27 e
28 del presente contratto, ha luogo:
a) per
compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Ente in
materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni
volontarie del dipendente;
c) per decesso del
dipendente.
Art.
24 - Obblighi delle parti
1. In caso di
dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto
all'Ente.
2. Nel caso di
risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne, per
iscritto contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera a) dell'art. 23, la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo
per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità
sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del
compimento dell'età prevista. Nell'ipotesi di cui all'art.23 al comma 1,
lettera c), l'Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
Art.
25 - Recesso con preavviso
1.
Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di
licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini per
il personale dei livelli IV – IX sono fissati come segue:
anni di
servizio e mesi di preavviso:
fino a
5 anni: 2 mesi
oltre 5
e fino a 10 anni: 3 mesi
oltre
10 anni: 4 mesi
Per il
personale dei livelli I, II e III trova applicazione l’art. 62.
2. In
caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini di preavviso sono
ridotti della metà.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4. La parte che risolve
il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è
tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di
trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della
parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra
parte.
6. Il periodo di
preavviso è computato a tutti gli effetti nella anzianità lavorativa.
CAPO VI – NORME DISCIPLINARI
Art.
26 - Doveri del dipendente
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere di collaborare con impegno e responsabilità
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, come definiti dalla
programmazione scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi
propri dell’Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e
imparzialità delle attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge
e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui.
2. In tale specifico
contesto, tenuto conto dell'esigenza, da un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall’altro, di
salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione scientifica e
tecnologica, l’autonomia nello svolgimento dell’attività di ricerca
singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, il dipendente deve
in particolare:
a)
collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le
determinazioni assunte dagli Enti per la realizzazione dei compiti
istituzionali e per la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c)
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con l'utente, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonchè attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni in tema di autocertificazione;
e)
rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall’art. 58, comma 2;
f)
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con gli
utenti ed i terzi una condotta informata a principi di correttezza, ed
astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g)
non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio,
rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai
regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non svolgere
attività che possano ritardare il recupero psico - fisico;
h)
attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della
prestazione, salvo quanto previsto, in funzione dell’autonomia della ricerca,
dall’art. 60, comma 1. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente
è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se
le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di
darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate
dalla legge penale ;
i)
vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove
tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l)
avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m)
non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per
finalità diverse da quelle istituzionali, tenuto conto, peraltro, di quanto previsto dal richiamato art. 60,
comma 1.
n)
non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
o)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non
aperti al pubblico;
p)
comunicare agli Enti la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
q)
astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli Enti che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri.
Art.
27 - Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 20
del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con
preavviso;
f) licenziamento senza
preavviso.
2. I
ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi
che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di
ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n.
6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del d.lgs. 29/93.
3.
Gli Enti, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza aver prima
contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente
eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione
va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando
l'ufficio istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del fatto.
4. La convocazione
scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
5. Nel caso in cui, ai
sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare
non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, ai fini del comma 2, comunica all'ufficio competente il fatto da
contestare al dipendente. Il responsabile della struttura deve effettuare la
comunicazione, con atto formale, entro e non oltre i 20 giorni da quando abbia
avuto conoscenza del fatto.
6. Al dipendente o su
sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare
deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
8. L'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile
tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi
sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
9. Con il consenso del
dipendente la sanzione applicabile nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere c) e
d), può essere ridotta di un terzo, ma in tal caso non sono più esperibili
l'impugnazione nè il tentativo di conciliazione.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
11. I provvedimenti di cui al
comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
12. Il dipendente può impugnare
in sede arbitrale la sanzione disciplinare irrogata entro 20 giorni dalla
notifica del provvedimento.
13. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'accordo quadro sottoscritto il 23.1.2001, in materia di arbitrato e
conciliazione.
Art.
28 - Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 59 del d. Lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a
terzi e del disservizio determinato
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e
degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge;
f)
concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro;
2. La
recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle
norme da osservare in caso di malattia;
b)
condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli altri
dipendenti, gli utenti o i terzi;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nello svolgimento dell’attività
di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto previsto dall’art. 60, comma 1, o
nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue
responsabilità;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio
o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Ente, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 300/70;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto
dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g)
altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente
nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo per l'Ente, per gli utenti o per terzi;
h)
svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che
ritardino il recupero psico-fisico.
L'importo delle
ritenute per multa sarà introitato nel bilancio dell'Ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di
10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata
dall'Ente;
e)
testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
g)
responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h)
manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le
manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300
del 1970;
i)
atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità
della persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli
utenti o a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni
di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e
da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
a)
recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal
comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una
mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso
affidati;
c) rifiuto espresso e reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni
lavorativi consecutivi;
e)
persistente insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall’art. 46,
comma 1, ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del
dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di
lavoro, laddove previsti;
f)
responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti
commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di
lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la
prosecuzione del rapporto.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per
infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di
gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con
l'Ente e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto
di lavoro, quali:
a)
recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso
a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di
terzi;
b)
accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanna passata in giudicato:
1)
per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f)
della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (verificare);
2)
per gravi delitti commessi in servizio;
d)
condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
8. Il
procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 27, comma 3 deve essere avviato
anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso
fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Ente
venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione disciplinare
solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento
disciplinare è avviato nei termini previsti dall' art. 27, comma 3, dalla data
di conoscenza della sentenza
9.
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro
180 giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicità
mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i
dipendenti. entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da altre. Il codice
disciplinare si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
Art.
29 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente, laddove
riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Art.
30 - Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
1. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale , qualora egli sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento
ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7.
3.
L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma
1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall' art. 15, comma 1,
della legge n. 19 marzo 1990, n.55 , come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (verificare).
5.
Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 28,
commi 8 e 9.
6.
Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile
e l' assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula
piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
CAPO VII
Art. 31 – Semplificazione
amministrativa e tutela della privacy
1.
Le Amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari
per eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l’adempimento degli
obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vigenti
disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e autocertificazione.
2.
Le Amministrazioni sono
tenute, altresì, alla tutela della privacy del dipendente, secondo le
disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni
mediche.
CAPO VIII
Art. 32 - Mobilità tra enti
del comparto
1.
Il dipendente che richieda il trasferimento ad altro Ente del comparto
che abbia dato il proprio assenso deve chiedere il nulla-osta all’Ente di
appartenenza. Decorsi 60 giorni dalla richiesta per il personale appartenente
ai livelli IV – IX o 120 giorni per i ricercatori e tecnologi, l’assenso si
intende rilasciato. L’eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.
TITOLO III - RELAZIONI SINDACALI
ART. 33 - Obiettivi e
strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità degli enti e dei sindacati, è strutturato in
modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di
migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2.
La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei
conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi
e dai protocolli tra Governo e parti sociali, nonché per il sostegno ai
processi innovatori in atto.
3.
In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre
che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a
livello di singolo ente:
a)
contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie,
i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
b)
informazione;
c)
concertazione;
d)
consultazione;
e)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Gli enti attivano, ai sensi dell’art.45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 5.
2.
La contrattazione integrativa è finalizzata alla valorizzazione
dell’autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonché al
miglioramento della qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il
coinvolgimento, con le diverse modalità previste, dei sindacati rappresentativi
e delle R.S.U nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione
organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
3.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti
materie:
a)
criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale dal
IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del
servizio, con particolare riferimento a :
-
criteri generali informatori delle metodologie di valutazione basate su
obiettivi e standard di miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza
dell’attività e dei servizi istituzionalmente previsti e sulla puntuale e
rigorosa verifica dei risultati raggiunti;
-
criteri generali di
distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, di cui
all’articolo………., in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i
singoli;
-
criteri generali di scelta del
personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle priorità organizzative
e al miglioramento del servizio.
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del presente CCNL;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
h) modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
i) criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell’uso delle stesse;
l) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998 (Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali).
4. Fermo restando il
principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente
articolo 33, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma
3, lettere c), d), e), f), g), h), l).
In tal caso verrà data informazione alle OO.SS.
5.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun
Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 35 – Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2.
L’Ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 per
l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi
sono presentate almeno tre mesi prima
della scadenza dei precedenti contratti.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei
revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Ente. A tal fine, l’ipotesi
di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo
di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti
collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
integrativi.
5. Gli Enti sono tenuti
a trasmettere all’A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. I contratti
decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e
del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino
alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di
cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse
previste dal presente CCNL.
1. Il livello locale di
contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli Enti,
la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi
locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali.
La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a)
criteri per l’attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello
locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b)
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle
normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili.
2. I
contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente
né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione
integrativa di Ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
1.
L’informazione si propone di
basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur
nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2.
Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui
all’articolo in materia di ambiente di
lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Con frequenza almeno
annuale, gli enti forniscono un’informazione preventiva, facendo pervenire
tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
a)
articolazione dell’orario di lavoro e di servizio;
b)
definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro
laddove previsti e delle dotazioni organiche;
c)
verifica periodica della produttività delle strutture;
d)
stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e)
criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione
della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f)
criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue
modifiche;
g)
modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità
da impiegare nei progetti di telelavoro;
h)
adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art.36, comma 7, del
D.lgs. 29/93;
i)
voci di bilancio preventivo relative al personale.
j)
modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del
d.lgs.29/93.
k)
Modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei
ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella
immediatamente successiva.
4. Nelle seguenti
materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione
adottati e i relativi risultati:
a)
attuazione dei programmi di formazione del personale;
b)
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c)
andamento generale della mobilità del personale;
d)
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e)
distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva
e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale,
ai sensi degli articoli ;
f)
andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
g)
attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del
personale;
h)
attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
5.
Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione
consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle
prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a
una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
6. Non è oggetto di
riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e
criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
1.
Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’articolo….., ricevuta
l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La
concertazione si effettua sui criteri generali
nelle seguenti materie:
a)
articolazione dell’orario di servizio;
b)
modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da
impiegare nei progetti di telelavoro
c)
modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art.35 del
d.lgs.29/93.
d)
modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e
tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
2.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4.
Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del
lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto,
commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire -
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati per le
pari opportunità, istituiti ai sensi
delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel
presente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
Art. 39 – Consultazione
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali.
In tali casi, senza particolari formalità, l’Ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all’articolo 41.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
- contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro interinale;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.
Art. 40
- Composizione delle delegazioni
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli Enti:
a) a livello nazionale : dal Presidente o da un
suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato;
b)
a livello locale: da titolare
del potere di rappresentanze dell’Ente nell’ambito della sede locale, eventualmente assistito da una
rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
a) a
livello nazionale, anche se monosede: - dai rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto.
b) a livello locale:
-
dalle R.S.U.;
-
dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente
CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a)
le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b)
gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
previste dall’articolo 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera
a).
2. I
soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi
quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto
1998, sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.
Art. 42 - Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 29/93, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
3. Con analoga modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 35 del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Art. 44 - Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno la facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta,, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Ente a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessati.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’Ente di appartenenza ed all’Organizzazione Sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Ente.
5. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 45 – Pari opportunità
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2.
Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno
essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. Le
misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale,
ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione
integrativa.
4.
Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto
di informazione preventiva ed eventuale concertazione con le procedure
individuate dal presente contratto.
5.
Le amministrazioni garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei
comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro
attività.
Art. 46 -
Rappresentante per la sicurezza
1. Le
procedure di cui agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al
rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste
dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e dall'accordo
intercompartimentale in materia, stipulati ai sensi dell'art. 45, comma 5, del
D. Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 47 -
Indennità di rischio da radiazioni (eventualmente da spostare)
1.
L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR
171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le
classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95.
PARTE SECONDA
SEZIONE I
Personale dal IV al IX
livello
CAPO I
Art. 48 – Orario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt.16 comma 1 punto d) e 17 comma 2, del d.Lgs.29 del 1993.
3. La distribuzione
dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a)
utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi,
in funzione di un’organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi
sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura di strutture;
c)
orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare o posticipare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di
entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea
presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura.
d)
particolari forme di flessibilità purché compatibili con l’organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4.
L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante
controlli di tipo automatico. In casi particolari modalità sostitutive sono
definite dai singoli Enti, in relazione alle esigenze delle strutture
interessate.
ART. 49 - Conto ore individuale
1.
Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere
fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto
forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative,
tenuto conto delle esigenze lavorative.
2.
Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono
conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3.
Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano
la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro
straordinario saranno retribuite.
Art.
50 - Permessi brevi
1. Il dipendente che ne
faccia richiesta può fruire, previa autorizzazione, del permesso di assentarsi
per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo
non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso
dell'anno.
2. La richiesta del
permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al responsabile
della struttura l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo
le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui
il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata, salva l’applicazione dell’art 49.
Art.
51 - Formazione professionale
1. Le parti riconoscono
che la valorizzazione professionale delle risorse umane è fattore essenziale
per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati dell'attività di
ricerca pubblica.
2. Conseguentemente le
parti individuano nella formazione:
a)
uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del
personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale
di nuova assunzione.
b)
uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo del sistema della
ricerca, i processi di mobilità, un atteggiamento propositivo nei confronti
dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti
gestionali.
3. Gli Enti,
nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse
disponibili, promuovono e favoriscono la formazione continua, l'aggiornamento e
l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso
corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie.
4. Ai fini di cui al
comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli Enti vengano
previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari,
indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci
di ciascun Ente, ad almeno ………% del monte retributivo.
5. La formazione del
personale di nuova assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi
teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in
base a specifici programmi definiti dagli stessi Enti.
6. Le iniziative di
formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più
Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario,
oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di
collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o
privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti
italiani e stranieri. Nell'ambito delle attività di formazione può essere
previsto l'invio di personale per stages presso istituzioni e industrie
italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
7. I programmi di
formazione e di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle
linee di indirizzo generale oggetto di contrattazione integrativa, dagli Enti
che ne informano preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art.
37.
8. Gli Enti
individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle
varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di
contrattazione integrativa, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo
anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo
a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di
quanto previsto dal D. lgs. 29/93 all'art. 61, lett. c).
9. Il personale che
partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico degli Enti. I corsi sono tenuti di norma durante
l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di
lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i
presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
10.
Nell'ambito dei programmi di
cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per
gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi,
e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di
studi a carattere formativo.
11. La formazione e l'aggiornamento del personale può avvenire sulla
base di documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato,
effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro, e ove autorizzate dall'Ente,
anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente è
, in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con
l'attività di servizio.
12. La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai
fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
13. L'attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da
parte dei dipendenti degli Enti, se svolta fuori dell'orario di lavoro è
remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con
un compenso orario di L. 50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta
durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 40
%. Le misure di detti compensi possono essere modificate dagli Enti in
relazione a specifiche complessità dei corsi impartiti, fino ad un tetto
massimo di lire 120.000 .
CAPO II
Art. 52 – Mobilità tra profili a parità di livello
A tale fine, fermo restando
quanto previsto dal precedente capoverso, si terrà adeguatamente conto
dell’attività in precedenza svolta dall’interessato.
L’interessato non può
richiedere l’applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente
quinquennio.
2. Gli enti possono
disporre l’assegnazione al profilo superiore, nell’ambito della stessa area
tecnica o amministrativa ed a parità di livello, del personale con anzianità di
almeno 5 anni nel livello apicale di ciascun profilo ed in possesso del titolo
di studio pari o immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso al
nuovo profilo. L’assegnazione è attivata a domanda degli interessati previo
superamento, da parte degli interessati stessi, di apposite procedure selettive
da realizzare con cadenza biennale, nell’ambito dei posti determinati ai sensi
dell’art. 56.
3. Ai fini
dell’applicazione dei precedenti commi 1 e 2 si opera in deroga a quanto
previsto dall’art. 13, comma 3, lettera
b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l’accesso dall’esterno per
il livello di base.
Art. 53 – Progressioni
economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX
1. Nell’ambito delle risorse di cui all’art……., è prevista una progressione economica che si realizza attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale e destinata al personale appartenente ai seguenti profili e livelli, con un’anzianità di almeno 3 anni nel livello di appartenenza:
- IX - ausiliario amministrazione
- VIII - ausiliario tecnico
- VII - operatore amministrazione
- VI - operatore tecnico
- V - collaboratore amministrazione
- IV - C.T.E.R.
- IV - funzionario amministrazione
2. Le procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche sono attuate sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla sottoscrizione del presente CCNL, si applicano i criteri generali di cui al successivo comma 4.
3. Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma, la graduazione, su base cento, è effettuata come segue:
A. per i livelli IX e VIII:
a) Anzianità di servizio: 20%
b) Formazione: 20%
c) Titoli: 20%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 40%
B. per i livelli VII, VI e V:
a) Anzianità di servizio: 15%
b) Formazione: 15%
c) Titoli: 20%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 50%
C. per i livelli IV:
a) Anzianità di servizio: 10%
b) Formazione: 10%
c) Titoli: 20%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 60%
4. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal responsabile della struttura in cui l’interessato presta la sua attività, sulla base anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell’ultimo triennio.
La verifica è tempestivamente comunicata all’interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell’interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L’interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad una commissione appositamente costituita presso ciascun ente; i componenti di tale commissione sono designati sentite le OO.SS. legittimate. La commissione formula il proprio parere entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell’interessato.
Art. 54 – Progressione di
livello nei profili
1. Nell’ambito delle risorse di cui all’art…….., all’interno di ciascuno dei profili comprendenti i livelli IV – IX, la progressione verso il livello superiore è realizzata con le cadenze di cui al precedente art. 53, comma 1, e con i criteri dei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
2. Le progressioni di cui al presente articolo sono disposte sulla base e nei limiti individuati da ciascun Ente con pianificazione biennale finalizzata alla valorizzazione della crescita professionale del personale.
3. L’art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del DPR n. 171/1991, che predetermina la percentuale di dotazione organica su più livelli per ciascuno dei profili ivi indicati, è abrogato.
Art. 55 – Accesso al IV livello
1. Per le specifiche esigenze funzionali di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), secondo capoverso del DPR n. 171/1991, la percentuale prevista per l’assunzione dall’esterno di collaboratore tecnico e funzionario di amministrazione - IV livello - è determinata nella misura massima del 10% della dotazione organica di ciascuno dei profili interessati.
Art. 56 – Accesso ai livelli di base
1. Nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993, i posti disponibili nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l’accesso al livello di base di ciascun profilo del personale di cui alla presente sezione sono conferiti con le seguenti modalità e procedure:
a) il 75% mediante concorso pubblico;
b) nell’ambito della percentuale di cui alla precedente lettera a), il 25% è riservato al personale dipendente in possesso dei titolo di studio richiesto dal bando per l’accesso ed appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore;
c) il restante 25% dei posti disponibili è conferito mediante le procedure selettive di cui all’art. 52, comma 2 (livelli apicali con 5 anni di anzianità). I posti eventualmente non assegnati con tali procedure incrementano la percentuale del 75% di cui alla lettera a).
2. Negli Enti con un numero di dipendenti in servizio nei livelli dal IV al IX superiore a 200 unità, la percentuale di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è elevata al 90% e quella di cui alla successiva lettera c) è fissata al 10%.
Art. 57 – Soppressione X livello
1. Il personale in
servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione
è inquadrato nel livello IX del profilo di appartenenza previa apposita
formazione e con decorrenza giuridica ed economica dalla data…
CAPO I
1. L’orario di lavoro
di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e
tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La
presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze
della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati,
all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei
criteri organizzativi dell’Ente.
3. Lo svolgimento
dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato
mensilmente.
4. I ricercatori e
tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all’orario
di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento
professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell’Ente, attività
di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni
professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione da parte
dell’Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all’Ente
medesimo da parte dell’interessato.
5. Le ore di presenza
in servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al
comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt……,
al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti
dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a
20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di
riferimento. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche
attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all’anno.
6. E’ ammessa la
presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò
comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5.
7. Le parti si
impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita
Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di
introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell’orario
di lavoro di cui al comma 1.
Art. 59 – Ulteriori
disposizioni in materia di ferie
1. Costituisce
specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare
le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri
compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.
2. Il ricercatore o
tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di
ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso
altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede
dell’attività.
1. Gli Enti riconoscono
l’autonomia professionale di
ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca,
singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e ciò anche ai fini
di cui all’art. 26, comma 2, lett. h) e m). L’autonomia professionale si
esercita nel quadro della
programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e
degli assetti organizzativi dell’Ente, fermo restando il rispetto della libertà
di coscienza e di motivate ragioni etiche rappresentate dai ricercatori e
tecnologi.
2. Il ricercatore o
tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che
nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo
professionale rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.
3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto,
singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, alla titolarità
della ricerca affidatagli.
4. Gli Enti promuovono
e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire
finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato,
Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti
con la propria programmazione della ricerca; e assicurano che la gestione dei
progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti, e che
vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti
approvati e finanziati.
5. Gli Enti
favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale, la
collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da
Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni
internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della
ricerca.
6. Il ricercatore o
tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla
pubblicazione dei relativi risultati, solitamente, provvedono gli Enti di
appartenenza. Qualora l’Ente comunichi di non essere interessato alla
pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla consegna dei risultati
della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente
circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare
il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
7. Il ricercatore o
tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità delle invenzioni
conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica. In
apposita sequenza contrattuale, da attivare entro…….., sarà aggiornata la
disciplina della materia, in particolare per quanto riguarda gli aspetti
economici.
Art. 61 -
Formazione e aggiornamento
1. Le parti ravvisano
nella formazione e aggiornamento, un
metodo permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla
attività professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e
tecnologiche nei contesti di riferimento.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che nei
bilanci degli Enti compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci
stessi vengano previsti appositi stanziamenti nella misura indicativamente del
…….del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e comunque non
inferiore al…….. del monte retributivo stesso.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività
di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Iniziative di
formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più
Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario,
oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di
collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di
formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito
delle attività di formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e
tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie
italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano
con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla base delle proposte presentate
dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione
professionale. I ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione
concordati sono considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri
sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano,
sussistendone i presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli
stages di cui al comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di
soggiorno a carico degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere
previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva
connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7. Il ricercatore o
tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative di formazione e
aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1, per un
periodo massimo di 100 ore annuali.
8. L’attività di docenza in corsi di formazione
ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e
tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle
risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La
misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione
a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.
9. Gli enti possono
adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti
le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione
alle funzioni da svolgere.
Art. 62 – Termini di
preavviso
1. Salvo il caso di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del recesso per giusta
causa i termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con
la corresponsione della relativa indennità sostitutiva sono di 8 mesi per i
ricercatori e tecnologi con anzianità di servizio fino a 2 anni e di ulteriori
15 giorni per ogni successivo anno – o frazione di anno pari o superiore a sei
mesi – di anzianità, fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.
2. In caso di
dimissioni del ricercatore o tecnologo i termini sono ridotti ad un quarto.
3. Durante il periodo
di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso
lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
4. Trovano
applicazione, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 25.
CAPO II
Art. 63 – Norme sull’accesso
ai profili di ricercatori e tecnologi.
1. La rispettiva dotazione organica dei ricercatori e tecnologi è determinata da ciascun Ente in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. L’art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n. 171/1991 è abrogato.
3. L’accesso al III livello di ricercatore e tecnologo è disciplinato dal D.Lgs. n. 19/1999, art. 11.
Art. 64 –
Opportunità di sviluppo professionale
1.
Gli Enti, nei
quali si verifichi una anomala permanenza nei livelli III e II, dovuta ad
anzianità di servizio nel livello superiore ad anni 12, bandiscono - nel quadro
della programmazione triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto del
D.Lgs. n. 29/1993 - concorsi pubblici nazionali nelle aree disciplinari e negli
istituti o sedi nei quali si accerti tale situazione, per un numero di posti
almeno pari a quello del personale che si trova nella predetta condizione di
anzianità.
2.
I concorsi di
cui al precedente comma devono essere banditi nei sei mesi successivi alla
sottoscrizione del presente CCNL e devono essere espletati entro il 31.12.2002.
Art. 65 – Mobilità tra i profili di
ricercatori e tecnologi
1.
A domanda o
con il consenso dell’interessato, gli Enti possono disporre l’assegnazione di
tecnologi o di primi tecnologi a posti,
rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e viceversa da
questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo.
2.
L’assegnazione
è disposta con cadenze biennali, nei confronti del personale con 6 anni di
anzianità effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso di
tutti i requisiti previsti per l’accesso al profilo e livello di destinazione.
3.
Il possesso
dei requisiti di cui al comma 2 è accertato da un’apposita Commissione
costituita dall’Ente sulla base di criteri generali oggetto di informazione
alle OO.SS. legittimate.
4.
La mobilità di
cui ai precedenti commi si può attuare nei limiti del 5% e del 10% dei posti
disponibili, rispettivamente, nel II e nel III livello.
PARTE TERZA
Sezione I
ART.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale dal
IV al IX livello degli enti si compone delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità maturati alla data di entrata in
vigore del presente CCNL, con esclusione di eventuali ratei maturati;
3) indennità integrativa speciale;
B - trattamento accessorio:
1) Indennità di valorizzazione professionale di cui all'art.
2) compensi per il lavoro straordinario di cui all'art.
3) indennità di rischio, disagio, responsabilità di cui all'art.
4) indennità di Ente di cui all'art.
5) indennità di posizione di cui all'art.
6) compensi per la produttività collettiva e individuale di cui all'art.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare
ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
ART.
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi
tabellari, derivanti dalla applicazione dell’art. 2 del CCNL del 11 novembre
1996, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati
nella allegata tabella ……, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi
indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti di cui al CCNL del 11
novembre 1996, sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle
….. e ….. e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate
l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità
negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione
del presente contratto.
ART.
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro
straordinario, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità
corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sull'indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale,
risultanti dall' applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
………. e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.
Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART.
Disciplina per il finanziamento del
trattamento accessorio
1. Per l’anno 2000 al
finanziamento della parte variabile della retribuzione ogni amministrazione
provvede mediante le risorse, di cui all’art. 5 del CCNL dell’11 novembre 1996,
nonché delle risorse pari al 3,3% del monte salari riferito all’anno 1997
(risorse inflazione programmata).
2. Le risorse di cui al comma 1
pari al 3,3% del monte salari possono essere utilizzate dagli Enti al
finanziamento dei seguenti istituti: l'indennità
di Ente, l'indennità di posizione.
Sezione II
Ricercatori e tecnologi
ART.
Struttura della retribuzione
1.
La struttura della retribuzione dei ricercatori e tecnologi degli Enti
si compone delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare relativo alla posizione ricoperta;
2) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale;
B - trattamento accessorio:
1) Indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di
ricercatore e tecnologo;
2) Indennità di direzione e di responsabilità
professionale;
3) indennità derivanti da specifiche disposizioni
normative vigenti
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare
ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.
ART.
Aumenti della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari, derivanti dalla applicazione dell’art. 2 del
CCNL del 5 marzo 1998, sono incrementati degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella allegata tabella………, alle scadenze ivi
previste (sono utilizzate anche le risorse dell’inflazione programmata
dell’accessorio).
2.
A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i
valori economici dei trattamenti di cui al CCNL del 5 marzo 1998, sono
rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle … e ….. e con le
decorrenze ivi previste.
3.
Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART.
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro
straordinario, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità
corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sull'indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale,
risultanti dall' applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
………. e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.
Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART.
Aumenti della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari, derivanti dalla applicazione dell’art……. del CCNL del I° biennio sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata
tabella …, alle scadenze ivi previste.
2.
A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i
valori economici dei trattamenti di cui al CCNL del I° biennio, sono
rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle…. e….. e con le
decorrenze ivi previste.
3.
Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART.
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro
straordinario, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità
corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sull'indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale,
risultanti dall' applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
………. e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.
Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
ART.
Disciplina per il finanziamento del
trattamento accessorio
1.
Per l’anno 2001 al finanziamento della parte variabile della
retribuzione ogni amministrazione provvede mediante le risorse, di cui agli
art. del CCNL I° biennio, nonché
delle risorse pari al 3,22% del monte salari riferito all’anno 1999 (risorse
inflazione programmata).
2.
Le risorse di cui al comma 1
sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: il fondo è
costituito nel suo ammontare dalla somma stanziata nell'anno 2000 a compensare
le prestazioni di lavoro straordinario, ridotta del 10%. Il limite massimo
individuale è pari a 200 ore annue. Detto fondo è destinato a compensare le
prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per
fronteggiare particolari situazioni di lavoro, connesse anche a carenze di
organico.
b) Fondo per l'indennità di Ente: il
fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata nell'anno 2000 per
il pagamento dell'indennità di incentivazione e funzionalità prevista
dall'art.29 del D.P.R. n. 568//87. Detta somma è incrementata dalle risorse di
cui all'art. 16, comma 2, lettera a) del D.P.R. 171/91, per la parte erogata
alla generalità dei dipendenti.
c)
Fondo per l'indennità di posizione:Il fondo è costituito nel suo ammontare
da una quota necessaria a finanziare l'art. …..;
ART.
Integrazione delle risorse destinate al trattamento accessorio
1. Il Fondo di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene
incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art………….del CCNL
viene integrato come segue:
- risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di
anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima
mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a
decorrere dal……. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è
accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità
residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'
importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza
dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane
assegnato in ragione di anno;
- le risorse nella misura del……..% - come tetto massimo - del monte salari
relativo all'anno 1999, riferito al personale destinatario del presente
contratto. Gli Enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti
dal D. Lgs. n. 29/93 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e
controllo dell'attività e di verifica dei risultati possono incrementare
ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento
accessorio . L'incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano
disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale,
correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività
svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, e comunque
nell’ambito delle disponibilità di bilancio degli enti stessi.
- risorse già destinate al Fondo per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui
all’art. 43…..
-
risorse già destinate al Fondo per la
produttività collettiva e individuale
ART.
Ulteriori modalità di utilizzo delle risorse
1. Le risorse di cui al comma 1 dell'art (precedente)…….. possono essere
utilizzate dalla contrattazione integrativa per il finanziamento delle
progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. ……del CCNL, nonché degli
sviluppi economici di cui agli artt. ……………. del CCNL medesimo.
2. Le risorse aggiuntive di cui
all’art……….non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 possono essere
utilizzate per incrementare i fondi già esistenti.
II° biennio economico
ART.
Aumenti della retribuzione base
1.
Gli stipendi tabellari, derivanti dalla applicazione dell’art. del CCNL del I° biennio sono incrementati
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata
tabella ….., alle scadenze ivi previste.
2.
A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i
valori economici dei trattamenti di cui al CCNL del I° biennio, sono
rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C e con le
decorrenze ivi previste.
3.
Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART.
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per il lavoro
straordinario, sui trattamenti di quiescenza e previdenza, sull'indennità
corrisposta a titolo di assegno alimentare, sull'equo indennizzo,
sull'indennità o trattamento di fine servizio, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici, ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale,
risultanti dall' applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
………. e sono computati ai fini previdenziali secondo gli ordinamenti vigenti.
Agli effetti dell'indennità o trattamento di fine servizio e di licenziamento
si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
1. A decorrere dal 1
gennaio 2001 gli enti integrano le risorse per il trattamento accessorio di un
importo pari al 3,22% del M.S. riferito all’anno 1999 per i ricercatori e
tecnologi.
2.
Gli Enti, nell’ambito delle disponibilità dei propri bilanci possono
incrementare, a decorrere dal 1.1.2001, il finanziamento del trattamento
accessorio nella misura massima del……..% del monte salari dei ricercatori e
tecnologi relativo all’anno 1999.
3. Le risorse di cui al
presente articolo sono destinate al
finanziamento della indennità di cui all’art. 6, lettera a), del CCNL 5.3.1998,
II biennio economico nella misura massima del…….. % del monte salari ……..dei ricercatori
e tecnologi, nonché al finanziamento della indennità di direzione di cui
all’art. 6, lettera b), nella misura massima del …..% del monte salari…….. dei
ricercatori e tecnologi.
4. I criteri generali
per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 6, lettera a) del CCNL
5.3.1998, II biennio economico, sono oggetto di contrattazione integrativa.
5. La misura della
indennità di direzione di cui al citato art. 6, lettera b), del CCNL 5.8.1998
non può essere superiore a £. 60 milioni.
Art. Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le norme contenute nei CCNL……… 7.10.1996 e 5.3.1998.
2. Al termine della tornata contrattuale, anche relativa al II biennio economico, si redigerà un testo coordinato delle norme contrattuali vigenti.