PARTE PRIMA
TITOLO I
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all'art.7 del CCN quadro sulla definizione
dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
2.
Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il
personale, ferma restando l’applicazione dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001 e, pertanto, la previsione di istituti specifici che richiedano una
disciplina distinta.
3.
Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza
della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi
i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data
dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o
privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o Ente o
Istituzione di destinazione.
4.
Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di
cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte
normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte
economica (I Biennio).
2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa
prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.
165/2001.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono
applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi
di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo
sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si applica la procedura dell’ art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo
biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall’accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 -
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai
contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e
le normative dell’Unione Europea.
2. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del
rapporto di lavoro;
b) data di inizio del
rapporto di lavoro;
c) livello e profilo di
assunzione, livello retributivo
iniziale;
d) durata del periodo di
prova;
e) sede di prima destinazione;
f) causale, tra quelle
indicate nell’art. 20, e termine finale nel contratto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto
individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini
di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4. In caso di
assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 19, il contratto individuale di
cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19.
5. L'Ente, prima di
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di
concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di
autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a
dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'art.
19, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53
del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione.
6. Scaduto inutilmente
il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Ente comunica
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Nelle ipotesi nelle
quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del DPR
411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della
stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del
livello e profilo acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione (ivi
compresa la progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della
posizione stipendiale corrispondente all’anzianità maturata e/o riconosciuta
all’atto della cessazione dell’impiego.
1. Il dipendente
assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di
tre mesi per i livelli IX e VIII, e di sei mesi per i livelli VII, VI, V, IV,
III, II e I.
2. Ai fini del
compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di prova
è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
quale il rapporto è risolto fatta salva diversa, motivata determinazione
dell’Ente, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 3. In tale
periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il
personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa
di servizio si applica l'art.18.
4. Il periodo di prova
resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai
regolamenti vigenti.
5. Le assenze
riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo
stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del
personale non in prova.
6. Decorsa la metà del
periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti
può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova
non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio,
compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente
dallo stesso Ente durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha
diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della
prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.
11. Al dipendente già in
servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di
concorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri stati
membri dell’unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o
presso le istituzioni dell’Unione europea, è concesso un periodo di
aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del
periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova
l’Ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale
neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la
sua utilizzazione nelle attività proprie del profilo e livello professionali di appartenenza.
13. Il periodo di prova di cui
al comma 1 è dimezzato nel caso in cui il vincitore di concorso, assunto a
tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da
almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo
determinato.
CAPO II – STRUTTURA E
FUNZIONALITÀ DEL RAPPORTO
Art. 5 - Mense e servizi
sostitutivi
1. Per il personale che
osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica
il primo comma dell'art. 11 del DPR 509/79. Ove non sia funzionante un adeguato
servizio mensa, sono attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei
limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito
per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario
di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa.
3. Il buono pasto viene
attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario,
nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il
pasto.
4. Nelle unità
lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei
dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino ad un massimo
pari all'ammontare di cui al predetto comma 2.
5. I competenti organi
di ciascun Ente controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto
delle condizioni previste dal presente articolo.
6. La consegna dei
buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascun Ente, secondo le
modalità stabilite dall'Ente stesso, ai singoli dipendenti che si trovano nelle
condizioni di cui al presente articolo. Al personale dei livelli III – I la
consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del
dipendente di effettuare l’orario di lavoro di cui al comma 2.
7. I dipendenti in
posizione di comando o distacco che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente comma 1, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne
al comparto, ricevono i buoni pasto dall' Ente ove prestano servizio. I
dipendenti degli Enti che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche
esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal
presente contratto.
8. L'attribuzione del
buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla
corresponsione dell'equivalente in denaro.
9. La mancata fruizione
dei servizi di cui al presente articolo - ove esistenti - non comporta in ogni
caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
10. L'intervallo giornaliero per
la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro e
non può essere inferiore a trenta minuti.
11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti.
1.
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
2.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre
1977, n. 937.
3.
I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4.
Dopo 3 anni di servizio, ai
dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5.
In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti
ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
6.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata
legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente
in giorno lavorativo.
7.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti
come mese intero.
8.
Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi retribuiti di
cui all’art. 8 conserva il diritto alle ferie.
9.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà
luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel
comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta
del dipendente, previa autorizzazione,
tenuto conto delle esigenze di servizio.
10.
Compatibilmente con le esigenze
di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso
dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni
prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste
del dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta
il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno -
30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per
più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il
dipendente che non voglia usufruire delle ferie può chiedere di prestare servizio, ove possibile, presso altra
struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del
profilo e livello professionali di appartenenza. Si fa salvo quanto previsto
dall’art. 59.
11.
Le ferie in corso di fruizione
possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato
richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12.
In caso di impossibilità di
godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro
il 31 agosto dell'anno successivo.
13.
Le ferie sono sospese da
malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Ente, per gli
accertamenti del caso, producendo la relativa documentazione sanitaria.
14.
Le assenze per malattia o
infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano
per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie può avvenire
anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15.
Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
16.
Al personale che presenti i
requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, delle legge 724/94, spettano
ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico,
nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 230/95.
1. Il riposo
settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi
settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in numero pari a quello
delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di
articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere
fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito
entro la settimana successiva, nel giorno concordato con il responsabile della
struttura.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e
non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le
particolari disposizioni contenute nelle intese con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica.
Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti
1.
Il dipendente, sulla base di apposita autocertificazione o documentazione, da
presentare con comunicazione tempestiva, può assentarsi nei seguenti casi:
-
documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente,
purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo
stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno;
-
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
-
lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini entro il
primo grado o convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre per evento;
- nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati anche mediante autocertificazione: giorni 3 all’anno. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all’effettiva prestazione.
5. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.
6. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
Art. 9
- Congedi parentali
1. Al personale
dipendente si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 a norma dell’art.
15 della legge n. 53/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 2, dello stesso D.
Lgs. n. 151.
2. Nel periodo di
astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n.
151/2001 e nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile,
le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario di produttività.
3. In caso di parto
prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria
non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto,
qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nell’ambito del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1,
del D.Lgs. n. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al
periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del
bambino, nel caso previsto dall’art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle
lavoratrici madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma
4.
6. I periodi di assenza
di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della
fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui
all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di
particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della
disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro
le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto
plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dall’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche
dal padre.
Art. 10 - Congedi per eventi
e cause particolari
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi
familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due
anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge
n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli articoli 17 e 18.
Art. 11 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la
formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000,
sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con
anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, possono
essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
annua complessiva del 10 % del personale dei diversi profili in
servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione
dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono
presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente
l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività
formative, fatte salve diverse,
motivate ragioni che abbiano impedito la presentazione della domanda entro il
predetto termine.
4. Le domande vengono
accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e
secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’Ente può non
concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) il periodo previsto
di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia
oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei
servizi.
6. Al fine di
contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo
del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di
preavviso di cui al comma 3, l’Ente può differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi, tenendo conto, comunque, dell’inizio
delle attività formative.
7. Al lavoratore
durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n.
53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al
periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle
modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell’art. 17 e, ove si tratti di malattie dovute a causa
di servizio, nell’art. 18.
1. Al dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata
richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due
periodi.
2. I periodi di
aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della
disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente
disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche
disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art. 13 -
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con
rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai
sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476
oppure che usufruiscano delle
borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 14 - Altre
aspettative
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per volontariato e per mandato sindacale restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art. 15 – Altre disposizioni in materia di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per gli stessi motivi, può riprendere servizio di propria iniziativa. Il dipendente in aspettativa sindacale può comunque riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 16 - Diritto
allo studio
1. Ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle
attività formative programmate dall’Ente - permessi straordinari retribuiti,
nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite
massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun
Ente all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al
comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento
di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per
sostenere i relativi esami.
3. Il personale
interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero
delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la
concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a)
dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti
dai programmi relativi agli anni precedenti;
b)
dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino,
sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti
universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c)
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si
trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito di
ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito
dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di
condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e,
in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
7. Per la concessione
dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono
presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al
termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami
sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa
per motivi personali.
8. Per sostenere gli
esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per
il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 8.
Art. 17 -
Assenze per malattia
1.
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo
episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per
un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento
retributivo.
3.
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per
malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi
compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di
contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della
patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata
dalla competente struttura sanitaria pubblica.
4.
Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di
salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere
proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento
retributivo.
5.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del
comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
6.
Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in
mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello
immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del
dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni
di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la
retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad
personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri
miglioramenti.
7.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
8.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
9.
Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è
il seguente:
a) intera retribuzione fissa
mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità
per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie
superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e
per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per
i compensi per lavoro straordinario.
b) 90 % della retribuzione
di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione
di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione
del posto previsto nel comma 1
10.
L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere
comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato,
all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato
impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con
l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità
lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
11.
L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità
stabilite dalle disposizioni vigenti.
12.
Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo
diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva
comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
13.
Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad
uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile
all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo
della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il
controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di
assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e
accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati
motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente,
eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
14.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di
risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle
retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
15
Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato
con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL.
Art.18
– Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1.
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In
tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17,
comma 9, lettera a).
2.
Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'
art. 17, comma 9, lettera a), per tutti i periodi di conservazione del posto,
ai sensi del comma 1.
3.
Restano ferme le disposizioni di cui al DPR n. 411/1976 ed al DPR n.
509/1979 per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente.
4.
Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1
e 2, l’Ente può valutare l’opportunità, in base alle proprie esigenze
organizzative, di non considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro
del dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai
fini giuridici ed economici.
5. Trova applicazione
l’art. 17, comma 3, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
Art. 18 bis - Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
1.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a
tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste
dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico
e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di
sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla
conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con
corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 17, comma 9; i
periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata
del progetto;
c) riduzione
dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del
lavoratore a mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale
diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura
che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2.
I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro
il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni
previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di
recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera
durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini
dell’art. 15 del presente contratto. La stabile convivenza è accertata sulla
base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3.
Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro
volontà alle previste terapie, l’Ente dispone, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4.
Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Ente nei 15 giorni
successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
CAPO III – PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 19 -
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli Enti, ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D. Lgs. n.
61/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001, possono costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente,
i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o viceversa,
secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Gli Enti nelle
percentuali di cui alla legge n.488/1999, art.20, comma 1, lettera f), possono
assumere personale a tempo parziale e comunque entro i limiti delle risorse
destinate al trattamento economico relativo.
3. Per il reclutamento
del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per
il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili
professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e
di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa
del conto giudiziale o si riferiscano ad attività di particolare
caratterizzazione preventivamente individuate dagli enti. Tale esclusione non
opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei profili in
questione, non svolga le predette funzioni o vi rinunci. La trasformazione dei
posti e l'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dai
singoli Enti che ne informano preventivamente le organizzazioni
sindacali.
5. Il dipendente a
tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla
durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di
quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo
pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale
disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo
la stipulazione del presente contratto.
6. Fermo restando
quanto previsto dall’art. 58, comma 1, il tempo parziale può essere realizzato,
anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane,
sulla base delle seguenti tipologie:
a)
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b)
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura
tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese,
anno);
c)
con combinazione delle due modalità indicate nelle precedenti lettere
a) e b).
7.Relativamente
agli istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non
specificamente trattati nel presente articolo, al rapporto di lavoro a tempo
parziale si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale interessato è
consentito, previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi, ai sensi
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
9. Il trattamento economico
anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è
proporzionale alla prestazione lavorativa. La contrattazione integrativa
stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata
della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e
non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Al ricorrere delle
condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero
le aggiunte di famiglia.
10. I dipendenti a tempo
parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a
quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art. 6; il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I
lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
11. In costanza di
rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere
l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle
tipologie di cui al comma 6. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno
alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure
prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del
posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6 comma 1, del D. Lgs. n.
61/2000. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno
diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio
dalla data di assunzione purchè vi sia disponibilità del posto di organico o
della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai
sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000.
12. L'Ente è tenuto a
comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30
giorni dalla data di ricezione della domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa; in mancanza di risposta
negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta. L’Ente,
entro il predetto termine, può, sempre con decisione motivata, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi
nei casi in cui essa comporti, in relazione ai compiti ed alla posizione
organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
13. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
14. Nel solo caso di rapporto di
lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro
straordinario in eccedenza all’orario di lavoro normale. Trova applicazione, in
particolare, l’art. 3, commi 5 e 8, del D. Lgs. n. 61/2000, modificato ed
integrato dal D. Lgs. n. 100/2001.
15. Le forme di lavoro
supplementare sono disciplinate dagli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000,
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001. In sede di contrattazione
integrativa saranno definiti gli adattamenti della disciplina in relazione alle
specifiche esigenze dei singoli Enti ed alla disponibilità delle risorse. Le
ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita
per le ore di lavoro straordinario ed i relativi oneri sono a carico delle
risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario. Il dipendente con
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso,
può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura
massima del 10% medio in ragione di anno della durata di lavoro a tempo
parziale. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali,
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni
di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non
prevedibili ed improvvise.
16. Il trattamento previdenziale
e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge
554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Fermo restando quanto
previsto dal comma 13, gli Enti possono autonomamente determinare, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa, la decorrenza e la durata della trasformazione del
rapporto, i criteri di priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo
parziale, fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le relative
determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni
Sindacali rappresentative di cui all’art. 40; i criteri generali per soddisfare
le domande di trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente
rispetto alle nuove assunzioni, sono oggetto di contrattazione integrativa.
Art.
20 - Assunzioni a tempo determinato
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato, ivi comprese quelle relative ai contratti di cui al D. Lgs. n. 19/1999.
2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano
in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di
assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 17 e 18.
I periodi di
trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i
criteri di cui al comma 9 dell'art. 17, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere
erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione
del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il
termine massimo fissato dall'art. 17;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell’art. 8, comma 1.
d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50.
3.
Il servizio prestato a tempo determinato
è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato.
CAPO IV – FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 – Telelavoro
1. Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità
previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi
compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti
strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori
interessati e in particolare le materie di cui all’art.3, comma 5, dell’accordo
quadro sopracitato.
Art. 22 – Lavoro interinale
1.
Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, gli Enti,
per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o
collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in
servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo
stesso D. Lgs. n. 165/2001, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Il
ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all’esigenza di
contemperare l’efficienza operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso
il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per
sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per
prestazioni lavorative riconducibili ai profili di ausiliario.
3.
Gli Enti possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina del presente contratto, senza superare il
tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato
in servizio presso gli stessi Enti; tale percentuale è arrotondata, in caso di
frazione, all’unità superiore.
4. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o a progetti di produttività presso l’Ente, hanno titolo a
partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La
contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle
caratteristiche organizzative degli Enti, determina specifiche condizioni,
criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5.
Gli Enti provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti
sindacali di cui all’art. 40, comma 2, lettera a) sul numero, sui motivi, sul
contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza gli
Enti forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque
giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l’Ente utilizzatore, alle
assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all’art. 10 dell’accordo
collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.1998,
che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore
previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di
lavoro temporaneo.
7.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, gli Enti forniscono ai soggetti sindacali
di cui all’art. 40, comma 2, lettera a), e all’ARAN informazioni sull’andamento
a consuntivo, nell’anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e
degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
Art. 22 bis – Forme contrattuali flessibili
di lavoro
1.
In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di
trasparenza gestionale, gli Enti perseguiranno l’obiettivo della maggiore
possibile razionalizzazione dell’uso degli istituti di flessibilità del lavoro
di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento ai fini, ai
contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
2.
Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di
cui all’art. 40, comma 2, lettera a), forme di monitoraggio e proposta
sull’utilizzo degli istituti di flessibilità assicurando, a tal fine, la
programmazione di due incontri ogni anno.
CAPO V –
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.23-
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di
prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 17, 18, 27 e
28 del presente contratto, ha luogo:
a)
per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell'Ente in
materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni
volontarie del dipendente;
c) per decesso del
dipendente.
Art.
24 - Obblighi delle parti
1. In caso di
dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto
all'Ente.
2. Nel caso di
risoluzione ad iniziativa dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne, per
iscritto contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera a) dell'art. 23, la risoluzione del rapporto di lavoro
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo
per l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità
sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del
compimento dell'età prevista. Nell'ipotesi di cui all'art.23 al comma 1,
lettera c), l'Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
Art.
25 - Recesso con preavviso
1.
Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di
licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente
contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
anni di
servizio e mesi di preavviso:
fino a
5 anni: 2 mesi
oltre 5
e fino a 10 anni: 3 mesi
oltre
10 anni: 4 mesi
2. In
caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini di preavviso sono
ridotti della metà.
3.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di
ciascun mese.
4. La parte che risolve
il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è
tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di
trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla
retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della
parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia
all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra
parte.
6. Il periodo di
preavviso è computato a tutti gli effetti nella anzianità lavorativa.
7. Durante il periodo
di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto in caso di preavviso
lavorato si dà luogo al pagamento
sostitutivo delle ferie non godute.
CAPO VI – NORME DISCIPLINARI
Art.
26 - Doveri del dipendente
1. Il dipendente
conforma la sua condotta al dovere di collaborare con impegno e responsabilità
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente, come definiti dalla
programmazione scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi
propri dell’Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e
imparzialità delle attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge
e l'interesse dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui.
2. In tale specifico
contesto, tenuto conto dell'esigenza, da un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall’altro, di
salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione scientifica e
tecnologica, l’autonomia nello svolgimento dell’attività di ricerca
singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, il dipendente deve
in particolare:
a)
collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto e le
determinazioni assunte dagli Enti per la realizzazione dei compiti
istituzionali e per la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b)
rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei
singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c)
non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con l'utente, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonchè attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni in tema di autocertificazione;
e)
rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall’art. 58, comma 2;
f)
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali, con gli
utenti ed i terzi una condotta informata a principi di correttezza, ed
astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
g)
non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio o
all’attività di ricerca e progettazione (fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall’art. 60, comma 5), rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla
legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non
svolgere attività che possano ritardare il recupero psico - fisico;
h)
attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della
prestazione, salvo quanto previsto, in funzione dell’autonomia della ricerca,
dall’art. 60, comma 1. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il
dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha
impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il
dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano
espressamente vietate dalla legge penale ;
i)
vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove
tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l)
avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m)
non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per
finalità diverse da quelle istituzionali, tenuto conto, peraltro, di quanto previsto dagli articoli 58, comma 4,
e 60, comma 1.
n)
non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
o)
osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate dal soggetto competente o ne abbiano titolo,
persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
p)
comunicare agli Enti la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
q)
astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti degli Enti che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri.
Art.
27 - Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 20
del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con
preavviso;
f) licenziamento senza
preavviso.
2. I
ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi
che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di
ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi dell’art. 2, lettera, n.
6, della legge 421/92 e dall’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.
3.
Gli Enti, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza aver prima
contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente
eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione
va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando
l'ufficio istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del fatto.
4. La convocazione
scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni
lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
5. Nel caso in cui, ai
sensi dell'articolo 55, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, ai fini del comma 2 dello stesso art. 55, comunica
all'ufficio competente il fatto da contestare al dipendente. Il responsabile
della struttura deve effettuare la comunicazione, con atto formale, entro e non
oltre i 20 giorni da quando abbia avuto conoscenza del fatto.
6. Al dipendente o su
sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento
disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile
tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi
sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento,
dandone comunicazione all'interessato.
9. Con il consenso del
dipendente la sanzione applicabile nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere c) e
d), può essere ridotta di un terzo, ma in tal caso non sono più esperibili
l'impugnazione nè il tentativo di conciliazione.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione. Del pari, non si tiene conto del
rimprovero verbale se non seguito, entro i predetti due anni, da rimprovero
scritto (censura) in relazione ad un comportamento reiterato già oggetto dello
stesso rimprovero verbale.
11. I provvedimenti di cui al
comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
genere nelle quali egli sia incorso.
12. Il dipendente può impugnare
in sede arbitrale la sanzione disciplinare irrogata entro 20 giorni dalla
notifica del provvedimento.
13. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'accordo quadro sottoscritto il 23.1.2001, in materia di arbitrato e
conciliazione.
Art.
28 - Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del D. Lgs n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a
terzi e del disservizio determinato
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e
degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge;
f)
concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro;
2. La
recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e delle
norme da osservare in caso di malattia;
b)
condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli altri
dipendenti, gli utenti o i terzi;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nello svolgimento
dell’attività di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto previsto dall’art. 60,
comma 1, o nella cura dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in
ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in
relazione alle sue responsabilità;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio
o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Ente, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 300/70;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto
dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g)
altre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente
nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
pericolo per l'Ente, per gli utenti o per terzi;
h)
svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino
il recupero psico-fisico.
L'importo delle
ritenute per multa sarà introitato nel bilancio dell'Ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di
10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata
dall'Ente;
e)
testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti disciplinari;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
g)
responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h)
manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le
manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300
del 1970;
i) atti
e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della
persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli
utenti o a terzi.
6. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni
di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e
da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
a)
recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal
comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una
mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato
l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso
affidati;
c) rifiuto espresso e reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi
consecutivi;
e)
persistente insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall’art. 46,
comma 1, ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del
dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di
lavoro, laddove previsti;
f)
responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti
commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di
lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la
prosecuzione del rapporto.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per
infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di
gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con
l'Ente e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto
di lavoro, quali:
a)
recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso
a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di
terzi;
b)
accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanna passata in giudicato:
1)
per i delitti di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D.
Lgs. n. 267/2000;
2)
per gravi delitti commessi in servizio;
d)
condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici.
8.
Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 27, comma 3 deve essere
avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane
sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Ente
venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione disciplinare
solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento
disciplinare è avviato nei termini previsti dall' art. 27, comma 3, dalla data
di conoscenza della sentenza
9.
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 90
giorni da quando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva. Trova
applicazione l’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001.
10.
Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicità
mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i
dipendenti. entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da altre. Il codice
disciplinare si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
Art.
29 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente, laddove
riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore
a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2.
Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di
sospensione irrogati.
3.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato
come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di
servizio.
Art.
30 - Rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
1. Trova applicazione
la legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Il dipendente che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2.
Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale , qualora egli sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7.
3.
L'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma
2, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 3.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall' art. 58, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000.
5.
Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art. 28,
commi 8 e 9.
6.
Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti un' indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile
e l' assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni
compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7.
In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula
piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
CAPO VII
Art. 31 – Semplificazione
amministrativa e tutela della privacy
1.
Gli enti sono tenute a compiere gli atti formali necessari per
eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l’adempimento degli
obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vigenti
disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e autocertificazione.
2.
Gli enti sono tenute, altresì, alla tutela della privacy del
dipendente, secondo le disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne
le certificazioni mediche e l’accesso ai fascicoli personali.
CAPO VIII
Art. 32 - Mobilità verso
enti del comparto o altre amministrazioni
1.
Il dipendente che richieda il trasferimento ad altro Ente del comparto
o ad altra Amministrazione che abbiano dato il proprio assenso deve chiedere il
nulla-osta all’Ente di appartenenza. Decorsi 60 giorni dalla richiesta,
l’assenso si intende rilasciato. L’eventuale diniego deve essere adeguatamente
motivato.
Art. 32 bis - Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
1.
In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D. Lgs. n.
165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo,
allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in
eccedenza in base alla normativa vigente ad altri enti del comparto e di
evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’Ente
interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito
provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza
distinto per profilo e livello richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene
rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D. Lgs. n.165/2001, aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di
verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2.
Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora
interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti,
corrispondenti per profilo e livello, vacanti nella rispettiva dotazione
organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni,
sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili
sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le
relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la
specificazione delle eventuali priorità; l’Ente dispone i trasferimenti nei
quindici giorni successivi alla richiesta.
4.
Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso
posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che
tengano conto degli elementi qui di seguito elencati in ordine non prioritario
e di cui gli enti stessi forniranno alle OO.SS. rappresentative di cui all’art.
40 informazione preventiva:
-
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
-
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi
condizioni psico-fisiche;
-
particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5.
Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in
disponibilità le iniziative di incentivazione, formazione e riqualificazione
utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito delle risorse e dei piani
formativi degli enti stessi.
TITOLO III - RELAZIONI SINDACALI
ART. 33 - Obiettivi e
strumenti
1.
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità degli enti e dei sindacati, è strutturato in
modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di
migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia
dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2.
La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei
conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il
perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi
e dai protocolli tra Governo e parti sociali, nonché per il sostegno ai
processi innovatori in atto.
3.
In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre
che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a
livello di singolo ente:
a)
contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie,
i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
b)
informazione;
c)
concertazione;
d)
consultazione;
e)
interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Gli enti attivano, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 5.
2.
La contrattazione integrativa è finalizzata alla valorizzazione
dell’autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonché al
miglioramento della qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il
coinvolgimento, con le diverse modalità previste, dei sindacati rappresentativi
e delle R.S.U nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione organizzativa,
ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
3.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti
materie:
a)
criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale
dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione
organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del
servizio, con particolare riferimento a :
a1)criteri generali
di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione
del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
a2)criteri generali
di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle
priorità organizzative e al miglioramento del servizio.
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del presente CCNL;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
h) modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
i) criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell’uso delle stesse;
l) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998 (Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali);
n) criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda, da una sede ad altra dello stesso Ente, limitatamente agli enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con più sedi periferiche autonome in Comuni diversi;
o) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario;
p) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti.
4. Fermo restando il
principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente
articolo 33, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma
3, lettere d), e), h), l), n), nonchè relativamente alle materie non
direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate ai trattamenti
economici accessori. In tal caso verrà data informazione alle OO.SS.
5.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun
Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 35 – Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2.
L’Ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo 40 per
l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi
sono presentate almeno tre mesi prima
della scadenza dei precedenti contratti.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei
revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Ente. A tal fine,
l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. I contratti
collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
integrativi.
5. Gli Enti sono tenuti
a trasmettere all’A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. I contratti
decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e
del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino
alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di
cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse
previste dal presente CCNL.
1. Il livello locale di
contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli Enti,
la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi
locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali.
La contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a)
criteri per l’attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello
locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b)
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle
normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili;
c)
modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa
collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2. I contratti
sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione
integrativa di Ente, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei
principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di contrattazione
in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza
duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa
nelle materie indicate nell’art. 34.
1.
L’informazione si propone di
basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur
nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2.
Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui
all’articolo 41 in materia di ambiente
di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Gli enti sono tenuti
a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la
documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
a)
articolazione dell’orario di lavoro e di servizio;
b)
definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro
laddove previsti e delle dotazioni organiche;
c)
verifica periodica della produttività delle strutture;
d)
stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e)
criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione
della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f)
criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue
modifiche;
g)
modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità
da impiegare nei progetti di telelavoro;
h)
adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1,
del D.lgs. n. 165/2001;
i)
bilancio preventivo e consuntivo.
j)
modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs.
n. 165/2001;
k)
modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei
ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
4. Nelle seguenti
materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione
adottati e i relativi risultati:
a)
attuazione dei programmi di formazione del personale;
b)
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c)
andamento generale della mobilità del personale;
d)
distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e)
distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva
e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale,
ai sensi degli articoli ;
f)
andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale;
g)
attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del
personale;
h)
attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
5.
Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione
consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle
prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a
una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
6. Non è oggetto di
riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e
criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
1.
Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’articolo 40, ricevuta
l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La
concertazione si effettua sui criteri generali
nelle seguenti materie:
a)
articolazione dell’orario;
b)
modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da
impiegare nei progetti di telelavoro;
c)
modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs.
n. 165/2001;
d)
modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e
tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
2.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4.
Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del
lavoro, la mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60
giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti,
per quanto di competenza, ai comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti. La
composizione degli organismi previsti nel presente comma, che non hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza
femminile adeguata.
Art. 39 – Consultazione
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali.
In tali casi, senza particolari formalità, l’Ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all’articolo 40.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
3. La consultazione si svolge
altresì sulle seguenti materie:
- contenuto e motivi di ciascun
contratto di fornitura di lavoro interinale;
- programmazione triennale del
fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti
dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.
Art.
40 - Composizione delle delegazioni
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli Enti:
a) a livello nazionale: dal Presidente o da un
suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato;
b)
a livello locale: dal titolare
del potere di rappresentanza dell’Ente nell’ambito della sede locale,
eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici
interessati.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
a) a livello nazionale:
dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria
firmatarie del presente contratto;
b) a livello locale:
-
dalle R.S.U.;
-
dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente
CCNL.
3.Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a)
le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo
collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b)
gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
previste dall’articolo 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella
lettera a).
2. I
soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi
quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto
1998, sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.
Art. 42 - Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47 del D. Lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
3. Con analoga modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 35 del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Art. 44 - Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno la facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta,, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Ente a cura dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando contestualmente la relativa comunicazione all’Ente di appartenenza ed all’Organizzazione Sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Ente.
5. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
Art. 45 – Pari opportunità
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2.
Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno
essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. Le
misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale,
ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione
integrativa.
4.
Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto
di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS.
rappresentative, secondo le procedure
individuate dal presente contratto.
5.
Le amministrazioni garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei
comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro
attività.
Art. 46 -
Rappresentante per la sicurezza
1. Le
procedure di cui agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al
rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste
dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 47 -
Indennità di rischio da radiazioni
1. L'indennità di
rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel
rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte
dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 47 bis - Trattamento giuridico economico
dei dipendenti in particolari situazioni di stato
1. Ai dipendenti che
usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998,
compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione
tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla
progressione economica, dalla indennità integrativa speciale, dalla
retribuzione individuale di anzianità e da altri eventuali altri assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonché dal trattamento
economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalità.
2. Il periodo di
distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio
ai fini della progressione di livello nel profilo, di profilo e di
quella economica.
3. Nei casi in cui
disposizioni vigenti prevedano il collocamento in aspettativa, retribuita o non
retribuita, per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli di
titolarità, l’accertamento di cui all’art. 4, comma 6, del CCNL 5 marzo 1998
(II biennio), è effettuato ove l’aspettativa sia utile ai fini dell’anzianità
di servizio in base alle disposizioni applicate, con le modalità definite dal
comma 7 del medesimo art. 4; l’accertamento è effettuato per
l’aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla maturazione delle
posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine e tenuto conto
dell’intera durata dell’aspettativa stessa .
4. La verifica di cui
agli articoli 53 e 54 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o
aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale
rappresentante dell’ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti
dall’organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta
l’attività stessa.
PARTE SECONDA
SEZIONE I
Personale dal IV al IX
livello
CAPO I
Art. 48 – Orario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
c)
utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi,
in funzione di un’organica distribuzione della prestazione lavorativa; i
diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche
coesistere;
d) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura di strutture;
e)
orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare o posticipare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di
entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea
presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura.
f)
particolari forme di flessibilità purché compatibili con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266.
4.
L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata
mediante controlli di tipo automatico. In casi particolari modalità sostitutive
sono definite dai singoli Enti, in relazione alle esigenze delle strutture
interessate, previa informazione alle OO.SS. rappresentative di cui all’art.
40, comma 2, lettera a), con riguardo all’intero Ente e ai soggetti di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 per le
articolazioni locali.
5.
Al personale adibito a regimi d’ orario articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli
orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o
comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore
settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro
degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia
fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con
stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano
all’autofinanziamento. Le parti verificheranno e converranno sulle modalità di
applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative che
dovessero intervenire in materia.
ART. 49
- Conto ore individuale
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro
straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere
fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto
forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o
frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono
conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano
la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro
straordinario saranno retribuite.
4. Ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi
possono essere oggetto di contrattazione integrativa.
Art.
50 - Permessi brevi
1.
Il dipendente che ne faccia richiesta può fruire, previa
autorizzazione, del permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario
di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso
di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2.
La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire al responsabile della struttura l'adozione delle misure
organizzative necessarie.
3.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il
mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione
viene proporzionalmente decurtata, salva l’applicazione dell’art 49.
Art.
51 - Formazione professionale
1.
Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse
umane è fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei
risultati dell'attività di ricerca pubblica.
2.
Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
a) uno strumento
indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del personale in
servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova
assunzione.
b) uno strumento
indispensabile per promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca, i processi
di mobilità, un atteggiamento propositivo nei confronti dell'innovazione
tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
3.
Gli Enti, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base
delle risorse disponibili, promuovono e favoriscono la formazione continua,
l'aggiornamento e l'addestramento del personale in servizio o di nuova
assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche
materie che tengano conto anche dell’evoluzione prevista delle competenze e
dell’esigenza di non correlarli unicamente al profilo e livello di
appartenenza.
4.
Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l'esigenza che nei
bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte
retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le esigenze di
flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad almeno 1% del monte retributivo. I
fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso
dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa
finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
5.
La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante
l'attivazione di corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle
mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dagli stessi Enti.
6.
Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo
Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi,
utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti
negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o
straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti
e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o
privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei
corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito delle attività di
formazione può essere previsto l'invio di personale per stages presso
istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
7.
I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono
definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto di
contrattazione integrativa, dagli Enti che ne informano preventivamente le
Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 37.
8.
Gli Enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e
scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri
generali oggetto di contrattazione integrativa, i dipendenti che parteciperanno
ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei
lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001,
all'art. 57, lett. c).
9.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in
servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. I
corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali,
anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede
comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
10.
Nell'ambito dei programmi di cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono
proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che
prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre strutture o
industrie e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
11.
La formazione e l'aggiornamento del personale può avvenire sulla base
di documentate iniziative, selezionate dallo stesso personale interessato,
effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro, e ove autorizzate dall'Ente,
anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente è
, in tale caso, subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con
l'attività di servizio.
12.
La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini
dei processi di sviluppo della carriera del personale.
13.
L'attività di docenza in corsi
di formazione ed aggiornamento da parte dei dipendenti degli Enti, se svolta
fuori dell'orario di lavoro è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle
risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 50.000 lorde. Se
l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui
sopra spetta nella misura del 40 %; lo stesso compenso spetta in misura intera
qualora venga recuperato l’orario di
lavoro. Le misure di detti compensi possono essere modificate dagli Enti in
relazione a specifiche complessità dei corsi impartiti, fino ad un tetto
massimo di lire 120.000 .
CAPO II
Art. 52 – Mobilità tra profili a parità di livello
L’interessato non può
richiedere l’applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente
quinquennio.
2.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma 1 si opera in deroga a
quanto previsto dall’art. 13, comma 3,
lettera b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l’accesso
dall’esterno per il livello di base.
3.
Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al
precedente comma 1, l’interessato conserva ad personam l’eventuale progressione
economica acquisita ai sensi dell’art. 53, riassorbibile nelle eventuali
ulteriori progressioni di livello.
Art. 53 – Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX
1. Sono previste progressioni economiche che si realizzano attraverso
procedure selettive da attuare con cadenza biennale, destinate al personale
appartenente ai seguenti profili e livelli:
- IX ausiliario amministrazione
- VIII ausiliario tecnico
- VII operatore amministrazione
- VI operatore tecnico
- V collaboratore amministrazione
- IV C.T.E.R.
- IV funzionario amministrazione
2. Le progressioni economiche di cui al comma 1 si realizzano mediante l’attribuzione delle due successive posizioni economiche ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti commi.
Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche gli interessati debbono aver maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore.
3. Le procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche sono attuate sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla sottoscrizione del presente CCNL, si applicano i criteri generali di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
4. Le procedure selettive previste dal presente articolo sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie di cui al seguente comma.
5. Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma 3, la graduazione, su base cento, è effettuata come segue:
A. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:
a) Anzianità di servizio: 60%
b) Formazione: 10%
c) Titoli: 10%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 20%
B. operatore di amministrazione e operatore tecnico:
a) Anzianità di servizio: 50%
b) Formazione: 10%
c) Titoli: 10%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 30%
C. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:
a) Anzianità di servizio: 40%
b) Formazione: 10%
c) Titoli: 10%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 40%
6. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal soggetto competente in base all’assetto organizzativo dell’Ente in cui l’interessato presta la sua attività, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell’ultimo triennio.
La verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all’interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell’interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L’interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso ciascun ente; i componenti di tale comitato sono designati sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell’interessato.
7. Il finanziamento delle progressioni economiche di cui ai commi precedenti avverrà attraverso le risorse individuate nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dal CCNL per il biennio economico 2000-2001, in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei processi innovativi e di valorizzazione delle professionalità.
L’attribuzione delle posizione economiche è disposta nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente CCNL e dal contratto integrativo.
8. In prima applicazione, sono ammessi prioritariamente alle procedure selettive per l’attribuzione della prima posizione economica i dipendenti con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni nel livello di appartenenza, maturati alla data di sottoscrizione del presente CCNL; le suddette procedure selettive saranno effettuate con i criteri indicati ai commi 4, 5 e 6, senza tener conto, peraltro, dell’indicatore di cui alle lettere b) del comma 5, riparametrando la graduazione.
Le relative procedure selettive debbono essere attivate entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Gli effetti giuridici ed economici della progressione di cui al presente comma decorrono dal 31.12.2001.
Art. 54 – Progressione di livello nei profili
1. L’art. 13, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del DPR n. 171/1991, che predetermina la percentuale di dotazione organica su più livelli per ciascuno dei profili ivi indicati, è abrogato. L’accesso a ciascun profilo e le progressioni di livello nell’ambito del profilo sono disposti sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, previa consultazione delle OO.SS. di cui all’art. 40.
2. Fermo restando l’accesso dall’esterno per i livelli di base, le progressioni di livello nell’ambito del profilo avvengono tramite procedure selettive con le anzianità richieste dall’art. 13, comma 3, lettera b), del DPR n. 171/1991 e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con la procedura di cui al precedente articolo 53.
3. Nella prima applicazione del presente CCNL, a tali procedure sono ammessi prioritariamente i dipendenti attualmente inquadrati nel livello conseguito in base alla tabella di equiparazione di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n. 171/1991, nonché al personale di cui al medesimo art. 14, comma 11. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 31.12.2001; le procedure selettive debbono essere attivate entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL; per le finalità di cui al presente comma sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2001, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001.
4. Le procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie secondo quanto previsto dal seguente comma.
5. La graduazione, su base cento, è effettuata come segue:
C. ausiliario di amministrazione e ausiliario tecnico:
a) Anzianità di servizio: 45%
b) Formazione: 15%
c) Titoli: 20%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 20%
D. operatore di amministrazione e operatore tecnico:
a) Anzianità di servizio: 35%
b) Formazione: 15%
c) Titoli: 20%
d) Verifica dell’attività professionale svolta: 30%
C. collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di amministrazione:
a)Anzianità di servizio: 25%
b)Formazione: 10%
c)Titoli: 20%
d)Verifica dell’attività professionale svolta: 45%
6. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal soggetto competente in base all’assetto organizzativo dell’Ente in cui l’interessato presta la sua attività, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio nell’ultimo triennio.
La verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all’interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento dell’interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L’interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso ciascun ente; i componenti di tale comitato sono designati sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo dell’interessato.
7. Le parti nel corso della prossima tornata contrattuale verificheranno l’efficacia del sistema di progressione di cui al presente articolo, al fine di apportare modifiche e/o integrazioni.
Art. 55 – Accesso al IV livello
1. Per le specifiche esigenze funzionali di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), secondo capoverso del DPR n. 171/1991, la percentuale prevista per l’assunzione dall’esterno di collaboratore tecnico e funzionario di amministrazione - IV livello - è fissata per ciascuno dei profili interessati nella misura massima del 2% della rispettiva dotazione organica determinata in sede di programmazione del fabbisogno del personale.
Art. 56 – Accesso ai livelli di base
1. Nel rispetto dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, i posti disponibili nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l’accesso al livello di base di ciascun profilo del personale di cui alla presente sezione sono conferiti mediante concorsi pubblici nei quali il 40% della disponibilità complessiva è riservato al personale dipendente in possesso dei titolo di studio richiesto dal bando per l’accesso o appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore.
2. Negli Enti con un numero di dipendenti in servizio nei livelli dal IV al IX superiore a 200 unità, la percentuale di cui al precedente comma 1 è fissata al 25%.
Art. 57 – Soppressione X livello
1.
Il personale in servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e di
ausiliario di amministrazione è inquadrato nel livello IX del profilo di
appartenenza.
2.
Il personale interessato è tenuto a partecipare ad appositi corsi di
formazione organizzati dall’Ente, ferma restando la decorrenza giuridica ed
economica dell’inquadramento di cui al comma precedente dalla data di
sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
3.
Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL l’accesso ai
profili di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione avviene al IX
livello.
4.
Considerata la soppressione del X livello, in via eccezionale al
personale inquadrato nel IX livello ai
sensi dei commi 1 e 2 viene riconosciuta ai fini della partecipazione alle
procedure selettive l’anzianità maturata nel X livello nella misura del 50%.
Tale riconoscimento si estende al personale proveniente dal X livello e già
inquadrato nel IX a seguito di procedure selettive.
Art. 57 bis – Norme riferite a situazioni
pregresse
1.
L’indennità prevista dall’art. 15, comma 2, della legge n. 88/1989 è
fissata nella misura variabile da 2 a 6 milioni annui ed è definita dall’Ente
nell’ambito della disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio in
rapporto ai contenuti lavorativi ed alle responsabilità riferiti all’attività
svolta dal personale interessato.
Della consistenza di tale
indennità, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di fine rapporto, si
potrà tener conto in sede di determinazione del trattamento economico
accessorio complessivo
2.
Ai dipendenti in possesso del profilo ad personam di cui all’art. 14,
comma 11, del DPR n. 171/1991 è data la ulteriore possibilità di esercitare la
facoltà prevista dallo stesso comma entro 90 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL; con l’ inquadramento gli interessati
conservano l’anzianità maturata.
Relativamente alla
disposizione contenuta nell’art. 14, comma 11, ultimo periodo, del DPR. N.
171/1991, i dipendenti che abbiano superato procedure concorsuali per il
profilo di CTER sono inquadrati nel livello iniziale dello stesso profilo senza
necessità di ulteriori procedure concorsuali, ove in possesso dei requisiti di
accesso al profilo.
3.
La tabella 3, allegata al DPR n. 171/1991, di equiparazione per il
personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria è modificata come
segue, allo scopo di realizzare una più adeguata correlazione tra i livelli di
inquadramento ed i contenuti formativi e professionali propri della attività da
svolgere:
all’inciso “VI collaboratore tecnico Enti di ricerca”
va inserito, tra i profili preesistenti, “ addetto a terminali evoluti”.
Il predetto profilo è cancellato dal successivo inciso “VIII - operatore tecnico”.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 14, del DPR n.
171/1991, la retribuzione dei direttori generali delle istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione di cui all’art. 7 del DPR n. 68/1986 non può comunque
essere inferiore al valore più elevato della retribuzione complessiva
effettivamente goduta dai dirigenti in servizio nel medesimo ente.
CAPO I
1.
L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie
settimanali nel trimestre.
2.
I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio
tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo
flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli
incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui
operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.
3.
Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve
essere autocertificato mensilmente.
4.
I ricercatori e tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue
aggiuntive rispetto all’orario di lavoro indicato al punto 1) in attività
destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le
strutture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni,
collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione
da parte dell’Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione
all’Ente medesimo da parte dell’interessato.
5.
Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto
all’orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e
delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento
vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore
in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno
recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la
compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del
presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche
attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all’anno.
6.
E’ ammessa la presenza in servizio oltre l’orario di lavoro di cui al
comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto
previsto al comma 5.
7.
Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente
CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la
possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di
gestione dell’orario di lavoro di cui al comma 1.
Art. 59 – Ulteriori disposizioni in materia di ferie
1.
Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo
programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque
l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua
responsabilità.
2.
Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per
ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività
possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il
proseguimento e la sede dell’attività.
1.
Gli enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione
scientifica e tecnologia, dei compiti istituzionali e degli assetti
organizzativi, l’autonomia di ricercatori e tecnologi nello svolgimento
dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo
costituito.
2.
Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei
rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo
corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare
tale titolo anche nella vita privata.
3.
Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell’ambito del
gruppo all’uopo costituito, alla titolarità della ricerca o dei progetti
proposti e, se approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze
di tipo organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del proponente.
4.
Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e
tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da
parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni
internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della
ricerca; e assicurano che la gestione dei progetti medesimi avvenga da parte di
coloro che li hanno predisposti, e che vengano messe regolarmente a
disposizione le risorse previste dai progetti approvati e finanziati.
5.
Gli Enti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale,
la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da
Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni
internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della
ricerca.
6.
Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore
delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, solitamente,
provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora
l’Ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso
decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia
pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente circa il proprio interesse
alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il lavoro come ricerca
propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
7.
Il ricercatore o tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità
delle invenzioni conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e
tecnologica. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro il 31.12.2001,
sarà aggiornata la disciplina della materia, in particolare per quanto riguarda
gli aspetti economici.
Art. 61 - Formazione e
aggiornamento
1.
Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento, in qualità di docente o discente, un metodo
permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività
professionale ed all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche
nei contesti di riferimento.
2.
Le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli Enti vengano
previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari,
indicativamente e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci
di ciascun Ente, alla misura del 2% del monte retributivo riferito a
ricercatori e tecnologi, e comunque non inferiore all’1% del monte retributivo
stesso. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati
nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla
stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.
3.
Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed
aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4.
Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo
Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi,
utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti
negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o
straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri
soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di formazione può
essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages presso
istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.
5.
Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi interessati, sulla
base delle proposte presentate dagli stessi, la partecipazione ad iniziative di
aggiornamento e formazione professionale. I ricercatori e tecnologi che
partecipano ai corsi di formazione concordati sono considerati in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. Qualora i corsi si
tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento
economico di missione. Per gli stages di cui al comma 3 può essere previsto un
contributo alle spese di soggiorno a carico degli Enti.
6.
Per iniziative non concordate può essere previsto un contributo a
carico degli Enti, subordinato alla effettiva connessione dell’iniziativa
stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7.
Il ricercatore o tecnologo può partecipare, senza oneri per l’Ente, a
iniziative di formazione e aggiornamento che siano in linea con le finalità
indicate al comma 1, per un periodo massimo di 100 ore annuali.
8.
L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento svolta
presso gli Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti
stessi, è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al
comma 4, con un compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto
compenso orario può essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche
complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire 200.000.
9.
Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo
assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo
personale in relazione alle funzioni da svolgere.
Art. 62 – Periodi sabbatici
1.
Gli enti possono regolamentare la concessione a Ricercatori e Tecnologi
di periodi sabbatici nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, allo
scopo di acquisire la positiva ricaduta nei livelli qualitativi dell’attività
di ricerca e progettazione degli enti stessi per effetto dell’arricchimento
professionale derivante dal confronto con altre esperienze.
CAPO II
Art. 63 –
Norme sull’accesso ai profili di ricercatori e tecnologi.
1. La rispettiva dotazione organica dei ricercatori e tecnologi è determinata da ciascun Ente in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. L’art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n. 171/1991 è abrogato.
3. L’accesso al III livello di ricercatore e tecnologo è disciplinato dal D.Lgs. n. 19/1999, art. 11.
4. Gli enti attivano, a richiesta degli interessati, procedure di verifica e valutazione dell’attività almeno triennale svolta con contratto a tempo determinato da Ricercatori e Tecnologi in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL ai fini della qualificazione dell’attività in parola come attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 19/1999.
1.
Gli Enti che rilevino situazioni di anomala carenza di opportunità di
sviluppo professionale, da accertare in base all’elemento oggettivo della
permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, debbono attivare,
per l’accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse
di cui al comma 5, nell’ambito della corrente programmazione triennale, per
ciascun profilo e livello, procedure concorsuali distinte in quanto aperte:
a)
l’una a tutta la comunità scientifica;
b)
l’altra a ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti
prescritti per il livello di accesso.
I criteri per la
individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di
concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le
diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici.
2.
Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera b), deve
essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della disponibilità
complessiva individuata.
3.
Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente comma
sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL per
essere ultimate entro il 31.12.2002, con decorrenza economica e giuridica per i
vincitori 31.12.2001.
4.
I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera b), prevederanno che ai
fini della formazione della graduatoria, su base 100, verrà attribuito ai
ricercatori e tecnologi che hanno superato le prove di esame un punteggio di
valorizzazione della esperienza professionale acquisita rapportato alle fasce
retributive di appartenenza, nella misura appresso indicata:
I fascia stipendiale: punti
5
II fascia stipendiale: punti
15
III fascia stipendiale o
superiore: punti 25
Negli Enti i cui regolamenti
non prevedano graduazione su base quantitativa nei concorsi per l’accesso ai
profili e livelli di ricercatori e tecnologi, la Commissione di concorso
stabilirà equivalenti criteri di valutazione della professionalità acquisita,
dandone conto nei verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita previsione
nei bandi di concorso di detta valutazione.
5.
Agli oneri conseguenti alle procedure concorsuali di cui al precedente
comma 3 si fa fronte con risorse
complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e
tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti
dalla legge finanziaria 2001 (v. atto di indirizzo 11 maggio 2001), come da
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001.
6.
A seguito della applicazione della disposizione di cui al precedente
comma, si darà corso in occasione della predisposizione dei programmi triennale
a confronti con i soggetti sindacali indicati nell’art. 40, comma 2, lettera
a), volti a verificare la persistenza eventuale rispetto a quella iniziale di
anomale situazioni di diffusa permanenza nei livelli II e III, per la
individuazione delle soluzioni concorsuali conseguenti, necessarie al
superamento delle predette accertate anomale situazioni.
Art. 65 –
Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi
1. A domanda dell’interessato, gli Enti possono
disporre l’assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo
ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di
primo tecnologo.
2. L’assegnazione è disposta nei confronti del
personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianità effettiva nel
livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche
professionali propri del profilo e livello di destinazione.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2
è accertato da apposite commissioni
costituite dall’Ente e composte da esperti del settore in relazione alle
specificità professionali sulla base di criteri generali oggetto di
informazione alle OO.SS. rappresentative.
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 66 –
Sequenza contrattuale
1.
In apposita sequenza contrattuale da attuare entro il 31.12.2001, le
parti disciplineranno le seguenti materie, non previste dal presente CCNL:
-
arbitrato e conciliazione;
-
TFR e fondi pensione;
-
mansioni superiori;
-
copertura assicurativa, fermo restando l’art. 73 del CCNL 5 marzo 1998;
-
brevetti
2. Restano fermi gli articoli 74, 75 e 76 del
CCNL 5 marzo 1998.
Art. 67
1.
Le parti convengono che al personale del CISAM in quanto inserito nel
comparto degli enti di ricerca per effetto dell’accordo in data 23.12.1997 e
successive modifiche ed integrazioni, stipulato a norma dell’art. 45 del D.Lgs.
n. 29/1993 (ora art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001) che regola le procedure per la
determinazione dei comparti, si applica il presente CCNL per il quadriennio
normativo 1998-2001 e per i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001.
2.
In relazione a quanto sopra, per poter dare effettiva applicazione del
presente CCNL al personale del CISAM, in sede di contrattazione collettiva
integrativa da concludere entro 4 mesi dalla sottoscrizione definitiva dello
stesso CCNL, saranno definite le necessarie tabelle di equiparazione tra i
preesistenti profili ed i nuovi profili e livelli.
Art. 68 - Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le norme contenute nei CCNL del 7.10.1996 e 5.3.1998.
Al termine della tornata contrattuale, anche
relativa al II biennio economico, si redigerà un testo coordinato delle norme
contrattuali vigenti.
PARTE
TERZA
Trattamento
Economico
SEZIONE I
Personale
dal IV al X livello
ART. 69- Aumenti della
retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL
stipulato in data 11 novembre 1996, sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze
ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle
allegate Tabelle B1 e B2.
3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 70 - Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art….. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
ART. 71- Indennità di Ente
1. Le risorse derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione
programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione
quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997,
confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull’anno 2000, nel
Fondo per l’indennità di Ente previsto
dall’art. 43, comma 2, lett. c) del
CCNL 7 ottobre 1996.
2. A decorrere dal 31.12.1999 l’indennità di Ente di cui all’art. 7 del
CCNL 11 novembre 1996 è incrementata nelle misure annue lorde previste
dall’allegata Tabella C.
3.
L’indennità di Ente, atteso il suo carattere
di stabilità, è considerata utile ai fini dell’indennità premio di fine
servizio e del trattamento di fine rapporto
SEZIONE
II
Ricercatori
e Tecnologi
ART. 72 - Aumenti della
retribuzione base
1. Gli stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall'articolo
2, comma 2, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono incrementati per ciascun
livello e raggruppamento di fasce stipendiali degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi
previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali
risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e
alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle F1 e F2.
3. Sono confermate l’indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 73- Effetti
nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all’art. hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi degli stipendi previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
Le parti concordano sull’opportunità di
richiedere al Comitato di settore un atto di indirizzo per a concreta
applicazione dell’art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per quanto concerne
la disciplina contrattuale dei dipendenti in servizio presso gli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di vertice degli enti.
Le parti concordano sull’opportunità
di trovare adeguato riconoscimento ai periodi di servizio prestato presso lo
stesso ente in base a rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine del
raggiungimento dei requisiti di anzianità stabiliti per la partecipazione a
concorsi per la progressione economica e/o di carriera.
Per gli stessi fini, analogo problema va
risolto per i dipendenti che acquisiscono il livello superiore
Dichiarazione a verbale
L’Aran segnala
l’opportunità che gli Enti , anche allo scopo di disporre di più adeguati
strumenti di competitività nel mercato del lavoro, possano riconoscere, fino ad
un massimo di 8 anni, attività debitamente documentate di peculiare ed alta
professionalità svolte alle dipendenze di Enti ed istituzioni di ricerca
scientifica e tecnologica italiane o straniere. Auspica, pertanto, che nella
prossima tornata contrattuale si configurino le condizioni per regolare
positivamente questa materia.