CCNL II BIENNIO
SEZIONE I
ART. 1 - Aumenti della
retribuzione base
1.
Gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall'articolo …. del CCNL ……....(I biennio) sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata Tabella G, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari
risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e
alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle H1 e H2.
3. Sono confermate l’indennità integrativa
speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento
dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 2 - Effetti nuovi
stipendi
1.
Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui
all’art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
nella tabella G ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del
CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno
effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico
per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio
allo stipendio tabellare.
ART. 3 - Indennità di valorizzazione
professionale
1.
A
decorrere dal 31. 12. 2001 l’importo dell’indennità di valorizzazione
professionale di cui all’art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996 è determinato
nella misura di £ 250.000 lorde per dodici mensilità, senza effetti sulla
tredicesima mensilità.
ART.
4 - Risorse per il trattamento accessorio
1.
Le risorse
destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL
stipulato in data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse
derivanti dall’applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a
decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
a)
0,38% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai
tassi d’inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della
retribuzione;
b) 3 % della massa salariale 1999
riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo del 24. 4.
2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione
professionali;
c)
i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali
maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale
comunque cessato dal servizio. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal
servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle
mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici
giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui
all’art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall’anno successivo
alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione
di anno;
d)
le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997;
e)
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti,
della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;
f)
i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3,
del D. Lgs. n. 165/2001;
g)
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultato del personale.
2.
Nei casi in cui
gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi
servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o
che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti,
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui
all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
3.
Le disposizioni di
cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attività che,
nell’ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di
far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero
collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni
territoriali di eccezionale gravosità.
ART. 5 - Utilizzo delle risorse
per il trattamento accessorio
1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse,
già destinate agli istituti del trattamento economico accessorio in base a
quanto stabilito dall’art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e dall’art. 5 del CCNL 11
novembre 1996, salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lett.
c) del ccnl 7 ottobre 1996,
comprensivo delle somme indicate all’art…. del ccnl…..(indennità ente primo
biennio), è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,52 % della
massa salariale 1999. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse
l’indennità di ente è incrementata nelle misure annue indicate nella tabella S.
2bis. È disapplicato il comma 2 dell’art. 45 del CCNL 1994-1997.
3. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo per la produttività collettiva ed
individuale di cui all’art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre 1996 è
ulteriormente alimentato da tutti gli incrementi previsti dall’art. 4 con esclusione
della quota di incremento di cui al comma 2.
4. Il fondo di cui al comma 3 è altresì destinato a finanziare gli
incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo
secondo la disciplina dell’art. 53 entro il limite dello 0,5 % del monte salari
1999.
5. In sede di contrattazione integrativa le parti
potranno stabilire un diverso valore del limite di risorse di cui al comma 4,
anche al fine di integrare le disponibilità dei fondi di cui all’art. 43, comma
2, lettere b) c) e d).
6. Resta confermata la disciplina degli istituti
del salario accessorio già stabiliti dal ccnl del 7 ottobre 1996.
SEZIONE II
Ricercatori e Tecnologi
ART. 6 - Aumenti della retribuzione base
1.
Gli stipendi dei
ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo …, comma…, del CCNL ……..,
sono incrementati per ciascun livello e raggruppamento di fasce stipendiali
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata
Tabella I, alle scadenze ivi previste.
2.
Gli importi annui
lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle
allegate Tabelle L1 e L2.
3.
Sono confermate
l’indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità
negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione
del presente contratto.
ART. 7 - Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli incrementi di cui all’art. 6
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
nella tabella I ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva
del preavviso, nonché di quella prevista dall’art.2122 del c.c., si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL,
gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui
quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo
stipendio.
ART. 8 - Risorse ulteriori per la
valorizzazione professionale
1.
Gli Enti
destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 % della massa
salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di indirizzo del 24
aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della
specifica professionalità dei Ricercatori e Tecnologi.
2. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a
valere sulle corrispondenti risorse finanziarie è corrisposta una indennità
professionale mensile nelle misure indicate nella allegata tabella N,
corrisposta per tredici mensilità.
3. Le risorse di cui all’art. 64 del CCNL del I biennio economico,
eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli enti per
incrementare l’indennità di cui al presente articolo con criteri di
proporzionalità.
ART. 9 - Altri istituti del
trattamento economico accessorio
1. Restano confermati nei limiti e con le
modalità previste nei CCNL del 5 marzo 1998 i seguenti istituti del trattamento
economico accessorio:
a)
indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di
ricercatore e tecnologo prevista dall’art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II
biennio);
b)
indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui
all’art. 9 del ccnl 5 marzo 1998 (II biennio);
c) indennità di
responsabilità professionale di cui all’art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II
biennio).
d) indennità derivanti
da specifiche disposizioni normative vigenti.
2. Concorrono
a finanziare gli incrementi delle voci di cui al comma 1 le seguenti ulteriori
risorse:
d)
le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997;
e)
le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti,
della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;
f)
i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3,
del D. Lgs. n. 165/2001;
g)
le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultato del personale.