CCNL Comparto RICERCA
BOZZA 23.1.2001
SEZIONE PRIMA
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art.7 del CCN quadro sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998.
2. Il presente CCNL
comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma restando
l’applicazione dell’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993 e, pertanto, la
previsione di istituti specifici che richiedano una disciplina distinta.
3. Il riferimento al
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.lgs. n. 29 del
1993.
4. Al personale del
comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione,
fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di
privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data
dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o
privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di
destinazione.
5. Il riferimento alle
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato
nel testo del presente contratto come Enti.
1. Il presente
contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte
normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte
economica.
2. Gli effetti
giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa
prescrizione del contratto. La stipula s’intende avvenuta al momento della
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 51 e 52 del D.lgs. n. 29 del
1993.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono
applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi
di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall’accordo
sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta
indennità si applica la procedura degli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n.29 del
1993.
7. In sede di rinnovo
biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma precedente.
8. In deroga al
comma 4, il presente contratto scade,
per la parte economica, il 31\12\1999, senza necessità di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
Art. 3 - Il contratto
individuale di lavoro
1. Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai
contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e
le normative dell’Unione Europea.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per
il quale é richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) livello e profilo di assunzione, livello retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione;
f) termine finale nel contratto di lavoro a
tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti
anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' , in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai
sensi dell'art. 13 il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di
cui allo stesso art. 13 .
5. L'Ente , prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta
dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo
termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
salvo quanto previsto dall'art…(Part-time)….di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 58 del d.Lgs.29 del 1993, ovvero a
presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al
comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta
dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Ente comunica di non
poter dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Nelle ipotesi nelle quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione.
1. Il dipendente assunto a tempo
indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi per il
livello IX, VIII , e di sei mesi per il livello VII, VI, V ,IV, III, II, I.
2. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3.Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art.12.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. Le assenze riconosciute come causa di
sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo stesso trattamento economico
previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di
cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi
3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si
intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene
corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei
della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dallo stesso
Ente durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla
conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a
domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.
11. Al dipendente già in servizio a tempo
indeterminato presso gli Enti del comparto , vincitore di concorso presso altra
amministrazione italiana o degli altri stati membri dell’unione europea che
consentono l’accesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dell’Unione
europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza
dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
12.Durante il periodo di prova l’Ente adotta
iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere
applicato in successione di tempo a più
attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie del
livello e profilo professionale di appartenenza. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’art. 47, comma 9.
Art.5
– Mense e servizi sostitutivi
1. Per il personale che osserva un orario di
lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica il primo comma
dell'art. 11 del DPR 509/79. Ove non sia funzionante un adeguato servizio
mensa, sono attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore
pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola
giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro
ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per
la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo
l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della
pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio
mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà
la quota a loro carico fino ad un massimo pari all'ammontare di cui al predetto
comma 2.
5. I competenti organi di ciascun Ente
controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni
previste dal presente articolo.
6. La consegna dei buoni pasto è effettuata
dai competenti uffici di ciascun Ente, secondo le modalità stabilite dall'Ente
stesso, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al
presente articolo. Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto
avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare
l’orario di lavoro di cui al comma 2.
7. I dipendenti in posizione di comando o
distacco che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1, anche se
appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni
pasto dall' Ente ove prestano servizio. I dipendenti degli Enti che prestano
servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono
fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente contratto.
8. L'attribuzione del buono pasto non può in
alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione
dell'equivalente in denaro.
9. La mancata fruizione dei servizi di cui al
presente articolo - ove esistenti - non comporta in ogni caso la corresponsione
di compensi sostitutivi.
10. L'intervallo giornaliero per la fruizione
del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro e non può
essere inferiore a trenta minuti.
11. In alternativa alle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere
presso i singoli Enti.
1. Il dipendente ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante
tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,prevista
dall’art. e dall’art…..
2. La durata delle
ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti negli Enti dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di
ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di
cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo
ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione
dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi
di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito delle
assenze e permessi retribuiti di cui all’art.. conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di
compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse vanno fruite nel
corso di ciascun anno solare, su richiesta del
dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di
servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di
servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso
dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni
prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle
richieste del dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto
richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo
1 giugno - 30 settembre e quanto previsto dall’art. 45 bis.
11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura
del dipendente informare tempestivamente l’Ente, per gli accertamenti del caso,
producendo la relativa documentazione sanitaria.
14. Le assenze per malattia o infortunio non
riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero
anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie può avvenire anche in deroga
ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
16. Al personale che presenti i requisiti
previsti dall'articolo 5 comma 1, delle legge 724/94, spettano ulteriori
quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel
rispetto delle disposizioni del D.lgs. 230/95.
1. Il riposo settimanale coincide di norma
con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a
ciascun dipendente è fissato in numero pari a quello delle domeniche presenti
nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di
lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata
domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana
successiva, nel giorno concordato con il responsabile della struttura.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e
non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni
contenute nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 8– Assenze e permessi
retribuiti (da rivedere)
1. Il dipendente, sulla base di apposita
autocertificazione o documentazione, da presentare con comunicazione
tempestiva, può assentarsi nei seguenti casi, conservando il trattamento
economico:
- documentata grave infermità, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo
quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre
all’anno;
- partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per decesso del coniuge, parenti
entro il secondo grado o affini entro il primo grado o convivente purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre per evento;
- nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati: giorni 3 all’anno.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti
dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta la retribuzione prevista dall’art…o dall’art…...
5 Le assenze di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.
6. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971,
n.1204, e della legge (n. 53/2000), spetta l'intera retribuzione fissa mensile
nonché le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti come
definite dal CCNL.
7. L’astensione facoltativa dal lavoro prevista per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinata dalla legge 30 dicembre 1971, n.1204, e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni normative.
9.. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
ART. 9 – CONGEDI PARENTALI (da rivedere)
1. Sono operative, in quanto
immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in
materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
Entro un
anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno
ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente
articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15
della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente
comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 11, comma
1, del CCNL 7.10.1996, ferma restando l’alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore
padre.
2 .Alle
lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento economico
accessorio fisse e ricorrenti.
3.
L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n.
53/2000.
Le eventuali festività cadenti nel periodo
di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo
previsto.
4. Al rientro al lavoro del lavoratore a
seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto
dall’articolo 17 della legge n. 53/2000.
ART 10–
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI
STUDIO (da rivedere)
1.
Il dipendente può chiedere, per
documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o
frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2.
I
periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per
malattia previste dagli articoli 11 e 12.
3.
Trovano
applicazione l’ articolo 4, comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in apposita sequenza
contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari entro sei mesi
dalla sottoscrizione del presente CCNL, saranno definite le modalità
applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersi di tali congedi.
4.
Continua
ad applicarsi l’articolo 9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
Art. 11 - Assenze per malattia
1. Il dipendente non in
prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo
previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere
concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1
del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni
anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella
accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.
La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere
invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura
sanitaria pubblica.
4. Su richiesta del
dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma
2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente
stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti
periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo.
5. Superati i periodi
di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a
seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5 bis. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza
per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le
vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
8. Il trattamento
economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile,
comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso
accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni
lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di
convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico determinato a norma dell’ art.…e fatta eccezione per i compensi per
lavoro straordinario.
b) 90 % della retribuzione di cui alla
lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla
lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1
9 L'assenza per malattia ovvero la sua
eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si
verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il
certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità
lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
10 L'Ente può disporre il controllo della
malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
11. Il dipendente che durante l'assenza per
malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve
darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia,
ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante,
è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo
giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali
e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali
documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche,
prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente
prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a
dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermità derivante da
infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il
dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli
un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il
rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo
di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti.
14. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla
data di sottoscrizione definitiva del presente contratto, dalla quale si
computa il termine di tre anni previsto dai commi 1 e 2.
Alle assenze per malattia in corso alla
predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della
malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il
diritto alla conservazione del posto ove più favorevole ai fini del solo computo
dei giorni di assenza.
Art.12
– Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza
dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto fino a completa guarigione clinica. In tali periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 11, comma 8, lettera a).
2. Nel caso in cui
l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio,
al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 11, comma 8,
lettera a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma
1.
3. Restano ferme le
vigenti disposizioni per quanto concerne il procedimento previsto per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la
corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in caso di inabilità permanente.
4. Nell’ipotesi in cui
l’assenza si protragga oltre i periodi
di conservazione del posto, l’Ente può valutare l’opportunità, in base
alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto
il rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo
non è valutabile ai fini giuridici ed economici.
5. Trova applicazione
l’art. 11, comma 3, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
Art. 13 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli Enti possono costituire rapporti di
lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i rapporti
di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o viceversa, secondo le
tipologie indicate dal comma 6.
2. Gli Enti nelle percentuali di cui alla legge
n.488/1999 art.20, comma 1, lettera f) possono assumere personale a tempo
parziale e comunque entro i limiti delle risorse destinate al trattamento
economico relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo
parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non
può essere costituito relativamente a profili professionali che comportino
l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di struttura
comunque denominata, oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale
esclusione non opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno
dei profili in questione, non svolga le predette funzioni. La trasformazione
dei posti e l'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata
dai singoli Enti che ne informano le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una
frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni
caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il
numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a
tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti
di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente
contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato,
anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane,
sulla base delle due seguenti tipologie:
con articolazione della prestazione di
servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del
lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in
considerazione (settimana, mese, anno).
7. Le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno si applicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non specificamente trattati nel corso del presente articolo.
8. Al personale interessato è consentito,
previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività istituzionali degli Enti medesimi, ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 29\1993
9. Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno ai sensi dell'art. 6; il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. In costanza di rapporto di lavoro, la
trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve
risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. Si
applicano, inoltre, nei limiti previsti dal comma 2, le disposizioni contenute
nell'art.7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989 n.117.
13. Nel rispetto dei limiti di cui al comma
2, in sede di prima applicazione nonchè per motivi di urgenza, in ogni momento,
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa può altresì aver luogo su apposita domanda del dipendente , il quale
indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia
della prestazione lavorativa cui aspira. L'Ente è tenuto a comunicare, con atto
scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di
ricezione della domanda; in mancanza di risposta negativa entro il termine
suddetto, la domanda si intende accolta.
14. Il personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario,
né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
15. Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
16. Fermo restando quanto previsto dal comma
13, gli Enti possono autonomamente determinare, nei modi previsti dai
rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa,
la decorrenza e la durata della trasformazione del rapporto, i criteri di
priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo parziale, fatto salvo il
limite massimo di cui al comma 2. Le relative determinazioni sono oggetto di
informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali; i criteri per soddisfare
le domande di trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente
rispetto alle nuove assunzioni, sono oggetto di contrattazione integrativa.
Art. 14- Assunzioni a tempo
determinato (DA RIVEDERE)
1.
Gli Enti possono assumere personale a tempo determinato, in
applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive
modificazioni per le seguenti esigenze:
a)
Per la sostituzione di personale assente, quando l’assenza prevista
superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio
per tutta la durata dell’assenza e nei limiti del restante periodo di
conservazione del posto del dipendente assente;
b)
Per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30
dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53;
c)
Per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per
esigenze straordinarie nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia
possibile far fronte con il personale in servizio.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
2. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare. Gli Enti non possono trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Oltre alle assunzioni di cui al comma 1,
gli Enti possono effettuare assunzioni a tempo determinato, per una durata,
comunque, non superiore a 5 anni, e limitatamente a un contingente massimo pari
al ……. della dotazione organica
complessiva dell'Ente, comprensivo delle assunzioni già avvenute ai sensi
dell'art. 36 della legge 75/70 e dell'art. 23 del D.P.R. 171/91, fino alla data
di stipulazione del presente contratto:
a) di personale che risulti idoneo a seguito
di apposite selezioni pubbliche, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera a) del
D. Lgs. 29/93, in relazione a singoli programmi e per l'intera durata degli
stessi;
b) di personale tecnico riconosciuto di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse;
4. L’assunzione di cui al comma precedente
non potrà in nessun caso essere prorogata per un periodo superiore ai 5 anni
complessivi. La presente disposizione produce effetti per le assunzioni
effettuate dopo la stipulazione del presente contratto.
5. La spesa per il personale di cui al comma
3, compresa quella per il trattamento fondamentale ed accessorio, potrà essere
a carico dei bilanci ordinari degli Enti, entro il limite massimo della metà
del contingente di cui al medesimo comma 3, e per il residuo contingente dovrà
essere a carico dei finanziamenti dei programmi. Sono fatte salve le assunzioni
a tempo determinato i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con
Istituzioni comunitarie ed internazionali di cui al comma 27, dell'art. 5,
della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con imprese.
6. Al personale assunto a tempo determinato
si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata
del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla
durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia o
infortunio, si applicano gli artt. 11 e 12.
I periodi di trattamento intero o ridotto
sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8
dell'art. 11, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due
mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari
alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 11;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell’art. 8, comma 1.
d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt.6, 8 e 43.
Art.
15 – Telelavoro
1.
Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità
previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi
compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.
2.
La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti
strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori
interessati e in particolare le materie di cui all’art.3, comma 5, dell’accordo
quadro sopracitato.
Art.
16 – Lavoro interinale
1. Nel rispetto dei divieti
posti dalla vigente disciplina legislativa, gli Enti, per soddisfare esigenze a
carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di
urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le
modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D.lgs. n. 29/1993,
possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro
temporaneo deve essere improntato all’esigenza di contemperare l’efficienza
operativa e l’economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura
di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e
continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative
riconducibili al profilo……
3. Gli Enti possono
utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo
la disciplina del presente contratto, senza superare il tetto del …….,
calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio
presso gli stessi Enti; tale percentuale è arrotondata, in caso di frazione,
all’unità superiore.
4. I lavoratori con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o
a progetti di produttività presso l’Ente, hanno titolo a partecipare
all’erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione
collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative degli Enti, determina specifiche condizioni, criteri e modalità
per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5. Gli Enti provvedono
alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui
all’art. 34 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla
durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei
casi di motivate ragioni d’urgenza gli Enti forniscono l’informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell’art. 7, comma 4, punto a) della legge 24
giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con
contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l’Ente
utilizzatore, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all’art. 10
dell’accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali
del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori
utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese
di fornitura di lavoro temporaneo.
7. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno, gli Enti forniscono ai soggetti sindacali di cui all’art. … e
all’ARAN informazioni sull’andamento a consuntivo, nell’anno precedente, del
numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura di
lavoro temporaneo stipulati.
Art.17- Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di
risoluzione disciplinati dagli artt. 11, 12, 21 e 22 del presente contratto, ha
luogo:
a) per compimento del limite di età previsto
dalle norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
Art. 18 - Obblighi delle
parti
1. In caso di dimissioni volontarie il
dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa
dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne, per iscritto contestualmente
la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a)
dell'art. 17, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'Ente di dare il
preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista.
Nell'ipotesi di cui all'art.17 al comma 1, lettera c), l'Ente corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'articolo 2122 c.c..
Art. 19- Recesso con
preavviso
1. Salvo il caso di risoluzione automatica
del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli
altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i
relativi termini per il personale dei livelli IV – IX sono fissati come segue:
anni di servizio e mesi di preavviso:
fino a 5 anni: 2 mesi
oltre 5 e fino a 10 anni: 3 mesi
oltre 10 anni: 4 mesi
2. In caso di dimissioni volontarie del
dipendente i termini di preavviso sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo
o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro
senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo
di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere su quanto da essa
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il
periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.
6. Il periodo di preavviso è computato a tutti gli effetti nella anzianità lavorativa.
Art. 20- Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al
dovere di collaborare all' attività dell'Ente con impegno e responsabilità,
rispettando i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa ed anteponendo il rispetto della legge e l'interesse dell'Ente
agli interessi privati propri ed altrui.
2. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le
norme del presente contratto e le disposizioni impartite dagli Enti per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti
in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e
nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24
della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le
informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con l' utente , fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonchè attuare le disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei
rapporti interpersonali, con gli utenti ed i terzi una condotta informata a
principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità
della persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro,
attività estranee al servizio, rispettare i principi di incompatibilità
previsti dalla legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o
infortunio non svolgere attività che possano ritardare il recupero psico -
fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli
vengono impartite per l'esecuzione della prestazione, salvo quanto previsto dall’art. 46, comma 1. Se le disposizioni
sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e
motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate
per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le
disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ;
i) vigilare sul corretto espletamento
dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui
affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti
preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle
istituzionali, salvo quanto previsto dall’art. 46, comma 1.
n) non accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni
che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale e
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare agli Enti la propria residenza
e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento
delle stesse;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di
provvedimenti degli Enti che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi propri.
Art. 21 - Sanzioni e
procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori,
dei doveri disciplinati nell'articolo 20 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro
ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Gli Enti, salvo il caso del rimprovero
verbale, non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti
del dipendente, senza aver prima contestato l'addebito e senza aver sentito, a
sua difesa, il dipendente eventualmente assistito da un procuratore o da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La contestazione va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni
da quando l'ufficio istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza
del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non
può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata
nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo
59, comma 4, del D.lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai
fini del comma 2, comunica all'ufficio competente il fatto da contestare al
dipendente. Il responsabile della struttura deve effettuare la comunicazione,
con atto formale, entro e non oltre i 20 giorni da quando abbia avuto
conoscenza del fatto.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al
suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti
il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere c) e d), può essere ridotta
di un terzo, ma in tal caso non sono più esperibili l'impugnazione nè il
tentativo di conciliazione.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto
delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non
sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
11. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 59 del D. Lgs. 29/1993.
Art. 22- Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. Lgs n. 29 del 1993, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo
arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del disservizio determinato
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori
in accordo tra loro;
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai
commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione
di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più
infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di
servizio, dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di
correttezza verso l'Ente, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti
assegnati, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 46, comma 1, o nella cura dei locali o altri beni
strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui custodia e
vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia
derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di
terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite
personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nei limiti previsti
dall'art. 6 della legge n. 300/70;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento
dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g) altre violazioni dei doveri di
comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o per
terzi;
h) svolgimento, durante le assenze per
malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico.
L'importo delle ritenute per multa sarà
introitato nel bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze
previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a
10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci
giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'Ente;
e) testimonianza falsa o reticente
nell'ambito di procedimenti disciplinari;
f) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli
utenti o di terzi;
g) responsabilità in alterchi con ricorso a
vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti
o terzi;
h) manifestazioni denigratorie nei confronti
dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
i) atti e comportamenti, ivi comprese le
molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento
con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere
gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura,
ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo
comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al
comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile
della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi
ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell'Ente o ad esso affidati;
c) rifiuto espresso e reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall’art.
46, comma 1, ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del
dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di
lavoro, laddove previsti;
f) responsabilità penale, risultante da
condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur
non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica
gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche
nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il
rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione, neanche
provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi
negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori
o di altri dipendenti ovvero di terzi;
b) accertamento che l'impiego è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata
ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla
stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi
dell'art. 21, comma 2 deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso
con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La
sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'Ente venga a conoscenza di fatti che
possano dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini
previsti dall' art. 21, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai
sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo deve essere data pubblicità mediante affissione in luogo idoneo
accessibile e visibile a tutti i dipendenti. entro quindici giorni dalla data
di cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può
essere sostituita da altre. Il codice disciplinare si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello dell'affissione.
Art. 23 Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, per
motivate ragioni di opportunità, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per
un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si
conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 24 - Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal
servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale , qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'articolo 22 commi 6 e 7.
3. L'Ente, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime
condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei
casi previsti dall' art. 15, comma 1, della legge n. 19 marzo 1990, n.55 , come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si
applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 22, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai
sensi del presente articolo sono corrisposti un' indennità pari al 50 per cento
della retribuzione fissa mensile e l' assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato,
anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di
assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo
di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare viene conguagliato con
quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare
dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il
dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane,
comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
ART. 25 – Semplificazione amministrativa e tutela della privacy
1. Le Amministrazioni
sono tenute a compiere gli atti formali necessari per eliminare fiscalità
burocratiche che possano aggravare l’adempimento degli obblighi dei dipendenti,
nonché per dare completa attuazione alle vigenti disposizioni in materia di
semplificazione amministrativa e autocertificazione.
2. Le Amministrazioni
sono tenute, altresì, alla tutela della privacy del dipendente, secondo le
disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni
mediche.
Art.
25 bis - Mobilità tra enti del comparto
1. Il dipendente che
richieda il trasferimento ad altro Ente del comparto che abbia dato il proprio
assenso deve chiedere il nulla-osta all’Ente di appartenenza. Decorsi 60 giorni
dalla richiesta per il personale appartenente ai livelli IV – IX o 120 giorni
per i ricercatori e tecnologi, l’assenso si intende rilasciato. L’eventuale
diniego deve essere adeguatamente motivato.
RELAZIONI
SINDACALI
ART.
26 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità degli enti e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere
elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca
scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione
dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti
delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la
collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate
dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti
sociali, nonché per il sostegno ai processi innovatori in atto.
3. In coerenza con i
commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale,
si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singolo ente:
a) contrattazione
collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità
indicate dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
1. Gli enti attivano, ai sensi dell’art.45, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 5.
2. La contrattazione
integrativa è finalizzata alla valorizzazione dell’autonomia progettuale e
operativa dei singoli enti, nonché al miglioramento della qualità dei servizi
istituzionali anche attraverso il coinvolgimento, con le diverse modalità
previste, dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U nella elaborazione e
attuazione dei programmi di innovazione organizzativa, ristrutturazione,
riqualificazione e incentivazione.
3. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) criteri generali
relativi alle forme di incentivazione del personale dal IV al IX livello, in
relazione a obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento
della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con particolare
riferimento a :
-
criteri generali informatori delle metodologie di valutazione basate su
obiettivi e standard di miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza
dell’attività e dei servizi istituzionalmente previsti e sulla puntuale e
rigorosa verifica dei risultati raggiunti;
-
criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai
sistemi di incentivazione del personale, di cui all’articolo………., in relazione
ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
-
criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in
modo funzionale alle priorità organizzative e al miglioramento del servizio.
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del presente CCNL;
c) linee di indirizzo e
programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di
formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne
la professionalità ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e
criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli
interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di
indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili, nonché
i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in
ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della
domanda di servizi;
g) i criteri generali
per le politiche dell’orario di lavoro;
h) modalità e verifiche
per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, a integrazione e nel
quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
i) criteri generali per
la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
j) criteri generali per
la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura
assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell’uso delle stesse;
l) le iniziative per
l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi
comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri per
l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998
(Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali).
4. Fermo restando il
principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente
articolo 26, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di
ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma
3, lettere c), d), e), f), g), h), l).
In tal caso verrà data informazione alle OO.SS.
5. I contratti
collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun Ente. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 28 – Tempi e procedure
per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
1.
I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste
dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2.
L’Ente provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro
trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’articolo…….per
l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme. Le piattaforme per il
rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei
precedenti contratti.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei
revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Ente. A tal fine,
l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4.
I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole
circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti
collettivi integrativi.
5.
Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N., entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio.
6.
I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996
(quadriennio 94/97) e del CCNL del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano
la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto
collettivo integrativo di cui al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse previste dal
presente CCNL.
1.
Il livello locale di contrattazione integrativa riguarda, secondo le
caratteristiche ordinamentali degli Enti, la struttura centrale, le aree di
ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che
costituiscono mere diramazioni territoriali. La contrattazione integrativa a
livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie
con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Ente, sulle
seguenti materie:
a)-
criteri per l’attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello
locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b)-
criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle
normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l’attività dei dipendenti disabili.
2. I contratti integrativi locali non possono
comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto,
nonché dalla contrattazione integrativa di Ente, e conservano la loro
efficacia sino alla stipulazione dei
successivi contratti.
1. L’informazione si
propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei
conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascun Ente
fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Con frequenza almeno
annuale, gli enti forniscono un’informazione preventiva, facendo pervenire
tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
a) articolazione
dell’orario di lavoro e di servizio;
b) definizione dei
criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle
dotazioni organiche;
c) verifica periodica
della produttività delle strutture;
d) stato
dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di
riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione
e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali
riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
g) modalità di
realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei
progetti di telelavoro;
h) adozione di forme di
lavoro flessibili, di cui all’art.36, comma 7, del D.lgs. 29/93;
i) voci di bilancio
preventivo relative al personale.
j) modalità di gestione
delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei
tempi e delle procedure dell’art.35 del d.lgs.29/93.
k) Modalità e cadenze
delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla
posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
4. Nelle seguenti
materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione
adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei
programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) andamento generale
della mobilità del personale;
d) distribuzione delle
ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione
complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei
servizi, e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli
articoli ;
f) andamento a consuntivo
del ricorso al lavoro interinale;
g) attuazione delle
iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;
h) attuazione delle
materie oggetto di informazione preventiva.
5. Nel caso in cui il
sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e
l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei
singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
6. Non è oggetto di
riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e
criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
1.
Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’articolo….., ricevuta
l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La
concertazione si effettua sui criteri generali
nelle seguenti materie:
a)- articolazione dell’orario di servizio;
b)- modalità di realizzazione dei progetti e
ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro
c)- modalità di gestione delle eventuali
eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle
procedure dell’art.35 del d.lgs.29/93.
d)- modalità e cadenze delle verifiche ai
fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in
godimento a quella immediatamente successiva.
2.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
3.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla
data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico
verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
4.
Per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del
lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto,
commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati
relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire -
e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal
presente comma sono attribuiti, per quanto di competenza, ai comitati per le
pari opportunità, istituiti ai sensi
delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel
presente comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
Art. 32 – Consultazione
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme contrattuali.
In tali casi, senza particolari formalità, l’Ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui all’articolo……….
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
3.La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
- contenuto e motivi di ciascun contratto di fornitura di lavoro interinale;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi fabbisogni formativi.
Art. 33 - Composizione delle delegazioni
1.
La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli Enti:
a)
a livello nazionale : dal Presidente o da un suo delegato e dal
Direttore Generale o da un suo delegato;
b)
a livello locale: da titolare del potere di rappresentanze dell’Ente
nell’ambito della sede locale,
eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici
interessati.
2.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
a) a livello nazionale, anche se monosede: -
dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria
firmatarie del presente contratto.
b) a livello locale:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL;
3.
Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
1. I
soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative previste dall’articolo 10, comma 2,
dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle
prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 10, comma 3,
del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’articolo
10, comma 1, del medesimo accordo.
Art. 35 - Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 29/93, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
3. Con analoga modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 28 del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
Art.
37 - Contributi sindacali
(v. art. 36 CCNL Ricerca del ……… e art. 71 CCNL Ricercatori del……….)
Art.
38– Pari opportunità
1.Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2.Nei casi in cui detti comitati non siano
ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
3.Le misure per favorire pari opportunità nel
lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni
positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
4.Le modalità di attuazione delle misure di
cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale
concertazione con le procedure individuate dal presente contratto.
5. Le amministrazioni
garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati, mettendo
immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attività.
Art. 39 - Rappresentante per la sicurezza
1. Le procedure di cui agli artt. 30 e 32 si
applicano alle informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle
consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, e dall'accordo intercompartimentale in materia, stipulati ai sensi
dell'art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 40 - Indennità di
rischio da radiazioni
1. L'indennità di rischio da radiazioni resta
disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con
le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95.
SEZIONE
II
Personale
dal IV al IX livello
Art.41–
Orario di lavoro
1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2.L’orario di lavoro è funzionale all’orario
di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata,
previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in
conformità agli artt.16 comma 1 punto d) e 17 comma 2, del d.Lgs.29 del 1993.
3.La distribuzione dell’orario di lavoro è
improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a)
utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta
una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in
funzione di un’organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi
sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere;
b)ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura di strutture;
c)orario flessibile giornaliero, che consiste
nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di inizio o di uscita o di
avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la
contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima
struttura.
d)particolari forme di flessibilità purché
compatibili con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4.L’osservanza dell’orario di lavoro da parte
dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico. In casi
particolari modalità sostitutive sono definite dai singoli Enti, in relazione
alle esigenze delle strutture interessate.
ART.
42 - Conto ore individuale
1. Qualora il
dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario possono essere
accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore
equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi
compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle
esigenze lavorative.
2. Al 31 dicembre di
ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono
essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano
improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti
riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno
retribuite.
Art. 43 - Permessi brevi
1. Il dipendente che ne faccia richiesta può
fruire, previa autorizzazione, del permesso di assentarsi per brevi periodi
durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono
essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere
formulata in tempo utile per consentire al responsabile della struttura
l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata, salva l’applicazione dell’art 42.
Art. 44 - Formazione
professionale
1. Le parti riconoscono che la valorizzazione
professionale delle risorse umane è fattore essenziale per la crescita
qualitativa e quantitativa dei risultati dell'attività di ricerca pubblica.
2. Conseguentemente le parti individuano
nella formazione:
a) uno strumento indispensabile di
aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e di
inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.
b) uno strumento indispensabile per
promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca, i processi di mobilità, un
atteggiamento propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica e del
cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali.
3. Gli Enti, nell'ambito dei propri obiettivi
di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, promuovono e favoriscono la
formazione continua, l'aggiornamento e l'addestramento del personale in
servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero
mirati su specifiche materie.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti
convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti
appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad
almeno ………% del monte retributivo.
5. La formazione del personale di nuova
assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici, di
intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici
programmi definiti dagli stessi Enti.
6. Le iniziative di formazione possono essere
organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione
degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con
Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con
altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere
chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri.
Nell'ambito delle attività di formazione può essere previsto l'invio di
personale per stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.
7. I programmi di formazione e di
aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee di
indirizzo generale oggetto di contrattazione integrativa, dagli Enti che ne
informano preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 30.
8. Gli Enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 29/93 all'art. 61, lett. c).
9. Il personale che partecipa ai corsi di
formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono
a carico degli Enti. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro
ed, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora i corsi
si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il trattamento
di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.
10. Nell'ambito dei programmi di cui ai commi
3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani
specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la
permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di studi a
carattere formativo.
11. La formazione e l'aggiornamento del
personale può avvenire sulla base di documentate iniziative, selezionate dallo
stesso personale interessato, effettuate di norma fuori dell'orario di lavoro,
e ove autorizzate dall'Ente, anche in orario di lavoro. L'eventuale concorso
alle spese da parte dell'Ente è , in tale caso, subordinato all'effettiva
connessione delle iniziative con l'attività di servizio.
12. La partecipazione ad attività formative è
riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del
personale.
13. L'attività di docenza in corsi di
formazione ed aggiornamento da parte dei dipendenti degli Enti, se svolta fuori
dell'orario di lavoro è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse
di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 50.000 lorde. Se l'attività in
questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta
nella misura del 40 %. Le misure di detti compensi possono essere modificate
dagli Enti in relazione a specifiche complessità dei corsi impartiti, fino ad
un tetto massimo di lire 120.000 .
1. L’orario di lavoro di ricercatori e
tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma
determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata
correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività
scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di
servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri
organizzativi dell’Ente.
3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori
della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
4. I ricercatori e tecnologi possono
impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all’orario di lavoro
indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali
ricerca libera utilizzando le strutture dell’Ente, attività di docenza,
organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie
giudiziarie per le quali l’autorizzazione da parte dell’Ente, ove richiesta, è sostituita
dalla preventiva comunicazione all’Ente medesimo da parte dell’interessato.
5. Le ore di presenza in servizio in eccesso
o in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei
giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt……, al termine del
periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi
precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore
in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento. Le
eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo
di 22 giorni di assenza compensativa all’anno.
6. E’ ammessa la presenza in servizio oltre
l’orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a
recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5.
Art.
45 bis
1. Costituisce
specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare
le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri
compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.
2. Il ricercatore o
tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di
ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso
altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede
dell’attività.
1. Gli Enti riconoscono, nel quadro della
propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e
degli assetti organizzativi, l’autonomia
professionale di ricercatori e
tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o
nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, e ciò anche ai fini di cui all’art.
20, comma 2, lett. h) e m).
2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di
essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni
ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale
rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.
3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto,
singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, alla titolarità
della ricerca affidatagli.
4. Gli Enti promuovono e supportano le
iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di
progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o
privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria
programmazione della ricerca; e assicurano che la gestione dei progetti
medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti, e che vengano
messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti approvati e
finanziati.
5. Gli Enti favoriscono, nell’ambito della
propria attività istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a
progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o
privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la
propria programmazione della ricerca.
6. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad
essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei
relativi risultati, solitamente, provvedono gli Enti di appartenenza. Qualora
l’Ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso
decorsi due mesi dalla consegna dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta
alcuna comunicazione da parte dell’Ente circa il proprio interesse alla
pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il lavoro come ricerca propria,
fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.
7. Il ricercatore o
tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità delle invenzioni
conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica.
8. I ricercatori e
tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale
nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire
ai sensi dell’art. 2, lettera, n. 6, della legge 421\92 e dall’art. 7, comma 2,
del D.lgs 29\93.
Art. 47 - Formazione e aggiornamento
1. Le parti ravvisano nella formazione e
aggiornamento, sia attivi che passivi, un metodo permanente per
assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed
all’accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di
riferimento.
2. Le parti convengono circa l’esigenza che
nei bilanci degli Enti compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei
bilanci stessi vengano previsti appositi stanziamenti nella misura
indicativamente del …….del monte retributivo, e comunque non inferiore al……..
del monte retributivo stesso.
3. Le linee di indirizzo generale per l’attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Iniziative di formazione possono essere
organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione
degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e
professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con
Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici
o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell’ambito delle attività di
formazione può essere previsto l’invio di ricercatori e tecnologi per stages
presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi
interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I
ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono
considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i
presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al
comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico
degli Enti.
6. Per iniziative non concordate può essere
previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva
connessione dell’iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca dell’Ente.
7. Il ricercatore o tecnologo può
partecipare, senza oneri per l’Ente, a iniziative di formazione e aggiornamento
che siano in linea con le finalità indicate al comma 1, per un periodo massimo
di 100 ore annuali.
8.L’attività di docenza in corsi di
formazione ed aggiornamento svolta presso gli Enti del Comparto da parte di
ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è remunerata in via forfettaria, a
gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 100.000
lorde. La misura di detto compenso orario può essere incrementata dagli Enti,
in relazione a specifiche complessità dei corsi, fino ad un massimo di lire
200.000.
9.Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presente le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.
Art.
48 – Termini di preavviso
1. Salvo il caso di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del recesso per giusta
causa i termini per la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con la
corresponsione della relativa indennità sostitutiva sono di 8 mesi per i
ricercatori e tecnologi con anzianità di servizio fino a 2 anni e di ulteriori
15 giorni per ogni successivo anno – o frazione di anno pari o superiore a sei
mesi – di anzianità, fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso.
2. In caso di
dimissioni del ricercatore o tecnologo i termini sono ridotti ad un quarto.
3. Durante il periodo
di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto, in caso di preavviso
lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
4. Trovano
applicazione, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 19.
SEZIONE IV -
Mobilità e sviluppo professionale
Art. 49 – Dinamica della
mobilità e dello sviluppo professionale
1. Le parti convengono sulla opportunità di introdurre processualmente una disciplina contrattuale che favorisca la dinamica della mobilità e dello sviluppo professionale nell’ambito dell’attuale assetto ordinamentale.
Art. 50 – Mobilità tra
profili
Art.
51 – Progressione di livello nei profili
1. Nell’ambito del profilo la progressione verso il livello superiore si realizza attraverso prove selettive fondate sull’accertamento e sulla valutazione del grado di professionalità conseguito nello svolgimento dell’attività di servizio.
2. Ai fini della graduazione finale, su base 100, delle suddette procedure selettive saranno previsti punteggi per i titoli e nelle percentuali di cui appresso:
-
crediti formativi fino al 10%;
-
anzianità di servizio fino al 5%.
L’art. 13, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 171/1991 è integrato da quanto previsto nel presente comma.
3. I criteri generali
relativi allo espletamento delle procedure, che dovranno essere dimensionate in
relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascun profilo, sono
oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione.
Art. 52 – Progressioni economiche nei livelli IV –
IX
1. All’interno di ciascun profilo è prevista una progressione economica che si realizza attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale e destinata al personale appartenente ai seguenti profili e livelli, con un’anzianità di almeno 3 anni nel livello di appartenenza:
- IX - ausiliario amministrazione
- VIII - ausiliario tecnico
- VII - operatore amministrazione
- VI - operatore tecnico
- V - collaboratore amministrazione
- IV - C.T.E.R.
- IV - funzionario amministrazione
2. Le progressioni economiche sono disposte nel numero consentito dalle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto.
3. Le procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche sono attuate sulla base dei criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla sottoscrizione del presente CCNL, si applicano i criteri generali di cui al successivo comma 4.
4. Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma, la graduazione, su base cento, è effettuata come segue:
A. Per i livelli IX e VIII:
a) Anzianità di servizio: fino al 20%
b) Formazione: fino al 20%
c) Titoli: fino al 20%
d) Valutazione dell’attività professionale svolta: fino al 40%
B. per i livelli VII, VI e V:
a) Anzianità di servizio: fino al 15%
b) Formazione: fino al 15%
c) Titoli: fino al 20%
d) Valutazione dell’attività professionale svolta: fino al 50%
C: per i livelli IV:
e) Anzianità di servizio: fino al 10%
f) Formazione: fino al 10%
g) Titoli: fino al 20%
h) Valutazione dell’attività professionale svolta: fino al 60%
5. La valutazione di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal responsabile della struttura in cui l’interessato presta la sua attività, sulla base anche di elementi informativi forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato in precedenza servizio.
La valutazione è tempestivamente comunicata all’interessato ed è effettuata in tempi coordinati con l’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
I criteri generali di valutazione sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate.
Art. 53 – Opportunità di sviluppo professionale per
Ricercatori e Tecnologi.
1. Gli enti, qualora verifichino la sussistenza di situazioni di
anomala permanenza nel III livello e nel quadro della programmazione triennale
del fabbisogno di personale, esaminano la possibilità di bandire concorsi per
il II livello per un numero di posti anche superiore al contingente attualmente
previsto per il II livello, fermi restando la dotazione organica complessiva,
distintamente, dei profili di ricercatore e di tecnologo, nonché quanto
previsto all’art. 13, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 171/1991.
Art. 54 – Soppressione X livello
1. Il personale in
servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione
è inquadrato nel livello IX del profilo di appartenenza previa apposita
formazione e con decorrenza giuridica ed economica dalla data……
2. Per effetto
dell’applicazione del precedente comma, le lettere i) ed l) dell’art. 13, comma
2, del D.P.R. n. 171/1991 sono così sostituite:
i) la
dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario tecnico è distribuita
nelle misure del 50% sull’VIII livello e del 50% sul IX livello;
l) la dotazione organica complessiva del profilo di ausiliario di amministrazione è determinata dalla somma dei contingenti già previsti per i livelli IX e X.
Per tutti i livelli
Retribuzione fondamentale
v. tabelle
Retribuzione accessoria e relativi
istituti
Da definire
Art. Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL restano ferme, in quanto compatibili, le norme contenute nei CCNL……… 7.10.1996 e 5.3.1998.
2. Al termine della tornata contrattuale, anche relativa al II biennio economico, si redigerà un testo coordinato delle norme contrattuali vigenti.