CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
per il biennio economico 2000 - 2001

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore in data 6 novembre 2001 sull'ipotesi di contratto relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vista la nota n. 170/CL del 13 febbraio 2002 con la quale la Corte dei Conti ha deliberato di riferire al Parlamento, permanendo profili di problematicità sulla portata complessiva della predetta ipotesi di accordo, visto comunque l'invito formulato in data 19 febbraio 2002 dal Comitato di Settore a procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il giorno 21 febbraio 2002, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra:

Per l'Aran,
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni

Per le OO.SS: di categoria Per le Confederazioni
CGIL/Snur firmato CGIL firmato
CISL Ricerca firmato CISL firmato
UIL PA firmato UIL firmato
Usi Rdb Ricerca firmato RDB firmato
Uniri firmato CIDA firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il il biennio economico 2000 - 2001.


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
per il biennio economico 2000 - 2001

SEZIONE I

Personale dal IV al X livello

ART. 1 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 69 del CCNL I biennio economico sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella G, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle H1 e H2.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 2 - Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella G ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

ART. 3 - Indennità di valorizzazione professionale

1. A decorrere dal 31. 12. 2001 l'importo dell'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996 è determinato nella misura di £ 250.000 lorde per dodici mensilità, senza effetti sulla tredicesima mensilità.

ART. 4 - Risorse per il trattamento accessorio

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
      a) 0,38% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d'inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione;

      b) 3 % della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo del 24. 4. 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali;

      c) - i risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del presente ccnl, I biennio, in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato;

      d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

      e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;

      f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;

      g) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale;

      h) le risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, I biennio economico.
2. Le eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate come previsto dall'art. 53, I biennio economico, saranno destinate alle progressioni per l'attribuzione della prima posizione economica ai dipendenti che abbiano maturato una anzianità effettiva di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza alla data del 31.12.1999.

3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attività che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
ART. 5 - Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio

1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento economico accessorio in base a quanto stabilito dall'art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e dall'art. 5 del CCNL 11 novembre 1996, salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lett. c) del ccnl 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate all'art. 71 del CCNL I biennio economico, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,52 % della massa salariale 1999. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse l'indennità di ente è incrementata nelle misure annue indicate nella tabella S.

2.bis. È disapplicato il comma 2 dell'art. 45 del CCNL 1994-1997.

3. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre 1996 è ulteriormente alimentato da tutti gli incrementi previsti dall'art. 4 con esclusione della quota di incremento di cui al comma 2.

4. Il fondo di cui al comma 3 è altresì destinato a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina dell'art. 53 entro il limite dello 0,5 % del monte salari 1999.

5. In sede di contrattazione integrativa le parti potranno stabilire un diverso valore del limite di risorse di cui al comma 4, anche al fine di integrare le disponibilità dei fondi di cui all'art. 43, comma 2, lettere b) c) e d).

6. Resta confermata la disciplina degli istituti del salario accessorio già stabiliti dal ccnl del 7 ottobre 1996.

SEZIONE II

Ricercatori e Tecnologi

ART. 6 - Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo 72, comma 2, del CCNL I biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella I, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle L1 e L2.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 7 - Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella I ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

ART. 8 - Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale

1. Gli Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 % della massa salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di indirizzo del 24 aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalità dei ricercatori e tecnologi.

2. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie è corrisposta una indennità professionale mensile nelle misure indicate nella allegata tabella N, corrisposta per tredici mensilità.

3. Le risorse di cui all'art. 64 del CCNL del I biennio economico, eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli enti per incrementare l'indennità di cui al presente articolo con criteri di proporzionalità.

ART. 9 - Altri istituti del trattamento economico accessorio

1. Restano confermati nei limiti e con le modalità previste nei CCNL del 5 marzo 1998 i seguenti istituti del trattamento economico accessorio:
      a) indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);

      b) indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'art. 9 del ccnl 5 marzo 1998 (II biennio);

      c) indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);

      d) indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.
2. Concorrono a finanziare gli incrementi delle voci di cui al comma 1 le seguenti ulteriori risorse:
      a) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

      b) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;

      c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;

      d) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale.
3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attività che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosità.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.10 – Disapplicazioni

1. In apposita sequenza contrattuale da espletare entro il 31 maggio 2002 le parti disciplineranno le previsioni degli artt. 69, comma 1, e 71 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165.