CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
relativo al personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione
per il biennio
economico 2000 - 2001
A seguito del
parere favorevole espresso dal Comitato di Settore in data 6 novembre 2001
sull'ipotesi di contratto relativo al personale del comparto delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione, vista la nota n. 170/CL del 13 febbraio
2002 con la quale la Corte dei Conti ha deliberato di riferire al Parlamento,
permanendo profili di problematicità sulla portata complessiva della predetta
ipotesi di accordo, visto comunque l'invito formulato in data 19 febbraio 2002
dal Comitato di Settore a procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, il giorno 21 febbraio 2002, alle ore 12, ha avuto luogo
l'incontro tra:
Per
l'Aran,
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni
Per le OO.SS: di
categoria |
Per le
Confederazioni |
CGIL/Snur |
firmato |
CGIL |
firmato |
CISL Ricerca |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL PA |
firmato |
UIL |
firmato |
Usi Rdb Ricerca |
firmato |
RDB |
firmato |
Uniri |
firmato |
CIDA |
firmato |
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione per il il biennio economico 2000 - 2001.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
relativo al personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione
per il biennio
economico 2000 - 2001
SEZIONE
I
Personale dal IV al X
livello
ART. 1 - Aumenti della
retribuzione base
1. Gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall'articolo 69 del CCNL I biennio economico sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella
allegata Tabella G, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dalle allegate Tabelle H1 e H2.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 2 - Effetti nuovi
stipendi
1. Nei confronti del
personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 1 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella G ai
fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti
dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa
previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal
presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
ART. 3 - Indennità di
valorizzazione professionale
1. A
decorrere dal 31. 12. 2001 l'importo dell'indennità di valorizzazione
professionale di cui all'art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996 è determinato nella
misura di £ 250.000 lorde per dodici mensilità, senza effetti sulla tredicesima
mensilità.
ART. 4 - Risorse per il trattamento
accessorio
1. Le risorse destinate
al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in
data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti
dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal
1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
a) 0,38% della massa salariale 1999 riferita al
personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai tassi
d'inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della
retribuzione;
b) 3 % della massa
salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo
del 24. 4. 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed
incentivazione professionali;
c) - i
risparmi della retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali
maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del
personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la
cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un
importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a
tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese
superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
permanente, nel Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente CCNL, con
decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura
intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi degli
incrementi retributivi di cui all'art. 53 del presente ccnl, I biennio, in
godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento
avverrà con le stesse modalità previste per l'accantonamento della RIA del
personale cessato;
d) le somme
derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n.
449/1997;
e) le economie conseguenti
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n.
662//1996 e successive modifiche e integrazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.
165/2001;
g) le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di
risultato del personale;
h) le risorse
che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate, secondo quanto
previsto dall'art. 54, comma 3, I biennio economico.
2. Le eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero non
interamente utilizzate come previsto dall'art. 53, I biennio economico, saranno
destinate alle progressioni per l'attribuzione della prima posizione economica
ai dipendenti che abbiano maturato una anzianità effettiva di servizio di almeno
5 anni nel livello di appartenenza alla data del 31.12.1999.
3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti
di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte
attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche,
gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne
individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di
bilancio.
4. Le disposizioni di cui al
precedente comma si applicano anche per remunerare attività che, nell'ambito di
obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a
situazioni di emergenza o di straordinaria necessità ovvero collegate a
situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di
eccezionale gravosità.
ART. 5 - Utilizzo delle risorse per
il trattamento accessorio
1. Sono
confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate
agli istituti del trattamento economico accessorio in base a quanto stabilito
dall'art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e dall'art. 5 del CCNL 11 novembre 1996,
salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo di cui all'art. 43, comma
2, lett. c) del ccnl 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate all'art.
71 del CCNL I biennio economico, è ulteriormente incrementato di un importo pari
allo 0,52 % della massa salariale 1999. Dalla medesima decorrenza e a valere su
tali risorse l'indennità di ente è incrementata nelle misure annue indicate
nella tabella S.
2.bis. È disapplicato il
comma 2 dell'art. 45 del CCNL 1994-1997.
3. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo per la produttività collettiva ed
individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre 1996 è
ulteriormente alimentato da tutti gli incrementi previsti dall'art. 4 con
esclusione della quota di incremento di cui al comma 2.
4. Il fondo di cui al comma 3 è altresì destinato a finanziare
gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli
professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina dell'art. 53
entro il limite dello 0,5 % del monte salari 1999.
5. In sede di contrattazione integrativa le parti potranno
stabilire un diverso valore del limite di risorse di cui al comma 4, anche al
fine di integrare le disponibilità dei fondi di cui all'art. 43, comma 2,
lettere b) c) e d).
6. Resta confermata la
disciplina degli istituti del salario accessorio già stabiliti dal ccnl del 7
ottobre 1996.
SEZIONE
II
Ricercatori e
Tecnologi
ART. 6 - Aumenti della
retribuzione base
1. Gli stipendi
dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo 72, comma 2, del CCNL
I biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale
degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata
Tabella I, alle scadenze ivi previste.
2.
Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dalle allegate Tabelle L1 e L2.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianità negli importi in godimento dal personale in servizio
alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 7 - Effetti nuovi
stipendi
1. Nei confronti del
personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 6 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella I ai
fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti
dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art.2122 del c.c., si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa
previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio allo stipendio.
ART. 8 - Risorse ulteriori per la
valorizzazione professionale
1. Gli
Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 % della massa
salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di indirizzo del 24
aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della
specifica professionalità dei ricercatori e tecnologi.
2. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle
corrispondenti risorse finanziarie è corrisposta una indennità professionale
mensile nelle misure indicate nella allegata tabella N, corrisposta per tredici
mensilità.
3. Le risorse di cui all'art.
64 del CCNL del I biennio economico, eventualmente non interamente utilizzate
sono destinate dagli enti per incrementare l'indennità di cui al presente
articolo con criteri di proporzionalità.
ART. 9 - Altri istituti del
trattamento economico accessorio
1.
Restano confermati nei limiti e con le modalità previste nei CCNL del 5 marzo
1998 i seguenti istituti del trattamento economico accessorio:
a) indennità per oneri specifici connessi
all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8
del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);
b)
indennità di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'art. 9
del ccnl 5 marzo 1998 (II biennio);
c)
indennità di responsabilità professionale di cui all'art. 10 del CCNL 5
marzo 1998 (II biennio);
d) indennità
derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.
2. Concorrono a finanziare gli incrementi delle voci di cui al
comma 1 le seguenti ulteriori risorse:
a) le somme derivanti dalla attuazione dell'art.
43 della legge n. 449/1997;
b) le
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e
seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e
integrazioni;
c) i risparmi derivanti
dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n.
165/2001;
d) le risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di
risultato del personale.
3. Nei casi in
cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino
nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di
quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs.
n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i
maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato
dal riordino o da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per
remunerare attività che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per
gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria
necessità ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a
condizioni territoriali di eccezionale gravosità.
SEZIONE
III
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.10 –
Disapplicazioni
1. In apposita
sequenza contrattuale da espletare entro il 31 maggio 2002 le parti
disciplineranno le previsioni degli artt. 69, comma 1, e 71 del D.Lgvo 30 marzo
2001, n. 165.