CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA
BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base dell'intesa intercorsa con l'ENEA sul testo dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL relativo al personale non dirigente dell'ENEA nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 19 febbraio 2002, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 febbraio 2002 alle ore 19,30. presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente, Avv. Guido Fantoni

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Confederazioni Sindacali
Organizzazioni Sindacali
CGILfirmatoCGIL/SNURfirmato
CISL firmatoCISL/RICERCAfirmato
UILfirmatoUIL/PAfirmato
CISALfirmatoCISAL/RICERCAfirmato
CIDAfirmatoUNIRI( ANPRI/EPR - CIDA RICERCA )firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'ENEA - biennio economico 2000 – 2001.


Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio economico 2000 - 2001
del personale dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA)

INDICE

ART. 1 Aumenti della retribuzione base
ART. 2 Effetti nuovi stipendi
ART. 3 Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
ART. 4 Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

ART. 1
Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 62 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.

3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 60, c.1 A.b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.

ART. 2
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella 1 ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

ART. 3
Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività di cui all'art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
    a) 0,35% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli, derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d'inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione;

    b) 1,9% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli, quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali;

    c) i risparmi della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 60, c.1 A.b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 e dei superminimi in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000; per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA di cui all'art. 60, c.1 A.b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 e dei superminimi in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel fondo di cui al presente articolo, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.

    ART. 4
    Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività
1. Sono confermate le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 e le modalità di suddivisione delle stesse, in base a quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso CCNL, salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1.1.2000, a valere sulle risorse di cui all'art. 64 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, viene corrisposta l'indennità di ente di cui all'art. 67 dello stesso CCNL al personale dei livelli da 3 a 8, negli importi annui lordi stabiliti nello stesso articolo.

3. I nuovi valori degli incrementi retributivi correlati alla progressione economica all'interno dei livelli professionali di cui all'art. 49, comma 2, CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999, sono corrisposti a partire dai passaggi di progressione economica effettuati nel 2001.


TABELLA 1





* Si tratta del personale in servizio cui resta attribuito il gradino economico 8.1 ai sensi dell'art. 58, c. 2 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998-1999.


TABELLA 2




DICHIARAZIONE UNIRI (ANPRI - EPR, CIDA - RICERCA)

Sidichiara che l'UNIRI (ANPRI - EPR, CIDA - RICERCA) ha cambiato la propria denominazione in ANPRI e pertanto firma come UNIRI in attesa di certificazione da parte dell'ARAN per il biennio economico 2002 - 2003.

Vice Segretario generale
Gerardo Steve (firmato)