sulla bozza di articolato presentata dall'ARAN il 5 luglio
17 luglio 2000
Osservazioni UNIRI sulla bozza di articolato consegnata dall'ARAN il 5 luglio 2000 La bozza finalmente contiene la sezione specifica (III) per i ricercatori e tecnologi che costituisce un primo passo verso la distinta disciplina che l'ARAN ha dichiarato dover caratterizzare tali categorie nell'ambito del contratto non dirigenziale e della quale più volte l'UNIRI ha sollecitato l'ARAN ad esplicitare i contenuti. Senza entrare nel merito, si rileva innanzitutto che le materie trattate nella sezione III (Orario di Lavoro, Diritti, Formazione) sono giustamente tra quelle che devono essere oggetto della distinta disciplina. Tuttavia in tale sezione devono essere ricomprese anche altre materie che non possono essere normate unitariamente. Alla luce del ruolo che i ricercatori e tecnologi rivestono negli Enti e delle specificità delle rispettive figure professionali, contraddistinte da parametri di riferimento internazionali e già oggetto nel vigente contratto di area dirigenziale di una particolare disciplina, tali materie sono da trattare nella distinta disciplina. Certamente da riformulare nella sezione III e' la normativa relativa a: - Ferie: la indicazione del contratto vigente che "Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie, tenendo conto delle esigenze della struttura e del servizio, in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità" impone una trattazione dell'argomento conseguente a questa premessa e quindi non compatibile con l'impostazione dell'art. 6 della bozza. - Congedi per motivi di famiglia e di studio: la formulazione dell'art. 10 non contempla i congedi per motivi di studio tipici dei ricercatori, mentre prevede tipologie di congedi per studio e formazione (ad es. conseguimento di diplomi) che sono inapplicabili a ricercatori e tecnologi; - Rapporto di lavoro a tempo determinato: la questione ha aspetti delicati per quanto riguarda ricercatori e tecnologi, anche in relazione ai problemi del contingentamento rispetto al personale di ruolo. Di fatto tale rapporto di lavoro precario e' stato utilizzato in maniera estesa sostanzialmente soltanto per queste due figure. - Doveri: la formulazione dell'art. 20 e seguenti collegati (21-24) è pensata per personale esecutivo e quindi decisamente inadeguata per figure professionali caratterizzate da responsabilità e autonomia come i ricercatori e i tecnologi. Esistono poi norme di carattere generale, comprese nella sezione comune (sez I), che richiedono in alcuni punti delle correzioni specifiche per ricercatori e tecnologi, talvolta anche al solo fine di non causare arretramenti o inutili complicazioni burocratiche (v. ad esempio l'art. 11 comma 9 sulla comunicazione di assenza per malattia). Esistono infine istituti, come il lavoro interinale, di cui va esplicitamente dichiarata la non applicabilita' ai ricercatori e tecnologi.