OSSERVAZIONI DELL'UNIRI

sulla bozza di articolato presentata dall'ARAN il 5 luglio
17 luglio 2000

(consulta la bozza dell'ARAN )


Osservazioni UNIRI sulla bozza di articolato consegnata dall'ARAN
il 5 luglio 2000


La bozza finalmente contiene la sezione specifica (III) per i ricercatori e
tecnologi che costituisce un primo passo verso la distinta disciplina che
l'ARAN ha dichiarato dover caratterizzare tali categorie nell'ambito del
contratto non dirigenziale e della quale più volte l'UNIRI ha sollecitato
l'ARAN ad esplicitare i contenuti.

Senza entrare nel merito, si rileva innanzitutto che le materie trattate
nella sezione III (Orario di Lavoro, Diritti, Formazione) sono giustamente
tra quelle che devono essere oggetto della distinta disciplina. Tuttavia in
tale sezione devono essere ricomprese anche altre materie che non possono
essere normate unitariamente. Alla luce del ruolo che i ricercatori e
tecnologi rivestono negli Enti e delle specificità delle rispettive figure
professionali, contraddistinte da parametri di riferimento internazionali e
già oggetto nel vigente contratto di area dirigenziale di una particolare
disciplina, tali materie sono da trattare nella distinta disciplina.

Certamente da riformulare nella sezione III e' la normativa relativa a:

- Ferie: la indicazione del contratto vigente che "Costituisce specifica
responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le
proprie ferie, tenendo conto delle esigenze della struttura e del servizio,
in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti e degli
incarichi affidati alla sua responsabilità" impone una trattazione
dell'argomento conseguente a questa premessa e quindi non compatibile con
l'impostazione dell'art. 6 della bozza.

- Congedi per motivi di famiglia e di studio: la formulazione dell'art. 10
non contempla i congedi per motivi di studio tipici dei ricercatori, mentre
prevede tipologie di congedi per studio e formazione (ad es. conseguimento
di diplomi) che sono inapplicabili a ricercatori e tecnologi;

- Rapporto di lavoro a tempo determinato: la questione ha aspetti delicati
per quanto riguarda ricercatori e tecnologi, anche in relazione ai problemi
del contingentamento rispetto al personale di ruolo. Di fatto tale rapporto
di lavoro precario e' stato utilizzato in maniera estesa sostanzialmente
soltanto per queste due figure.

- Doveri: la formulazione dell'art. 20 e seguenti collegati (21-24) è
pensata per personale esecutivo e quindi decisamente inadeguata per figure
professionali caratterizzate da responsabilità e autonomia come i
ricercatori e i tecnologi.


Esistono poi norme di carattere generale, comprese nella sezione comune
(sez I), che richiedono in alcuni punti delle correzioni specifiche per
ricercatori e tecnologi, talvolta anche al solo fine di non causare
arretramenti o inutili complicazioni burocratiche (v. ad esempio l'art. 11
comma 9 sulla comunicazione di assenza per malattia).

Esistono infine istituti, come il lavoro interinale, di cui va
esplicitamente dichiarata la non applicabilita' ai ricercatori e tecnologi.