UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA - FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA

ANPRI-EPR
Associazione Nazionale Professionale Ricercatori Enti Pubblici di Ricerca

CIDA-Ricerca
Sindacato Nazionale Dirigenti Enti Ricerca
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COMUNICATO 24 gennaio 2001

SULLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA RICERCA


Il 23 gennaio l'ARAN ha finalmente presentato, sia pure in forma incompleta, 
una bozza di articolato sulla quale ha dichiarato di volere confrontarsi con 
le OO.SS. in tempi ristretti. 
La bozza costituisce sostanzialmente un ampliamento di quella gia' presentata 
lo scorso giugno e include una proposta di rivalutazione delle retribuzione 
fondamentale secondo le percentuali e la tempistica gia' rese note in 
precedenza (v. oltre). Manca invece una proposta per quanto riguarda la 
retribuzione accessoria, in assenza, a dire dell'ARAN, di indicazioni 
esplicite in tal senso da parte del Comitato di Settore. 

Sul piano della normativa, le novita' piu' rilevanti riguardano i livelli 
IV-IX (del X si prevede l'abolizione), in quanto vengono previsti per i 
livelli "apicali" dei vari profili di tecnici e amministrativi una 
"progressione economica" attribuita attraverso "procedure selettive" 
da attuare ogni due anni. 
Per i Ricercatori e Tecnologi, invece, non viene previsto nessun miglioramento 
economico ulteriore rispetto alla mera applicazione delle percentuali di 
aumento gia' riconosciute in altri comparti, che, come e' noto, sono del 
tutto insufficienti a realizzare il riallineamento con le retribuzioni dei 
ricercatori e docenti universitari. Per quanto riguarda la normativa, la 
sezione III (che contiene norme specifiche per ricercatori e tecnologi) 
comprende ora: 
- orario di lavoro: viene riportato l'art. 35 del presente CCNL, con 
l'omissione del comma 7 che rimandava ad un successivo accordo la 
sperimentazione di modalita' di superamento dell'orario di lavoro 
- ferie: venono ripresi due commi del vigente art. 38 relativi rispettivamente 
alla responsabilita' del ricercatore/tecnologo di programmare e organizzare 
le proprie ferie e alla possibilita' di svolgere attivita' presso altra sede 
in caso di chiusura della struttura in cui opera 
- diritti: vengono ripresi i primi 6 commi dell'attuale art. 37. Il comma 7 
viene ripreso in parte, confermando il diritto al riconoscimento della 
paternita' delle invenzioni ma omettendo l'impegno a definire una normativa 
per i correspettivi econonomici (peraltro mai definita). E' stato omesso 
invece il comma 8 che prospettava una normativa per la liberta' di coscienza 
(anche questa mai definita). Viene invece affermato che "ricercatori e 
tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano 
all'autonomia professionale" 
- formazione e aggiornamento: viene integralmente riportato il vigente 
art. 44 con una integrazione sulla possibilita' che gli enti adottino 
iniziative di formazione per il personale neo assunto 
- termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro: vengono 
ripresi i termini del vigente art. 51 

L' UNIRI ha criticato l'impostazione della sezione III che, nonostante 
l'ampliamento, e' ancora ben lontana dal costituire quella 
"distinta disciplina" che il decreto 29/93 impone nell'ambito del contratto 
di comparto. Ha poi sottolineato che la mancanza di ipotesi per la 
distribuzione tra i diversi livelli delle risorse destinate al salario 
accessorio impedisce una valutazione complessiva della proposta economica. 
Ha chiesto quindi all'ARAN ragione delle omissioni relative al tempo di 
lavoro e ai diritti che investono questioni importanti e si e' riservata di 
fare ulteriori osservazioni sulla base di una piu' approfondita analisi del 
testo. 
L'ARAN si e' limitata a registrare le osservazioni gia' espresse, rimandando 
la discussione del testo "articolo per articolo" ad una successiva riunione. 
Su richiesta dell'UNIRI, questa e' stata fissata per il 1 febbraio. 

La delegazione UNIRI 

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Decorrenze e percentuali aumenti stipendiali 

Le percentuali vanno applicate alle fasce stipendiali  + l'indennnita' 
integrativa speciale 

I biennio 
dal 1.11.98  + 1,8% 
dal 1.7.99 + 1,5% 

II biennio 
dal 1.7.00 + 1,2% (da applicare dopo gli aumenti del I biennio) 
dal 1.1.01 + 2,02% 

NB le tabelle relative ai nuovi stipendi fornite dall'ARAN sono in piu' 
punti non corrispondenti alle % indicate e quindi non vengono qui riportate 

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