UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca) UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA - FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA ANPRI-EPR Associazione Nazionale Professionale Ricercatori Enti Pubblici di Ricerca CIDA-Ricerca Sindacato Nazionale Dirigenti Enti Ricerca _____________________________________________________________ http://www.anpri.it/
L'incontro con l'ARAN del 1.2.2001 e' stato dedicato, come previsto, all'esame della bozza di articolato consegnato alle OO.SS. il 23 gennaio. In apertura l'UNIRI ha sottolineato la persistenza dei due "nodi politici", riguardanti i Ricercatori e i Tecnologi, che a tutt'oggi non sono stati sciolti, nonostante le ripetute sollecitazioni: - la distinta disciplina che l'art. 45 del D.Lgs. 29/93 impone per Ricercatori e Tecnologi nell'ambito del contratto di comparto, e' ancora ben lontana dal prendere corpo compiuto: la sezione III della bozza dell'ARAN non comprende ancora, se non in minima parte, le normative che richiedono per Ricercatori e Tecnologi una trattazione distinta rispetto al personale tecnico e amministrativo, ne' contiene il trattamento economico dei primi nonostante sia marcatamente distinto da quello dei secondi. - la progressione stipendiale di Ricercatori e Tecnologi, anche dopo gli aumenti prospettati dall'ARAN, che sono pari al 3,3% e al 3.22% rispettivamente nel primo biennio ('98-'99) e nel secondo biennio (2000-2001), e' ancora nettamente inferiore rispetto alle curve retributive universitarie, con scostamenti che si accentuano, raggiungendo punte del 15%, per le anzianita' elevate che ormai riguardano la maggior parte dei Ricercatori e Tecnologi. Per attuare un processo di riequilibrio degli stipendi di Ricercatori e Tecnologi rispetto a quelli universitari non sono certo sufficienti i 20 miliardi aggiuntivi piu' volte promessi, peraltro da destinare al salario accessorio di tutto il personale; occorrono quindi, ulteriori risorse "ad hoc", di cui per il momento l'ARAN non parla. Riguardo al primo punto, l'ARAN ha dichiarato che a suo parere la distinta disciplina non implica necessariamente che una sezione comprenda tutte le norme che richiedono una definizione distinta per Ricercatori e Tecnologi, giustificando l'impostazione adottata con ragioni "stilistiche" quali una pretesa "maggiore leggibilita' del testo". Affermazioni ovviamente contestate da UNIRI che ha ribattuto che anche nell'attuale contratto esistono due sezioni distinte, una per i Dirigenti Amministrativi e l'altra per Ricercatori e Tecnologi, senza che cio' abbia mai dato origine ad inconvenienti. Quanto al secondo "nodo" l'ARAN ha lamentato l'assenza di indicazioni da parte del Comitato di settore, che peraltro non si e' neppure ancora espresso sui miglioramenti economici del secondo biennio; inoltre non le risultano ancora effettivamente stanziati al momento neppure i 20 miliardi destinati al salario accessorio. Riguardo agli articoli del testo del 23 gennaio esaminati nel corso della seduta (circa meta') l'UNIRI ha rilevato tra l'altro che: - gli articoli relativi alle ferie, al tempo parziale, alle assunzioni a tempo determinato, ai congedi per motivi di studio, vanno riscritti nell'ambito della sezione III (Ricercatori e Tecnologi) e modificati tenendo conto delle caratteristiche professionali di Ricercatori e Tecnologi; - l'art. 53 e' formulato in modo inadeguato a realizzare l'obiettivo dichiarato nel titolo "Opportunita' di sviluppo professionale per Ricercatori e Tecnologi" in quanto del tutto inefficace nei confronti di quegli Enti (fra cui il maggiore: il CNR) restii a bandire concorsi per i livelli superiori al III nonostante i vuoti di organico in tali livelli. L'UNIRI ha chiesto pertanto la disponibilita' dell'ARAN a discutere emendamenti che diano una reale possibilita' di concorsi in numero adeguato alle professionalita' esistenti nei livelli inferiori, in particolare al III; - la mobilita' tra i profili dei Ricercatori e quelli dei Tecnologi, a parita' di livello, e' da respingere in linea generale in quanto incompatibile con l'accesso esclusivamente per concorso pubblico nazionale previsto per tali profili. Si potrebbe al piu' esaminare la possibilita', in presenza di situazioni da sanare, di permettere "una tantum" il passaggio di tecnologi di III livello al profilo di ricercatore pure di III livello in presenza di tutti i titoli richiesti per l'accesso a quest'ultimo profilo e con il vaglio da parte di una commissione scientifica; - va recuperato il comma 7 dell'art. 35 dell'attuale contratto, relativo alla possibilita' di sperimentare modalita' di superamento dell'orario di lavoro per Ricercatori e Tecnologi Tale comma non e' stato attuato perche' l'ARAN non ha mai mantenuto l'impegno sottoscritto di aprire la relativa trattativa; percio' la definizione di tali modalita' va affidata alla contrattazione integrativa di ente per superare l'oggettiva difficolta' di normare la questione in modo omogeneo per tutti gli enti; - va decisamente escluso per Ricercatori e Tecnologi l'istituto del lavoro interinale in quanto, mentre da un lato non si vede a quali esigenze possa venire incontro, dall'altro costituirebbe un pericoloso riconoscimento di acquisito livello scientifico o tecnologico affidato a una qualsiasi istituzione privata e sottratto al dovuto controllo scientifico da parte pubblica. Si arriverebbe facilmente all'assurdo che la carriera negli Enti pubblici verrebbe precostituita da una carriera in istituzioni private. Sono anche state chieste le motivazioni che hanno portato alla modifica in senso restrittivo dell'art. 53 del vigente CCNL '94-'97 relativo alla mobilita' tra gli enti del comparto, prescrivendo ora il nulla osta dell'Ente di provenienza. L'ARAN ha registrato le posizioni dell'UNIRI in vista di una revisione della bozza di articolato da realizzare a conclusione di questa fase di confronto con le OO.SS.. Ha tuttavia espresso da subito la sua contrarieta' a modificare l'art. 53 della bozza nella direzione richiesta dall'ANPRI; unica "apertura", la dichiarata disponibita' a definire in termini di durata l'"anomala permanenza" nel III profilo di cui parla il testo attuale. Quanto alle prescrizione del nulla-osta per il trasferimento ad altro ente del comparto, l'ARAN ha affermato che la nuova formulazione e' necessaria per le modifiche intervenute nel D.Lgs. 29/93 dopo la stipula dell'ultimo contratto. Su richiesta dell'UNIRI, e' stato deciso di proseguire l'esame del testo in una successiva riunione che e' stata fissata per il 12 febbraio. La delegazione UNIRI