UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA - FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA

ANPRI-EPR
Associazione Nazionale Professionale Ricercatori Enti Pubblici di Ricerca

CIDA-Ricerca
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COMUNICATO 2 febbraio 2001

SULLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA RICERCA


L'incontro con l'ARAN del 1.2.2001 e' stato dedicato, come previsto, all'esame 
della bozza di articolato consegnato alle OO.SS. il 23 gennaio.

In apertura l'UNIRI ha sottolineato la persistenza dei due "nodi politici",
riguardanti i Ricercatori e i Tecnologi, che a tutt'oggi non sono stati 
sciolti, nonostante le ripetute sollecitazioni:
- la distinta disciplina che l'art.  45 del D.Lgs.  29/93 impone per
Ricercatori e Tecnologi nell'ambito del contratto di comparto, e' ancora 
ben lontana dal prendere corpo compiuto:  la sezione III della bozza 
dell'ARAN non comprende ancora, se non in minima parte, le normative che 
richiedono per Ricercatori e Tecnologi una trattazione distinta rispetto 
al personale tecnico e amministrativo, ne' contiene il trattamento economico 
dei primi nonostante sia marcatamente distinto da quello dei secondi.
- la progressione stipendiale di Ricercatori e Tecnologi, anche dopo gli 
aumenti prospettati dall'ARAN, che sono pari al 3,3% e al 3.22% 
rispettivamente nel primo biennio ('98-'99) e nel secondo biennio (2000-2001), 
e' ancora nettamente inferiore rispetto alle curve retributive universitarie, 
con scostamenti che si accentuano, raggiungendo punte del 15%, per le 
anzianita' elevate che ormai riguardano la maggior parte dei Ricercatori e 
Tecnologi.  Per attuare un processo di riequilibrio degli stipendi di 
Ricercatori e Tecnologi rispetto a quelli universitari non sono certo 
sufficienti i 20 miliardi aggiuntivi piu' volte promessi, peraltro da 
destinare al salario accessorio di tutto il personale; occorrono quindi, 
ulteriori risorse "ad hoc", di cui per il momento l'ARAN non parla. 

Riguardo al primo punto, l'ARAN ha dichiarato che a suo parere la distinta 
disciplina non implica necessariamente che una sezione comprenda tutte 
le norme che richiedono una definizione distinta per Ricercatori e Tecnologi, 
giustificando l'impostazione adottata con ragioni "stilistiche" quali una 
pretesa "maggiore leggibilita' del testo".  Affermazioni ovviamente contestate 
da UNIRI che ha ribattuto che anche nell'attuale contratto esistono due 
sezioni distinte, una per i Dirigenti Amministrativi e l'altra per Ricercatori 
e Tecnologi, senza che cio' abbia mai dato origine ad inconvenienti.
Quanto al secondo "nodo" l'ARAN ha lamentato l'assenza di indicazioni da 
parte del Comitato di settore, che peraltro non si e' neppure ancora 
espresso sui miglioramenti economici del secondo biennio; inoltre non le 
risultano ancora effettivamente stanziati al momento neppure i 20 miliardi 
destinati al salario accessorio. 

Riguardo agli articoli del testo del 23 gennaio esaminati nel corso della 
seduta (circa meta') l'UNIRI ha rilevato tra l'altro che:
- gli articoli relativi alle ferie, al tempo parziale, alle assunzioni a 
tempo determinato, ai congedi per motivi di studio, vanno riscritti 
nell'ambito della sezione III (Ricercatori e Tecnologi) e modificati 
tenendo conto delle caratteristiche professionali di Ricercatori e Tecnologi;
- l'art.  53 e' formulato in modo inadeguato a realizzare l'obiettivo 
dichiarato nel titolo "Opportunita' di sviluppo professionale per Ricercatori 
e Tecnologi" in quanto del tutto inefficace nei confronti di quegli Enti 
(fra cui il maggiore:  il CNR) restii a bandire concorsi per i livelli 
superiori al III nonostante i vuoti di organico in tali livelli.  L'UNIRI 
ha chiesto pertanto la disponibilita' dell'ARAN a discutere emendamenti che 
diano una reale possibilita' di concorsi in numero adeguato alle 
professionalita' esistenti nei livelli inferiori, in particolare al III;
- la mobilita' tra i profili dei Ricercatori e quelli dei Tecnologi, 
a parita' di livello, e' da respingere in linea generale in quanto 
incompatibile con l'accesso esclusivamente per concorso pubblico nazionale 
previsto per tali profili.  Si potrebbe al piu' esaminare la possibilita', 
in presenza di situazioni da sanare, di permettere "una tantum" il passaggio 
di tecnologi di III livello al profilo di ricercatore pure di III livello 
in presenza di tutti i titoli richiesti per l'accesso a quest'ultimo profilo 
e con il vaglio da parte di una commissione scientifica;
- va recuperato il comma 7 dell'art. 35 dell'attuale contratto, relativo 
alla possibilita' di sperimentare modalita' di superamento dell'orario di 
lavoro per Ricercatori e Tecnologi Tale comma non e' stato attuato perche' 
l'ARAN non ha mai mantenuto l'impegno sottoscritto di aprire la relativa 
trattativa; percio' la definizione di tali modalita' va affidata alla 
contrattazione integrativa di ente per superare l'oggettiva difficolta' 
di normare la questione in modo omogeneo per tutti gli enti;
- va decisamente escluso per Ricercatori e Tecnologi l'istituto del lavoro 
interinale in quanto, mentre da un lato non si vede a quali esigenze possa 
venire incontro, dall'altro costituirebbe un pericoloso riconoscimento di 
acquisito livello scientifico o tecnologico affidato a una qualsiasi 
istituzione privata e sottratto al dovuto controllo scientifico da parte 
pubblica.  Si arriverebbe facilmente all'assurdo che la carriera negli Enti 
pubblici verrebbe precostituita da una carriera in istituzioni private.

Sono anche state chieste le motivazioni che hanno portato alla modifica in 
senso restrittivo dell'art. 53 del vigente CCNL '94-'97 relativo alla 
mobilita' tra gli enti del comparto, prescrivendo ora il nulla osta dell'Ente 
di provenienza.
L'ARAN ha registrato le posizioni dell'UNIRI in vista di una revisione della 
bozza di articolato da realizzare a conclusione di questa fase di confronto 
con le OO.SS..
Ha tuttavia espresso da subito la sua contrarieta' a modificare l'art. 53 
della bozza nella direzione richiesta dall'ANPRI; unica "apertura", la 
dichiarata disponibita' a definire in termini di durata l'"anomala permanenza" 
nel III profilo di cui parla il testo attuale.
Quanto alle prescrizione del nulla-osta per il trasferimento ad altro ente 
del comparto, l'ARAN ha affermato che la nuova formulazione e' necessaria 
per le modifiche intervenute nel D.Lgs.  29/93 dopo la stipula dell'ultimo 
contratto.
Su richiesta dell'UNIRI, e' stato deciso di proseguire l'esame del testo in 
una successiva riunione che e' stata fissata per il 12 febbraio.

La delegazione UNIRI