L'UNIRI (ANPRI-EPR - CIDA Ricerca) ha sempre perseguito come obiettivo prioritario la definizione di un ambito omogeneo per i ricercatori che operano nelle reti di ricerca pubbliche (enti di ricerca ed università).
Il DPR 568/87 e il DPR 171/91 rappresentano tappe fondamentali in tale direzione.
Il CCNL 1994-1997 ha sostanzialmente mantenuto il quadro, in una situazione difficile per la chiara volontà dell'ARAN di fare arretrare quanto a prerogative specifiche i ricercatori e tecnologi: a fronte del "raffreddamento" della progressione economica sta il fatto che essa è stata mantenuta ed è stata attribuita una limitata importanza al trattamento accessorio. Inoltre sono stati introdotte norme significative in tema di diritti e, ancorchè insufficienti per diversi aspetti, di orario di lavoro. Conquiste favorite dalla collocazione dei ricercatori e tecnologi nell'area dirigenziale del comparto ricerca.
Va rilevato che il contratto è entrato in vigore nel marzo 1998 ed è ancora per diversi aspetti nella sua fase attuativa.
Inoltre è in corso un processo di riordino degli enti che incide profondamenti su diversi di essi e sul ruolo che i ricercatori e tecnologi hanno al loro interno. Il quadro normativo è in buona parte definito. Tuttavia importanti questioni, quale quella dello status dei ricercatori, che la legge delega 59/97 pur prevedeva che fossero affrontate, sono rimaste non definite nei decreti approvati prima della scadenza della delega. E' possibile, anzi doveroso che vengano definite in decreti correttivi che recpiscano pienamente le indicazioni della Commissione Bicamerale.
Sono poi in fase di approvazione i regolamenti del CNR, che saranno seguiti da quelli di altri enti. Anche ai regolamenti in questione è legato lo status del ricercatore e del tecnologo.
Occorre infine rilevare che le trattative per il CCNL si aprono con una impropria ricollocazione contrattuale dei ricercatori e tecnologi insieme con il personale tecnico e amministrativo, sia pure con la previsione di legge di una specifica disciplina. Collocazione che UNIRI sta contestando sul piano legale senza però che al momento la magistratura si sia espressa nel merito.
In tale situazione, L'UNIRI ritiene che la normativa dell'attuale CCNL debba essere tenuta sostanzialmente ferma, con minimi aggiustamenti e fatta salva la necessità della rivalutazione economica, quale elemento di difesa e garanzia della categoria.
Quanto alle legittime attese dei ricercatori e tecnologi che si trovano in situazioni di precariato o di sottoinquadramento, occorre responsabilmente fare presente l'impossibilità di ottenere "sanatorie" in sede contrattuale, considerata anche la ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili per il rinnovo contrattuale (+2,6% per il biennio 1998-1999). La via maestra, allo stato attuale, rimane quella dei concorsi in numero adeguato, con tempi certi e con modalità di ripartizioni trasparenti, come l'UNIRI ha sempre richiesto con forza.
L'UNIRI chiede pertanto che la distinta disciplina per i ricercatori e tecnologi, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazione e integrazioni, riferendosi a tutti gli istituti contrattuali preveda in particolare:
Il mantenimento dell'ordinamento dei ricercatori e tecnologi sui tre livelli e relativi profili. I limiti percentuali di contingentamento sono da ritenersi superati dalla normativa intervenuta in materia di programmazione triennale delle assunzioni, nella quale occorrerà peraltro trovare un adeguato equilibrio tra l'esigenza di reclutare "forze nuove" tramite le assunzioni in fascia iniziale e quella di assicurare concrete prospettive di carriera ai ricercatori e tecnologi in servizio attraverso i concorsi per i profili superiori.
La conferma delle modalità di autonoma determinazione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi di cui all'art. 35, demandando alla contrattazione integrativa di ciascun singolo ente la definizione di specifiche modalità di gestione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi che prevedano il superamento dell'orario di lavoro
La conferma del quadro dei diritti dei ricercatori e tecnologi, con le seguenti integrazioni:
il riconoscimento dell'autonomia nella scelta della metodologia della ricerca o dell'attività tecnologica
il diritto a partecipare a congressi e soggiorni di studio ed altre iniziative di aggiornamento culturale e professionale utili per la propria attività
il diritto per i ricercatori di concorrere alla programmazione scientifica degli enti anche con proprie proposte autonome
la migliore definizione della titolarità della ricerca, comprendendovi anche la responsabilità di disporre la spesa relativa ai progetti di cui si ha la titolarità
il diritto per i ricercatori al giudizio della propria attività, a qualunque fine, esclusivamente da parte di organismi scientifici
l'introduzione dell'anno sabbatico
il diritto dei ricercatori e tecnologi, a tempo determinato e indeterminato, di chiedere al proprio ente, tramite apposite procedure, l'inserimento, nella programmazione triennale dei concorsi, di un concorso di livello superiore nella area scientifica o settore tecnologico di afferenza, con adeguata e tempestiva informazione sull'iter e l'esito della richiesta.
L'integrazione delle norme sulla formazione dei ricercatori e tecnologi con predeterminazione di un apposito fondo destinato a sostenere l'aggiornamento scientifico e professionale di ricercatori e tecnologi in particolare attraverso soggiorni di media durata all'estero.
La revisione delle norme contrattuali sul personale a tempo determinato, anche alla luce delle nuove disposizioni dei decreti di riordino, prevedendo in particolare:
l'equilibrio tra l'esigenza di poter disporre in misura adeguata di personale per attività a termine e la necessità di evitare il perpetuarsi dei fenomeni di precariato in atto in alcuni enti e il prodursi di una carriera di precario parallela a quella di ruolo, assicurando l'uso corretto degli istituti normativi vigenti e contingentando il complesso delle varie posizioni a tempo determinato;
il riconoscimento a tutti gli effetti della anzianità maturata in posizioni a tempo determinato.
la tutela del personale in posizione a tempo determinato, a qualunque titolo, dal punto di vista previdenziale e assicurativo
Il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, delle borse di studio, del dottorato, delle attività scientifiche o tecnologiche svolte prima dell'assunzione a tempo indeterminato presso l'ente che ha bandito il concorso, e di quelle svolte presso altri enti e le università qualora sussistano condizioni di reciprocità e a parità di condizioni
Il mantenimento dell'assetto retributivo previsto dal CCNL, contenendo in particolare la retribuzione accessoria entro limiti percentuali non superiori agli attuali
La rivalutazione economica complessiva delle retribuzioni dei ricercatori e tecnologi in misura percentuale non inferiore a quella prevista per tutto il comparto, tenuto anche conto di un riequilibrio delle retribuzioni con quelle delle altre componenti della comunità scientifica.
La delimitazione delle strutture di particolare rilievo per la cui direzione è prevista l'indennità ex art. 9 CCNL 1996-1997
La delimitazione delle materie da affidare alla contrattazione integrativa