CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

AREA DELLA DIRIGENZA - RICERCATORI E TECNOLOGI

Quadriennio Normativo 1994-1997. Bienni economici 1994-1995 e 1996-1997

Illustrazione sintetica

Il nuovo Contratto si applica ai Ricercatori e Tecnologi (R&T) a tempo indeterminato e determinato. Numerose materie sono demandate a contrattazione integrativa, a livello di ARAN, o decentrata, a livello di Ente. Tra esse le norme particolari relative a part-time, articoli 36 e 23, contratti di formazione, tirocinio, accordi di mobilità e revisione ordinamento. Il Contratto contiene alcuni punti innovativi rispetto al passato, ci limitiamo ad enunciarne gli aspetti più salienti.

PARTE NORMATIVA

Orario di Lavoro:

Il Contratto sancisce che i R&T organizzano il proprio tempo di lavoro in piena autonomia. Restano le 36 ore settimanali, ma si specifica che sono ``medie``, cioè la verifica viene fatta dividendo le ore effettuate in un trimestre, nella ed al difuori della sede di servizio, per le settimane del trimestre. Le ore eccedenti del trimestre si sommano a quelle eccedenti o si compensano con quelle in difetto del trimestre precedente: le ore in difetto, ma solo quelle che superano le 20, bisogna recuperarle, entro il trimestre successivo, le ore in eccesso si possono convertire in giorni di ferie fino ad un massimo di 22 giorni all'anno. In caso di servizio fuori dalla Sede abituale, non occorrerà il permesso preventivo del Direttore, ma basterà autocertificare alla fine del mese i servizi prestati all'esterno. Con comunicazione al Direttore e fuori orario di lavoro, fino ad un massimo di 160 ore aggiuntive, i R&T potranno svolgere attività di ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, ed inoltre attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali e perizie giudiziarie. In contrattazione integrativa si discuterà sul superamento dell'obbligo delle 36 ore settimanali.

Diritti:

Si ha il diritto alla titolarità della ricerca e delle pubblicazioni che ne dovessero derivare. Si ha diritto alla gestione del progetto che si è predisposto ed alla gestione delle risorse finanziarie provenienti dalla sua approvazione.

Pubblicazioni:

Il R&T chiede all'Ente di sostenere le spese per la pubblicazione dei risultati della ricerca affidata alla sua responsabilità.Se entro 2 mesi l'Ente non risponde, il R&T può pubblicare liberamente ma a sue spese. Le pubblicazioni derivanti dai progetti di ricerca procacciati dai R&T non ricadono in questa normativa ed in tal caso, fatti salvi i vincoli di segretezza, i fondi relativi al progetto di ricerca possono essere utilizzati per le spese di pubblicazione.

Ferie:

Il ricercatore e tecnologo programma ed organizza le proprie ferie che devono essere fruite entro il 31 agosto dell'anno successivo o anche oltre in caso di malattia o infortunio. Durante i giorni di chiusura della sede di servizio il ricercatore può continuare a svolgere la propria attività presso un'altra struttura dell'Ente, con una semplice comunicazione. Le ferie possono essere interrotte per motivi di servizio.

Formazione e aggiornamento:

L'Ente assicura, i fondi per l'aggiornamento e la formazione, sia attivi, se il bilancio lo permetterà, con remunerazioni fino a 200.000 Lit/ora per corsi tenuti dai R&T all'interno del comparto, sia passivi, consentendo loro di partecipare a corsi a spese dell'Ente o senza oneri per l'Ente ed in questo caso fino a 100 ore l'anno. Anche per la pertecipazione ai corsi dovrebbe essere sufficiente una semplice comunicazione di assenza. I R&T possono essere collocati in aspettativa anche per motivi di studio. Questa materia verrà meglio esplicitata in sede di contrattazione decentrata.

Recesso:

L'Ente può licenziare i R&T con o senza giusta causa.

Il recesso dell'Ente va comunicato per iscritto all'interessato, indicando i motivi e rispettando i termini di preavviso.

Il recesso per giusta causa può avvenire per fatti o comportamenti del dirigente, anche estranei al lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Il ricercatore o tecnologo può ricorrere ad un collegio di conciliazione che, se lo ritiene, ha solo il potere di far pagare all'Ente un'indennità al ricercatore licenziato, ma non sospende il licenziamento. E' prevista la formazione di una Commissione per prevenire conflitti tra questa norma e l' autonomia e libertà di ricerca riconosciuta ai R&T.

PARTE ECONOMICA

Lo stipendio comprende:

stipendio base, anzianità acquisita, contingenza, assegni familiari e trattamento accessorio che dovrebbe essere assegnato a tutti i R&T, con criteri da stabilirsi, e ai singoli come indennità di direzione e responsabilità professionale.

Sono abolite le progressioni automatiche dello stipendio. Le classi stipendiali sono sostituite da 7 fasce stipendiali nelle quali si viene inquadrati in relazione all'anzianità di servizio: 0, 5, 9, 13, 17, 23 e 31 anni al 31-12-1996. Se, a questa data, il sistema delle classi avesse dato un trattamento economico migliore rispetto all'inquadramento in fasce, la differenza negativa viene sanata con un assegno ad personam che viene riassorbito in occasione del passaggio alla fascia stipendiale superiore.

Per accedere alla fascia stipendiale superiore sarà necessaria una verifica dell'attività svolta che verrà fatta entro il 30 Aprile dell'anno in cui il R&T compie l'anzianitànecessaria per il passaggio alla fascia superiore. In caso di verifica positiva il nuovo stipendio decorre dal mese di compimento effettivo dell'anzianità prescritta. In caso contrario si può ripetere la verifica l'anno successivo. La vincita di un concorso per livello di Primo Ricercatore (Tecnologo) comporta il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestata come Ricercatore diminuita di un terzo. Nel caso di vincita di concorso di livello di Dirigente di Ricerca (Tecnologo) viene riconosciuta la somma delle anzianità prestate nei 2 livelli inferiori, diminuite di un terzo. I R&T che nel 1997 avevano acquisito l'anzianità necessaria, sono automaticamente collocati nella fascia superiore senza verifica, qualora gli Enti non attuino la verifica stessa entro il 5 luglio 1998.

Il calcolo del nuovo stipendio dipende dalla situazione individuale di ciascuno, per cui risulta estremamente complesso stilare tabelle stipendiali di carattere generale. Per tale ragione tabelle già rese pubbliche da altri sindacati sono solo una prima approssimazione: in particolare gli arretrati non sono uguali per tutti gli anni di ogni fascia stipendiale.

Per venire incontro al bisogno di informazione dei colleghi, l'ANPRI ha approntato un programma che consente, in modo interattivo, il calcolo individuale della nuova retribuzione e degli arretrati spettanti sulla base di alcuni dati.

Il programma è disponibile sul sito WEB dell'ANPRI: http://www.agora.stm.it/ANPRI/ .