Dichiarazione a Verbale dell'ANPRI-EPR sul contratto dell'area dirigenziale del Comparto ricerca
Come precedentemente comunicato, in occasione della firma del contratto dell'Area dirigenziale del Comparto ricerca, avvenuta il 5 marzo u.s., l'ANPRI ha messa a verbale una dichiarazione che qui si allega.
In coerenza con la dichiarazione, l'ANPRI ha chiesto all'ARAN la immediata apertura delle trattative integrative previste da numerosi punti dell'accordo, in particolare quelle relative alle modalita` di gestione del tempo di lavoro a superamento dell'orario di lavoro di 36 ore.
Il Segretario Generale ANPRI-EPR________________________________________________________________________
CCNL 1994-1997 Dichiarazione a Verbale dell'ANPRI-EPR alla firma del 5.3.98 L'ANPRI-EPR rileva che la firma definitiva dell'accordo avviene quando sono gia' scaduti i termini, previsti dall'accordo stesso, per l'avvio di trattative integrative su punti importanti quali ad esempio l'attuazione del comma 7 dell'art. 35 (modalita' di gestione del tempo di lavoro a superamento dell'orario di lavoro di 36 ore). L'ANPRI pertanto, nel sottoscrivere un contratto ampliamente incompleto, afferma la necessita' dell'immediata apertura delle trattative in questione. La sottoscrizione del contratto da parte dell'ANPRI-EPR non costituisce pregiudizio per ogni possibile azione avversa - alle norme che appaiano lesive, illegittime e incostituzionali relative al recesso dell'Ente (artt. 47-51), per tutto quanto concerne il recesso dell'Ente con preavviso o con corresponsione di indennita' sostitutiva o comunque non per giusta causa, norme che sono state respinte dai ricercatori e tecnologi sia nel referendum indetto dall'Associazione sia con esplicita dissociazione; - alla norma di cui all'art. 53, comma 1 (disposizioni particolari per il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero per le politiche Agricole), per quanto riguarda il riferimento alla data del 31.5.97; - alle norme di cui all'art. 59 (revisione dell'Ordinamento), per quanto prevede la possibilita' di revisione dei sistemi di inquadramento professionale dei ricercatori e tecnologi a seguito di accordo sindacale.