SENATO DELLA REPUBBLICA
                     XIII LEGISLATURA     

                    895ª SEDUTA PUBBLICA 

                           RESOCONTO

                  SOMMARIO E STENOGRAFICO 

                  MARTEDÌ 25 Luglio 2000 

                        (Pomeridiana) 


Interrogazione con richiesta di risposta scritta



        BEVILACQUA, MARRI, PACE (AN). - Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro per la
funzione pubblica. - Premesso: 

            che la legge 15 marzo 1997, n.59,
all'articolo 11, comma 4, lettera d), delegava il
Governo a «prevedere che i decreti legislativi e
la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie professionali
... e stabiliscano altresì una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che
svolgano qualificate attività professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca»;
            che, nell'esprimere il prescritto
parere sullo schema di decreto attuativo
dell'articolo 11 suddetto (decreto legislativo
n.  396 del 1997) la apposita Commissione
Parlamentare Bicamerale richiamava il Governo al
rispetto della delega, osservando: «Il decreto
deve attenersi alla norma di delega (art.11,
comma 4, lettera d), della legge n.  59 del
1997), la quale richiede che i decreti
legislativi e la contrattazione stabiliscono una
distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgono qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi,
oppure tecnico-scientifiche e di ricerca, cioè
stabilisce un obbligo e non una mera facoltà di
dare disciplina distinta a determinate categorie
professionali. La Commissione ritiene, inoltre,
che, in forza del disposto dell'articolo 11,
comma 4, lettera d), della legge n.  59 del 1997,
in ciascun comparto dell'area contrattuale
autonoma della dirigenza si deve distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie
professionali»;
            che ne risulta, pertanto,
inequivocabilmente, la volontà del Parlamento che
i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di
ricerca, ricompresi nelle specifiche tipologie
professionali, non vadano confusi con gli «altri
dipendenti pubblici» di cui al citato articolo
11, comma 4, lettera d), della legge n.  59 del
1997, e vadano collocati contrattualmente in una
delle aree autonome della dirigenza, prevedendo
per essi in tale ambito una disciplina distinta
rispetto a quella dei dirigenti amministrativi;
letture del decreto legislativo n.  396 del 1997
diverse da questa si pongono contro gli
intendimenti del legislatore espressi dalla legge
delega;
            che, in contrasto con quanto sopra,
l'ARAN ha siglato accordi che prevedono la
collocazione contrattuale di ricercatori e
tecnologi degli enti pubblici di ricerca fuori
dall'area autonoma della dirigenza e sta ora
trattando il rinnovo del loro contratto di lavoro
nel comparto del personale tecnico e
amministrativo,
        gli interroganti chiedono di sapere:
            per quali motivi il Governo abbia
autorizzato l'ARAN alla sottoscrizione degli
accordi sopramenzionati e consenta ora che il
rinnovo contrattuale di ricercatori e tecnologi
degli enti di ricerca sia discusso nel comparto
del personale tecnico e amministrativo, invece
che nell'ambito dell'area autonoma della
dirigenza;
            se non ritenga quanto esposto in
premessa in palese contrasto anche con l'articolo
18, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del
1997 che delega il Governo all'«adozione di
misure che valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la
mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca,
università, scuola e imprese».