SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA 895ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO MARTEDÌ 25 Luglio 2000 (Pomeridiana) Interrogazione con richiesta di risposta scritta BEVILACQUA, MARRI, PACE (AN). - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica. - Premesso: che la legge 15 marzo 1997, n.59, all'articolo 11, comma 4, lettera d), delegava il Governo a «prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali ... e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca»; che, nell'esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto attuativo dell'articolo 11 suddetto (decreto legislativo n. 396 del 1997) la apposita Commissione Parlamentare Bicamerale richiamava il Governo al rispetto della delega, osservando: «Il decreto deve attenersi alla norma di delega (art.11, comma 4, lettera d), della legge n. 59 del 1997), la quale richiede che i decreti legislativi e la contrattazione stabiliscono una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca, cioè stabilisce un obbligo e non una mera facoltà di dare disciplina distinta a determinate categorie professionali. La Commissione ritiene, inoltre, che, in forza del disposto dell'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge n. 59 del 1997, in ciascun comparto dell'area contrattuale autonoma della dirigenza si deve distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali»; che ne risulta, pertanto, inequivocabilmente, la volontà del Parlamento che i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, ricompresi nelle specifiche tipologie professionali, non vadano confusi con gli «altri dipendenti pubblici» di cui al citato articolo 11, comma 4, lettera d), della legge n. 59 del 1997, e vadano collocati contrattualmente in una delle aree autonome della dirigenza, prevedendo per essi in tale ambito una disciplina distinta rispetto a quella dei dirigenti amministrativi; letture del decreto legislativo n. 396 del 1997 diverse da questa si pongono contro gli intendimenti del legislatore espressi dalla legge delega; che, in contrasto con quanto sopra, l'ARAN ha siglato accordi che prevedono la collocazione contrattuale di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca fuori dall'area autonoma della dirigenza e sta ora trattando il rinnovo del loro contratto di lavoro nel comparto del personale tecnico e amministrativo, gli interroganti chiedono di sapere: per quali motivi il Governo abbia autorizzato l'ARAN alla sottoscrizione degli accordi sopramenzionati e consenta ora che il rinnovo contrattuale di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca sia discusso nel comparto del personale tecnico e amministrativo, invece che nell'ambito dell'area autonoma della dirigenza; se non ritenga quanto esposto in premessa in palese contrasto anche con l'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge n. 59 del 1997 che delega il Governo all'«adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese».