REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZ. I
composto dai Sigg.
Mario Egidio SCHINAIA           PRESIDENTE
Giuseppe MINICONE               CONSIGLIERE Rel.
Guido ROMANO            CONSIGLIERE.
ha pronunciato la seguente

				    SENTENZA

sul ricorso n.2774/95, proposto dalla C.G.I.L., Confederazione
Italiana del Lavoro, dal S.N.R.  - Sindacato Nazionale Ricerca -
C.G.I.L.; dalla U.I.L.  - Unione Italiana del Lavoro, e dalla U.I.L. 
FUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo D'Antona, Antonio Fontana
e Alfonso Di Filippo, elettivamente domiciliati presso lo studio del
primo in Roma, via Nemorense, 18,

				     contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero per la Funzione Pubblica,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

				e nei confronti

della CISL - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
rappresentata e difesa dall'avv.  Carucci Sandro Maria, elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, via Po n.  21,

			 con l'intervento ad opponendum

dell'ANPRI-EPR - Associazione Nazionale Professionale Ricercatori
degli Enti Pubblici di ricerca - nonche` dei sigg.ri Celluprica
Vincenza ecc, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio
Lorenzoni e Mario Loria, elettivamente domiciliati presso il loro
studio in Roma, via Alessandria 130,

			       per l'annullamento

in parte qua, dei due D.M.  del Ministro per la Funzione Pubblica
datati 1^ dicembre 1994, con il primo dei quali si identificano
confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale "che partecipano alla trattativa per la
stipulazione del c.c.n.  del comparto delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione di cui all'art.  8 del DPCM 30.12.93, n. 
593"; e con il secondo si identificano gli stessi soggetti per il
c.c.n.  "della autonoma separata area di contrattazione per il
personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie
professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art.  11..." del medesimo DPCM n.  593/93;
nonche' in subordine perche' sia dichiarata rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  46 secondo comma d.lgs.  29/93 per violazione dei principi
della legge delega 23 ottobre 1992 n.  421, art.  2, lett.  g, n.5, in
riferimento all'art.  76 Cost.; di ogni atto presupposto, connesso e/o
conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e
degli intervenienti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 22 novembre 1995 1a relazione del
Cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresi`, per le parti, gli avv.ti
D'Antona, Fontana, Carucci e Loria, nessuno presente per l'Avvocatura dello
Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

				     FATTO

Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali indicate in epigrafe
hanno impugnato, con ricorso notificato il 20 febbraio 1995, i decreti
del Ministro per la Funzione Pubblica del 1^ dicembre 1994 con i quali
si individuano i soggetti sindacali partecipanti alle trattative per
la stipulazione dei contratti collettivi relativi, rispettivamente, al
comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
ed alla autonoma separata area di contrattazione per il personale con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali
dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto
stesso, in quanto, attraverso tale individuazione, si inserirebbero
surrettiziamente nell'area dirigenziale i dipendenti degli enti di
ricerca e sperimentazione, che, pur appartenendo a profili propri
delle piu' alte professionalita' scientifico-tecniche, non potrebbero
essere assimilati ai dirigenti, cosi` come definiti dagli artt.  3, 16
e 17 del d.  lgs.  n.  29 del 1993.

Confermerebbero tale assunto anche gli artt.  15, 31 e 32 del medesimo
decreto legislativo.

In conclusione, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per
violazione delle norme sopra richiamate, dell'art 39 Cost.  e degli
artt.  45, 46 e 47 del d.lgs 29/93; per eccesso di potere sotto i
profili del difetto dei presupposti, sviamento, vizio di istruttoria,
difetto ed errore della motivazione; per violazione dei principi
generali in tema di inquadramento, disciplina e trattamento dei
pubblici dipendenti.  In via subordinata, ove dovesse ritenersi che il
personale de quo sia ascrivibile all'area della dirigenza, in forza
dell'art.  46 del d.lgs.  n 29/93, in quanto "specifica tipologia
professionale" di essa, il medesimo art.  46 dovrebbe essere
considerato illegittimo ex art.  76 Cost., per violazione della legge
delega 23 ottobre 1992, n.  421, art.  2, lett.  g, n.  5.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi nell'interesse del Ministero
per la Funzione Pubblica, non ha svolto una propria memoria difensiva,
limitandosi a depositare documentazione, comprendente anche una
relazione dello stesso Ministero a difesa del proprio operato.

Anche la CISL, evocata in giudizio nella veste di controinteressata,
non ha svolto memorie difensive scritte.

Sono intervenuti ad opponendum sia l'Associazione Nazionale
Professionale degli Enti Pubblici di Ricerca (ANPRI-EPR) sia un gruppo
di ricercatori e tecnologi, dipendenti da istituzioni ed enti di
ricerca.

La prima, dopo aver sottolineato che il ricorso non sarebbe stato
notificato ad alcun controinteressato sostanziale (tale non essendo la
CISL evocata in tale veste), ha eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilita' del gravame sia per mancata impugnazione tempestiva
del precedente DPCM n.  593/93, di determinazione e composizione dei
comparti, sia, relativarnente al S.N.R.  CGIL e alla UIL-FUR, per
essere stata sottoscritte le relative procure difensive da soggetti
diversi dalle persone indicate nell'epigrafe del ricorso.

Nel merito l'ANPRI-EPR ha sostenuto la infondatezza della tesi dei
ricorrenti e la legittimita' dell'inserimento dei profili apicali dei
ricercatori nell'area di contrattazione del personale con qualifica
dirigenziale.

Identiche argomentazioni hanno svolto le persone fisiche intervenute,
le quali hanno, altresi` sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto
essere notificato anche ai ricercatori e tecnologi delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione, essendo palese l'interesse di
costoro ad essere ricompresi nell'area della dirigenza.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 1995 il ricorso e' passato in
decisione.

				    DIRITTO

1.  Con il presente ricorso, le Associazioni sindacali indicate in
epigrafe, attraverso la impugnazione dei decreti ministeriali con i
quali sono stati individuati i soggetti partecipanti alla trattativa
per la stipulazione dei contratti collettivi relativi al comparto
delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione,
lamentano che i ricercatori e i tecnologi dipendenti da detti enti ed
istituzioni siano stati inseriti nella autonoma e separata area di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, laddove
tale qualifica non potrebbe essere loro riconosciuta, con conseguente
necessita' di inclusione nel comparto generale del personale degli
enti di ricerca, con il quale dovrebbero condividere l'assetto
normativo del rapporto di impiego.

2.  Puo' prescindersi, in questa sede, per ragioni di economia
processuale, dal procedere ad una analisi delle eccezioni di
inammissibilita' del ricorso sollevate dall'Associazione Nazionale
Professionale Ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca (ANPRI-EPR) e
dai ricercatori e tecnologi intervenuti in giudizio, sia in
considerazione della circostanza che quelle relative all'asserito
difetto iniziale nella instaurazione del contraddittorio risultano,
comunque, superate, almeno per l'aspetto sostanziale, dalla
costituzione in giudizio dei soggetti in questione, e dall'avvenuta
esplicazione del diritto di difesa, sia per il rilievo - che il
Collegio ritiene, nella specie, assorbente -, che il ricorso e'
infondato nel merito.

3.  Va premesso che le Organizzazioni sindacali ricorrenti, per
suffragare il proprio assunto circa la non riconducibilita alla
dirigenza dei ricercatori e tecnologi, muovono dalla definizione dei
contenuti funzionali delle qualifiche dirigenziali, enucleabili, a
loro avviso, dagli artt.  3, 16 e 17 del d.  lgs.vo n.  29 del 1993
(recanti, apunto, funzioni, poteri e responsabilita' dei dirigenti
nelle amministrazioni pubbliche), contenuti che non si
riscontrerebbero nelle qualifiche, pur elevate, del personale
scientifico-tecnico degli enti di ricerca.

Cio' comporterebbe anche la giuridica impossibilita' di iscrivere le
figure professionali de quibus tra le "specifiche tipologie
professionali" dei dirigenti, onde la collocazione nell'area di questi
ultimi si risolverebbe in una manipolazione indebita delle aree di
contrattazione collettiva e in una violazione dei criteri di
rappresentativita' sindacale oltreche' della omogeneita' che dovrebbe
informare l'ordinamento del personale appartenente ad una medesima
categoria.

4.  L'assunto dei ricorrenti non appare al Collegio meritevole di
essere condiviso.

5.  Ed infatti, la lettura che gli istanti compiono delle norme che
concorrono alla individuazione del personale dirigenziale appare
fuorviata dal non corretto presupposto, secondo il quale quest'ultimo
debba identificarsi soltanto con la dirigenza arnministrativa, la cui
disciplina, per evidenti motivi storico-organizzativi, appare, senza
dubbio, prevalente nell'ordinamento di settore e, segnatamente, nel d. 
lgs.vo n.  29/1993.  Viceversa, un attento esame della normativa in
questione, condotto anche sotto il profilo sistematico, consente di
enucleare un concetto di dirigenza, che, ai fini che interessano, si
rivela alquanto piu' ampio.

6.  Ed invero, proprio l'art.  2 della legge n.  421 del 1992, di
delega al governo per una disciplina globale del rapporto di impiego
pubblico, nel prevedere una apposita separata area di contrattazione
per il personale dirigenziale muove da un concetto di dirigenza ben
piu' vasto di quello richiamato dalle Organizzazioni istanti, come e'
dimostrato dall'espresso riferimento, contenuto nel primo comma, lett. 
g) n.  5, alla "dirigenza medica", cui e' riservata una apposita area
di contrattazione distinta anche da quella dell'area dirigenziale
amministrativa del settore sanitario.

Tale riferimento esplicito, giustificato da profonde radici storiche,
appare particolarmente significativo, ai fini che interessano, in
quanto costituisce la dimostrazione "per tabulas" che il legislatore
ha inteso pacificamente ascrivere alla "dirigenza" non solo il
personale con funzioni e poteri tipicamente amministrativi e con
responsabilita' di uffici gerarchicamente ordinati, ma anche quello
svolgente funzioni professionali elevate quali sono appunto, tra le
altre, quelle sanitarie.

6.1.  Il che' trova puntuale conferma proprio nell'art.  3 del d. 
lgs.vo n.  29/1993, secondo il quale ai dirigenti non spetta solo la
gestione amministrativa e quella finanziaria, ma anche quella
"tecnica", dovendosi intendere per tale ogni attivita' che debba
svolgersi sulla base di conoscenze professionali specifiche di
settore.

6.2.  E non a caso, il successivo art.  15, comma 2^, sotto la rubrica
''qualifiche dirigenziali nonche' di dirigente generale'' dispone
espressamente che ''nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione..., le attribuzioni della dirigenza amlninistrativa
non si estendono alla gestione della ricerca...''.

Una siffatta esplicita previsione non sarebbe evidentemente
necessaria, se non presupponendo che la gestione della ricerca rientri
pur sempre fra le funzioni di livello dirigenziale, suscettibili,
quindi, in astratto, di essere esercitate anche dai dirigenti
amministrativi.

6.3.  Nella stessa logica si muove, del resto, anche l'alt.  28 dello
stesso decreto, laddove, al primo comma, nel disciplinare l'accesso
alla qualifica di dirigente, avverte la necessita' di precisare che la
disciplina ivi dettata non si applica al ''personale con qualifica di
ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e
sperimentazione'', precisazione anche in questo caso da ritenere
superflua ove queste ultime qualifiche non fossero state dal
legislatore ritenute ascrivibili al livello dirigenziale, ancorche' da
assoggettare ad una regolamentazione particolare, quanto all'accesso.

6.4. Ma v'e' di piu':
L'art.  19 del decreto n.  29/93, nel dettare la disciplina degli
incarichi di funzioni dirigenziali, menziona esplicitamente tra questi
anche gli incarichi di ricerca, suddividendo egualmente questi ultimi
tra il livello dirigenziale generale e quello dirigenziale ed
applicando loro la medesima procedura prevista per tutti gli incarichi
dirigenziali.

6.5.  Il che trova, poi, ulteriore conferma nell'ordinamento di
settore, risultante dall'accordo emanato con D.P.R.  12.2.1991, n. 
171, in forza del quale i primi tre livelli professionali dei
ricercatori e dei tecnologi si rivelano perfettamente omologhi a
quelli diligenziali (cfr.  art.  17), dei quali conservano, finanche,
quanto al I livello, la denominazione formale (dirigente di ricerca e
dirigente tecnologo).

Il successivo art.  22, poi, con l'introdurre una apposita indennita',
da', coerentemente, per presupposto che gli stessi accedano ad
incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche.

6.6.  V'e', infine, da aggiungere che il D.P.C.M.  11 marzo 1974, n. 
374, recante norme sull'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici,
che non risulta sia stato impugnato dagli odierni ricorrenti, prevede
espressamente l'iscrizione a tale Albo dei ricercatori e tecnologi,
come si evince chiaramente dall'allegato A, Tabella 2.

7.  Dalla ricostruzione dell'anzidetto quadro normativo, appare
evidente al Collegio che il personale de quo, una volta introdotta
dalla legge n.  421/1992 una apposita area di contrattazione riservata
al personale dirigenziale e alle sue specifiche tipologie
professionali, non poteva che essere incluso, come correttamente
effettuato dal Ministero della Funzione Pubblica, in quest'ultima
area, dal momento che, altrimenti, sarebbe risultato violato proprio
quel criterio di omogeneita' e di affinita' posto a fondamento della
definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dagli
artt.  45 e 46 del d.  lgs.vo n.  29/1993.

8.  Risulta, infine, manifestamente infondata anche la questione di
costituzionalita' di quest'ultima norma sollevata con riferimento
all'art.  76 Cost., atteso che, come si e' chiarito, il legislatore
delegato, in subiecta materia, si e' mosso nell'ambito dei principi
ispiratori della legge n.  421/1992.

9.  Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi della
fattispecie concreta, possono essere compensate nei confronti
dell'Avvocatura dello Stato, della CISL e delle persone fisiche
intelvenute, mentre vanno poste a carico delle soccombenti, per quel
che riguarda l'ANPRI-EPR, nella misura di cui in dispositivo.

				     P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez.I),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come specificato
in motivazione, lo respinge.

Condanna le Organizzazioni ricorrenti, in solido, al pagamento a
vantaggio dell'ANPRI-EPR, delle spese, competenze ed onorari di
giudizio, che liquida nella misura complessiva di L.  3.000.000
(tremilioni).  Spese compensate nei confronti di tutte le altre parti. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.

Cosi deciso in Roma, addi 22 novembrre 1995, in Camera di Consiglio.

Mario Egidio SCHINAIA         Presidente
Giuseppe MINICONE             Consigliere Est.