REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZ. I composto dai Sigg. Mario Egidio SCHINAIA PRESIDENTE Giuseppe MINICONE CONSIGLIERE Rel. Guido ROMANO CONSIGLIERE. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.2774/95, proposto dalla C.G.I.L., Confederazione Italiana del Lavoro, dal S.N.R. - Sindacato Nazionale Ricerca - C.G.I.L.; dalla U.I.L. - Unione Italiana del Lavoro, e dalla U.I.L. FUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo D'Antona, Antonio Fontana e Alfonso Di Filippo, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Nemorense, 18, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; e nei confronti della CISL - Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori rappresentata e difesa dall'avv. Carucci Sandro Maria, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Po n. 21, con l'intervento ad opponendum dell'ANPRI-EPR - Associazione Nazionale Professionale Ricercatori degli Enti Pubblici di ricerca - nonche` dei sigg.ri Celluprica Vincenza ecc, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Mario Loria, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Alessandria 130, per l'annullamento in parte qua, dei due D.M. del Ministro per la Funzione Pubblica datati 1^ dicembre 1994, con il primo dei quali si identificano confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale "che partecipano alla trattativa per la stipulazione del c.c.n. del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del DPCM 30.12.93, n. 593"; e con il secondo si identificano gli stessi soggetti per il c.c.n. "della autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 11..." del medesimo DPCM n. 593/93; nonche' in subordine perche' sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 secondo comma d.lgs. 29/93 per violazione dei principi della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2, lett. g, n.5, in riferimento all'art. 76 Cost.; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e degli intervenienti; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 22 novembre 1995 1a relazione del Cons. Giuseppe Minicone e uditi, altresi`, per le parti, gli avv.ti D'Antona, Fontana, Carucci e Loria, nessuno presente per l'Avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali indicate in epigrafe hanno impugnato, con ricorso notificato il 20 febbraio 1995, i decreti del Ministro per la Funzione Pubblica del 1^ dicembre 1994 con i quali si individuano i soggetti sindacali partecipanti alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi relativi, rispettivamente, al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione ed alla autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto stesso, in quanto, attraverso tale individuazione, si inserirebbero surrettiziamente nell'area dirigenziale i dipendenti degli enti di ricerca e sperimentazione, che, pur appartenendo a profili propri delle piu' alte professionalita' scientifico-tecniche, non potrebbero essere assimilati ai dirigenti, cosi` come definiti dagli artt. 3, 16 e 17 del d. lgs. n. 29 del 1993. Confermerebbero tale assunto anche gli artt. 15, 31 e 32 del medesimo decreto legislativo. In conclusione, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione delle norme sopra richiamate, dell'art 39 Cost. e degli artt. 45, 46 e 47 del d.lgs 29/93; per eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, sviamento, vizio di istruttoria, difetto ed errore della motivazione; per violazione dei principi generali in tema di inquadramento, disciplina e trattamento dei pubblici dipendenti. In via subordinata, ove dovesse ritenersi che il personale de quo sia ascrivibile all'area della dirigenza, in forza dell'art. 46 del d.lgs. n 29/93, in quanto "specifica tipologia professionale" di essa, il medesimo art. 46 dovrebbe essere considerato illegittimo ex art. 76 Cost., per violazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, lett. g, n. 5. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi nell'interesse del Ministero per la Funzione Pubblica, non ha svolto una propria memoria difensiva, limitandosi a depositare documentazione, comprendente anche una relazione dello stesso Ministero a difesa del proprio operato. Anche la CISL, evocata in giudizio nella veste di controinteressata, non ha svolto memorie difensive scritte. Sono intervenuti ad opponendum sia l'Associazione Nazionale Professionale degli Enti Pubblici di Ricerca (ANPRI-EPR) sia un gruppo di ricercatori e tecnologi, dipendenti da istituzioni ed enti di ricerca. La prima, dopo aver sottolineato che il ricorso non sarebbe stato notificato ad alcun controinteressato sostanziale (tale non essendo la CISL evocata in tale veste), ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilita' del gravame sia per mancata impugnazione tempestiva del precedente DPCM n. 593/93, di determinazione e composizione dei comparti, sia, relativarnente al S.N.R. CGIL e alla UIL-FUR, per essere stata sottoscritte le relative procure difensive da soggetti diversi dalle persone indicate nell'epigrafe del ricorso. Nel merito l'ANPRI-EPR ha sostenuto la infondatezza della tesi dei ricorrenti e la legittimita' dell'inserimento dei profili apicali dei ricercatori nell'area di contrattazione del personale con qualifica dirigenziale. Identiche argomentazioni hanno svolto le persone fisiche intervenute, le quali hanno, altresi` sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche ai ricercatori e tecnologi delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, essendo palese l'interesse di costoro ad essere ricompresi nell'area della dirigenza. Alla pubblica udienza del 22 novembre 1995 il ricorso e' passato in decisione. DIRITTO 1. Con il presente ricorso, le Associazioni sindacali indicate in epigrafe, attraverso la impugnazione dei decreti ministeriali con i quali sono stati individuati i soggetti partecipanti alla trattativa per la stipulazione dei contratti collettivi relativi al comparto delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, lamentano che i ricercatori e i tecnologi dipendenti da detti enti ed istituzioni siano stati inseriti nella autonoma e separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, laddove tale qualifica non potrebbe essere loro riconosciuta, con conseguente necessita' di inclusione nel comparto generale del personale degli enti di ricerca, con il quale dovrebbero condividere l'assetto normativo del rapporto di impiego. 2. Puo' prescindersi, in questa sede, per ragioni di economia processuale, dal procedere ad una analisi delle eccezioni di inammissibilita' del ricorso sollevate dall'Associazione Nazionale Professionale Ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca (ANPRI-EPR) e dai ricercatori e tecnologi intervenuti in giudizio, sia in considerazione della circostanza che quelle relative all'asserito difetto iniziale nella instaurazione del contraddittorio risultano, comunque, superate, almeno per l'aspetto sostanziale, dalla costituzione in giudizio dei soggetti in questione, e dall'avvenuta esplicazione del diritto di difesa, sia per il rilievo - che il Collegio ritiene, nella specie, assorbente -, che il ricorso e' infondato nel merito. 3. Va premesso che le Organizzazioni sindacali ricorrenti, per suffragare il proprio assunto circa la non riconducibilita alla dirigenza dei ricercatori e tecnologi, muovono dalla definizione dei contenuti funzionali delle qualifiche dirigenziali, enucleabili, a loro avviso, dagli artt. 3, 16 e 17 del d. lgs.vo n. 29 del 1993 (recanti, apunto, funzioni, poteri e responsabilita' dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche), contenuti che non si riscontrerebbero nelle qualifiche, pur elevate, del personale scientifico-tecnico degli enti di ricerca. Cio' comporterebbe anche la giuridica impossibilita' di iscrivere le figure professionali de quibus tra le "specifiche tipologie professionali" dei dirigenti, onde la collocazione nell'area di questi ultimi si risolverebbe in una manipolazione indebita delle aree di contrattazione collettiva e in una violazione dei criteri di rappresentativita' sindacale oltreche' della omogeneita' che dovrebbe informare l'ordinamento del personale appartenente ad una medesima categoria. 4. L'assunto dei ricorrenti non appare al Collegio meritevole di essere condiviso. 5. Ed infatti, la lettura che gli istanti compiono delle norme che concorrono alla individuazione del personale dirigenziale appare fuorviata dal non corretto presupposto, secondo il quale quest'ultimo debba identificarsi soltanto con la dirigenza arnministrativa, la cui disciplina, per evidenti motivi storico-organizzativi, appare, senza dubbio, prevalente nell'ordinamento di settore e, segnatamente, nel d. lgs.vo n. 29/1993. Viceversa, un attento esame della normativa in questione, condotto anche sotto il profilo sistematico, consente di enucleare un concetto di dirigenza, che, ai fini che interessano, si rivela alquanto piu' ampio. 6. Ed invero, proprio l'art. 2 della legge n. 421 del 1992, di delega al governo per una disciplina globale del rapporto di impiego pubblico, nel prevedere una apposita separata area di contrattazione per il personale dirigenziale muove da un concetto di dirigenza ben piu' vasto di quello richiamato dalle Organizzazioni istanti, come e' dimostrato dall'espresso riferimento, contenuto nel primo comma, lett. g) n. 5, alla "dirigenza medica", cui e' riservata una apposita area di contrattazione distinta anche da quella dell'area dirigenziale amministrativa del settore sanitario. Tale riferimento esplicito, giustificato da profonde radici storiche, appare particolarmente significativo, ai fini che interessano, in quanto costituisce la dimostrazione "per tabulas" che il legislatore ha inteso pacificamente ascrivere alla "dirigenza" non solo il personale con funzioni e poteri tipicamente amministrativi e con responsabilita' di uffici gerarchicamente ordinati, ma anche quello svolgente funzioni professionali elevate quali sono appunto, tra le altre, quelle sanitarie. 6.1. Il che' trova puntuale conferma proprio nell'art. 3 del d. lgs.vo n. 29/1993, secondo il quale ai dirigenti non spetta solo la gestione amministrativa e quella finanziaria, ma anche quella "tecnica", dovendosi intendere per tale ogni attivita' che debba svolgersi sulla base di conoscenze professionali specifiche di settore. 6.2. E non a caso, il successivo art. 15, comma 2^, sotto la rubrica ''qualifiche dirigenziali nonche' di dirigente generale'' dispone espressamente che ''nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione..., le attribuzioni della dirigenza amlninistrativa non si estendono alla gestione della ricerca...''. Una siffatta esplicita previsione non sarebbe evidentemente necessaria, se non presupponendo che la gestione della ricerca rientri pur sempre fra le funzioni di livello dirigenziale, suscettibili, quindi, in astratto, di essere esercitate anche dai dirigenti amministrativi. 6.3. Nella stessa logica si muove, del resto, anche l'alt. 28 dello stesso decreto, laddove, al primo comma, nel disciplinare l'accesso alla qualifica di dirigente, avverte la necessita' di precisare che la disciplina ivi dettata non si applica al ''personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione'', precisazione anche in questo caso da ritenere superflua ove queste ultime qualifiche non fossero state dal legislatore ritenute ascrivibili al livello dirigenziale, ancorche' da assoggettare ad una regolamentazione particolare, quanto all'accesso. 6.4. Ma v'e' di piu': L'art. 19 del decreto n. 29/93, nel dettare la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali, menziona esplicitamente tra questi anche gli incarichi di ricerca, suddividendo egualmente questi ultimi tra il livello dirigenziale generale e quello dirigenziale ed applicando loro la medesima procedura prevista per tutti gli incarichi dirigenziali. 6.5. Il che trova, poi, ulteriore conferma nell'ordinamento di settore, risultante dall'accordo emanato con D.P.R. 12.2.1991, n. 171, in forza del quale i primi tre livelli professionali dei ricercatori e dei tecnologi si rivelano perfettamente omologhi a quelli diligenziali (cfr. art. 17), dei quali conservano, finanche, quanto al I livello, la denominazione formale (dirigente di ricerca e dirigente tecnologo). Il successivo art. 22, poi, con l'introdurre una apposita indennita', da', coerentemente, per presupposto che gli stessi accedano ad incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche. 6.6. V'e', infine, da aggiungere che il D.P.C.M. 11 marzo 1974, n. 374, recante norme sull'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici, che non risulta sia stato impugnato dagli odierni ricorrenti, prevede espressamente l'iscrizione a tale Albo dei ricercatori e tecnologi, come si evince chiaramente dall'allegato A, Tabella 2. 7. Dalla ricostruzione dell'anzidetto quadro normativo, appare evidente al Collegio che il personale de quo, una volta introdotta dalla legge n. 421/1992 una apposita area di contrattazione riservata al personale dirigenziale e alle sue specifiche tipologie professionali, non poteva che essere incluso, come correttamente effettuato dal Ministero della Funzione Pubblica, in quest'ultima area, dal momento che, altrimenti, sarebbe risultato violato proprio quel criterio di omogeneita' e di affinita' posto a fondamento della definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dagli artt. 45 e 46 del d. lgs.vo n. 29/1993. 8. Risulta, infine, manifestamente infondata anche la questione di costituzionalita' di quest'ultima norma sollevata con riferimento all'art. 76 Cost., atteso che, come si e' chiarito, il legislatore delegato, in subiecta materia, si e' mosso nell'ambito dei principi ispiratori della legge n. 421/1992. 9. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. Le spese di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi della fattispecie concreta, possono essere compensate nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, della CISL e delle persone fisiche intelvenute, mentre vanno poste a carico delle soccombenti, per quel che riguarda l'ANPRI-EPR, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez.I), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge. Condanna le Organizzazioni ricorrenti, in solido, al pagamento a vantaggio dell'ANPRI-EPR, delle spese, competenze ed onorari di giudizio, che liquida nella misura complessiva di L. 3.000.000 (tremilioni). Spese compensate nei confronti di tutte le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi deciso in Roma, addi 22 novembrre 1995, in Camera di Consiglio. Mario Egidio SCHINAIA Presidente Giuseppe MINICONE Consigliere Est.