ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI XIII Legislatura - Seduta del 11 Aprile 1997 Interrogazione Parlamentare con risposta in Commissione X o XIV SAONARA - Ai Ministri per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali e dell'Universita' e la Ricerca Scientifica. - Per sapere : - Premesso che: Il decreto del Presidente della Repubblica 171/1991, con la previsione, tra l'altro, di una progressione stipendiale per scatti biennali automatici e assegno aggiuntivo, disciplina in via normativa il trattamento economico dei docenti e ricercatori, compresi i ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca, i quali a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 171/1991 sono quindi posti in condizione di omogeneita' con i ricercatori delle Universita'; a norma della recente legge 15 Marzo 1997, N° 59, i docenti universitari sono stati esclusi dal regime di contrattazione e mantengono dunque il trattamento economico per legge; e' inoltre in corso di approvazione un provvedimento che attribuisce ai docenti, a partire dal 1 Gennaio 1997 un aumento del 9% circa (invece del 4% che sarebbe emerso dalla normativa vigente), che va ad aggiungersi al 6,24% gia' percepito per gli anni 1994/1996 con ripercussione sugli scatti biennali automatici di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 171/1991; il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che impegna il Governo ad integrare, nei prossimi anni - con le leggi finanziarie 1998-2000 - gli stipendi anche dei ricercatori universitari con miglioramenti economici proporzionalmente corrispondenti a quelli gia' ottenuti dai dirigenti dello Stato; emerge quindi una sostanziale equiparazione dei professori e dei ricercatori universitari alla dirigenza statale; tuttavia, nelle citate previsioni di integrazione economica non sono stati contemplati i ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca ( E.P.R.), la cui situazione contrattuale e' assolutamente ferma al contratto scaduto da ben sei anni, come ultimo rimasto tra i contratti nel Pubblico Impiego nel frattempo tutti rinnovati, aggiornati o integrati; nell'ambito dell'attivita' di ricerca da tempo riconosciuta come vitale e fondamentale per l'intera economia e lo sviluppo del Paese, i ricercatori e tecnologi degli E.P.R hanno la stessa competenza scientifica e lo stesso ruolo strategico dei ricercatori universitari, e svolgono identiche funzioni semplicemente in diverse strutture, ed hanno quindi certamente lo stesso titolo per essere equiparati alla dirigenza; il T.A.R. del Lazio, in una pronuncia in cui ribadiva che i principi generali della contrattazione nel pubblico impiego si applicano anche agli Enti Pubblici di Ricerca, rispetto ai quali non sono consentite interpretazioni riduttive dell'art.29 del decreto legislativo n.29/1993, ha stabilito che anche negli Enti Pubblici di Ricerca si devono stipulare due contratti distinti per dirigenza e personale non dirigente; nella stessa pronuncia, il TAR del Lazio ha chiarito che "... appare davvero singolare la tesi che pretende di escludere dalla dirigenza e dalle relative funzioni di responsabilita' coloro che sono dotati di quella particolare preparazione scientifica e tecnica essenziale per lo svolgimento delle attivita' dell'Ente ... Non v'e' dubbio infatti, che proprio coloro che siano dotati di specifica preparazione scientifica siano in grado di assolvere con competenza anche le funzioni ... tipiche del dirigente, soprattutto se le strutture svolgono attivita' scientifica ..."; per evitare quindi l'assurdo se non altro logico della creazione di ricercatori di serie A (quelli universitari equiparati alla dirigenza) e di serie B (quelli degli E.P.R. che secondo alcune proposte di rinnovo contrattuale avanzate dagli ARAN non solo non sarebbero equiparati alla dirigenza, ma perderebbero anche l'omogeneita' di trattamento come sopra descritta), occorre quanto meno tenere presente la determinazione dei ricercatori degli EPR, rappresentati dall'ANPRI-EPR, di mantenere l'omogeneita' con la componente maggioritaria della comunita' scientifica nazionale anche a costo di sacrificare qualche punto percentuale nel trattamento economico; tale determinazione e' stata espressa in assemblee svoltesi su tutto il territorio nazionale e ribadita nelle motivazioni allo sciopero del 14 Febbraio 1997; un compromesso in tale senso era stato ventilato peraltro dallo stesso presidente dell'ARAN, in un incontro con l'ANPRI che si era svolto precedentemente, il 23 Gennaio 1997; tuttavia, le organizzazioni sindacali confederate non solo non hanno appoggiato tale possibile soluzione alla vertenza dell'immobilita' contrattuale ferma da sei anni, ma autonomamente e senza consultarsi con l'ANPRI-EPR, rompendo quindi l'unitarieta' di trattative sino ad allora realizzatasi, hanno chiesto al governo un generico ed imprecisato "pronto ripristino di una normale agibilita' contrattuale senza chiusure di principio e senza le turbative di pasticciate ipotesi della controparte" con cio' introducendo un nuovo elemento di confusa incertezza rispetto ai punti fermi raggiunti, evidenziato dalla successiva, altrimenti inspiegabile durezza dei rappresentanti del Governo nei confronti dell'ANPRI-EPR; in conclusione, non solo il contratto dei ricercatori degli EPR e' fermo e scaduto da sei anni, ma le gia' difficili trattative sembrano essere giunte in un vicolo cieco; le attuali proposte dell'ARAN lascerebbero intendere uno smantellamento del sistema retributivo del decreto del Presidente della Repubblica 171/1991, anche contro le ultime determinazioni di compromesso raggiunte -; (per sapere) se non ritengano in accordo da quanto emerge dalle precedenti considerazioni, che occorrano delle precise direttive da parte del Governo all' ARAN, per procedere nel da tempo dovuto rinnovo del contratto dei ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, scaduto da sei anni; se tali direttive non debbano tenere presenti gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ed i principi di logica come esposti nelle considerazioni che precedono, oltre alla fondamentale importanza che assume il trasferimento delle conoscenze dalla ricerca al contesto economico e produttivo, in un contesto di crescente globalizzazione e specializzazione dei mercati; se non intendano adoperarsi per quanto di loro competenza, per facilitare un in dirizzo governativo chiaro che consenta la definizione dello stato giuridico dei ricercatori degli EPR i quali attendono il riconoscimento della dignita' professionale che dovrebbe loro competere per ruolo istituzionale; se tutto cio' non possa venire salvaguardato, in attesa di definizione possibile in seguito a proposte dell'ARAN piu' precise e coerenti di quelle attuali, in conformita' a direttive governative necessarie nel senso anzidetto, tramite la conclusione di un contratto-ponte con scadenza alla fine dell'anno corrente, che mantenga l'omogeneita' all'interno della comunita' scientifica nazionale nonche' l'assetto presente emergente alla normativa in vigore. (5-02019)