ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
XIII Legislatura - Seduta del 11 Aprile 1997

Interrogazione Parlamentare con risposta in Commissione X o XIV

SAONARA - Ai Ministri per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali e
dell'Universita' e la Ricerca Scientifica. - Per sapere :
- Premesso che:

Il decreto del Presidente della Repubblica 171/1991, con la previsione, tra
l'altro, di una progressione stipendiale per scatti biennali automatici e
assegno aggiuntivo, disciplina in via normativa il trattamento economico
dei docenti e ricercatori, compresi i ricercatori degli Enti Pubblici di
Ricerca, i quali a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica
171/1991 sono quindi posti in condizione di omogeneita' con i ricercatori
delle Universita';

a norma della recente legge 15 Marzo 1997, N° 59, i docenti universitari
sono stati esclusi dal regime di contrattazione e mantengono dunque il
trattamento economico per legge; e' inoltre in corso di approvazione un
provvedimento che attribuisce ai docenti, a partire dal 1 Gennaio 1997 un
aumento del 9% circa (invece del 4% che sarebbe emerso dalla normativa
vigente), che va ad aggiungersi al 6,24% gia' percepito per gli anni
1994/1996 con ripercussione sugli scatti biennali automatici di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 171/1991;

il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che impegna il
Governo ad integrare, nei prossimi anni - con le leggi finanziarie
1998-2000 - gli stipendi anche dei ricercatori universitari con
miglioramenti economici proporzionalmente corrispondenti a quelli gia'
ottenuti dai dirigenti dello Stato; emerge quindi una sostanziale
equiparazione dei professori e dei ricercatori universitari alla dirigenza
statale;

tuttavia, nelle citate previsioni di integrazione economica non sono stati
contemplati i ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca ( E.P.R.), la cui
situazione contrattuale e' assolutamente ferma al contratto scaduto da ben
sei anni, come ultimo rimasto tra i contratti nel Pubblico Impiego nel
frattempo tutti rinnovati, aggiornati o integrati;

nell'ambito dell'attivita' di ricerca da tempo riconosciuta come vitale e
fondamentale per l'intera economia e lo sviluppo del Paese, i ricercatori e
tecnologi degli E.P.R hanno la stessa competenza scientifica e lo stesso
ruolo strategico dei ricercatori universitari, e svolgono identiche
funzioni semplicemente in diverse strutture, ed hanno quindi certamente lo
stesso titolo per essere equiparati alla dirigenza;

il T.A.R. del Lazio, in una pronuncia in cui ribadiva che i principi
generali della contrattazione nel pubblico impiego si applicano anche agli
Enti Pubblici di Ricerca, rispetto ai quali non sono consentite
interpretazioni riduttive dell'art.29 del decreto legislativo n.29/1993, ha
stabilito che anche negli Enti Pubblici di Ricerca si devono stipulare due
contratti distinti per dirigenza e personale non dirigente;

nella stessa pronuncia, il TAR del Lazio ha chiarito che "... appare
davvero singolare la tesi che pretende di escludere dalla dirigenza e dalle
relative funzioni di responsabilita' coloro che sono dotati di quella
particolare preparazione scientifica e tecnica essenziale per lo
svolgimento delle attivita' dell'Ente ... Non v'e' dubbio infatti, che
proprio coloro che siano dotati di specifica preparazione scientifica siano
in grado di assolvere con competenza anche le funzioni ... tipiche del
dirigente, soprattutto se le strutture svolgono attivita' scientifica ...";

per evitare quindi l'assurdo se non altro logico della creazione di
ricercatori di serie A (quelli universitari equiparati alla dirigenza) e di
serie B (quelli degli E.P.R. che secondo alcune proposte di rinnovo
contrattuale avanzate dagli ARAN non solo non sarebbero equiparati alla
dirigenza, ma perderebbero anche l'omogeneita' di trattamento come sopra
descritta), occorre quanto meno tenere presente la determinazione dei
ricercatori degli EPR, rappresentati dall'ANPRI-EPR, di mantenere
l'omogeneita' con la componente maggioritaria della comunita' scientifica
nazionale anche a costo di sacrificare qualche punto percentuale nel
trattamento economico; tale determinazione e' stata espressa in assemblee
svoltesi su tutto il territorio nazionale e ribadita nelle motivazioni allo
sciopero del 14 Febbraio 1997; un compromesso in tale senso era stato
ventilato peraltro dallo stesso presidente dell'ARAN, in un incontro con
l'ANPRI che si era svolto precedentemente, il 23 Gennaio 1997;

tuttavia, le organizzazioni sindacali confederate non solo non hanno
appoggiato tale possibile soluzione alla vertenza dell'immobilita'
contrattuale ferma da sei anni, ma autonomamente e senza consultarsi con
l'ANPRI-EPR, rompendo quindi l'unitarieta' di trattative sino ad allora
realizzatasi, hanno chiesto al governo un generico ed imprecisato "pronto
ripristino di una normale agibilita' contrattuale senza chiusure di
principio e senza le turbative di pasticciate ipotesi della controparte"
con cio' introducendo un nuovo elemento di confusa incertezza rispetto ai
punti fermi raggiunti, evidenziato dalla successiva, altrimenti
inspiegabile durezza dei rappresentanti del Governo nei confronti
dell'ANPRI-EPR;

in conclusione, non solo il contratto dei ricercatori degli EPR e' fermo e
scaduto da sei anni, ma le gia' difficili trattative sembrano essere giunte
in un vicolo cieco;

le attuali proposte dell'ARAN lascerebbero intendere uno smantellamento del
sistema retributivo del decreto del Presidente della Repubblica 171/1991,
anche contro le ultime determinazioni di compromesso raggiunte -;

(per sapere) se non ritengano in accordo da quanto emerge dalle precedenti
considerazioni, che occorrano delle precise direttive da parte del Governo
all' ARAN, per procedere nel da tempo dovuto rinnovo del contratto dei
ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, scaduto da sei
anni;

se tali direttive non debbano tenere presenti gli orientamenti della
giurisprudenza amministrativa ed i principi di logica come esposti nelle
considerazioni che precedono, oltre alla  fondamentale importanza che
assume il trasferimento delle conoscenze dalla ricerca al contesto
economico e produttivo, in un contesto di crescente globalizzazione e
specializzazione dei mercati;

se non intendano adoperarsi per quanto di loro competenza, per facilitare
un in dirizzo governativo chiaro che consenta la definizione dello stato
giuridico dei ricercatori degli EPR i quali attendono il riconoscimento
della dignita' professionale che dovrebbe loro competere per ruolo
istituzionale;

se tutto cio' non possa venire salvaguardato, in attesa di definizione
possibile in seguito a proposte dell'ARAN piu' precise e coerenti di quelle
attuali, in conformita' a direttive governative necessarie nel senso
anzidetto, tramite la conclusione di un contratto-ponte con scadenza alla
fine dell'anno corrente, che mantenga l'omogeneita' all'interno della
comunita' scientifica nazionale nonche' l'assetto presente emergente alla
normativa in vigore. (5-02019)