ANPRI
Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca
Aderente a CIDA
Federdirigenti Funzione Pubblica
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Area di contrattazione autonoma per Ricercatori e Tecnologi:
testo approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali
del Senato
Con l'emendamento 7.108 passato in senato nella
seduta della I commissione Affari Costituzionali n. 114
del 14 marzo 2002 il comma 4 (poi divenuto comma 5
nella redzione finale del testo approvato dalla
Commissione) dell'art. 7 del ddl 1052 risulta così
modificato:
4. Al comma 2 dell¹articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo
periodo, è inserito il seguente: «I professionisti
degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica
funzionale,i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca compresi quelli dell'ENEA costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza,
in separata sezione, un¹area contrattuale autonoma,
nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni». "
Di conseguenza l'art. 40 del decreto legislativo 165/2001
viene modificato al comma 2 in questo senso:
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 15 del d.lgs n. 470 del 1993 e
dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni
sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per
l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni.
(aggiungere secondo il comma 4 art 7 ddl 1052 il seguente
periodo).
«I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti
alla X qualifica funzionale,i ricercatori e i tecnologi
degli enti di ricerca compresi quelli dell'ENEA
costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa
a carico delle amministrazioni interessate, unitamente
alla dirigenza, in separata sezione, una'rea contrattuale
autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni».
Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui
all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali
che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad
albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura
contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli,
le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa
si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure
negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere
ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere
in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva
e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti.