ANPRI
Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca

Aderente a CIDA
Federdirigenti Funzione Pubblica
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Area di contrattazione autonoma per Ricercatori e Tecnologi:
testo approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato
Con l'emendamento 7.108 passato in senato nella seduta della I commissione Affari Costituzionali n. 114 del 14 marzo 2002 il comma 4 (poi divenuto comma 5 nella redzione finale del testo approvato dalla Commissione) dell'art. 7 del ddl 1052 risulta così modificato: 4. Al comma 2 dell¹articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale,i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'ENEA costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un¹area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni». " Di conseguenza l'art. 40 del decreto legislativo 165/2001 viene modificato al comma 2 in questo senso: Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 1 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998) 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. (aggiungere secondo il comma 4 art 7 ddl 1052 il seguente periodo). «I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale,i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca compresi quelli dell'ENEA costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, una'rea contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni». Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.