COMUNICATO ENEA 5.3.1998 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Il 27 Febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di
Decreto Legislativo, relativo al cosiddetto "cervello" del sistema ricerca.
L'art. 6 di tale decreto prevede che esso si applichi solo parzialmente
all'ENEA "limitatamente all'attivita' di ricerca da esso svolta".
Tale formulazione non e' giustificata ed e' contraddittoria e discriminante
poiche' le stesse norme che si applicherebbero all'ENEA solo parzialmente
si applicano invece per intero, oltre che agli Enti del comparto della
ricerca, ad Enti che in tale comparto non sono e comunque si applicano
indipendentemente dal fatto che tali Enti svolgano attivita' di ricerca
(vedi ad es. i casi di ASI ed ANPA).
Tale formulazione, se confermata, aggraverebbe la gia' difficile situazione
dell'ENEA in quanto permetterebbe di continuare ad attribuire all'ENEA un
ordinamento 'atipico' rispetto a quello di tutti gli altri Enti Pubblici di
Ricerca, quando proprio l'atipicita' dell'ente e' all'origine del suo stato
di crisi, ripetutamente denunciato da Commissioni Parlamentari.
Tale crisi inoltre, trova specifiche responsabilita' all'interno della
classe dirigente ENEA che, proprio in virtu' dell'atipicita' della
situazione normativa dell'ENEA, ha goduto e gode di prerogative tipicamente
'aziendali' senza tuttavia dover rispondere ai criteri di valutazione che
cio' comporta nelle aziende operanti sul mercato.
Nel passato le argomentazioni a sostegno della "atipicita'" dell'ENEA, che
si fondavano su una pretesa specificita' della missione dell'Ente, hanno
nascosto la volonta' di giustificare intollerabili privilegi.
La scelta di non ricondurre l'ENEA al rispetto delle regole di
organizzazione e controllo valide per la totalita' degli Enti Pubblici di
Ricerca, porrebbe una seria ipoteca sulla credibilita' della effettiva
volonta' del Governo di risanare e razionalizzare la Pubblica
Amministrazione.
Cio' contraddice peraltro quanto affermato all'art. 51, coma 7, della legge
27 dicembre 1997, n.449 "Misure per la stabilizzazione della Finanza
Pubblica" che recita: "ai fini dell'applicazione della presente legge per
Enti di Ricerca o per Enti Pubblici di Ricerca si intendono i soggetti di
cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' l'ENEA".
Tale formulazione, inoltre, e' ambigua poiche' sembra prevedere la
coesistenza nello stesso Ente di norme e procedure diverse a seconda del
tipo di attivita', senza che siano individuate le attivita', diverse dalla
ricerca, che l'ENEA potrebbe svolgere in modo cosi' ampio da giustificare
l'applicazione di una normativa specifica.
Non e' chiaro poi quali potrebbero essere tali attivita', soprattutto
considerando che l'ENEA, essendo un Ente Pubblico, non puo' svolgere
attivita' in concorrenza con le imprese private che operano sul mercato,
che il trasferimento di conoscenze e tecnologie puo' essere realizzato solo
da chi svolge le attivita' di ricerca che ne sono all'origine, che le
attivita' di diffusione dell'informazione non possono assorbire molte
persone in piu' di quelle attualmente gia' attive, nell'Ente, in questo
settore (circa un centinaio su circa tremila e cinquecento).
Tutto cio' premesso, l'ANPRI chiede la correzione dell'art. 6 dello schema
di Decreto Legislativo, in conformita' con quanto stabilito nella Legge
Finanziaria e con quanto gia' contenuto nella precedente proposta di schema
di Decreto Legislativo presentata dal MURST, che prevedono entrambe l'ENEA
a pieno titolo nel sistema della ricerca.
Il Segretario Generale ANPRI-EPR