COMUNICATO ENEA 5.3.1998 SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Il 27 Febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto Legislativo, relativo al cosiddetto "cervello" del sistema ricerca.
L'art. 6 di tale decreto prevede che esso si applichi solo parzialmente all'ENEA "limitatamente all'attivita' di ricerca da esso svolta".
Tale formulazione non e' giustificata ed e' contraddittoria e discriminante poiche' le stesse norme che si applicherebbero all'ENEA solo parzialmente si applicano invece per intero, oltre che agli Enti del comparto della ricerca, ad Enti che in tale comparto non sono e comunque si applicano indipendentemente dal fatto che tali Enti svolgano attivita' di ricerca (vedi ad es. i casi di ASI ed ANPA).
Tale formulazione, se confermata, aggraverebbe la gia' difficile situazione dell'ENEA in quanto permetterebbe di continuare ad attribuire all'ENEA un ordinamento 'atipico' rispetto a quello di tutti gli altri Enti Pubblici di Ricerca, quando proprio l'atipicita' dell'ente e' all'origine del suo stato di crisi, ripetutamente denunciato da Commissioni Parlamentari.
Tale crisi inoltre, trova specifiche responsabilita' all'interno della classe dirigente ENEA che, proprio in virtu' dell'atipicita' della situazione normativa dell'ENEA, ha goduto e gode di prerogative tipicamente 'aziendali' senza tuttavia dover rispondere ai criteri di valutazione che cio' comporta nelle aziende operanti sul mercato.
Nel passato le argomentazioni a sostegno della "atipicita'" dell'ENEA, che si fondavano su una pretesa specificita' della missione dell'Ente, hanno nascosto la volonta' di giustificare intollerabili privilegi.
La scelta di non ricondurre l'ENEA al rispetto delle regole di organizzazione e controllo valide per la totalita' degli Enti Pubblici di Ricerca, porrebbe una seria ipoteca sulla credibilita' della effettiva volonta' del Governo di risanare e razionalizzare la Pubblica Amministrazione.
Cio' contraddice peraltro quanto affermato all'art. 51, coma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449 "Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica" che recita: "ai fini dell'applicazione della presente legge per Enti di Ricerca o per Enti Pubblici di Ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' l'ENEA".
Tale formulazione, inoltre, e' ambigua poiche' sembra prevedere la coesistenza nello stesso Ente di norme e procedure diverse a seconda del tipo di attivita', senza che siano individuate le attivita', diverse dalla ricerca, che l'ENEA potrebbe svolgere in modo cosi' ampio da giustificare l'applicazione di una normativa specifica.
Non e' chiaro poi quali potrebbero essere tali attivita', soprattutto considerando che l'ENEA, essendo un Ente Pubblico, non puo' svolgere attivita' in concorrenza con le imprese private che operano sul mercato, che il trasferimento di conoscenze e tecnologie puo' essere realizzato solo da chi svolge le attivita' di ricerca che ne sono all'origine, che le attivita' di diffusione dell'informazione non possono assorbire molte persone in piu' di quelle attualmente gia' attive, nell'Ente, in questo settore (circa un centinaio su circa tremila e cinquecento).
Tutto cio' premesso, l'ANPRI chiede la correzione dell'art. 6 dello schema di Decreto Legislativo, in conformita' con quanto stabilito nella Legge Finanziaria e con quanto gia' contenuto nella precedente proposta di schema di Decreto Legislativo presentata dal MURST, che prevedono entrambe l'ENEA a pieno titolo nel sistema della ricerca.

Il Segretario Generale ANPRI-EPR