COMUNICATO DEL 31.3 1998 AI RICERCATORI DELL'INFN
SU RICORSO INDENNITA' RICERCA

Con riferimento al comunicato del 29.12.97, vi informo che il Consiglio di Stato ha emesso la decisione (n.211/98) sul ricorso dell'INFN per la riforma della sentenza del TAR del Lazio n.291 del 24.3.1992, riguardante l'indennità di ricerca prevista dal DPR 568/87.

Il ricorso al TAR era stato fatto dall'ANPRI e da ricercatori dell'INFN.

Il Consiglio ha deciso che l'indennità di ricerca spettava ai ricercatori con decorrenza 1 gennaio 1986, come sostenuto dall'ANPRI, e non 1 gennaio 1988, come sostenuto invece dall'INFN, ma ha stabilito (contro la posizione espressa dall'ANPRI) che tale indennità andava conguagliata con i compensi previsti da istituti contrattuali precedenti il DPR 568/87 e cioè: compensi per lavoro straordinario, indennità di incentivazione, incarichi di coordinamento, maggiorazioni stipendiali anticipate (DPR 346/83 art.12 c.4).

Come sapete, il CNR e altri enti hanno a suo tempo pagato l'indennità (conguagliandola con i compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione) a far data dal 1 gennaio 1986, con interessi e rivalutazione. L'INFN ha invece impugnato le numerose sentenze del TAR, analoghe alla 291, sostenendo la decorrenza 1 gennaio 1988.

Questa decisione del Consiglio di Stato chiude definitivamente la vicenda.

Ora si tratta di ottenere dall'INFN il pagamento dell'indennità (con rivalutazione ed interessi) non solo per i ricercatori ricorrenti, ai quali si riferisce la sentenza n.291/92 del TAR, ma anche per gli altri, per i quali il TAR ha emesso analoghe sentenze o che, comunque, ne avevano diritto.

Di questo l'ANPRI parlerà in un prossimo incontro con la delegazione dell'Istituto.

Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR
Dott.ssa Vincenza Celluprica