Il Segretario Generale

Data: Roma 12.1.1998
Prot. N. 251

Oggetto: sentenza Consiglio di Stato su indennita' di ricerca

Ai ricercatori dell'INFN

Cari colleghi,
faccio seguito al comunicato del 2.12.97 per informarvi che il 16 dic. ha avuto luogo l'udienza del Consiglio di Stato sull'appello dellINFN contro la sentenza del TAR del Lazio n.291/92 , riguardante l'indennità di ricerca (D.P.R. 568/87).
Per conoscere la decisione del Consiglio occorre attendere la sua pubblicazione, vale a dire sei-sette mesi. Sembrerebbe, comunque, che il ricorso dell'INFN sia stato accolto per quanto di ragione, cioè solo in parte. E' molto probabile che il Consiglio, confermando precedenti decisoni, non abbia accolto il ricorso per la parte riguardante la decorrenza dell'indennità di ricerca.
L'INFN, infatti, ha sostenuto: 1) che l'indennità debba ricorre dall' 1.1.88 e 2) che tale indennità debba assorbire, oltre che il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di incentivazione, anche le maggiorazioni stipendiali di cui al 3° e 4° comma dell'art.12 del DPR 346/83 (i cosidetti gradoni) e le maggiorazioni per incarichi di coordinamento, di cui all'art.29 del DPR 411/76.
In alcuni pareri e decisioni del 1994 (v. ad es.le decisioi n.958 del 28.11.94 e n.132 del 14.2.94) il Consiglio di Stato si è espresso in accordo con quanto sostenuto al punto 2), ma contro quanto si dice al punto 1), confermando con cị le sentenze del TAR che hanno indicato, come data di decorrenza dell'indennità di ricerca l'1.1.86. C'è quindi da attendersi che, con ogni probabilità, il Consiglio abbia ribadito che l'indennità di ricerca spettava dal 1.1.1986.
Con i migliori saluti

Vincenza Celluprica