Il Segretario Generale
Data: Roma 12.1.1998
Prot. N. 251
Oggetto: sentenza Consiglio di Stato su indennita' di ricerca
Ai ricercatori dell'INFN
Cari colleghi,
faccio seguito al comunicato del 2.12.97 per informarvi che il 16 dic. ha
avuto luogo l'udienza del Consiglio di Stato sull'appello dellINFN contro
la sentenza del TAR del Lazio n.291/92 , riguardante l'indennità di ricerca
(D.P.R. 568/87).
Per conoscere la decisione del Consiglio occorre attendere la sua
pubblicazione, vale a dire sei-sette mesi. Sembrerebbe, comunque, che il
ricorso dell'INFN sia stato accolto per quanto di ragione, cioè solo in
parte. E' molto probabile che il Consiglio, confermando precedenti
decisoni, non abbia accolto il ricorso per la parte riguardante la
decorrenza dell'indennità di ricerca.
L'INFN, infatti, ha sostenuto: 1) che l'indennità debba ricorre dall'
1.1.88 e 2) che tale indennità debba assorbire, oltre che il compenso
per lavoro straordinario e l'indennità di incentivazione, anche le
maggiorazioni stipendiali di cui al 3° e 4° comma dell'art.12 del DPR
346/83 (i cosidetti gradoni) e le maggiorazioni per incarichi di
coordinamento, di cui all'art.29 del DPR 411/76.
In alcuni pareri e decisioni del 1994 (v. ad es.le decisioi n.958 del
28.11.94 e n.132 del 14.2.94) il Consiglio di Stato si è espresso in
accordo con quanto sostenuto al punto 2), ma contro quanto si dice al punto
1), confermando con cị le sentenze del TAR che hanno indicato, come data
di decorrenza dell'indennità di ricerca l'1.1.86. C'è quindi da attendersi
che, con ogni probabilità, il Consiglio abbia ribadito che l'indennità di
ricerca spettava dal 1.1.1986.
Con i migliori saluti
Vincenza Celluprica