Data: 1.12.97
Prot. 229

Ai ricercatori dell'INFN

Oggetto: Ricorsi indennita' di ricerca ex D.P.R. 568/1987

Cari colleghi,
l'INFN con delibera del 15 luglio 1988, disponeva che l'indennità aggiuntiva di ricerca prevista dal DPR 568/1987 (art. 20 c.5) andava corrisposta ai ricercatori dal 1° gennaio 1988.

A suo tempo l'ANPRI e numerosi ricercatori hanno fatto ricorso al TAR contro la delibera dell'INFN e analoghe delibere di altri EPR, in quanto il DPR 568/97 (art.1 c.2) fa decorrere dal 1° gennaio 1986 gli effetti economici dell'Accordo sindacale recepito dal DPR 568/87.

Il TAR del Lazio, con numerose sentenze riguardanti vari EPR, ha dato ragione all'ANPRI, sostenendo che l'indennità di ricerca decorre dal 1° gennaio 1986.

Il CNR e altri EPR, a seguito delle sentenze del TAR hanno pagato l'indennità dal 1.1.1986.

L'INFN ha invece impugnato presso il Consiglio di Stato la sentenza N.291 del 24.3.92, riguardante il primo dei ricorsi dei ricercatori INFN esaminato dal TAR (altre venti sentenze che confermano la prima sono state emesse a gennaio 97).
L'ANPRI si è costituita presso il Consiglio di Stato in difesa dei ricercatori. Giunge oggi notizia che l'udienza è stata fissata per il 16.12.1997.
Se la decisione sarà favorevole l'ANPRI, come già fatto per gli altri enti, si impegnerà nei confronti dell'INFN affinché venga corrisposta a tutti i ricercatori dell'Istituto aventi diritto e non solo al firmatario del ricorso, Calogero Natoli, l'indennità di ricerca per gli anni 1986 e 1987, con relativi interessi e rivalutazione.
Con i migliori saluti

Dr.ssa Vincenza Celluprica
Segretario Generale ANPRI-EPR