COMUNICATO del 2.6.1998 SULL'INDENNITA' DI RICERCA

Ai ricercatori e tecnologi dell'INFN

Cari colleghi,

sono costretta a ritornare sulla questione ricorsi per l'indennita' di ricerca ex DPR 568/87 per ristabilire la verita', a seguito della dichiarazione di Massimo Pallotta del 1.6.98, contenente menzogne e calunnie che hanno provocato confusione tra i ricercatori dell'INFN e rischiano di compromettere l'azione che l'ANPRI sta svolgendo per ottenere per tutti gli aventi diritto l'indennita' stessa.

Ecco il quadro della situazione, limitatamente, per brevita', al CNR e INFN. Nel 1988 l'ANPRI ha promosso numerosi ricorsi, in tutta Italia, contro diversi Enti del comparto, su varie questioni riguardanti l'applicazione del contratto, tra cui la decorrenza dell'indennita' di ricerca.

La prima sentenza del TAR del Lazio e' la n.71 del 1991, e riguarda il CNR. Con essa il TAR stabilisce che la data di decorrenza dell'indennita' e' l'1.1.86 e indica gli emolumenti previsti dai precedenti contratti (e gia' a suo tempo percepiti) da conguagliare. Il CNR decide di pagare l'indennita' dall'1.1.86, ma fa appello al Consiglio di Stato per la parte che riguarda il conguaglio. L'ANPRI e i ricercatori fanno atto di costituzione presso il Consiglio di Stato contro tale appello. Il Consiglio di Stato, nel 1994, emette la decisione n.958, in cui la decorrenza dell'indennita' e' confermata in modo indiretto.

Nel 1992 il TAR emette la sentenza n.291, riguardante, oltre ad alcuni ricercatori del CNR, Calogero Natoli e Mariella Paciello dell'INFN. La sentenza conferma da decorrenza 1.1.86. L'INFN fa appello al Consiglio di Stato (limitatamente a Natoli e Paciello) nel 1992, sia sulle voci da conguagliare sia sulla decorrenza dell'indennita'. L'ANPRI e i ricercatori presentano al Consiglio di Stato un atto di costituzione contro l'appello.

A queste due sentenze ne seguono altre che ricalcano le prime. La n.1238 del 1994, riguarda sia il CNR e che l'INFN. Viene appellata dal CNR sul conguaglio, dall'INFN anche sulla decorrenza. Contro l'appello si costituiscono l'ANPRI e i ricercatori.

La n.1205 del 1996 riguarda Cuttone e Ferrari dell'INFN. Seguono appello dell'Ente e costituzione presso il Consiglio di Stato dell'ANPRI e dei due interessati.

La n.819 del 1996 riguarda Benvenuti, Mazzanti, Vignudelli e Cannata dell'INFN. L'INFN non la impugna subito, ma solo un anno dopo, nel maggio 1997, dopo l'istanza di prelievo dell'ANPRI (v. sotto).

Tralascio le circa quaranta sentenze del TAR riguardanti l'indennita' alle fasce differenziate e il riconoscimento integrale dell'anzianita' in caso di passaggio di fascia, emesse nel 1992, '93, '95, '96.

Nel gennaio 1997 il TAR emette 20 sentenze (nn.3-22/1997), riguardanti insieme il CNR e l'INFN, con le quali si conferma la data di decorrenza dell'indennita' e le voci da conguagliare. Anche queste sentenze non vengono appellate subito.

A questo punto della vicenda l'ANPRI, in data 6 maggio 1997, presenta al Consiglio di Stato "Istanza di prelievo" per Natoli e Paciello, il PRIMO DEGLI APPELLI DELL'INFN, per ottenere l'udienza. Cio' allo scopo di avere la sentenza definitiva, in base alla quale chiedere all'INFN di non procedere agli appelli delle 20 sentenze del gennaio (nn.3-22) e pagare a tutti i ricercatori aventi diritto l'indennita'.

L'udienza del Consiglio di Stato ha avuto luogo il 16 dicembre 1997, ma la sentenza (n.211/1998), che conferma la decorrenza 1.1.86 per l'indennita' di ricerca, e' stata pubblicata in febbraio. L'INFN, pertanto, ha proceduto ad appellare le sentenze nn.3-22/1997 (riguardanti praticamente tutti coloro che hanno fatto ricorso nel 1988) in data 9 e 19 febbraio 1998.

Per l'ANPRI si e' quindi posto il problema se costituirsi subito in Consiglio di Stato o convincere l'Ente a estendere a tutti i ricercatori aventi diritto la decisione riguardante Natoli e Paciello, senza attendere l'esito degli ultimi appelli, vale a dire anni.

Premesso che la scadenza per l'atto di costituzione da parte dell'ANPRI e degli interessati e' di "10 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA" e che i tempi del Consiglio sono lunghissimi, l'ANPRI ha dato disposizioni allo Studio legale di preparare la memoria di costituzione, sia per le sentenze nn.3-22/1997 sia per la sentenza n.819/1996 (riguardante Benvenuti ed altri), ma ne tiene sospesa la presentazione, in attesa di avere dall'INFN una risposta alla richiesta dell'ANPRI di estendere gli effetti della decisione n.211/1998 a tutti i ricercatori aventi diritto, che abbiano o no fatto ricorso.

Come vi ho detto nel comunicato del 31.3.98, la decisione n.211/1998 "chiude definitivamente la vicenda", in quanto il Consiglio di Stato, quando prendesse in esame gli altri appelli, non potrebbe che confermare tale decisione. Tuttavia, mentre il pagamento dell'indennita' a Natoli e Paciello e' un atto dovuto, e l'INFN negli incontri con l'ANPRI del 16 aprile e dell'8 maggio ha dichiarato che paghera', l'estensione a tutti gli aventi diritto e', invece, una decisione che l'Ente deve prendere in base a criteri di opportunita' e di buona amministrazione. Percio', sempre nel comunicato del 31.3.98, vi ho anche detto che "ora si tratta di OTTENERE dall'INFN il pagamento dell'indennita' (con rivalutazione ed interessi) non solo per i ricercatori ricorrenti, ai quali si riferisce la sentenza 291/92, ma anche per tutti gli altri".

Infatti, come vi ho comunicato in data 27.5.98, negli incontri del 16 aprile e dell'8 maggio l'ANPRI, con buoni argomenti, ha chiesto all'INFN di operare la suddetta estensione.

Qualora la risposta fosse negativa, e solo allora, sarebbe necessario presentare un atto di costituzione al Consiglio di Stato contro l'appello dell'INFN delle sentenze 3-22/1998. In questo caso ci sarebbe tutto il tempo per provvedere a raccogliere le firme di tutti gli interessati e l'ANPRI, come ho gia' detto, SI FAREBBE CARICO DELLE SPESE.

Questi sono i dati, che, peraltro, possono essere verificati da chiunque. Per quanto riguarda la "dichiarazione" di Pallotta del 1.6.98, le assurdita' le insinuazioni e l'esplicita calunnia sono palesi.

Dice Pallotta "solo il fascicolo riguardante Natoli e la Paciello e' stato mandato (sic!) al Consiglio di Stato con i risultati noti" e "il fascicolo riguardante Natoli e Paciello ha terminato l'iter senza che fosse necessaria una seconda firma".

Tali affermazioni sono in palese contraddizione, mascherata da una terminologia impropria, capace di indurre in inganno chi non ha pratica delle procedure. Non esiste infatti "il fascicolo" che viene "mandato" al Consiglio di Stato, ma un atto di costituzione in un appello, che deve essere sottoscritto dagli appellanti. Se e' vero, come e' vero (v. testo della decisione 211/98 del Consiglio di Stato) che c'e' stato un atto di costituzione di Natoli e Paciello presso il Consiglio di Stato, essi hanno FIRMATO DUE VOLTE, una volta sul ricorso al TAR e una seconda sull'atto di costituzione contro l'appello dell'INFN.

Pertanto non e' vero, come dice Pallotta, che "l'attuale ulteriore raccolta di firme indetta dall'ANPRI sembra indirizzata solo alla discriminazione di coloro che nel frattempo si sono staccati dall'ANPRI o non sono graditi all'attuale dirigenza (sic!)". In realta', se l'INFN decidesse di non pagare a tutti l'indennita', i ricercatori dovrebbero firmare l'atto di costituzione contro l'appello dell'INFN avverso le sentenze 3-22/1998.

Quanto poi al fatto che "solo il fascicolo" Natoli/Paciello sia stato "mandato" al Consiglio di Stato, la ragione e' puramente cronologica, dal momento che, come ricordato, l'appello dell'INFN contro Natoli e Paciello risale al 1992, mentre quelli contro le altre sentenze sono del febbraio 1998 e l'ANPRI sta facendo il possibile per ottenere subito il pagamento dell'indennita' per tutti senza doversi costituire.

Ma veniamo al "tacito accordo tra ANPRI e INFN" per far "pagare solo coloro che hanno fatto ricorso anche al Consiglio di Stato". Ne sarebbe prova la lettera da me inviata a Natoli sulla data del pagamento, una comunicazione che e' un atto dovuto, dal momento che tutta la questione "ricorsi" e' stata gestita dall'ANPRI e non dai ricercatori ricorrenti (circa 1500), sia nei riguardi dello studio legale che nei rapporti con gli Enti. Ma, soprattutto, a che pro l'ANPRI avrebbe fatto un tale accordo?

E' noto quanto i ricorsi siano costati all'ANPRI in termini di impegno intellettuale, organizzativo e finanziario. E' ovvio che l'Associazione cerchi di ottenere il maggior beneficio possibile per il maggior numero possibile di ricercatori. Lo scopo di un'Associazione rappresentativa e' di ampliare il consenso, non di restringerlo. L'ANPRI infatti, negli altri Enti ha ottenuto il pagamento dell'indennita' per TUTTI GLI AVENTI DIRITTO e non solo per i ricorrenti.

Pallotta ha avuto i suoi motivi per fare la "dichiarazione" che ha fatto. Dopo dieci anni di battaglie giudiziarie condotte dall'ANPRI, con impegno di tempo e di soldi e con successo (l'indennita' e' stata pagata negli altri Enti!) si propone come il salvatore che "si prende cura di promuovere e seguire il ricorso presso il Consiglio di Stato" (!!). Ma per per fare il salvatore bisognava pur dire che l'ANPRI e' il nemico che stringe "taciti accordi" con la controparte.

Quello che stupisce e' che ci siano ricercatori dell'INFN che danno credito ad operazioni di questo tipo.

Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR
Dott.ssa Vincenza Celluprica