STUDIO LEGALE LORENZONI

3 Giugno 1998

Spett.le
ANPRI-EPR
Via G.B. Morgagni 30E
00161 ROMA

INFN - Contenzioso relativo all'indennita' di ricerca - ns. rif. D078

come da richiesta della Dott.ssa Vincenza Celluprica, preciso i termini della questione relativa al contenzioso con l'INFN concernente la speciale indennita' di ricerca di cui all'art. 20, 5° comma del DPR 28.9.1987, N. 568.

1. Con ricorso al TAR del Lazio notificato il 30 Settembre 1988, l'ANPRI-EPR, in persona del legale rappresentante p.t. ed alcuni ricercatori del CNR e dell'INFN hanno chiesto che fosse accertato il diritto al pagamento dell'indennita' di ricerca con decorrenza dall'1.1.1986.
I ricercatori dell'INFN interessati a questo primo ricorso sono stati i dottori Calogero Natoli e Maria Luisa Paciello.

2. Questo ricorso e' stato deciso favorevole con sentenza n. 291 del 24 Marzo 1992 della III Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, avverso la quale l'INFN ha proposto appello nei confronti dei ricercatori da esso dipendenti - i sopradetti Natoli e Paciello - con atto notificato il 1° Ottobre 1992.

3. L'appello e' stato definito con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 211 del 5 Febbraio 1988, la quale ha confermato la decorrenza 1.1.1986 dell'indennita' di ricerca e individuato le indennita' da essa assorbite.

4. Oltre al ricorso sub 1, l'ANPRI-EPR e numerosi ricercatori del CNR e dell'INFN hanno proposto davanti al TAR Lazio numerosi analoghi ricorsi ugualmente finalizzati all'accertamento del diritto al pagamento dell'indennita' di ricerca con effetto dal 1 Gennaio 1986.

Questi ricorsi sono stati decisi in senso favorevole con identiche sentenza nn. 3-22 del 8.1.1992 della III Sezione.

5. Dette sentenze, in quanto riguardanti ricercatori da esso dipendenti, sono state appellate dall'INFN davanti al Consiglio di Stato, con ricorsi notificati presso il mio studio in data 10,19 e 20 Febbraio 1998.

Con i ricorsi in appello l'INFN insiste sulla decorrenza dell'indennita' di ricerca dal 1.1.1986 e chiede che dal trattamento economico dei ricercatori della fascia iniziale sia esclusa la maggiorazione stipendiale per incarico di coordinamento di cui all'art. 29 del DPR 26 Maggio 1976 n; 411.

6. Considerati i tempi dei giudizi davanti al Consiglio di Stato si puo' fondatamente ritenere che l'udienza di trattazione degli appelli proposti dall'INFN non sara' fissata prima che siano trascorsi due/tre anni.

La costituzione in giudizio dei ricercatori appellati potra' essere effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza se si voglia presentare documentazione, almeno dieci giorni prima se si voglia presentare una memoria difensiva e direttamente all'udienza se si voglia partecipare soltanto alla discussione.

7. Con riferimento alla comunicazione circolare del 1.6.1998 del dott. Massimo PALLOTTA, faccio presente quanto segue:

- l'affermazione che "solo il fascicolo riguardante Natoli e la Paciello e' stato mandato al Consiglio di Stato con i risultati noti" e' di significato oscuro, considerato che l'appello al Consiglio di Stato e' stato promosso dall'INFN e non dai nominati ricercatori;

- l'affermazione che "L'attuale ulteriore raccolta di firme indetta dall'ANPRI sembra indirizzata solo alla discriminazione di coloro che nel frattempo si sono staccati dall'ANPRI" non e' oggettivamente esatta. Per costituirsi in giudizio davanti al Consiglio di Stato e' necessario, infatti, un mandato speciale, non essendo sufficiente quello conferito per il giudizio davanti al TAR;

- quanto all'affermazione secondo la quale vi sarebbe un "tacito accordo tra ANPRI e INFN" per "pagare solo coloro che hanno fatto ricorso anche al Consiglio di Stato" ribadisco che tale ricorso e' stato proposto dall'INFN e non dall'ANPRI ne' dai ricercatori.


Distinti saluti,

Avv. Fabio LORENZONI