COMUNICATO INFN DEL 18.6.98 PROT. 453
RICORSI INFN PER L'INDENNITA' DI RICERCA

Nell'incontro del 18 giugno tra l'ANPRI e la delegazione dell'INFN, quest'ultima ha comunicato che l'amministrazione intende ritirare gli appelli al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR che stabiliscono la decorrenza dell'indennita' di ricerca all'1.1.86 ed estendere gli effetti della decisione riguardante i ricercatori Natoli e Paciello.

L'ente tuttavia, facendo riferimento alla legge del 28 dic. 1995 n. 549 (legge finanziaria, di cui si riportano sotto gli articoli pertinenti), ha fatto sapere che l'estensione riguardera' solo coloro che avevano fatto ricorso al TAR. Come data per il pagamento e' stata data quella del prossimo settembre.

L'ANPRI aveva chiesto che l'estensione venisse fatta non a tutti i ricorrenti ma a tutti gli aventi diritto facendo rilevare, tra l'altro, che la situazione prospettata dalla comunicazione dell'Ente (che vedrebbe un trattamento differente per persone aventi lo stesso diritto a norma del DPR 568/88) e' dovuta alla scelta fatta dall'Ente stesso nel 1992, di fare appello contro la sentenza del TAR n.291 (quella riguardante Natoli e Paciello) e di insistere nell'appello anche dopo che il Consiglio di Stato si era espresso in accordo con le sentenze del TAR. (cfr. i pareri nn.1150/93 e 1151/93 del 20.4.1994). Allo stato attuale, pertanto, stante la legge citata, l'ANPRI ha sostenuto che occorre verificare se non siano intervenute modifiche, esaminare la giurisprudenza e ricercare nella normativa eventuali spazi che consentano di estendere il pagamento a tutti gli aventi diritto. La delegazione ha concordato sull'opportunita' di approfondire la questione in tal senso, indicando come termine il mese di settembre.

L'ANPRI provvedera', mediante il proprio studio legale, a svolgere un'indagine sia sull'estendibilita' degli effetti della citata decisione del Consiglio di Stato sia sulla possibilita' di avviare nuove iniziative per coloro che a suo tempo non hanno fatto ricorso e intendano far valere il loro diritto all'indennita' di ricerca con la stessa decorrenza dei ricorrenti.

L'ANPRI provvedera' a dare comunicazione individuale a coloro che avevano sottoscritto i ricorsi e per i quali, quindi, la questione risulta comunque chiusa.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vincenza Celluprica

LEGGE 28 dic. 1995, n.549 art. 45. Per il triennio 1996-1998 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisprudenziali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. art.46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevolead altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.