Un testo con lo stesso contenuto della delibera, per la parte sopra citata, inviato alle OO.SS. come informativa, era stato oggetto di "esame congiunto" ( a norma dell' art. 5 del CCNL) con l'ANPRI nell'incontro del 12 maggio.
In tale occasione l'ANPRI aveva preliminarmente osservato che, secondo il contratto (art. 4 c. 6 ) l'accertamento dell'attività svolta "consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati" e che in nessun caso si può configurare come una "valutazione". Di valutazione si potrà parlare solo quando essa sia stata introdotta e normata, dai decreti di riforma attuativi della legge delega n.59/97, nei confronti di tutto il settore pubblico della ricerca, a cominciare dalle stesse istituzioni. In quel caso dovranno essere riconsiderati tutti gli elementi del quadro, a cominciare dalla completa autonomia dei ricercatori e dal "superamento dell'orario di lavoro". Quest'ultimo, peraltro, si potrebbe stabilire già nell'ambito del CCNL vigente (art.35 c.7), se l'ARAN si decidesse ad aprisse la trattativa, come richiesto formalmente dall'ANPRI e sollecitato in varie occasioni dai ricercatori e tecnologi dell'INFN.. L'ANPRI ha quindi osservato che, trattandosi di verifica della regolarità dell'attività, era accettabile che, almeno in una fase sperimentale, venisse effettuata da un organismo composto da direttori, in quanto essi sono i più "vicini" all'attività stessa.
Ha però rilevato che l'organismo veniva praticamente a coincidere con il Consiglio direttivo, producendo un eccessivo accentramento delle funzioni ed ha perciò sostenuto la necessità di una differenziazione mediante l'integrazione con un certo numero di ricercatori e tecnologi dell'Istituto.
L'ANPRI ha inoltre rappresentato la necessità che un eventuale esito negativo fosse ampiamente motivato e che vi fosse la possibilità per l'interessato di far valere le proprie ragioni, rivolgendosi ad altro soggetto, allo scopo previsto.
Quest'ultima osservazione è stata accolta dall'Ente che con la delibera in oggetto stabilisce " in caso di esito negativo della verifica, il dipendente può inviare, entro quindici giorni dalla notifica, al Presidente dell'INFN le proprie osservazioni; il Presidente trasmette entro novanta giorni dal ricevimento tali osservazioni al Consiglio Direttivo, corredandole eventualmente con ulteriori elementi raccolti.
Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR
dott.ssa Vincenza Celluprica