UNIRI  (ANPRI-EPR,  CIDA-Ricerca)
UNIONE SINDACALE PER LA RICERCA
FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA
 
 
ANPRI-EPR
Associazione Nazionale Professionale Ricercatori
Enti Pubblici di Ricerca
CIDA - Ricerca
Sindacato Nazionale Dirigenti
Enti di Ricerca

Roma 11 Dic. 1998
Prot. 101

Al Presidente dell'INFN
Prof. Enzo Iarocci
SEDE

OGGETTO: Posizione stipendiale Ricercatori

Caro Presidente,

questa Associazione è venuta a conoscenza che il 27 novembre il Consiglio direttivo dell'INFN ha approvato l'operato della Commissione per la verifica, ex art.4 comma 6 del CCNL 1996-97, che ha negato il passaggio alla posizione stipendiale superiore a sei ricercatori, di cui è ben noto il grande impegno professionale, per il solo fatto di aver partecipato alla protesta contro il cosidetto "cartellino".

La decisione del Consiglio direttivo è profondamente scorretta per quanto attiene l'applicazione del CCNL e getta discredito su un ente che in passato ha sempre difeso i valori condivisi dalla comunità scientifica e ha combattuto contro la burocratizzazione e la provincializzazione della ricerca italiana (è noto che in nessuna parte del mondo si applica il "cartellino" all'attività di ricerca): intervenendo presso il Ministero della Funzione pubblica, prendendo posizione in modo deciso sui giornali, assumendo iniziative autonome nell'ente sulle modalità di controllo dell'orario di lavoro.

Per quanto riguarda il CCNL, l'articolo citato prevede 1) la verifica complessiva dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato ( mediamente 4 anni) , 2) sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati e 3) la demanda ad organismi scientifici. La regolarità in oggetto non ha quindi nulla a che vedere con il conteggio delle ore lavorative. Se così non fosse l'articolo avrebbe subordinato il passaggio alla verifica dell'ottemperanza dell'obbligo delle 36 ore settimanali stabilito dall'art.35 e non avrebbe scomodato organismi scientifici. Il Consiglio direttivo ha invece ritenuto di sostituire il giudizio degli scienziati sulla regolarità nello svolgimento dell'attività scientifica con il meccanismo di una macchina segnatempo, entrata in funzione, tra l'altro, solo nel mese di luglio.

Numerosi ricercatori e tecnologi dell'INFN, tra cui i sei "puniti", proprio per contrastare l'idea, deleteria per la ricerca, che l'attività scientifica debba essere sottoposta al controllo del cartellino, hanno attuato una protesta, che si iscrive nella migliore tradizione dell'Istituto. Tale protesta, si noti, non va contro l'applicazione del CCNL in tema di obbligo della prestazione lavorativa, ma contro un'interpretazione dell'art. 35, che non è né la sola né la più sostenibile, ma certamente è la più nociva per l'INFN, tenuto conto della sua storia, della sua organizzazione, del suo prestigio internazionale.

In particolare, l'art.35 del CCNL prevede l'obbligo delle 36 ore settimanali, ma nulla dice sui metodi di controllo. L'unico riferimento è l'autocertificazione mensile dell'attività fuori sede. Né è sostenibile che l'obbligo di un certo numero di ore, in questo caso 36 settimanali, implica per ciò stesso l'uso di sistemi meccanici o elettronici di controllo, poiché non è vero che nella Pubblica amministrazione le ore di lavoro richieste devono essere conteggiate solo e soltanto mediante tali sistemi. La legge 382/80, ad esempio, prevede per i docenti universitari un impegno di lavoro in termini di ore, che vengono, in modo del tutto legittimo, autocertificate. Lo stesso criterio dell'autocertificazione è applicato dalle Università al personale non dipendente, a cui venga attribuito un contratto per una prestazione di un certo numero di ore.

Inoltre, se è un dovere, ma anche un diritto, l'applicazione del CCNL, tale diritto/dovere vale per la sua interezza, anche perché il contratto è il risultato di un equilibrio raggiunto tra le varie esigenze. Non si possono applicare solo gli articoli che fanno comodo ad alcuni. L'art.35 contiene anche il comma 7, che è stato sottoscritto dalle parti al pari degli altri commi ed è un diritto/dovere la sua applicazione. Occorre farla finita con il malcostume di scrivere nei contratti contenuti che vengono usati come specchietto per le allodole per ottenerne la sottoscrizione o per farsene vanto, salvo poi non darne applicazione.
E' vero che la convocazione per la trattativa spetta all'ARAN, che quindi è primariamente responsabile dell'inadempienza nei confronti del personale degli enti e degli enti stessi, ma tale responsabilità non esime gli altri soggetti in causa dal compiere ogni azione per ottenere un atto dovuto.

Contro tale inadempienza i ricercatori e tecnologi degli EPR possono solo attuare proteste e quelli dell'INFN, non dimentichiamolo, lo hanno fatto esponendosi personalmente e diventando così estremamente vulnerabili. Spetta ai soggetti sindacali, ma anche agli enti, come destinatari del contratto ottenere dall'ARAN ciò che l'ARAN, parte contraente nel CCNL non può legittimamente negare. In particolare, è necessario che l'INFN pretenda dall'ARAN l'attuazione di una norma che per l'ente ha una valenza particolarmente importante. Non è possibile, né sarebbe utile, rinviare la questione al prossimo contratto, che è ancora tutto da definire. Il clima che si è creato nell'ente rischia di comprometterne la stessa attività. L'ANPRI ha già chiesto l'apertura delle trattative e ha rinnovato in data odierna la richiesta. Auspico che la dirigenza INFN compia atti concreti per ottenerla. In caso contrario ha tutte le ragioni per avviare, in piena autonomia una sperimentazione.

Con i migliori saluti,


Il Segretario Generale dell'ANPRI-EPR
Presidente dell'UNIRI (ANPRI-EPR, CIDA-Ricerca)
Dott.ssa Vincenza Celluprica.