BOZZA DECRETO LEGISLATIVO SU RIFORMA IRSA

 

II Presidente della Repubblica

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 11 e 18;

 

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;

 

Visto il decreto del Presidente delta Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria e successive modificazioni e integrazioni, nonchè la legge 6 giugno 1973, n. 306;

 

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata ai sensi del decreto legislative 28 agosto 1997,n.281;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del.........

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le Politiche Agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

EMANA

 

II seguente decreto legislativo:

 

 

Titolo I

 

Istituzione e finalità dell'Istituto di Ricerca nel Sistema Agricolo (I.R.S.A.)

 

Art. 1

Istituzione dell'I.R.S.A.

 

1. E' istituito l'Istituto di Ricerca nel Sistema Agricolo (I.R.S.A.), di seguito denominato Istituto. L'Istituto è ente strumentale delle politiche agricole ed è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero. L'Istituto opera nel quadro della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica

2. L'Istituto, ente pubblico di ricerca di notevole rilievo, è dotato di autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. L'Istituto ha sede in Roma e strutture distribuite sul territorio e succede nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a qualsiasi titolo agli enti ed organismi soppressi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, nonchè nelle rispettive risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

4. La carica di presidente e di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendenti pubblici, il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato; se ricercatori e professori universitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente delta Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. I1 collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi, da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro, su designazione, quanto al presidente, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e di riscontro sugli atti di gestione dell'Istituto.

6. II presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

7. Al presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono attribuite le indennità di carica determinate con decreto del Ministro.

 

 

Art. 2

Funzioni

 

1. L'Istituto organizza, svolge e promuove attività di ricerca finalizzata ad obiettivi di rilevanza strategica, nel settore agricolo, forestale, agroindustriale e ittico, nel quadro della cooperazione europea, e ne cura la diffusione dei risultati.

2. L'Istituto fornisce supporto tecnico-scientifico alle regioni e alle altre amministrazioni pubbliche, su loro richiesta.

3. L'Istituto, può svolgere, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ricerche e servizi in regime di diritto privato.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Istituto può partecipare a consorzi, fondazioni, e società o promuoverne la costituzione, previa autorizzazione del Ministero.

 

 

 

Art. 3

Piano triennale di attività per la Ricerca Agricola

 

1. L'Istituto adotta il piano triennale di attività per la ricerca agricola, con il quale, in coerenza con gli obiettivi generali e le priorità strategiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e con le direttive del CIPE di cui all'articolo 2, comma 1, punto c), del decreto legislative 5 giugno 1998, n.204, vengono definiti e disciplinati:

a) gli obiettivi di settore e i singoli programmi di attività;

b) i relativi piani attuativi e la copertura finanziaria.

 

2. I1 piano è articolato in programmi per gruppi disciplinari ed interdisciplinari e per filiera o gruppi omogenei di settori produttivi ed è aggiornato annualmente.

 

 

Titolo II

Organi ed aniministrazione

 

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

2. I1 presidente, scelto fra personalità d'alta qualificazione culturale e scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, su proposta del Ministro per le politiche agricole, di seguito denominato Ministro. I1 presidente ha la rappresentanza legate dell'Istituto, sovrintende alla sua gestione e funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto membri scelti tra soggetti di comprovata cultura ed esperienza professionale scientifica, giuridica ed aziendalistica nel settore dell'agricoltura, nominati dal Ministro, di cui quattro designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Consiglio ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica delle attività dell'Istituto di deliberazione sui regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori delle strutture di ricerca.

 

 

Art. 5

II Direttore Generale

 

1. I1 presidente nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, un direttore generale il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generate è responsabile della gestione dell'Istituto e dell'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, è collocato fuori ruolo; se appartenente alle categorie sopra escluse è collocato in aspettativa senza assegni.

2. II direttore generate non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'Istituto e non può ricoprire incarichi pubblici elettivi.

 

 

Art. 6

II Comitato scientifico

 

1. Il Comitato scientifico è presieduto dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato ed è composto da esperti scelti tra personalità anche di nazionalità estera, d'alta qualificazione scientifica, di provenienza anche universitaria in coerenza con i settori disciplinari, designati rispettivamente, uno dal Ministro, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), quattro dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, nonchè due eletti fra il personale scientifico dell'Istituto e uno dai direttori dei dipartimenti scientifici.

2. Il Comitato scientifico è organo ausiliario del Consiglio di amministrazione, con compiti propositivi e di programmazione. In particolare, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca (PNR) e gli indirizzi del Ministro, elabora gli indirizzi e le priorità strategiche della ricerca di settore, assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali; elabora il Piano triennale ed i piani annuali di cui all'articolo 3 e ne verifica periodicamente lo stato di attuazione, riferendone al Consiglio di amministrazione; esprime parere in ordine all'articolazione funzionale e territoriale dell'Istituto; dà parere sulla nomina dei direttori di dette articolazioni.

3. Il Comitato scientifico è nominato dal Ministro e può suddividersi in sezioni e si avvale di una propria segreteria. Struttura e compiti sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.

 

 

Art. 7

Regolamenti

 

1. I regolamenti di organizzazione e funzionamento prevedono fra l'altro:

a) l'articolazione funzionale e territoriale dell'Istituto, secondo i principi di cui all'articolo ), nonchè le attribuzioni e la composizione dei comitati consultivi presso dette articolazioni, assicurando adeguate forme di rappresentatività;

b) i criteri di organizzazione e di funzionamento delle strutture e degli uffici, anche in funzione del coordinamento a livello centrale e con gli organi regionali;

c) le modalità di nomina dei dirigenti delle articolazioni dell'Istituto;

d) i rapporti istituzionali o convenzionali di collaborazione o partecipazione, nonchè di cogestione di singoli programmi con enti e soggetti pubblici o privati;

e) i criteri per l'acquisizione di collaborazioni scientifiche anche straniere;

f) i criteri per 1'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Istituto.

2. I regolamenti di amministrazione, contabilità e finanza definiscono i principi e le modalità della gestione contabile dell'Istituto, prevedendo la redazione di un bilancio di previsione secondo gli obiettivi programmatici, nonchè dello stato patrimoniale e del conto economico, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Per le forniture di strumentazione scientifica, i regolamenti suddetti possono prevedere l'istituzione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158, e 1'erogazione di anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

 

 

Art. 8

Riordino della rete scientifica

 

I regolamenti di cui all'art. 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto secondo i principi di snellimento delle strutture centrali, di contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di accorpamento e autonomia delle strutture, anche utilizzando modelli diversi di organizzazione, di specializzazione secondo obiettivi di filiera, di cooperazione con le regioni e gli enti locali, al fine di costituire una rete scientifica articolata in dipartimenti scientifici e centri di ricerca.

 

 

Art. 9

Fonti di finanziamento

 

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) contributo ordinario a valere sullo stato di previsione del Ministero per 1'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto in attuazione del programma di ricerca;

b) eventuali trasferimenti a valere sul Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchè assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero;

c) proventi derivanti dalle attività di collaborazione o partecipazione di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 7 per specifici programmi o progetti finalizzati e da prestazioni a favore di terzi;

d) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

e) eventuali contributi dell'Unione Europea per la partecipazione a programmi progetti;

f) da ogni altra entrata.

2. II patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili, dai rapporti attivi e passivi, dai diritti ed obblighi derivanti da concessioni e da contratti di locazione di immobili di cui siano titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti ed organismi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14.

 

 

Art. 10

Personale

 

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Istituto è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito del comparto degli enti di ricerca.

2. L'Istituto subentra nei rapporti di lavoro del personale appartenente ai ruoli organici dei servizi della ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, nonchè di quello, a vario titolo, dipendente dagli Istituti ed organismi soppressi, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 del presente decreto, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche maturate in forza della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dell'esito delle procedure concorsuali in corso di svolgimento a tale data.

3. Per la direzione di unità di strutture operative o di coordinamento, possono essere chiamati anche professori universitari di ruolo, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

4. I ricercatori e tecnologi dell'Istituto possono svolgere corsi ufficiali o integrativi di insegnamento presso università di studi per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'istituto, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e con una riduzione proporzionale dell'orario contrattuale, ovvero con collocamento in aspettativa. 11 periodo di servizio comunque svolto in università da ricercatori e tecnologi è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di previdenza e quiescenza.

5. Previa convenzione tra Istituto e università o altri enti di ricerca, professori universitari e ricercatori di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le articolazioni dell'Istituto.

6. Entro tre mesi dalla approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento, previa definizione delle strutture operative centrati e periferiche dell'Istituto, sarà determinata la consistenza delle dotazioni organiche dei profili professionali del personale scientifico, tecnico, amministrativo ed ausiliario dell'Istituto, strettamente riferita alle effettive esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di ciascuna struttura, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

7. Sulla base di tali determinazioni, l'Istituto, nei successivi tre mesi, adotta i provvedimenti di assegnazione del personale nei posti di funzione individuati nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, curando la distribuzione funzionale delle risorse umane.

8. II personale comunque eccedente i limiti sopra indicati sarà soggetto ai processi di mobilità, previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 11

Controlli

 

1. Sono sottoposte all'approvazione del Ministro esclusivamente le delibere concernenti il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali, le delibere di adozione e modifica dei regolamenti di cui all'articolo 7 e quelle relative ai bilanci di previsione e consuntivi. Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di tali delibere senza osservazioni da parte del Ministero, queste diventano esecutive.

2. Sono trasmesse al Ministro, al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro della funzione pubblica note semestrali contenenti dati sull'andamento delle spese per il personale e su tutte le assunzioni effettuate.

3. L'Istituto è soggetto al controllo della Corte dei conti, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

 

Art. 12

Comitato per la valutazione delta ricerca

 

1. Per la valutazione dell'attività scientifica svolta dall'Istituto è istituito presso il Ministero un apposito Comitato che, almeno annualmente, riferisce al Ministro sui risultati degli esami ed accertamenti effettuati, anche d'intesa e secondo le direttive del Comitato d'indirizzo istituito con il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il Comitato, composto da non più di 7 membri anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza scientifica, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari ivi compresa 1'economia agraria, è nominato dal Ministro. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I dipendenti pubblici componenti il Comitato possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente, cui trasmette relazioni sulla propria attività.

2. Le indennità spettanti ai membri del Comitato sono determinate con decreto del Ministero per le Politiche Agricole a valere sullo stato di previsione del Ministero.

 

 

Art. 13

Disposizioni varie

 

1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Istituto e con l'acquisizione del patrimonio degli Enti soppressi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, sono esenti da ogni imposta, tassa, contributo ed onere.

2. L'Istituto può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 14

Norme transitorie e finali

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e alla legge 6 giugno 1973, n. 306.

2. Sono altresì soppressi l'Ufficio centrale di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate e delle avversità atmosferiche, il Laboratorio centrale di idrobiologia e il Laboratorio entomologico del Ministero per le politiche agricole.

3. E' inoltre soppresso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura con le connesse aziende di Giarole, Mezzi e Ovile, concesso in comodato dalla Società agricola e forestale per le piante da cellulose e da carta, S.A.F. S.p.a. al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.

4. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del Consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, gli organi degli Enti soppressi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive, competenze.

5. Entro trenta giorni dall'insediamento degli organi, il Consiglio di amministrazione adotta un regolamento per la formazione e il funzionamento del Comitato Scientifico che sarà insediato entro i successivi novanta giorni.

6. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Istituto adottano, nell'ordine, i regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, contabilità e finanza, e del personale; deliberano, la preposizione dei responsabili delle relative strutture, ed il Piano pluriennale di ricerca, avvalendosi, ove richiesto, delle competenti strutture del Ministero.

7. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 5, restano operative, secondo la pertinente normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Istituto, che rispondono ad un Commissario governativo nominato dal Ministro, al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del presidente. Il Commissario governativo dovrà, altresì, assicurare la continuità delle attività dei soppressi Istituti ai quali è subentrato il nuovo Istituto ai sensi del presente decreto. Restano, altresì, operative gli organi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e dalla legge 6 giugno 1973, n. 306, limitatamente alle esigenze connesse alla programmazione scientifica.

8. Sino al 31 dicembre 1998, sono conservati nei competenti capitoli del bilancio del Ministero gli stanziamenti già di pertinenza degli enti di cui ai commi 1 e 2 e trasferiti all'Istituto. A partire dal 1 gennaio 1999, detti stanziamenti sono destinati all'Istituto e sono determinati, tenuto conto del fabbisogno complessivo, indicato nel piano pluriennale di attività, con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario intestate al Ministero. Sono fatti salvi finanziamenti previsti da leggi speciali d'intervento che affluiscono al fondo suddetto.

 

 

Art. 15

Abrogazione di norme

 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislative sono abrogate:

 

1) decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

2) legge 6 giugno 1973, n. 306;

3) ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni contenute nel presente decreto.

 

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE (art.20, 2°comma del Testo)

(Conforme alla Tabella allegata alla circolare 4 febbraio 1998,n. 10, in G.U. del 2 marzo 1998 n.35)

 

 

Nuovi Profili1 Vecchi Profili

 

1° livello

 

Dirigente di ricerca2 Direttore d'Istituto

(Dirigente generale liv.c) Direttore di Sezione

 

2° livello

 

I Primo ricercatore Primo ricercatore

Primo tecnologo Primo tecnologo

(Dirigente superiore) Dirigente di 2° livello

 

3° livello

 

Ricercatore Ricercatore

Tecnologo Tecnologo

(dirigente) (Dirigente di 3° livello)

 

 

4° livello

Collaboratore tecnico E.R. Collaboratore tecnico E.R.

Funzionario di Amm.ne Funzionario di Amm.ne

(LX qualifica funzionale)

 

5° livello

 

Collaboratore tecnico E.R. Collaboratore tecnico E.R.

Funzionario di Amm.ne Funzionario di Amm.ne

Collaboratore di Amm.ne Collaboratore di Amm.ne

(VIII Qualifica funzionale)

 

6° livello

 

Collaboratore tecnico E.R. Collaboratore tecnico E.R.

Collaboratore di Amm.ne Collaboratore di Amm.ne

Operatore tecnico Operatore tecnico

(VII qualifica funzionale)

 

7° livello

 

Collaboratore di Amm.ne Collaboratore di Amm.ne

Operatore tecnico Operatore tecnico

(VI qualifica funzionale)

 

8° livello

 

Operatore tecnico Operatore tecnico

Operatore di Amm.ne Operatore di Amm.ne

Ausiliario tecnico Ausiliario tecnico

(V qualifica funzionale)

 

9° livello

Operatore di Amm.ne Operatore di Amm.ne

Ausiliario tecnico Ausiliario tecnico

Ausiliario di Amm.ne Ausiliario di Amm.ne

(IV qualifica funzionale)

 

10° livello

Ausiliario tecnico Ausiliario tecnico

Ausiliario di Amm.ne Ausiliario di Amm.ne

(III qualifica funzionale)

 

________________________________

 

1 La consistenza organica di ciascun profilo è determinata sulla base delle percentuali previste dall'art. 13 del D.P.R. n.171/91 c della tabella 1.allegato allo stesso.

2 Il Dirigente di ricerca nell'ordinamento introdotto dal D.P.R, 14.2.91 n. 171 ora è equiparato al Dirigente generale (tab. 2 all. al D.P.R.). Successivamente i dirigenti amministrativi sono stati ridisciplinati dal D.Lgvo 29/93 e dal D.Lgvo 80/98. I contratti collettivi hanno applicato i principi introdotti dal D.Lgvo 29/93 per la dirigenza amministrativa. I ricercatori e tecnologi - che avevano ai sensi del D.Lgvo 171/91 un trattamento retributivo analogo a quello dei professori universitari- hanno conservato nel CCNL 1994/1997, sia pure con modifiche, tale peculiarità, e quella dell'ordinamento su tre livelli. Infatti nel predetto CCNL 1994/1997 i ricercatori e tecnologi sono stati oggetto di disciplina specifica come specifiche tipologie professionali dell'area dirigenziale. Conseguentemente, i dirigenti di ricerca hanno una disciplina specifica che li differenzia dai dirigenti amministrativi. Possono avere un incarico di direzione di strutture a cui è commisurata una specifica indennità (20% del tabellare più eventuali indennità nazionale, uguale a 40 milioni/annui).