Data: 17.7.98
Prot. N. 492

Dott.ssa Gabriella delle Monache
Direttore Generale del Personale
Ministero delle Politiche Agricole
Via XX Settembre 20 - 00187 ROMA
fax 4884088

Oggetto: bando di concorso per giudizio di idoneità

Con il recente D.M. del 15.7.98 viene modificato l'art. 3 c. 3 del D.M. del 5.6.98 relativo alla sessione unica del concorso per il giudizio di idoneita', affermando che i ricercatori che hanno gia' presentato domanda di ammissione alla sessione indetta con D.M. 19.11.94 "non dovranno allegare alla domanda il curriculum, i titoli e le pubblicazioni prodotti in precedenza.... Resta, comunque, ferma la facolta' dei medesimi di presentare ulteriore domanda, unitamente alla documentazione di cui alla tabella all. A, per l'ammissione al giudizio d'idoneita' per il conseguimento del diritto all'inquadramento nella qualifica di primo ricercatore con decorrenza 31.5.97."

Tale frase risulta di oscuro significato e potrebbe indurre in errore i candidati all'esame che non hanno ben capito la/le possibilità di giudizio.

Chiediamo quindi, in base alla Legge 241/90 sulla trasparenza, maggiori specificazioni sulle modalita' di partecipazione al concorso ed in particolare:

- se l'ulteriore domanda è sostitutiva della precedente e quindi in pratica si perde il diritto ad essere giudicati ex art. 40 del D.P.R. 171/91 al 22.6.91;

oppure

- se un ricercatore avente gia' presentato domanda di ammissione alla sessione indetta con D.M. 19.11.94 può presentare una domanda (senza allegati) per l'ammissione all'esame ex art. 40 del D.P.R. 171/91 con idoneità dal 22.6.91 ed un'altra ulteriore domanda (con allegati titoli e pubblicazioni prodotti fino ad oggi) per l'ammissione all'esame ex art. 53 del CCNL 94-97 del Comparto Ricerca Area Dirigenziale per l'idoneità dal 31.5.97.

Si prega cortesemente di inviare urgentemente la risposta a tale quesito presso la sede ANPRI-EPR di Via Morgagni 30 E - 00161 ROMA, fax 06-44245176.

Cordiali saluti,

La Segreteria ANPRI-EPR