Tale frase risulta di oscuro significato e potrebbe indurre in errore i candidati all'esame che non hanno ben capito la/le possibilità di giudizio.
Chiediamo quindi, in base alla Legge 241/90 sulla trasparenza, maggiori specificazioni sulle modalita' di partecipazione al concorso ed in particolare:
- se l'ulteriore domanda è sostitutiva della precedente e quindi in pratica si perde il diritto ad essere giudicati ex art. 40 del D.P.R. 171/91 al 22.6.91;
oppure
- se un ricercatore avente gia' presentato domanda di ammissione alla sessione indetta con D.M. 19.11.94 può presentare una domanda (senza allegati) per l'ammissione all'esame ex art. 40 del D.P.R. 171/91 con idoneità dal 22.6.91 ed un'altra ulteriore domanda (con allegati titoli e pubblicazioni prodotti fino ad oggi) per l'ammissione all'esame ex art. 53 del CCNL 94-97 del Comparto Ricerca Area Dirigenziale per l'idoneità dal 31.5.97.
Si prega cortesemente di inviare urgentemente la risposta a tale quesito presso la sede ANPRI-EPR di Via Morgagni 30 E - 00161 ROMA, fax 06-44245176.
Cordiali saluti,
La Segreteria ANPRI-EPR