CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
REGOLAMENTO DI
AMMININISTRAZIONE E DI CONTABILITA'
- PARTE PRIMA -
DISCIPLINA DEL SISTEMA
CONTABILE
-
TITOLO
I –
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Articolazione del sistema contabile
1. Il
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, di seguito
denominato C.R.A., adotta un sistema contabile di tipo finanziario,
patrimoniale ed economico.
2. L’esercizio
costituisce il termine di riferimento temporale del sistema contabile ed ha una
durata annuale coincidente con l’anno solare.
3. Ai
tre tipi di contabilità, previsti dal comma 1, provvedono rispettivamente il
servizio finanziario, il servizio patrimonio ed il servizio per la contabilità
economica.
4. I
documenti finanziari del C.R.A. sono: il bilancio pluriennale, il bilancio
annuale e il rendiconto finanziario.
5. Il
servizio finanziario si compone della funzione di programmazione e della
funzione di ragioneria.
6. La
funzione di programmazione riguarda gli adempimenti relativi al bilancio del
C.R.A. ed al consolidamento dei conti dell’ente ed è svolta a livello di
direzione generale.
7. La
funzione di ragioneria concerne gli adempimenti relativi ai bilanci dei centri
di spesa ed è svolta dall’ufficio di ragioneria dell’amministrazione centrale e
dalle segreterie amministrative delle strutture di ricerca” e delle eventuali
strutture organizzative territoriali.
8. Tra
le strutture di ricerca possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento
in comune delle funzioni di ragioneria. Presso le eventuali articolazioni
territoriali delle strutture di ricerca
sono costituiti uffici distaccati della segreteria amministrativa.
9. Il
servizio patrimonio riguarda la tenuta degli inventari patrimoniali.
In
particolare:
· la
tenuta dell’inventario generale dell’ente e dell’inventario della struttura
amministrativa centrale è curata da apposito ufficio dell’amministrazione
centrale;
· la
tenuta degli inventari delle strutture di ricerca e delle eventuali strutture
organizzative territoriali è curata dalle relative segreterie amministrative.
· i
responsabili dei centri di responsabilità di primo e di secondo livello di cui
al successivo art. 3, in qualità di consegnatari, rispondono personalmente dei
beni loro affidati.
10. Il
servizio per la contabilità economica, attraverso gli uffici
dell’amministrazione centrale preposti alla funzione di ragioneria, cura la
rilevazione dei costi e dei ricavi e, attraverso la direzione generale e le
segreterie amministrative delle strutture di ricerca e delle eventuali
strutture organizzative territoriali, fornisce il supporto tecnico alla
formazione dei piani di gestione di primo e secondo livello ed elabora
periodiche rilevazioni economiche sull’andamento della gestione.
Art.2
- Articolazione organizzativa del C.R.A.
1
Ai fini della gestione, l’assetto
organizzativo dell’ente si compone dei centri di responsabilità e dei centri di
spesa.
Art.3
- Centri di responsabilità
1
I centri di responsabilità costituiscono
il riferimento organizzativo per la rilevazione dei costi e dei ricavi e
dispongono di un piano di gestione che definisce i risultati da raggiungere e
conferisce loro i fattori produttivi da impiegare.
2
L’organizzazione dell’ente per centri di
responsabilità si articola su due distinti livelli.
3
Il primo livello è composto dalla
Direzione generale, dagli Uffici di diretta collaborazione degli organi del
C.R.A., dai Reparti dell’Amministrazione centrale ,da ciascuna delle strutture
di ricerca e dalle eventuali strutture organizzative territoriali.
I
piani di gestione dei centri di responsabilità di primo livello sono definiti
dal Presidente, d’intesa con il Direttore generale e con la diretta
partecipazione dei centri stessi ai sensi del successivo articolo 12, comma 2,
e sono rappresentati dal documento dei piani di gestione.
4
Il secondo livello è composto dagli
Uffici della Direzione generale, dagli Uffici interni dei Reparti
dell’Amministrazione centrale, dalle eventuali articolazioni distaccate delle
strutture di ricerca.
I
piani di gestione dei centri di secondo livello sono definiti dal responsabile
del centro di primo livello a cui afferiscono, con la partecipazione dei
responsabili dei centri di secondo livello.
5
I piani di gestione dei centri di primo
livello determinano la quota parte di risorse da destinare a ciascuno dei
centri di secondo livello che vi afferiscono.
6
Ciascun centro di responsabilità può
utilizzare l’attività svolta da altri centri di responsabilità. In tal caso, le
rilevazioni economiche sono effettuate in modo da evidenziare i differenti
ambiti di responsabilità gestionale.
Art.4 - Centri di spesa
1. I
centri di spesa dispongono di autonomia contabile e di bilancio, ai sensi del
successivo art.20, comma 1, per provvedere alle spese finali dell’ente, in modo
da svolgere, a favore di uno o più centri di responsabilità, i relativi
procedimenti contabili.
2. Sono
centri di spesa la struttura amministrativa centrale , le strutture di ricerca
e le eventuali strutture organizzative territoriali.
3. Il
C.d.A, su proposta dei Direttori delle strutture di ricerca localizzate in una
stessa area territoriale omogenea, può deliberare la costituzione di strutture
organizzative territoriali preposte alla gestione di servizi amministrativi,
tecnici e logistici comuni.
4. I
centri di spesa possono essere articolati in unità organizzative, ciascuna
delle quali corrisponde all’organo che, ai sensi del successivo articolo 27,
comma 1, è competente a costituire rapporti obbligatori, o ad accertarne
l’esistenza.
Tali
organi dispongono, a tal fine, delle risorse conferite ai sensi del successivo
articolo 22, commi 4 e 5.
Art.5 - Rapporti tra centri di spesa e centri di
responsabilità
1. A
ciascun centro di spesa afferisce uno o più centri di responsabilità di primo o
di secondo livello ed al relativo bilancio sono imputate le spese necessarie a
realizzare le iniziative e ad acquisire i fattori produttivi previsti nei
rispettivi piani di gestione.
2. Ciascun
centro di spesa può operare anche a favore di centri di responsabilità diversi
da quelli ad esso afferenti.
3. Ciascuna
unità organizzativa dei centri di spesa corrisponde ad uno o più centri di
responsabilità e la sua attività finanziaria può riguardare anche altri centri
di responsabilità afferenti al medesimo o a diverso centro di spesa.
4. Nell’ipotesi
di cui al comma 3, si applica l’articolo 3, comma 6, qualora ricorrano i
presupposti per differenziare i reciproci ambiti di responsabilità gestionale,
altrimenti i costi rappresentati dalla specifica spesa sono imputati soltanto al
centro di responsabilità "servito".
Art.6
- Bilanci finanziari
1. Non
è consentita la gestione di fondi al di fuori del bilancio del C.R.A. ed al di
fuori dei bilanci dei centri di spesa.
2. I
bilanci dell’ente si conformano ai principi generali della annualità,
veridicità,pubblicità, integrità, unità, universalità, specializzazione e
dell’equilibrio finanziario.
3. In
coerenza con il principio di unità dei bilanci, la realizzazione delle spese si
svolge nei limiti degli stanziamenti di previsione e delle effettive
disponibilità di cassa, indipendentemente dall’andamento degli specifici
capitoli di entrata da cui le risorse disponibili provengono.
Art.7 - Servizio di cassa
1. Il
servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito ed è svolto sulla
base di apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La
convenzione di cui al comma 1 deve prevedere altresì le modalità per l’autonomo
espletamento del servizio di cassa in favore dei centri di spesa e deve
consentire di movimentare su più agenzie i conti intestati ai centri di spesa
articolati in strutture distaccate.
3. La
convenzione deve inoltre stabilire che l’istituto incaricato del servizio di
cassa, qualora non disponga di propri sportelli nei Comuni in cui hanno sede i
centri di spesa e le relative articolazioni territoriali, si deve avvalere di
altri istituti di credito, su parere conforme e vincolante del Consiglio di
Amministrazione del C.R.A.
4. I
rapporti con l’istituto incaricato del servizio di cassa sono intrattenuti per
via informatica, secondo modalità fissate nella convenzione.
- TITOLO II -
STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE
Art.8 - Piano di gestione e documento dei piani
di gestione
1. Il
piano di gestione di ciascun centro di responsabilità determina, anche in una
prospettiva pluriennale:
a. le
iniziative da realizzare ed i risultati da raggiungere;
b. le
risorse ed i mezzi messi a disposizione del centro;
c. gli
eventuali ricavi derivanti dall’attività del centro.
2. Per
le risorse ed i mezzi viene quantificato il loro valore monetario, indicando,
se trattasi di fattori produttivi a fruizione pluriennale, la quota di
ammortamento da riferire all’esercizio.
3. Per
i ricavi sono specificati quelli derivanti da soggetti terzi.
4. Il
piano di gestione, in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio di
Amministrazione, determina i limiti alle attività che il centro di
responsabilità può svolgere a favore di soggetti terzi e destina una quota non
superiore al 10% dei relativi ricavi alla copertura dei costi generali dell’ente.
Art.9 - Bilancio pluriennale del C.R.A.
1. Il
bilancio di previsione pluriennale del C.R.A. ha una durata uguale a quella del
bilancio pluriennale dello Stato ed è formulato, annualmente, previo
aggiornamento del precedente bilancio.Il bilancio pluriennale non è oggetto di
specifica approvazione da parte del Ministero vigilante e non comporta
autorizzazione a riscuotere ed eseguire le spese, ai sensi dell’art.4, comma 2,
della legge n. 468/1978.
2. Il
bilancio pluriennale del C.R.A. è formulato in termini di sola competenza e,
per ciascun capitolo di entrata o di spesa, indica:
a. l’ammontare
presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente
a quelli da esso considerati;
b. l’ammontare
delle entrate che si prevede di accertare nel corso del primo esercizio
considerato e l’entità delle assegnazioni che, per il medesimo esercizio, sono
disposte a favore dei singoli centri di spesa;
c. l’ammontare
delle entrate che si prevede di accertare per ciascuno degli esercizi
successivi al primo e l’entità delle risorse che si prevede di assegnare, in
tali esercizi, ai singoli centri di spesa.
3. Le
previsioni di entrata di cui al comma 2 riguardano tutte le risorse finanziarie
comunque spettanti all’ente, comprese quelle derivanti dall’attività svolta
dalle singole strutture di ricerca.
4. Come
prima posta delle entrate o spese di cui alla lettera b) del comma 2 è
iscritto, rispettivamente, l’eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione
presunto al termine dell’esercizio precedente a quelli considerati dal
bilancio.
5. Con
l’approvazione del conto consuntivo è accertato l’effettivo ammontare
dell’avanzo di amministrazione e le relative disponibilità sono successivamente
assegnate ai singoli centri di spesa: a tal fine, il presunto avanzo di
amministrazione è iscritto tra le spese nel fondo speciale di cui al successivo
comma 7.
6. Nel
caso di presunto disavanzo di amministrazione, in apposito allegato sono
illustrati i modi con cui ne è garantita la copertura.
7. Tra
le spese previste in bilancio è iscritto un fondo speciale ed un fondo di
riserva.
Nel fondo speciale è stanziato il presunto
avanzo di amministrazione fino a quando non ne sia formalmente accertato
l’ammontare e sono comunque accantonate le risorse che il Consiglio di
Amministrazione non abbia ancora definitivamente destinato.
Il
fondo di riserva, il cui importo non può superare il 3.0 per cento delle
complessive previsioni di spesa corrente, è utilizzato per iscrivere nei
competenti capitoli le somme necessarie ai centri di spesa:
a) per provvedere alle spese che abbiano
carattere obbligatorio o siano necessarie all’accertamento o riscossione delle
entrate;
b) per provvedere alle
spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano essere
rinviate senza compromettere i fini istituzionali dell’ente;
c) per fronteggiare le
eventuali spese aggiuntive di cui all’articolo 18, comma 7.
Art.10 - Equilibrio del bilancio pluriennale
1. Il
totale degli stanziamenti di spesa iscritti in bilancio non può essere
superiore, per ciascun esercizio, alle previsioni di entrata, comprensive di
quelle derivanti dal ricorso eventuale al mercato finanziario, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo comma.
2. L’ammontare
del ricorso al mercato finanziario, iscritto in bilancio, è determinato con
apposita delibera, adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei
componenti, in occasione della approvazione del bilancio, e costituisce
autorizzazione alla stipula delle relative operazioni.
3. L’ammontare
dell’indebitamento patrimoniale non può essere superiore alle spese di
investimento risultanti dal bilancio, incrementate della parte di residui
passivi d’investimento eccedenti i mutui e prestiti già contratti.
4. In
ciascun esercizio non può essere consentita la contrazione di mutui e prestiti
in misura tale che i complessivi oneri di ammortamento, considerati al netto
degli eventuali contributi concessi al C.R.A., superino i limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
5. Al
bilancio annuale è allegato un prospetto illustrativo che fornisce la
dimostrazione della osservanza dei limiti previsti dai commi 3 e 4 del presente
articolo.
6. Con
apposita delibera, adottata dal Consiglio di Amministrazione in sede di
approvazione del bilancio, può essere stabilito il limite oltre cui, nel primo
degli esercizi considerati dal bilancio, i centri di spesa non possono assumere
obbligazioni a scadenza differita o pluriennale.
Tale
limite è fissato in misura percentuale degli stanziamenti destinati ai singoli
centri di spesa e può essere fissato
in misura differente per ciascun centro di spesa.
Art.11 - Struttura del bilancio pluriennale del
C.R.A.
1. Le
somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti
titoli:
TITOLO
PRIMO Entrate
correnti;
TITOLO
SECONDO Entrate in conto capitale;
TITOLO
TERZO Entrate
aventi natura di partita di giro;
2. Nell’ambito
di ciascun titolo, le entrate sono
ulteriormente ripartite in categorie, secondo la loro provenienza, ed in capitoli, secondo il tipo di cespite.
Devono
comunque risultare evidenziate, in distinti capitoli, le entrate a destinazione
vincolata.
3. Le
somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:
PARTE
PRIMA Trasferimenti
ai centri di spesa;
PARTE
SECONDA Somme non attribuibili.
4. Le
spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli,
categorie, sezioni e capitoli.
· I
titoli riguardano la natura economica della spesa, a seconda si tratti di
investimenti, del rimborso prestiti o di altre spese.
· Le
categorie considerano il tipo di centri di spesa a cui le relative risorse sono
destinate e riguardano le strutture di ricerca, le eventuali strutture
organizzative territoriali e la struttura amministrativa centrale.
· Le
sezioni considerano la destinazione delle risorse alle funzioni istituzionali
dell’ente e riguardano la dotazione dei centri di spesa, la promozione della
ricerca, le partecipazioni a consorzi e società e le convenzioni, le relazioni
internazionali dell’ente, la formazione e le borse di studio, la valorizzazione
dello sviluppo precompetitivo ed il trasferimento tecnologico.
· I
capitoli riguardano i singoli centri di spesa, nel caso delle categorie
destinate alle strutture di ricerca, e le diverse tipologie di intervento, nel
caso della categoria destinata alla struttura amministrativa centrale.
5. Le
spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente:
·
Il fondo speciale
·
Il fondo di riserva.
6. In
apposito documento allegato al bilancio sono specificate le entrate con vincolo
di destinazione e le spese ad esse correlate, con indicazione del tipo di
destinazione e del relativo ammontare.
Art.12 - Procedimento di adozione dei piani di
gestione e del bilancio pluriennale del C.R.A.
1.
I centri di responsabilità di primo livello predispongono, entro il 15
settembre di ciascun anno, un documento programmatico con cui individuano le
linee di attività e di sviluppo per il triennio e le richieste di risorse e
mezzi per ciascuno dei relativi esercizi.
2. Il
Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il documento dei
piani di gestione. A tal fine il Direttore generale valuta la compatibilità finanziaria dei documenti
presentati dai centri di responsabilità e la loro fattibilità in relazione ai dati della precedente
gestione, a quelli provvisori della gestione in corso ed al grado di funzionalità dimostrato dal centro.
3. Il
Presidente valuta la coerenza dei documenti presentati dai centri di
responsabilità con gli obiettivi generali dell’ente e la loro conformità al
piano triennale di attività.
4. Il
Presidente ed il Direttore generale acquisiscono ulteriori elementi di
valutazione mediante il confronto diretto con i responsabili dei centri di
responsabilità.
5. Sulla
base del documento dei piani di gestione, il Presidente, coadiuvato dal
Direttore generale, predispone il bilancio pluriennale che, entro il 20 ottobre
di ciascun anno, viene presentato al Consiglio di Amministrazione, con allegato
il documento dei piani di gestione, e al Collegio dei revisori per la predisposizione
della relazione entro il 10 novembre.
6. Il
Consiglio di Amministrazione approva, entro il 15 novembre, il bilancio
pluriennale, che comprende la relazione del Presidente. Il bilancio viene
trasmesso, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, al Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali (di
seguito denominato MIPAF.
7. Il
Presidente, a séguito della approvazione da parte del C.d.A del bilancio pluriennale, con il procedimento di cui ai
precedenti commi, determina in via definitiva il documento dei piani di
gestione.
8. I
responsabili dei centri di responsabilità di primo livello, a séguito della
adozione definitiva del documento dei piani di gestione, provvedono alla
determinazione dei piani di gestione dei centri di responsabilità di secondo
livello.
Art.13 - Attribuzione ai centri di responsabilità
dei mezzi già a disposizione dell’ente
1. La
Direzione Generale, a seguito dell’adozione del documento dei piani di
gestione, provvede ad adeguare le dotazioni di personale e di beni patrimoniali
dei centri di responsabilità di primo livello.
In
relazione alla assegnazione di beni del patrimonio viene aggiornata
l’annotazione negli inventari dei relativi consegnatari.
2. I beni
inventariati, fino a quando non siano ammortizzati o non siano alienati,
vengono imputati tra i costi del centro di responsabilità per il quale furono
acquistati, salvo il caso in cui siano assegnati dal documento dei piani di
gestione ad altro centro di responsabilità o ne sia stata accertata la perdita.
Art.14 - Assestamento e variazioni di bilancio
1. Il
Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, sulla base del rendiconto
finanziario e dei risultati della gestione in corso nonché delle relazioni
presentate dai centri di spesa, predispone l’assestamento del bilancio.
2. Qualora
dal rendiconto finanziario sia stato accertato un disavanzo di amministrazione
superiore a quello iscritto in bilancio in via presuntiva, con la delibera di
assestamento vengono adottate le misure necessarie a riportare in pareggio il
bilancio.
3. Il
bilancio di assestamento è presentato entro il 15 giugno al Consiglio di
Amministrazione, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, ed è
approvato entro il 30 giugno. Successivamente alla approvazione, il bilancio di
assestamento, con allegata la relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso
al MiPAF.
4. Il
Consiglio di Amministrazione adotta le necessarie variazioni di bilancio,
previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori e le
trasmette, per conoscenza, al MiPAF.
5. Le
variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è
assicurata la necessaria copertura finanziaria.
6. Sono
vietati gli storni tra i residui e la competenza.
7. Al
Presidente sono consentite le seguenti variazioni del bilancio:
a) quelle connesse ai prelevamenti dal fondo di
riserva, che devono essere comunicate
per la ratifica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei
Revisori entro 15 giorni;
b) quelle occorrenti per l’iscrizione di entrate
destinate a specifici centri di spesa e per l’iscrizione delle corrispondenti
spese;
c) quelle connesse a nuove o maggiori entrate
allorché le relative risorse siano destinate ad incrementare il fondo speciale.
Art.15 - Aggiornamento del documento dei piani di
gestione
1. I
centri di responsabilità, entro il 30 aprile di ciascun anno, elaborano
apposite relazioni con cui propongono e giustificano le modifiche da apportare
ai rispettivi piani di gestione.
2. Il
Presidente, tenuto conto di tali relazioni, delle indilazionabili esigenze
comunque segnalate dai centri di responsabilità o delle variazioni
eventualmente apportate al bilancio, ridefinisce il documento dei piani di
gestione con la procedura di cui all’articolo 12.
3. Qualora
la ridefinizione del documento dei piani di gestione richieda una diversa
assegnazione di risorse finanziarie ai centri di spesa, le relative variazioni
di bilancio sono adottate ai sensi dell’articolo 14.
TITOLO
III
GESTIONE FINANZIARIA
Capo I
Gestione del bilancio pluriennale del C.R.A.
Art.16 - Realizzazione delle entrate
1. L’accertamento
delle entrate avviene quando è verificata la ragione del credito e il soggetto
debitore.
2. Qualora
si tratti di entrate derivanti dall’attività svolta dai centri di spesa, il
loro accertamento è disposto, sul bilancio del C.R.A., dal competente ufficio
preposto alle funzioni di ragioneria. Per tutte le altre entrate,
l’accertamento è disposto, sul bilancio del C.R.A., dall’ufficio preposto alle
funzioni di programmazione finanziaria.
3. Le
entrate sono riscosse allorché il soggetto che vi è tenuto effettua il
pagamento della relativa somma all’ente, tramite l’istituto incaricato del
servizio di cassa o altro ufficio o agente a ciò autorizzato ovvero mediante il
servizio dei conti correnti postali, e l’ente ne ha avuto comunicazione.
4. Per
le somme riscosse viene rilasciata quietanza secondo modalità idonee a
consentire il riscontro delle riscossioni effettuate.
5. Con
delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in sede di approvazione del
bilancio pluriennale, viene determinato l’importo unitario massimo di crediti
da non inserire o cancellare, tenuto conto della normativa vigente in materia.
Tale delibera comporta l’esonero di qualsiasi eventuale responsabilità connessa
alla mancata realizzazione delle relative entrate.
Art.17 - Indebitamento
1. Il
Presidente stipula le singole operazioni di indebitamento patrimoniale nei
limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 10 ed in
relazione all’effettivo fabbisogno di liquidità dell’ente.
2. Nei
limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del
bilancio, è possibile accendere anticipazioni alle condizioni stabilite dalla
convenzione con l’istituto incaricato del servizio di Cassa.
Le
anticipazioni sono automaticamente accese allorché, in mancanza di
disponibilità di cassa, pervengono al cassiere mandati di pagamento da
estinguere; esse possono essere utilizzate soltanto per fronteggiare momentanee
deficienze di cassa e vanno estinte alla chiusura dell’esercizio.
Art.18 - Gestione delle spese
1. Le
somme di cui alla lettera b) dell’articolo 9, comma 2, stanziate nella Parte
prima dello stato di previsione della spesa, sono assegnate ai singoli centri
di spesa, cui si riferiscono i relativi capitoli, e si intendono impegnate a
seguito della approvazione o variazione del bilancio.
2. Le
somme di cui al comma 1 sono accreditate ai singoli centri di spesa in appositi
conti ad essi intestati presso l’istituto incaricato del servizio di Cassa.
A
tal fine sono emessi sui capitoli del bilancio del C.R.A. mandati di pagamento
a favore di ciascun centro di spesa.
3. Gli
accreditamenti a favore dei centri di spesa sono effettuati in conformità al
principio di unità del bilancio, di cui all’articolo 6 del presente
regolamento, e secondo i seguenti
criteri:
a. tenendo
conto del fabbisogno di liquidità dei singoli centri di spesa;
b. in
modo da consentire ai centri di spesa di procedere senza ritardo,
compatibilmente con la situazione di cassa del C.R.A., ai pagamenti di loro
competenza;
c. utilizzando
prioritariamente le somme disponibili nei residui iscritti in bilancio.
4. Per
le giacenze che nel corso dell’esercizio si verifichino sul conto intestato a
ciascun centro di spesa viene imputato ai centri di responsabilità che ad esso
afferiscono un costo figurativo corrispondente all’onere per le anticipazioni
previsto dalla convenzione con l’istituto incaricato del servizio di cassa.
5. Qualora
risulti necessario disporre accreditamenti in misura superiore alla complessiva
disponibilità di cassa del C.R.A., l’emissione dei mandati di pagamento deve
essere preventivamente autorizzata dal Presidente il quale riferisce al
Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile ai fini della ratifica .
6. Qualora
l’impossibilità o l’inopportunità di accendere anticipazioni con l’istituto
incaricato del servizio di cassa impedisca di soddisfare appieno il fabbisogno
di liquidità dei centri di spesa, all’accredito delle risorse disponibili si
provvede con i seguenti criteri:
a. il
relativo importo deve essere proporzionalmente commisurato al fabbisogno di
ciascun centro di spesa;
b. devono
essere comunque garantiti quei centri di spesa la cui attività abbia prodotto
entrate per il C.R.A., riconoscendo prioritariamente ad essi la differenza tra
le riscossioni già effettuate su tali entrate e gli accrediti già disposti a
loro favore.
7. Nell’ipotesi
di cui al comma 6, a favore dei centri di spesa il cui fabbisogno di liquidità
non sia stato pienamente soddisfatto viene disposto un finanziamento
aggiuntivo, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per fronteggiare le
eventuali spese aggiuntive sopportate a causa del ritardato pagamento delle
relative obbligazioni.
Art.19 - Rendiconto finanziario del C.R.A.
1. I
risultati della gestione del C.R.A.
sono evidenziati da apposito rendiconto finanziario che, con allegate la
relazione del Direttore generale ,la relazione illustrativa, la relazione del
Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione assieme al
Conto Consuntivo dell’ente, nei termini di cui all’art. 15 dello statuto.
2. La
delibera riguardante il rendiconto del C.R.A. è trasmessa, assieme al conto
consuntivo dell’ente, che comprende la relazione del Presidente, al MiPAF.
3. I
prospetti da utilizzare per la redazione dei documenti di bilancio sono quelli
contenuti nella L. 208/99.
Capo II
Gestione dei centri di spesa
Art.20
- Bilancio annuale
1. I
bilanci annuali dei centri di spesa sono formulati in termini di sola cassa.
Per ciascun capitolo essi indicano l’ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce e l’entità
delle spese per le quali si consente il pagamento nel corso del medesimo
esercizio.
2. Ai fini
di cui al comma 1, costituiscono entrate dei centri di spesa le risorse loro
assegnate dal bilancio del C.R.A. e quelle ad essi conferite da altri centri di
spesa.
3. Le
risorse assegnate ai centri di spesa dal bilancio del C.R.A. comprendono le
entrate derivanti dalle attività svolte dai singoli centri, salva la quota
parte, determinata ai sensi dell’articolo 8, comma 3, da destinare alla
copertura dei costi generali dell’ente.
4. Tra gli
stanziamenti di spesa è iscritto, in apposito capitolo, il fondo di riserva
disciplinato dal successivo articolo 23.
5. Le
spese finanziate mediante entrate con vincolo di destinazione sono iscritte in
bilancio fino a quando non siano realizzate, in modo che il verificarsi di
eventuali economie non comporti la rimozione del vincolo di destinazione.
Art.21 - Equilibrio del bilancio
1. Le
spese iscritte in bilancio devono essere contenute nel loro complessivo
ammontare entro i limiti delle entrate previste affinché il bilancio risulti
comunque in pareggio.
2. I
centri di spesa non possono contrarre mutui o prestiti per provvedere alle loro
esigenze finanziarie, né possono in alcun caso accendere anticipazioni di
cassa.
Art.22 - Struttura dei bilanci dei centri di spesa
1. Le
somme oggetto delle previsioni di entrata sono classificate nei seguenti
titoli:
o Assegnazioni
dal C.R.A.;
o Trasferimenti
pervenuti al C.R.A. con vincolo di destinazione;
o Trasferimenti
dal C.R.A. per spese di investimento;
o Trasferimenti
da altri centri di spesa;
o Partite
di giro.
2. Nell’ambito
di ciascun titolo, le entrate sono ulteriormente ripartite in capitoli, secondo
il rispettivo cespite.
3. Le
somme oggetto delle previsioni di spesa sono classificate nelle seguenti parti:
PARTE
PRIMA Spese
finali;
PARTE
SECONDA Somme non attribuibili.
4. Le
spese della Parte prima sono ulteriormente ripartite in titoli,
sezioni, rubriche e capitoli.
·
I titoli riguardano la natura economica
della spesa, a seconda si tratti di spese correnti, di investimenti e di
rimborsi prestiti.
·
Le sezioni considerano la destinazione
delle risorse alle funzioni istituzionali dell’ente e riproducono le sezioni
del bilancio del C.R.A..
·
Le rubriche riguardano l’articolazione
organizzativa del centro di spesa, ove esistente.
·
I capitoli riguardano l’oggetto della
spesa.
5. Nel
bilancio della struttura amministrativa centrale, le rubriche riguardano la
Direzione generale, i Reparti dell’Amministrazione centrale, nonché il
complesso degli Uffici di diretta collaborazione degli organi del C.R.A..
All’inizio
di ciascun esercizio, il Direttore Generale ed i responsabili dei Reparti
dell’Amministrazione centrale provvedono a ripartire tra i responsabili degli Uffici afferenti gli stanziamenti
iscritti nelle rispettive rubriche del bilancio.
6. Le
spese della Parte seconda sono ripartite in capitoli, inerenti rispettivamente
il fondo di riserve e le partite di giro.
7. In
apposito documento allegato al bilancio sono specificate le spese correlate
alle entrate dei titoli II e III ed a quelle indicate dal documento di cui
all’articolo 11, comma 6.
Tali
spese devono essere necessariamente iscritte in bilancio fin tanto che non
siano state realizzate o, comunque, non sia cessato il relativo vincolo di
destinazione.
Art.23 - Fondo di riserva
1. E’
iscritto, in apposito capitolo delle "somme non attribuibili", un
fondo di riserva il cui ammontare non può superare il 3.0 per cento del totale
delle spese correnti previste, per far fronte ai maggiori pagamenti che si
rendano necessari nel corso dell’esercizio, tra gli stanziamenti di spesa del
bilancio.
2. Le
disponibilità del fondo sono utilizzate esclusivamente per aumentare l’importo
di stanziamenti di spesa dimostratisi insufficienti o per istituire
stanziamenti nuovi originariamente non previsti.
3. I
prelevamenti dal fondo, e le relative destinazioni ad integrazione od
istituzione degli altri capitoli di spesa, sono disposti:
a)
dal Direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa
centrale;
b)
dal Direttore o Responsabile del centro di spesa, per i bilanci degli altri
centri di spesa.
Art.24 - Procedimento di adozione del bilancio
1. Ciascun
centro di spesa, tenuto conto delle obbligazioni già contratte, del presunto
avanzo di cassa e delle risorse ad esso destinate dal bilancio e dal conto dei
residui del C.R.A., adotta il proprio bilancio annuale in coerenza con i piani
di gestione dei centri di responsabilità, di primo e secondo livello, che ad
esso afferiscono.
2. Il
bilancio della struttura amministrativa centrale è approvato dal Presidente del
C.R.A.
I
bilanci delle strutture di ricerca e delle eventuali strutture organizzative
territoriali sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del
Direttore generale.
3. L’approvazione dei bilanci dei centri di spesa
deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.25 - Assestamento e variazioni del bilancio
1. I
centri di spesa dispongono l’assestamento del bilancio preventivo,
successivamente all’approvazione del loro rendiconto finanziario, e comunque
entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. I
centri di spesa provvedono alla variazione del loro bilancio allorché ciò sia
reso necessario dall’emergere di nuove esigenze o dalle modifiche apportate
alle previsioni o ai residui passivi del C.R.A..
3. Ulteriori
variazioni ai bilanci dei centri di spesa sono disposte per adeguarne le
previsioni alle eventuali modifiche apportate al documento dei piani di
gestione, che abbiano riguardo ai centri di responsabilità ad essi afferenti.
4. Le
variazioni per nuove o maggiori spese possono essere adottate soltanto se è assicurata
la copertura finanziaria.
5. Alle
variazioni e all’assestamento del bilancio si provvede con lo stesso
procedimento previsto per l’approvazione del bilancio del C.R.A., di cui al
precedente art.24, comma 2.
6. Sono
adottate dal Direttore generale, per il bilancio della struttura amministrativa
centrale, o dal Direttore o Responsabile del relativo centro di spesa, per gli
altri bilanci, le variazioni necessarie all’attuazione di quanto previsto dal
successivo articolo 31 nonché quelle che comportino la contestuale iscrizione
sia di nuove o maggiori entrate con vincolo di destinazione sia delle spese ad
esse correlate. I Direttori o Responsabili dei centri di spesa, trasmettono al
Direttore generale la documentazione relativa a tali variazioni entro 3 giorni
dalla loro adozione
Art.26 - Realizzazione delle entrate
1. Le
entrate dei centri di spesa sono incassate a seguito dell’accreditamento
disposto sui conti aperti a loro favore presso l’istituto incaricato del
servizio di cassa.
2. A
seguito della riscossione delle entrate, i centri di spesa emettono reversali
d’incasso a firma del responsabile del competente ufficio preposto alle
funzioni di ragioneria.
Art.27 - Attività di spesa
1. Nelle
strutture di ricerca articolate in sedi territorialmente distinte, i
rapporti obbligatori passivi sono costituiti, o ne è accertata l’esistenza dal
Direttore e dai responsabili delle relative articolazioni, secondo le
rispettive competenze; nelle strutture di ricerca prive di tale articolazione e
nelle eventuali strutture organizzative territoriali, provvedono i rispettivi
Direttori o Responsabili.
Per la struttura amministrativa centrale provvedono, secondo le
rispettive competenze, il Direttore generale ed i responsabili dei Reparti,
degli Uffici dell’Amministrazione centrale e degli Uffici di diretta collaborazione degli organi del
C.R.A.
2. Nell’assumere
le obbligazioni, gli organi competenti ai sensi del comma 1 devono tener conto:
a) della
massa spendibile riconosciuta al centro dal bilancio del C.R.A.;
b) delle assegnazioni
che il bilancio del C.R.A. ha previsto per gli esercizi successivi a favore del
medesimo centro e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell’articolo 10, comma 6;
c) del vincolo
giuridico posto ai pagamenti dagli stanziamenti del bilancio del centro
interessato.
3. Le
obbligazioni sono assunte su richiesta del centro di responsabilità
destinatario delle prestazioni da acquisire, al cui responsabile è comunque
riservato definirne le caratteristiche.
4. Le
obbligazioni sono assunte previa attestazione di copertura finanziaria,
mediante la quale viene verificata la coerenza della spesa con quanto previsto
dal comma 2 ed è accertato che essa non sia suscettibile di pregiudicare
l’equilibrio della gestione o di compromettere l’equilibrio dei successivi
bilanci.
L’attestazione
di copertura è rilasciata dal responsabile del competente ufficio preposto alle
funzioni di ragioneria.
5. Le
obbligazioni passive, nel momento in cui si perfezionano, vanno annotate in
apposito registro tenuto mediante la rete informatica dell’ente.
A
tale adempimento provvede l’ufficio competente a rilasciare l’attestazione di
copertura finanziaria.
6. Sulla
base delle risultanze emerse dalla liquidazione, l’organo che ha contratto il
rapporto obbligatorio, o ne ha riconosciuto l’esistenza, richiede l’emissione
del mandato di pagamento, allegando la relativa documentazione. Salvo quanto
stabilito dal successivo articolo 29, i mandati di pagamento sono firmati dal
Responsabile del competente ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.
7. L’istituto
incaricato del servizio di cassa provvede ad estinguere i mandati di pagamento
nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti sul conto intestato al centro
di spesa.
I
mandati sono estinti tramite pagamento effettuato presso l’istituto incaricato
del servizio di cassa e previo rilascio di quietanza da parte del creditore.
8. La
convenzione con l’istituto incaricato del servizio di cassa stabilisce
ulteriori modalità di estinzione dei mandati, anche al fine di assicurare che
al termine dell’esercizio non restino mandati inestinti.
Per
le ipotesi previste dal successivo articolo 31, i mandati di pagamento sono
estinti tramite accreditamento nel conto che, presso l’istituto incaricato del
servizio di cassa, è intestato al centro di spesa destinatario delle relative
somme.
Art.28 - Pagamenti in forma diretta
1. E’
possibile disporre pagamenti in forma diretta per le seguenti spese, sempre che
l’importo unitario di ciascuna di esse non ecceda i 2.585 EURO (circa 5.000.000
di lire):
a) Spese
e materiale inventariabile d’ufficio;
b) Spese
causali;
c) Spese
per riparazioni e manutenzioni ordinarie di immobili e mobili;
d) Spese
postali;
e) Spese
per la manutenzione e il funzionamento
di automezzi;
f)
Spese per l’acquisto di libri, giornali,
pubblicazioni periodiche e simili;
g) Spese
per missioni e relativi anticipi;
h) Spese
di rappresentanza;
i)
Spese per materiali di consumo tecnico;
j)
Spese per seminari e conferenze;
k) Spese
per le quali sia difficoltosa ogni altra forma di pagamento.
2. Per i
pagamenti che singolarmente non superino 52 EURO (circa 100.000 lire) il
responsabile del centro di spesa può accettare la dichiarazione sull’oggetto e
destinazione della spesa, resa, sotto la propria responsabilità, dal funzionario
che ha effettuato il pagamento, con la quale si dà conto della oggettiva
impossibilità di presentare la documentazione giustificativa.
3. I
pagamenti in forma diretta sono effettuati in contanti, o per mezzo di carte di
credito di cui i centri di spesa possono dotarsi in conformità ad apposita
disciplina emanata dal Consiglio di Amministrazione, e comunque, con addebito
al conto intestato al rispettivo centro di spesa presso l'istituto incaricato
del servizio di cassa.
4. Ai fini
di cui al comma 3, è costituito un servizio di economato presso la struttura
amministrativa centrale, presso le strutture di ricerca e le loro articolazioni
territoriali, presso le eventuali strutture organizzative territoriali.
5. Il
Direttore generale e i responsabili degli altri centri di spesa conferiscono,
secondo le rispettive competenze, l’incarico di economo a dipendenti di ruolo
per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, rinnovabile.
6. L’atto
di conferimento dell’incarico designa il dipendente di ruolo preposto a
sostituire l’economo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Art.29 - Fondi per spese in contanti
1. Per
consentire l’effettuazione di spese in contanti, ai sensi del comma 3
dell’articolo 28, sono costituiti appositi fondi economali.
A
tal fine gli economi sono dotati, dall’organo che li ha nominati, di apposito
fondo, reintegrabile nel corso dell’esercizio previa rendicontazione delle
somme già spese, il cui importo non può eccedere l’ammontare annualmente stabilito
dal Consiglio di Amministrazione in
sede di approvazione del bilancio del C.R.A.
2. Con i
fondi di cui al precedente comma gli economi eseguono direttamente i pagamenti
in contanti e rimborsano o anticipano ai funzionari competenti le somme per i
pagamenti effettuati, o da effettuare, in contanti.
3. Nessun
pagamento può essere eseguito dagli economi senza l’autorizzazione degli organi
competenti ai sensi dell’articolo 27.
4. Gli
economi tengono un registro cronologico generale, sul quale devono essere
annotate tutte le operazioni effettuate, e rendono il conto al competente
ufficio preposto alle funzioni di ragioneria.
Art.30 - Pagamenti per mezzo di carte di credito
1. Al fine
di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 28, gli economi curano il rilascio
di carte di credito a favore di dipendenti dell’ente, individuati dal Direttore
generale e dai Direttori delle strutture di ricerca e delle eventuali strutture
organizzative territorilali del CRA. L’elenco nominativo degli utilizzatori delle
carte di credito viene comunicato al C.d.A dal Direttore generale.
2. Le
carte di credito possono essere utilizzate esclusivamente per provvedere al
pagamento delle spese di cui all’art. 28 comma 1, e per eventuali altre
tipologie di spesa determinate dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’istituto
incaricato del servizio di cassa provvede ad imputare al conto del rispettivo
centro di spesa le somme addebitate, richiedendo all’ufficio competente del
centro di spesa l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
Art.31 - Rapporti finanziari tra centri di
responsabilità e tra unità organizzative
1. Qualora
i rapporti tra l’unità organizzativa ed il centro di responsabilità non siano
definibili preventivamente e di essi non sia possibile tener conto in sede di
formazione del bilancio del relativo centro di spesa o del C.R.A., la spesa
gestita dall’unità organizzativa viene incrementata in corso di esercizio,
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti o delle assegnazioni
gestite dall’unità organizzativa "servita" oppure mediante
corrispondente trasferimento di risorse tra i centri di spesa interessati.
Art.32 - Rendiconti finanziari dei centri di spesa
1. I
risultati della gestione finanziaria dei centri di spesa sono evidenziati da appositi
rendiconti finanziari ai quali è allegata la situazione definitiva delle
obbligazioni passive, che, distintamente per ciascun capitolo, evidenzia la
consistenza iniziale, le somme pagate, quelle non più dovute e quelle rimaste
da pagare.
2. I rendiconti
finanziari dei centri di spesa sono approvati, entro il 31 gennaio dell’anno
successivo all’esercizio a cui si riferiscono, dall’organo competente ad
approvare il bilancio e sono trasmessi, in via telematica, all’ufficio preposto
alle funzioni di programmazione finanziaria per la predisposizione del
rendiconto consolidato dell’ente.
TITOLO
IV
SCRITTURE
CONTABILI
E
RILEVAZIONE
DEI
RISULTATI DELLA GESTIONE
Capo I
Scritture contabili
Art.33 - Scritture finanziarie
1. Le
scritture relative alla gestione del bilancio del C.R.A. devono consentire di
rilevare, per ciascun capitolo e distintamente per la competenza ed i residui,
la situazione degli accertamenti di entrata a fronte dei relativi stanziamenti,
nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e
da pagare.
2. Le
scritture finanziarie dei centri di spesa devono consentire di rilevare, per
ciascun capitolo, le riscossioni ed i pagamenti già effettuati, nonché le somme
da riscuotere o da pagare, con riguardo sia alle previsioni di bilancio che
alla situazione dei residui passivi del C.R.A. e dei debiti.
3. Le
scritture finanziarie sono tenute mediante la rete informatica dell’ente con un
sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato
dall’ufficio preposto alle funzioni di programmazione finanziaria.
Art.34 - Scritture patrimoniali
1. Le
scritture patrimoniali sono costituite dall’inventario generale dell’ente e da
distinti inventari, rispettivamente, per la struttura amministrativa centrale,
per le singole strutture di ricerca e per le eventuali strutture organizzative
territoriali.
2. Sono
oggetto di inventariazione i beni a fruizione pluriennale.
I
restanti beni formano oggetto della contabilità di magazzino che è tenuta
mediante appositi registri di carico e scarico presso la struttura
amministrativa centrale, le singole strutture di ricerca e strutture
organizzative territoriali.
3. Il
Direttore generale avvalendosi dell’Ufficio dell’Amministrazione centrale
preposto al patrimonio, definisce le istruzioni per la tenuta, l’aggiornamento
e la revisione degli inventari, nonché per la valutazione dei beni e per la
determinazione delle relative quote di ammortamento.
4. Le
scritture patrimoniali sono tenute mediante la rete informatica dell’ente con
un sistema di archiviazione elettronica dei documenti contabili apprestato
dalla Direzione generale.
Art.35 - Rilevazione dei costi e dei ricavi
1. Per la
rilevazione dei costi e dei ricavi sono utilizzati i dati delle scritture
finanziarie, rettificando le relative grandezze, in modo da riferirle alla
competenza economica dell’esercizio, ed integrandole, in modo da tener conto
dei dati forniti dalla contabilità patrimoniale.
2. La
Direzione Generale definisce il piano dei conti, le metodologie di rilevazione
e di calcolo dei costi e ricavi, nonché il trattamento da riservare ai costi
generali.
Capo II
Rilevazione dei risultati della gestione
Art.36 - Risultati della gestione economica dei
centri di responsabilità
1. Il
servizio per la contabilità economica predispone rendiconti trimestrali ed a
consuntivo, per ciascuno dei centri di responsabilità di primo e secondo
livello, e li trasmette ai rispettivi responsabili nonché al Direttore generale
per le valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. I
rendiconti di fine esercizio dei centri di responsabilità di primo livello sono
riassunti nel documento a consuntivo dei piani di gestione, che è trasmesso al
Presidente ed al Direttore Generale, assieme alle relazioni dei responsabili
dei centri stessi sul grado di realizzazione dei risultati preventivati, ed è
allegato al conto consuntivo dell’ente presentato al Consiglio di
Amministrazione.
Art.37 - Bilancio consuntivo del C.R.A.
1. Il
bilancio consuntivo dell’ente si compone del rendiconto finanziario, dello
stato patrimoniale e del conto economico.
2. Il
bilancio consuntivo del C.R.A è trasmesso entro il 15 aprile, con apposita
relazione illustrativa predisposta dal Direttore generale, al Collegio dei
Revisori, il quale ne accerta, predisponendo una propria relazione, la
regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili. Il bilancio
consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del Presidente e dalla
relazione del Collegio dei revisori, è deliberato dal Consiglio di
Amministrazione entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo così deliberato, con
allegate le relazioni ed i verbali di approvazione, viene trasmesso dal
Presidente al MIPAF ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto.
3. Al
bilancio consuntivo è allegata una relazione del Consiglio di Amministrazione
che illustra i risultati più significativi della gestione, anche con riguardo
alla realizzazione degli obiettivi programmati.
TITOLO
V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.38 – Collegio dei revisori dei conti
1. Il
Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo di cui all’art.
2403 del codice civile. I componenti del Collegio possono assistere alle sedute
del Consiglio di Amministrazione.
2. I
documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il
proprio parere sono inviati almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la
deliberazione degli atti.
3. Il
Collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole
del proprio funzionamento.
4. Il
Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto di
apposito ufficio, inquadrato tra gli Uffici di diretta collaborazione.
PARTE
SECONDA
NORMATIVA
INERENTE ALLA ATTIVITA’ CONTRATTUALE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo
I
Ambito di applicazione
Art.39 - Normativa applicabile
1. Ferma
restando l’osservanza delle disposizioni di adeguamento della legislazione
italiana all’ordinamento dell’Unione europea, nonché delle disposizioni
dell’Unione Europea comunque vigenti in Italia e della legislazione statale,
l’attività contrattuale del C.R.A. è disciplinata dallo Statuto e dalle norme del presente Titolo.
2. Al fine
di fornire agli organi competenti il necessario ausilio tecnico ed il quadro
delle disposizioni che, tra quelle di cui al precedente comma, sono da ritenere
vigenti, apposito ufficio dell’amministrazione centrale cura la predisposizione
e l’aggiornamento di un manuale operativo, le cui indicazioni, non vincolanti,
servono a fornire una consulenza di tipo preventivo.
Capo II
Clausole contrattuali
Art.40 – Prezzi, termini e durata dei contratti
1. I
contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le
prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e
fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
2. E’
consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia
determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto a
prezzi di listini ufficiali.
3. Anticipazioni
sul prezzo possono essere previste soltanto per i contratti inerenti ad
attività oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea e previa
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nella misura massima del 20
per cento dell’importo contrattuale, soltanto nel caso di contratti per la
fornitura di strumentazioni scientifiche e tecnologiche di particolare
complessità.
4. Nei contratti stipulati dal C.R.A.
devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e
deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
Art.41 - Rinnovo e proroga dei contratti
1. I
contratti possono prevedere una clausola di rinnovo espresso ai sensi del
successivo articolo 53, comma 2.
A
tal fine l’organo competente alla conclusione del contratto accerta la
sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione
motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.
2. I
contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore
all’anno, possono prevedere l’obbligo del fornitore a proseguire la medesima
prestazione a richiesta del C.R.A. ed alle medesime condizioni, fino ad un
massimo di altri 4 mesi.
La
decisione di imporre al fornitore la prosecuzione della prestazione è adottata
dall’organo competente alla conclusione del contratto.
Art.42 - Variazione dei contratti in corso di
esecuzione
1. I
contratti possono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente
è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto,
sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il
quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della
prestazione originaria.
Art.43 - Contratti aperti e Clausola penale
1. E’
consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all’amministrazione
la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
2.
Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente,
su richiesta dell’amministrazione, è tenuto a praticare.
3. I
contratti devono prevedere le penalità, con clausola di risarcibilità
dell’ulteriore danno, per il mancato o l’inesatto adempimento, nonché per la
ritardata esecuzione delle prestazioni.
4. L’applicazione
della penale è di competenza dell’organo che ha concluso il contratto.
Art.44 - Cauzione definitiva
1. Coloro
che contraggono con il C.R.A. sono tenuti a prestare idonea cauzione, il cui
importo e le cui modalità sono stabilite dalla decisione a contrattare.
Si
può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria
affidabilità o, comunque, qualora ciò sia previsto dalla decisione di
contrattare in considerazione dell’importo modesto o della natura delle
prestazioni.
2. Lo
svincolo della cauzione è disposto dall’organo competente alla conclusione del
contratto, a seguito della relazione illustrativa di cui al successivo articolo
56, comma 5.
Capo III
Forniture e servizi da eseguire in
economia
Art. 45 – Tipologia delle prestazioni e limiti di spesa
1. Le forniture e i servizi di importo superiori
a 2.585 Euro, che per loro natura, possono farsi in economia sono i seguenti:
a) servizi
di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali di proprietà o in uso
all’ente, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;
b) spese
connesse con l’organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni,
congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, ivi compresi i
servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;
c) locazione
per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l’espletamento
e l’organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), ovvero per esigenza
diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei
locali demaniali;
d) divulgazione
di bandi di gara, di concorso o oltre comunicazioni che devono essere rese per
legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
e) acquisto
e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
f)
spese di traduzione ed interpretariato,
lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l’ente
non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo
richiedano;
g) riparazione,
manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere;
acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le
autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e per gli altri materiali di
consumo;
h) trasporti,
noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali,
telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per
disegno e di valori bollati;
i)
spese di rappresentanza e spese causali
di cui all’art. 141 del regio decreto 23/5/1924, n. 827;
l)
spese per l’acquisto di materiali,
utensili ed altri oggetti necessari per l’esecuzione in economia di lavori e
servizi; spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e
cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto;
locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e
materiali scientifici e di laboratorio;
m) spese
per l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili
per l’ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, calcolatori, stampanti e
aparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale tecnico; spese per l’acquisto
o locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto e lo sviluppo di
programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le
spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
n) spese
per lo svolgimento per dei corsi di formazione e perfezionamento del personale.
2.Il
C.d.A determina, con apposite deliberazioni, l’importo massimo di spesa per il
ricorso alle forniture e ai servizi in economia.
3.
E’ vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che
possa considerarsi con carattere unitario in più forniture o servizi.
Art.
46 – Modalità di esecuzione delle
procedure
1. L’esecuzione in economia delle forniture e
dei servizi indicati al precedente art. 45 ha luogo:
a) in
amministrazione diretta;
b) a
cottimo fiduciario;
c) parte
in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2.
Sono eseguiti in amministrazione diretta:
a)i
servizi per la esecuzione dei quali il C.R.A. può ricorrere a personale da esso
dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà dell’ente stesso;
b)
le forniture per le provviste a pronta
consegna, nei limiti della tipologia e dell’importo indicati all’art.45, con
l’osservanza delle procedure di cui al successivo art. 47.
3.
Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati all’art. 45, per i quali
si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a persone o imprese. Possono
altresì essere eseguite a cottimo fiduciario le fornituere di beni necessarie
per l’esecuzione in economia dei servizi di cui al presente comma. L’esecuzione
è effettuata con osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo
47.
Art.
47 – Scelta del contraente
1.
I preventivi per l’esecuzione dei servizi e delle forniture da effettuarsi in
economia devono essere richiesti ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti
idonei, ad eccezione dei casi in cui la specialità o l’urgenza del servizio o
della fornitura, risultante da adeguata motivazione, non renda necessario il
ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati ovvero che la spesa, al netto
degli oneri fiscali, non superi l’importo di 7.750 Euro nel caso in cui la
congruità del prezzo risulti dagli elenchi di cui all’art. 5 o, comunque, da
altro sistema di rilevazione dei prezzi.
2.
La lettera di invito a presentare
offerte, oltre ad indicare l’oggetto della fornitura o del servizio, le sue
caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione ed assistenza, deve
prevedere espressamente le condizioni alle quali è assoggettata la fornitura
stessa, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte.
3.
La scelta del contraente avviene in base
all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella
lettera di invito in ordine decrescente di importanza ovvero, in via
alternativa, secondo il criterio del prezzo più basso previa la completa
individuaziione delle caratteristiche dell’oggetto dell’offerta nella stessa
lettera di invito.
Art.48
-. Ordinazione della fornitura e del
servizio
1. L’ordinazione
dei servizi e delle forniture è disposta dall’organo competernte in materia e
deve essere effettuata per iscritto, con riferimento all’offerta presentata e
selezionata, con lettera d’ordine o altro atto equipollente, comunque
contenente le condizioni di esecuzione della fornitura, i relativi prezzi, le
penali per ritardo, le modalità di pagamento, l’obbligo posto a carico del
contarente di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari
vigenti, nonché la facoltà per il C.R.A. di risolvere l’obbligazione mediante
semplice comunicazione scritta e provvedere alla esecuzione in danno, nei casi
in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero in caso di ritardo
nella esecuzione della fornitura, quando il termine pattuito riveste carattere
di essenzialità.
Art.49.-.Procedure particolari
1.
Possono essere eseguiti in economia, entro il limite massimo di valore di
77.500 Euro (circa 150 milioni di lire), anche al di fuori delle ipotesi
contemplate all’art.45, gli acquisti di beni e servizi nelle ipotesi di:
a)
scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, qualora sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la fornitura o il servizio nel termine
previsto dal contratto stesso;
b)
completamento di forniture non previste da contratti in corso di esecuzione,
qualora non sia possibile imporne la realizzazione nell’ambito della fornitura
principale;
c)
servizi o forniture indispensabili per assicurare la continuità delle attività
del C.R.A. e delle strutture di ricerca la cui interruzione potrebbe comportare
danni all’ente o pregiudizi all’attività stessa, ovvero al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché di danno della salute
pubblica o all’ambiente.
2.
L’esecuzione è effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli del presente capo.
Art.
50 – Congruità dei prezzi
1.
La valutazione di congruità dei prezzi dei servizi e delle forniture è assolta
mediante l’indagine di mercato di cui all’articolo 47, tenuto conto, ove
esistenti, degli elenchi previsti dall’articolo 6 della legge 24/12/1993, n.
537, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, della legge 23/12/1994, n. 724.
2.
Il parere di congruità dei competenti organi tecnici dell’ente è comunque
necessario in materia di forniture il cui importo superi 7.750 Euro (circa
15.000.000 di lire) ed è emesso con le modalità di cui all’articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 18/4/1994, n. 573.
3.
Per l’acquisizione di beni e servizi informatici si applicano le disposizioni
del D. lgs. n. 39 del 12/2/1993, e successive modificazioni.
Art.
51 – Collaudo, regolare esecuzione e
pagamento
1.
Le forniture eseguite in economia sono soggette a collaudo, anche parziale.
2.
L’acquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi 10.330 Euro
(circa 20.000.000 di lire) al netto degli oneri fiscali, ovvero l’esecuzione di
servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare
esecuzione.
3.
Il collaudo e l’attestazione di regolare esecuzione sono effettuati da un funzionario
o impiegato, dotato dei necessari requisiti tecnico/amministrativi, all’uopo
nominato dall’Organo competente ad ordinare la spesa, entro i successivi 15
giorni dallo svolgimento del servizio o dall’acquisizione della fornitura.
4.
I pagamenti sono disposti non oltre 30 giorni dalla data del collaudo, del
certificato di regolare esecuzione, o attestazione equipollente, ovvero, se
successiva, dalla data di presentazione delle fatture redatte secondo la
normativa vigente e corredate, qualora trattasi di forniture, della prescritta
presa in carico o bolletta di inventario, ovvero munite della dichiarazione
dell’avvenuta annotazione negli appositi registri in caso di beni non
inventariabili.
Art.
52 – Limiti di applicazione
1.
Le modalità indicate negli articoli precedenti non si applicano nel caso dei
beni e servizi da acquistare obbligatoriamente con l’utilizzo delle convenzioni
di cui articolo 26 della legge 23/12/1999, n. 488, e relative disposizioni
attuative.
Capo IV
Svolgimento dell’attività
contrattuale
Art.53 - Decisione di contrattare
1. La
volontà dell’ente di provvedere mediante contratto deve essere espressa con
apposito atto, di séguito denominato
"decisione di contrattare".
2.
La decisione di contrattare deve contenere:
a) il fine che si intende perseguire con il
contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento
dell’interesse pubblico;
b) l’oggetto del contratto;
c) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale
capitolato speciale, ivi compresa l’eventuale clausola di rinnovo espresso per
una sola volta ex-art.44 legge 720/1994;
d) la procedura ed i criteri di scelta del
contraente;
e) il responsabile del procedimento
contrattuale;
f) l’eventuale cauzione provvisoria da prestare
per poter partecipare alla procedura.
3. La
decisione di contrattare deve essere congruamente motivata con particolare
riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del comma 2.
4. Per i
contratti sia passivi che attivi, gli organi di cui all’articolo 27, comma 1,
adottano le decisioni di contrattare secondo le competenze per materia
stabilite ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e in conformità a quanto previsto
dal piano di gestione del centro di responsabilità interessato.
Se
le prestazioni da acquisire mediante il contratto sono destinate ad essere
utilizzate da altro centro di responsabilità, la decisione di contrattare è
adottata in conformità all’articolo 27, comma 3.
5. Per i
contratti, attivi o passivi, di importo inferiore a quanto stabilito dall’art. 28
e dall’art. 45 non è necessaria la previa adozione della decisione di
contrattare; in tali casi si applicano le disposizioni in materia di economato
o quelle inerenti le spese per le forniture e per la realizzazione di lavori in
economia, di cui al precedente capo III.
Art.54 - Conclusione dei contratti
1.
I contratti sono conclusi a seguito delle
procedure disciplinate dal successivo capo V e con il contenuto risultante dal
verbale delle relative operazioni.
L’esito della procedura è comunicato al contraente
prescelto e agli altri partecipanti entro 10 giorni dalla conclusione delle
operazioni; l’amministrazione nei successivi 20 giorni decide se accettare
l’offerta ed a tal fine essa può prendere in considerazione solo offerte ferme
ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.
2. Con
atto dell’organo che ha adottato la decisione di contrattare si provvede
all’accettazione, previa valutazione:
a)
che persista l’interesse dell’ente alla prestazione oggetto del contratto;
b)
che non ricorrano elementi comprovanti l’incongruità delle condizioni del
contratto;
c)
che non si siano verificate irregolarità nello svolgimento della procedura
suscettibili di comprometterne la validità.
3. L’accettazione
dell’ente è validamente manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad
offerte scritte.
4. Qualora
sia opportuna una ricognizione dei patti contrattuali risultanti dalle
procedure esperite, oppure sia indispensabile una loro specificazione,
l’amministrazione può subordinare la propria accettazione, mediante condizione
risolutiva, alla stipulazione di un atto ricognitivo o specificativo del
contratto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata; alla
stipulazione di tale atto si provvede comunque nel caso in cui ciò sia richiesto
dal bando.
A
tal fine l’amministrazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto,
invita il contraente a stipulare l’atto entro un termine non inferiore a 20
giorni.
Qualora
il contraente non si presenti nel termine assegnato, l’ente può dichiarare
unilateralmente risolto il contratto.
L’amministrazione può provvedere, se
possibile, alla scelta di un diverso contraente in base alle risultanze delle
procedure già esperite.
5. Il
contratto è concluso nel momento in cui il contraente prescelto abbia ricevuto
comunicazione dell’accettazione da parte dell’ente.
6. Il
presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dal comma 5 del
precedente articolo 53.
Art.55 - Controlli sulla esecuzione del contratto
1. L’esattezza
degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di
appositi controlli, se del caso in corso d’opera, mediante collaudi e
verifiche.
2. Qualora
l’importo del contratto non superi 77.500 EURO (circa 150 milioni di lire), i
controlli sono svolti dal funzionario responsabile del procedimento
contrattuale.
Per
i contratti di importo superiore, e comunque nel caso in cui il funzionario
responsabile del procedimento non disponga delle competenze necessarie, i
controlli sono eseguiti da persone, anche esterne all’ente, munite delle
necessarie competenze, appositamente nominate dall’organo che ha adottato la
decisione di contrattare.
3.
I soggetti preposti ai controlli, qualora diversi dal responsabile del
procedimento contrattuale, segnalano a questo le eventuali inadeguatezze del
contenuto del contratto nonché ogni elemento idoneo a valutare la correttezza
ed esattezza dei comportamenti tenuti dal contraente.
4. Ciascun
contratto stabilisce il rilievo che devono avere i controlli, di cui al presente
articolo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle
obbligazioni assunte dall’ente.
Art.56 - Funzionario responsabile del procedimento
e supporto all’attività contrattuale
1. Con la
decisione di contrattare è nominato per ciascun contratto un responsabile del
relativo procedimento, scelto nell’ambito della struttura organizzativa
interessata al contratto.
2. Il
funzionario responsabile è preposto a seguire l’intero iter del procedimento
contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici
esterni al C.R.A., e provvede affinché la formazione ed esecuzione del
contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle
norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali.
A
tal fine, il funzionario responsabile cura i rapporti con i soggetti
interessati, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e
tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella
formazione ed esecuzione del contratto.
3. Il
funzionario responsabile riferisce immediatamente all’organo che lo ha nominato
sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di
irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero
segnalando le iniziative assunte a tal fine.
4. Il nome
e la sede del responsabile del procedimento contrattuale sono resi noti al
pubblico nelle forme adeguate e, per i contratti di esecuzione di lavori, sono
indicati nel cartello di cantiere.
5. Al
termine del suo incarico il responsabile del procedimento presenta una
relazione con la quale sono segnalati tutti gli elementi rilevanti al fine di
poter valutare il grado di funzionalità nello svolgimento della specifica
vicenda contrattuale e la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono
stati adempiuti gli obblighi contrattuali.
La
relazione è trasmessa all’organo che ha adottato la decisione di contrattare.
6. Per
fornire alle strutture operative il necessario supporto tecnico-giuridico, sono
predisposti schemi degli atti maggiormente utilizzati nello svolgimento delle
attività contrattuali.
Le
strutture operative, qualora ritengano tali schemi inadeguati al caso di specie
o intendano comunque discostarsene, possono farsi assistere, nella
predisposizione degli atti da adottare, dall’ufficio di cui all’articolo 39,
comma 2.
7. Il
C.R.A. si dota di un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui prezzi
che interessano l’attività dell’ente.
Le
strutture amministrative competenti a svolgere l’attività contrattuale sono
tenute a fornire i dati necessari a tali rilevazioni ed accedono alle relative
elaborazioni mediante la rete informatica del C.R.A..
Art.57 - Documentazione e misure di trasparenza
sull’attività contrattuale
1. Ciascuna
struttura amministrativa tiene una raccolta dei contratti da essa conclusi,
nella quale i medesimi sono conservati fino alla scadenza dei termini di
prescrizione delle relative obbligazioni.
2. Mediante
apposita relazione consuntiva, il C.R.A. garantisce l’informazione sull’attività
contrattuale svolta durante l’anno.
La
relazione indica, per ciascun contratto di importo superiore a 129.100 EURO
(circa 250 milioni di lire), l’oggetto del medesimo, l’importo, la procedura
seguita per la scelta del contraente, i soggetti partecipanti alla procedura,
il contraente prescelto.
Per
i contratti di importo inferiore la relazione contiene l’elencazione dei
soggetti partecipanti alle procedure e dei contraenti prescelti.
Per
ogni soggetto partecipante, sono precisati il numero e l’oggetto dei contratti
alle cui procedure ciascuno di essi ha partecipato.
Per
i contraenti prescelti, sono precisati il numero e l’oggetto dei contratti
stipulati ed il loro importo complessivo.
3. La
relazione consuntiva dell’attività contrattuale è inserita nel "sito internet" del C.R.A. ed
è predisposta da apposito ufficio dell’amministrazione centrale sulla base dei
dati trasmessi, in via informatica, dalle strutture amministrative competenti.
4. Le
disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai contratti di cui
all’articolo 53, comma 5.
Capo
V
Procedure di scelta del contraente
Art.58 - Procedure di scelta del contraente
1. Il
C.R.A. provvede alla scelta del contraente tramite concorsi di
progettazione, procedure negoziate, procedure ristrette, procedure aperte, ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. Le
procedure ristrette possono essere con
o senza bando; le procedure negoziate possono svolgersi in forma concorrenziale
con bando, concorrenziale senza bando e
non concorrenziale.
Art.59 - Utilizzazione dei concorsi di
progettazione
1. Si
provvede mediante concorso di progettazione qualora sia opportuno avvalersi
dell’apporto di particolari competenze tecniche e di esperienze specifiche da
parte dell’offerente, per la elaborazione progettuale delle prestazioni da
eseguire di cui siano indicate le principali caratteristiche.
2. I
concorsi di progettazione si svolgono previa pubblicazione del bando di gara e
successiva scelta dei soggetti da invitare alla procedura.
Art.60 - Utilizzazione delle procedure negoziate
concorrenziali con bando
1. Si
provvede con le procedure negoziate,
previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) allorché la difficoltà di predeterminare con
sufficiente precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato
speciale, non consenta di prescindere da un rapporto di negoziazione con i
partecipanti alla procedura;
b) allorché l’esito infruttuoso di altra
procedura con bando evidenzi l’impossibilità di definire il contenuto della
prestazione o del contratto prescindendo da un rapporto di negoziazione con i
partecipanti alla procedura.
Art.61 - Utilizzazione delle procedure negoziate
non concorrenziali
1. Si
provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la
prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’ente può essere resa soltanto
da una impresa determinata.
2. In
particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve
risultare in considerazione del suo oggetto, o delle modalità, anche di tempo e
di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da
acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti
contrattuali in corso.
3. Per i
contratti attivi si provvede mediante procedure negoziate non concorrenziali
secondo i criteri di cui ai commi precedenti ovvero qualora l’interesse
dell’ente a cedere la prestazione oggetto del contratto dipenda dalle
specifiche caratteristiche soggettive riscontrabili esclusivamente
nell’acquirente.
4. Si
provvede, altresì, mediante procedure negoziate non concorrenziali, per
l’acquisto di beni immobili, qualora l’esigenza dell’amministrazione non possa
essere soddisfatta che dallo specifico bene oggetto della procedura.
Art.62 - Utilizzazione delle procedure ristrette
con bando
1. Si
provvede mediante procedure ristrette con bando allorché sia possibile
stabilire con precisione le specifiche del contratto, mediante capitolato
speciale, senza bisogno di alcuna negoziazione con i partecipanti alla
procedura.
2. Le
procedure ristrette con bando si svolgono previa scelta dei soggetti da
invitare alla procedura.
Art.63 - Utilizzazione delle procedure aperte
1. Nei
casi previsti dall’articolo 62, si provvede mediante procedure aperte allorché,
in considerazione del tipo di contratto, l’eventuale elevato numero di
partecipanti non sia suscettibile di compromettere l’interesse dell’ente e
sempre che ricorrano i seguenti presupposti:
a) l’amministrazione non ritenga necessario
selezionare coloro che intendono partecipare alla procedura, considerando
assolutamente indifferente che tali soggetti posseggano requisiti ulteriori
rispetto a quelli richiesti per poter partecipare alla procedura o dispongano
in misura diversa di tali requisiti.
b) le attività necessarie alla formazione
dell’offerta ed i requisiti soggettivi richiesti siano tali da far presumere
che la mancanza di un preventivo invito dell’amministrazione non abbia
l’effetto di dissuadere i soggetti eventualmente interessati dal partecipare
alla procedura.
2. Le
procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.
Art.64 - Utilizzazione delle procedure
concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando
1. Le
procedure previste rispettivamente dagli articoli 60 e 62 si svolgono senza
previa pubblicazione di un bando ovvero mediante pubblicazione sintetica e
rinvio al sito internet del C.R.A. allorché l’amministrazione si trovi nella
necessità di acquisire o cedere con urgenza la prestazione oggetto del
contratto; in tali casi l’urgenza va valutata in relazione ai presumibili tempi
che sarebbero altrimenti necessari per l’espletamento delle procedure precedute
da bando.
Art.
65 - Competenze per l’ammissione alla
procedura e per la scelta del contraente
1. Nella
procedura mediante concorso di progettazione, agli inviti, all’esame dei
progetti e delle offerte ed alla scelta del contraente provvede un’apposita
commissione nominata dall’organo che ha adottato la decisione di contrattare.
La
commissione può essere composta da esperti esterni all’ente ed è comunque
presieduta da un dirigente.
2. Nelle
altre procedure, l’organo che ha adottato la decisione di contrattare individua
il funzionario preposto alla determinazione dei soggetti partecipanti ed alla
scelta dell’offerta più favorevole.
Art.66 - Criteri di scelta del contraente e
offerte anomale
1. Alla
scelta del contraente si procede mediante uno dei seguenti criteri, a seconda
del contenuto del contratto e del tipo di procedura seguita:
a) il
prezzo più favorevole, secondo i sistemi indicati dalla decisione di
contrattare, qualora le prestazioni debbano essere conformi al contenuto
puntualmente predeterminato da dettagliato capitolato speciale;
b) l’offerta
economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri numerici
predeterminati con la decisione di contrattare e variabili a seconda della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di
consegna, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, la
qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, i servizi
successivi alla prestazione e l’assistenza tecnica;
c) l’offerta
economicamente più vantaggiosa da valutare in base a parametri variabili a
seconda della natura della prestazione, ai sensi della precedente lettera, e
progressivamente definiti nel corso di svolgimento della procedura seguita.
2. Qualora
talune offerte presentino carattere anomalo per il loro contenuto
particolarmente favorevole all’ente, il soggetto offerente, su richiesta
scritta dell’amministrazione e nei termini assegnati, è tenuto a fornire
spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta.
L’amministrazione, valutate le spiegazioni rese nei termini, decide,
motivatamente, di ammettere o meno l’offerta.
3. Nel
caso di utilizzazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono
considerate offerte anomale quelle che risultino più favorevoli
all’amministrazione in misura superiore per oltre il 50 per cento alla media
delle offerte pervenute.
Art.67
- Norme comuni alle procedure con bando
1. L’ente
rende noto l’avvio della procedura di scelta del contraente mediante adeguata e
tempestiva pubblicità di apposito bando.
2. Il
bando è l’atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione
di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura.
Il
bando specifica gli elementi utili ad individuare il contenuto del contratto,
stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed
indica il funzionario responsabile del procedimento contrattuale.
3. L’organo
che ha adottato la decisione di contrattare provvede alla adozione del bando ed
ai successivi adempimenti.
4. Alla
pubblicità dei bandi si provvede mediante inserimento nel "sito
internet" del C.R.A. e contestuale pubblicazione del relativo avviso. In
particolare, l’avviso deve essere pubblicato:
a)
per i contratti di importo superiore a 258.200 Euro (circa 500 milioni di
lire), su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano
diffuso nella regione in cui il contratto va eseguito;
b) per i contratti di importo compreso fra
129.100 e 258.200 Euro, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale;
c) per i contratti di importo inferiore a
l29.100 Euro (circa 250 milioni di lire), su almeno un quotidiano a diffusione
locale o su un periodico locale specializzato in inserzioni.
Art.68 - Ammissione alle procedure e
individuazione dei soggetti da invitare o da interpellare
1. Sono esclusi per un periodo di 10 anni da
tutte le procedure contrattuali coloro che nell’esecuzione di contratti
stipulati con l’ente o con altre pubbliche amministrazioni risultino essersi
comportati con malafede o negligenza.
Sono
altresì esclusi quei soggetti che si trovino in una delle situazioni per le
quali, in base alla normativa statale, è prevista l’esclusione dalla
partecipazione a procedure contrattuali con pubbliche amministrazioni. L’ente
provvede a rendere noto, con cadenza annuale, l’elenco dei soggetti esclusi.
2. I
requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare alla
procedura sono stabiliti dalla decisione di contrattare e sono indicati
dall’eventuale bando.
3. Nei
concorsi di progettazione i soggetti da invitare sono individuati, tra quelli
che ne hanno fatto richiesta, tenendo conto della loro capacità tecnica,
risultante dall’elenco dei principali contratti stipulati negli ultimi tre
anni, e della loro capacità economico-finanziaria.
Tali
requisiti devono essere dimostrati mediante idonea documentazione, indicata nel
bando, da presentare al momento della richiesta di invito.
4. Nelle
procedure, ristrette e negoziate, con bando, i soggetti da invitare o da
interpellare sono individuati, tra quelli che ne hanno fatto richiesta,
verificando che essi abbiano i requisiti per partecipare alla procedura e,
qualora ciò sia previsto dal bando, tenendo conto della loro capacità tecnica
ed economico-finanziaria ai sensi del comma 3.
5. Con la
decisione di contrattare può essere stabilito un numero massimo, da indicare
nel bando, di partecipanti alle procedure di cui ai commi 3 e 4. In tal caso,
sono invitati a partecipare i soggetti che forniscano la maggior affidabilità
da valutare in relazione agli elementi di cui al comma 3.
6. Nelle
procedure concorrenziali, ristrette o negoziate, senza bando, l’organo
competente allo specifico contratto individua i soggetti da invitare o da
interpellare in numero non inferiore a cinque, qualora esistenti.
7. La scelta di tali soggetti è effettuata, ove
possibile, a rotazione e in modo che siano comunque invitati o interpellati
soggetti appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: soggetti con cui
l’organo competente allo specifico contratto abbia già avuto positivi rapporti
contrattuali; soggetti già invitati o interpellati in precedenti occasioni;
soggetti mai invitati o interpellati.
Art.69
- Svolgimento dei concorsi di
progettazione e delle procedure negoziate.
1. Quando
l’ente procede mediante concorso di progettazione, i concorrenti invitati a partecipare
alla procedura presentano le loro offerte in relazione al progetto ed al
capitolato di massima approvato con la decisione di contrattare, ovvero in
relazione alle caratteristiche essenziali della prestazione indicate dalla
medesima decisione.
2. Alla
scelta del contraente si provvede mediante il criterio di cui alla lettera b)
dell’articolo 66. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle
esigenze per le quali la procedura è stata bandita, l’ente può avviare una
nuova, identica o diversa, procedura.
3. La
decisione di contrattare, in relazione all’interesse dell’ente ed ai
presumibili costi di progettazione, può prevedere la concessione di compensi o
rimborsi spese per i progetti che siano riconosciuti di particolare interesse,
anche se non prescelti.
4. Nelle procedure concorrenziali l’ente svolge,
anche in maniera separata e reiterata, una negoziazione con i soggetti
partecipanti, per la determinazione del contenuto del contratto.
Qualora
durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute
più rispondenti alle necessità
dell’ente ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte,
anche gli altri partecipanti devono essere invitati a fare una nuova offerta
sull’oggetto del contratto come ridefinito. Lo svolgimento di ciascuna fase
della negoziazione è dettagliatamente illustrato in apposita relazione, che
viene predisposta nel corso di svolgimento della procedura e che deve
descrivere lo stato delle negoziazioni con ciascun soggetto interpellato.
5. Nelle
procedure concorrenziali, alla scelta del contraente si procede mediante il
criterio di cui alla lettera c) dell’articolo 66.
6. Nelle
procedure non concorrenziali, l’ente svolge apposita trattativa con il soggetto
interpellato ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
8. Le
negoziazioni e trattative di cui ai precedenti commi possono anche svolgersi
senza alcuna formalità, ma le offerte definitive devono risultare da atto
scritto.
Art.70 - Svolgimento delle procedure aperte e
delle procedure ristrette
1. Quando
l’ente provvede mediante procedure aperte e procedure ristrette, i concorrenti
devono presentare le loro offerte in relazione al capitolato speciale
dettagliatamente definito dalla decisione di contrattare. La scelta del
contraente avviene in base ai criteri di cui alle lettere a) o b) dell’articolo
66, secondo quanto stabilito dalla decisione di contrattare.
2. Nelle procedure aperte ed in quelle ristrette
con bando, la gara si svolge nel giorno e nell’ora stabiliti dal bando o dalla
lettera di invito ed è dichiarata deserta nel caso in cui non siano state
presentate almeno due offerte.
3. La gara viene espletata anche in presenza di
una sola offerta valida.
4. Le procedure ristrette senza bando possono
essere svolte senza alcuna formalità, acquisendo le offerte secondo gli usi del
commercio, ma, comunque, sempre per iscritto.
5. Nel caso delle procedure aperte, l’ente,
prima di esaminare le offerte presentate dai concorrenti, deve verificare che
essi abbiano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.Nel caso di
procedure ristrette, le offerte sono presentate dai soggetti invitati a
partecipare ai sensi dell’articolo 68.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art.71 - Contratti di permuta e di
commercializzazione al pubblico
1. Alla
conclusione dei contratti di permuta si provvede mediante il procedimento
altrimenti necessario per l’acquisto dei beni che si intende ottenere in
permuta.Il valore dell’oggetto del contratto è determinato con esclusivo
riferimento al bene da acquisire.
2. E’
comunque possibile ricorrere alle procedure negoziate non concorrenziali
qualora la permuta del bene sia attuativa di precedente contratto che preveda a
carico del contraente l’onere di provvedere all’ammodernamento dei beni da esso
forniti.
3. I beni
mobili prodotti dall’ente possono essere commercializzati al pubblico in
conformità all’articolo 1336 del codice civile.
4. In tal
caso, la decisione di contrattare si limita a prevedere, e motivare, questa
forma di vendita ed a precisare il tipo di beni per i quali vi si ricorre.
5.
Il contraente viene scelto seguendo l’ordine temporale delle richieste.
Art.72 - Contratti di leasing finanziario
1. Per
acquisire la disponibilità di beni mobili od immobili, il C.R.A. può concludere
contratti di leasing con intermediari finanziari. Le ragioni di opportunità e
convenienza, che giustificano l’utilizzazione di questo tipo di contratto,
devono essere motivate con la decisione di contrattare.
2. La
scelta del costruttore o fornitore dei beni può essere effettuata direttamente
dal C.R.A., in conformità alle disposizioni della Parte Seconda, Titolo I, Capo
V, oppure può essere lasciata all’intermediario, nel qual caso deve essere
indicata dalla sua offerta e costituisce oggetto di valutazione in sede di
confronto concorrenziale delle offerte.
Art.73 – Contratti di prestazioni di lavoro
autonomo
1. In
conformità al titolo III del libro V del codice civile, il C.R.A. può
concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo
svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto.
2. Tali
contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca,
per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla
ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’ente, nonché per la
formazione delle commissioni di cui all’articolo 65 o per lo svolgimento dei
controlli previsti dall’articolo 55, comma 2.
3. Alla scelta del contraente si provvede
mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando.
Qualora
si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano
un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di
attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante
procedura negoziata non concorrenziale.
Art.74 - Donazioni, eredità, legati
1. Il
C.d.A provvede ad accettare con beneficio d’inventario eventuali donazioni,
eredità e legati, previa valutazione della convenienza dell’operazione.
PARTE
TERZA
-
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.75- Limiti di valore
1. Tutti
gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto delle
eventuali imposte.
2. Tali
importi possono essere adeguati con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione e, con provvedimento del Presidente, possono essere aggiornati
sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
3. Il
Direttore generale e i Direttori delle strutture di ricerca possono assumere
impegni di spesa,senza preventiva autorizzazione del C.d.A. e nell’ambito delle
risorse finanziarie assegnate dal C.d.A alle rispettive strutture, entro il
limite stabilito dall’art.5, comma 2, del Decreto leg.454/99 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art.76
- Regime transitorio delle competenze
1. Apposite deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione disciplinano la progressiva attuazione delle disposizioni del
presente regolamento in relazione al grado di organizzazione
dell’amministrazione centrale, della rete delle strutture di ricerca e delle
eventuali organizzazioni territorili ed
alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento
della rete informatica.
3. Il
Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere, con apposita deliberazione,
l’attuazione in via sperimentale delle disposizioni del presente regolamento in
singole strutture di ricerca.
Art.77
– Modifica delle disposizioni
1. Il
presente regolamento ha carattere sperimentale per la durata di un anno a
decorrere dalla data di approvazione del primo bilancio preventivo di
esercizio. Decorso tale termine, Il Direttore generale può proporre al
Consiglio di amministrazione la modifica delle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Art.78 - Abrogazioni
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.