09/07/2001

 

STATUTO del CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (C.R.A.)

 

TITOLO I

FINALITA' ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

(Natura giuridica ed articolazione)

 

            1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato “C.R.A.”, ente nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito dal D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, con sede in Roma, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale. Il C.R.A. promuove e sviluppa rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali ed anche dell’associazionismo e del terzo settore.

            2. Il C.R.A. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali (di seguito denominato MiPAF).

            3. Il C.R.A., in conformità al provvedimento istitutivo, opera per il raggiungimento delle sue finalità, con autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

            4. Il C.R.A. persegue le proprie finalità attraverso le strutture scientifiche e organizzative definite dai processi di riorganizzazione della rete, le quali operano in regime di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa, contabile e finanziaria secondo quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e di contabilità.

 

 


Art. 2.

 

(Finalità e attività)

 

1. Il C.R.A., nell’ambito delle finalità, delle attività e delle modalità di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 454/1999:

a) promuove, svolge e valorizza attività di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, sensibile alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei ed all’integrazione delle aree marginali e svantaggiate;

b) sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;

c) sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari ed agro-industriali;

d) presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle regioni e province autonome, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;

e) fornisce a richiesta, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese che operano nei settori di competenza;

f) favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e comunitario anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

g) promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale.

            2. Il C.R.A. svolge altresì, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell’art. 4, c. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210; attività di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente; attività di formazione superiore non universitaria.

3. Il C.R.A. inoltre favorisce:

a)   il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese anche grazie all’integrazione con i sistemi di servizio delle Regioni;

b)   la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati di ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all’art. 3;

c)    la comunicazione delle conoscenze derivanti dalle attività di ricerca istituzionali e il diritto all’informazione dei consumatori, con riferimento altresì alla salubrità degli alimenti e alla compatibilità ambientale dei processi produttivi.

4. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte inoltre nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito denominato CNR), con altri enti pubblici di ricerca e con le Stazioni sperimentali per l’industria.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il C.R.A. può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

6. Il C.R.A. collabora stabilmente, sulla base di specifiche convenzioni, con l’Istituto sperimentale italiano “Lazzaro Spallanzani” per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici.

 

 


 

Art. 3.

(Strumenti)

 

            1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 e di ogni altra attività connessa, e per l’utilizzo economico dei risultati della propria attività di ricerca, il C.R.A., secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al successivo art. 14, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Il C.R.A. può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

            2. La costituzione, ad iniziativa del C.R.A., di società che determini un impegno finanziario che ecceda il limite stabilito dall’art. 3, comma 1 del D.L.vo. 30 gennaio 1999, n. 19, e sue successive modificazioni o l’assunzione di partecipazioni che comportino un impegno finanziario di pari importo, ovvero l’acquisizione della titolarità di una quota pari o superiore al 50 per cento del capitale sociale, è subordinata all’autorizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali ed è disciplinata dall’art. 3 del D.lgs. sopra richiamato.

3. Nella relazione di cui al successivo art. 13, c. 4, il Consiglio di amministrazione riferisce sull’attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall’ente, illustrando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

            4. Per le finalità di cui all’art. 2, c. 3, lettera a), il C.R.A. - attraverso le convenzioni o partecipazioni di cui al c. 1 - può concorrere all’applicazione anche di normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolti alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico. Può inoltre contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con l’utilizzazione temporanea di personale di ricerca, anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente, impresa o altro soggetto promotore, scelti con avviso pubblico, i rapporti attinenti ai diritti di proprietà intellettuale e all’eventuale utilizzo di istituti e attrezzature dello stesso C.R.A..


 

Art. 4.

(Piano triennale di attività)

 

1. Il piano triennale di attività, di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 454/1999, viene predisposto sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il “Tavolo agroalimentare” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all’articolo 1, c. 2, del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il Consiglio Scientifico, ai sensi dell’art.4, c.4 del D.L.vo 454/99, predispone il Piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, tenuto conto anche dei programmai di ricerca nazionali e dell’U.E. e delle attività ed esigenze di ricerca e sperimentazione delle Regioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano triennale determinando le priorità e le risorse umane e finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal Comitato Scientifico per l’intero periodo, previa verifica della compatibilità fnanziaria.

4. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi dal Presidente, ai fini dell’approvazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 1 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.

5. Il piano e gli aggiornamento annuali diventano esecutivi decorso il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione senza che siano pervenute osservazioni da parte del Ministro.


 

Art. 5.

(Programmazione e controllo di gestione)

 

            1. Il Consiglio scientifico previsto dal comma 4 dell’art. 4 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, di cui al successivo art. 10, nella predisposizione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti, adotta i seguenti criteri:

a)                 raccordo, integrazione e sviluppo rispetto a programmi e progetti di ricerca promossi, realizzati o in corso di realizzazione da parte di tutti i soggetti istituzionali che operano nel quadro della ricerca e sviluppo nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale ed in particolare gli altri istituti di ricerca afferenti al MiPAF, al MURST, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero dell’ambiente e alle regioni;

b)                 acquisizione e selezione della domanda di ricerca e sviluppo proveniente dal sistema delle imprese e dei portatori di interessi, ovvero autonomamente individuata ed espressa dalla regioni e province autonome.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta il criterio del controllo di gestione e del monitoraggio interno dell’attività di ricerca al fine di verificarne l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, tenendo conto dei risultati della valutazione della ricerca di cui all’art. 6.

3. Le procedure di programmazione e controllo di gestione e di monitoraggio interno e l’organizzazione delle strutture preposte sono definite dal C.R.A. nell’ambito dei regolamenti di cui all’art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 454/1999.


 

Art. 6.

(Comitato di valutazione)

 

1. L’attività di ricerca delle strutture viene valutata da un apposito Comitato istituito dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato è costituito in prevalenza da membri esterni al C.R.A., secondo criteri e modalità operative stabilite dal CIVR di cui all’art. 5 del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell’attività amministrativa ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I criteri di valutazione, resi noti a priori, dovranno risultare coerenti con le finalità e gli indirizzi assunti dal C.R.A..

 


 

Art. 7.

(Organi)

 

1. Sono organi del C.R.A.:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio scientifico;

d) il Collegio dei revisori dei conti.


 

Art. 8.

(Presidente)

 

1. Il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale nei settori in cui opera l'ente, è nominato ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte ai terzi e in giudizio, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico.

3. Il Presidente assicura il funzionamento dell’Ente ed adotta tutti i provvedimenti occorrenti alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed all’esercizio delle funzioni che gli siano eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente può attribuire a singoli membri del Consiglio compiti istruttori su specifiche questioni di competenza del Presidente stesso e del Consiglio di amministrazione.

5. Il Presidente può nominare, sentito il Consiglio di amministrazione, un Vice Presidente, che lo sostituirà in tutti i casi di impedimento. Il Presidente potrà conferire al Vice Presidente specifiche deleghe.

 


 

Art. 9.

(Consiglio di amministrazione)

 

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da cinque esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui all’art. 13.

2. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di indirizzo dell’azione e di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative delle strutture di ricerca del C.R.A. di cui all’art. 1, c. 4, nonchè di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. Il Consiglio non può interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti necessari ad assicurare, in via sistematica e continuativa, il controllo di gestione. Istituisce inoltre il Comitato di Valutazione della ricerca di cui al precedente art. 6.

4. Il Consiglio di amministrazione - previa regolamentazione del procedimento elettorale - indice le elezioni per la scelta dei cinque componenti del Consiglio scientifico da eleggersi dai ricercatori e dai tecnologi dell’Ente di cui al successivo ar\t. 10.

5. Il Consiglio di amministrazione determina, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, gli organici del personale, deliberando, su proposta del Presidente, le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i soli vincoli derivanti dal piano triennale di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 17.

6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione con nota contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare. In caso di urgenza il termine di cui sopra è ridotto a tre giorni.

7. Il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione, entro il termine di tre giorni, ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri.


 

Art. 10.

(Consiglio scientifico)

 

1. Il Consiglio scientifico è composto da dieci membri oltre il Presidente, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui cinque scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica e cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo dell'ente, secondo modalità stabilite - assicurando la presenza di esponenti delle articolazioni professionali e categorie della dotazione organica del C.R.A. - dal regolamento di cui al precedente art. 9.

2. Il Consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione generale della ricerca e della sperimentazione agraria. Attenendosi ai criteri di cui al precedente art. 5, predispone il piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali; verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca; esprime parere sulle proposte di riorganizzazione della rete scientifica di cui all’art. 21, e sui criteri generali per le nomine dei direttori delle strutture di ricerca e delle aggregazioni scientifiche del C.R.A..

3. Il Consiglio scientifico è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione con nota contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare.

 

 

 

 


 

Art. 11.

(Collegio dei revisori)

 

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

2. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile.

3. I componenti del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

 


 

 

Art. 12.

(Durata in carica e compensi dei componenti degli organi dell’ente)

 

            1. Il Presidente e i componenti degli organi di cui all’art. 7 durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

 

 


 

Art. 13.

(Direttore generale)

 

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale che, oltre ad aver conseguito esperienza nell’ambito della ricerca, abbiano maturato esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, il Direttore generale è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, c. 6, ultimo periodo, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni.

2. Il Direttore generale è responsabile della gestione operativa dell’ente e riferisce periodicamente al Presidente.

3. Il Presidente può nominare, con le modalità e nei limiti di cui al comma 1, figure direttive, investite di specifici compiti.

 


 

Art. 14.

(Patrimonio ed entrate)

 

1. Il patrimonio del C.R.A. è costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I del D.lgs. n. 454/1999. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Direttore di ciascuna struttura, o chi ne esercita le funzioni, provvede all'inventario dei beni e propone motivatamente al Consiglio la loro utilizzazione ai fini istituzionali e l’eventuale dismissione di quelli che non siano funzionalmente necessari alla ricerca.

2. Il C.R.A. subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I del D.L.vo 454/99.

3. Le entrate del C.R.A. sono costituite da:

a)      il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente statuto e per le spese del personale;

b)      il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, c. 3, del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204;

c)      i corrispettivi riscossi da ciascun istituto di cui all’allegato I per le attività di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;

d)      le assegnazioni di spesa finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministro delle risorse agricole e forestali o da altre amministrazioni pubbliche;

e)      le rendite del proprio patrimonio e l’ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;

f)       i contributi alla ricerca concessi dall'Unione europea;

g)      i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;

h)      ogni altro introito.

4. L’applicazione di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.lgs. n. 454/1999 è demandata ai regolamenti di cui al successivo art. 16.

5. A decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole e forestali relative al trattamento economico del personale, nonchè quelle relative alle attività istituzionali degli istituti e strutture indicati nell’allegato I sono trasferite al C.R.A.. Si applica l’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

 


 

Art. 15.

(Bilanci)

 

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente - formulata sulla base di una specifica relazione del Direttore generale, sui conti preventivi delle strutture di ricerca e delle aggregazioni scientifiche di cui al successivo art. 21, c. 3 - approva il bilancio preventivo dell’esercizio successivo predisposto sulla base delle indicazioni del piano triennale di attività di cui al precedente art. 4.

            2. Il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione illustrativa - che dà ragione delle scelte compiute e delle risorse finanziarie destinate agli specifici obiettivi - è trasmesso al Collegio dei revisori che ne attesta la conformità alle disposizioni normative e regolamentari, nonché al piano triennale con apposita relazione.

            3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base di una specifica relazione del Direttore Generale, approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente trasmettendolo, con apposita relazione illustrativa, al Collegio dei revisori, il quale ne accerta, predisponendo all’uopo una propria relazione, la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili.

            4. Il bilancio preventivo con le relative variazioni, il bilancio consuntivo e le relazioni illustrative sono comunicati dal Presidente al Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

 

 


 

Art. 16.

(Regolamenti)

 

            1. Il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento di organizzazione e funzionamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nei termini previsti dal c. 1 dell’art. 7 del D.lgs. n. 454/1999.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sono adottati, modificati e integrati previa informazione del personale, fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)                 snellezza delle strutture centrali, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti, e decentramento delle funzioni operative alle strutture di ricerca;

b)                 massima funzionalità del C.R.A. rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

c)                  collegamento dell’attività dell’amministrazione centrale e delle strutture di ricerca e promozione della comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

d)                 garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa.

 

 


 

Art. 17.

(Ruolo organico)

 

            1. La dotazione organica del C.R.A. è definita all’interno del regolamento di organizzazione e funzionamento deliberato dal Consiglio di amministrazione sulla base delle articolazioni professionali e categorie stabilite dalla disciplina fissata dai CCNL stipulati ai sensi del D.lgs. 29/1993. Il regolamento, accompagnato dal parere delle OOSS, è trasmesso dal Presidente al Ministro delle politiche agricole e forestali ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 7, c. 1 del D.lgs. n. 454/1999.

            2. Con la dotazione organica, il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali del C.R.A. con criteri di flessibilità e coerenza con il piano triennale di attività. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente in relazione alle esigenze evidenziate dal piano triennale di attività, nonché a seguito della riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici e in caso di attribuzione di nuove funzioni.

 


 

Art. 18.

(Personale)

 

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e all’art. 51, c. 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

            2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento si atterrà all’art. 8 del D.lgs. n. 454/1999 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di definire procedure e criteri in materia di selezione, stipula dei contratti di lavoro e assegni di ricerca.

            3. Il C.R.A. pianifica le attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale in coerenza con gli obiettivi del programma triennale di attività e secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

 


 

Art. 19.

(Mobilità con le Università e con altri enti pubblici di ricerca)

 

            1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.R.A. e presso gli Istituti di cui all’allegato I, sulla base di apposito contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, può assumere l’incarico di corsi ufficiali o integrativi di insegnamento.

            2. Previa convenzione tra Università e C.R.A., i professori universitari di ruolo e i ricercatori possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli Istituti.

            3. Previa convenzione tra Università, il personale di ricerca del C.R.A. può essere autorizzato per i periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso gli istituti scientifici delle università.

            4. I contratti di cui al c. 1 e le attività di cui ai c. 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l’attività di ricerca di cui al c. 2 non rientra nell’attività prevista dall’art. 17, c. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.R.A. o i suoi istituti, può comportare per i ricercatori e i professori universitari l’esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

            5. Con l’adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento, il C.R.A. può disciplinare con apposite convenzioni le modalità relative alla mobilità del personale tra l’ente ed altri enti pubblici di ricerca, estendendo a questi ultimi, in quanto applicabili, le norme previste nei confronti dell’università dai precedenti commi 2, 3 e 4.

 


 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE STRUTTURE SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

 

Art. 20.

 

(Riorganizzazione della struttura organizzativa)

 

            1. Entro il termine di due mesi dall’approvazione del presente statuto il Consiglio di amministrazione promuove, avvalendosi anche dell’apporto di competenze esterne, un’indagine conoscitiva volta ad individuare:

a)                 il ruolo svolto, nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione, dagli Istituti e dalle strutture di cui all’Allegato I;

b)                 le misure da adottare per assicurare una equilibrata distribuzione sul territorio dell’azione di ricerca e di sperimentazione in agricoltura;

c)                  l’esigenza della istituzione di poli di eccellenza;

d)                 le eventuali duplicazioni con l’attività svolta da altre strutture pubbliche operanti nel settore della ricerca in agricoltura;

e)                  i beni immobili di proprietà degli Istituti e delle strutture di cui all’Allegato I che possano essere dismessi in quanto non strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Sulla base dei risultati della indagine conoscitiva di cui al comma precedente, che dovrà concludersi entro otto mesi, il Consiglio di amministrazione, entro il termine di due mesi dalla sua conclusione, delibera, su proposta del Presidente,  il “Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali”, al fine dell’approvazione con il procedimento di cui all’art.7, comma 5 del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 454.

            3. Il “Piano” di cui al comma precedente prevede in particolare:

a)                 la eventuale fusione per incorporazione di due o più Istituti o la loro eventuale trasformazione in dipartimenti omogenei per discipline o progetti finalizzati;

b)                 la eventuale soppressione di singoli Istituti e/o strutture e la devoluzione ad altre strutture di ricerca o aggregazioni scientifiche delle funzioni da essi attualmente svolte, ovvero l’istituzione di nuove strutture;

c)                  l’articolazione territoriale dell’attività di ricerca e sperimentazione ed il ruolo di ciascuna struttura di ricerca o aggregazione scientifica risultante dall’attuazione del “Piano” stesso;

d)                 le esigenze di aggregazione di altri Istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura ai fini della emanazione dei provvedimenti normativi previsti dall’art.7, c. 6 del D.lgs 29 ottobre 1999, n. 454;

e)                  il coordinamento con altre strutture di ricerca;

f)                   la razionalizzazione e la condivisione di servizi comuni.

4. Il “Piano” è trasmesso dal Presidente, unitamente al parere del Consiglio scientifico, al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’art. 7, c. 5 del D.lgs 29 ottobre 1999 n. 454.

5. I singoli provvedimenti volti alla attuazione del “Piano” di cui al comma 2, sono adottati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico e sono trasmessi, per l’approvazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali.

            6. Successivamente alla approvazione del “Piano” di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Presidente e previo parere del Consiglio Scientifico, la costituzione di nuove strutture di ricerca e/o aggregazioni scientifiche e tecnologiche, secondo le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento.


 

Art. 21.

(Soppressione degli organi di gestione e di controllo degli Istituti)

 

            1. Con effetto dalla data di approvazione del presente statuto, sono soppressi gli organi di amministrazione, di gestione e di controllo, nonchè gli organi interni di consulenza, degli Istituti di cui all’Allegato I del D.lgs. n. 454/1999.

            2. A decorrere dalla data di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al precedente art. 16 cessano dall’incarico i Direttori degli stessi Istituti nonchè i direttori di sezione e delle strutture di cui al richiamato Allegato I del D.L.vo 454/99

 

 


 

Art. 22.

(Direttori delle strutture e aggregazioni scientifiche)

 

            1. I Direttori delle strutture di ricerca e aggregazioni scientifiche di cui al precedente art. 21 sono nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base dei risultati di un confronto concorrenziale sulla operosità scientifica e sulle capacità manageriali.

            2. Il rapporto di impiego è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quadriennale rinnovabile sulla base della valutazione dei risultati conseguiti.

            3. Il Direttore è responsabile dell’attività della struttura di ricerca o aggregazione scientifica sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario, in conformità a quanto stabilito all’art. 5, c. 4 del D.L.vo 454/99.

            4. Il Direttore entro il 15 settembre di ogni anno trasmette al Presidente il conto preventivo per l’esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell’esercizio precedente.

            5. Nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione, quali risultanti dal bilancio preventivo dell’Ente, il Direttore ha i poteri di cui all’art. 5, c. 2 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni. Il limite massimo di spesa, di cui al richiamato art. 5, comma 2, e alle successive modificazioni e integrazioni, è aggiornabile periodicamente, con delibera del C.d.A., sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

 

 


 

Art. 23.

(Rinvio)

 

            Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 e, in difetto, le disposizioni normative in materia di ricerca scientifica.

 


 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

 

1. Il C.R.A., opera, nella prima fase di attuazione, attraverso gli Istituti scientifici e tecnologici, e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno 1973, n. 306, ed attraverso le altre istituzioni e strutture di ricerca indicate nell’allegato I del D.lgs. n. 454/1999.

2. Gli Istituti e le strutture di ricerca di cui al comma precedente mantengono, peraltro, la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nei limiti delle disposizioni del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.

3. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento saranno stabilite le modalità e le procedure per il primo inquadramento del personale ai sensi dell’art. 9 del D.L.vo 454/99.

4. Per l’esercizio 2002 il bilancio preventivo del C.R.A. è approvato dal Consiglio di amministrazione - in deroga al procedimento di cui al precedente art. 15, c. 1 - entro il termine di due mesi dall’approvazione del presente statuto e dei regolamenti di cui al precedente art. 16.