Roma, 15 luglio 1996

Ai Componenti della Commissione Bilancio della Camera

Ai Componenti della Commissione Bilancio del Senato

oggetto: censura e vertici ISPE

All'ISPE, ente pubblico di ricerca nel campo della politica economica e sociale di medio periodo, e' stato emanato il 24.6.96 un ordine di servizio che contiene, tra le altre restrizioni, quanto segue:

"anche la partecipazione a manifestazioni e pubblici dibattiti esterni, in materie di interesse dell'Istituto (senza autorizzazione o in caso di diniego della stessa) ancorche' effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, o in ferie o in permesso non retribuito, sara' considerata inosservanza degli obblighi di servizio e dara' luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente, anche in concorrenza di circostanze aggravanti quali quelle indicate nell'art. 80 del DPR 10 gennaio 1957 (testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello stato), lettere c) d) e) f); art. 81, lettere a) b) d) f); art. 84, lettere b) e g)."

Crediamo che cio' sia una grave forma di censura ed una limitazione della liberta' di espressione che instaura una forma di controllo preventivo su ogni attivita' intellettuale dei dipendenti, e che si aggiunge ad un clima assai sfavorevole al sereno svolgersi dell'attività di ricerca, come già sottolineato più volte dai sindacati nazionali ricerca ANPRI, CGIL, CISL, UIL, che hanno anche chiesto a Governo e Commissioni Parlamentari competenti un cambiamento dei vertici dell'Istituto.

Vi invitiamo percio' ad una riflessione sulle condizioni di lavoro vigenti oggi all'ISPE ed al miglioramento che potrebbe derivare da un cambio dei vertici, in scadenza proprio in questi giorni.

Il Direttivo ANPRI-ISPE

(Fernando Di Nicola, Alessandro Solipaca, Isidoro Specioso)

tel: 06-6836.1 fax: 06-6836.422 email: ricesrm@mbox.vol.it )

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ANPRI EPR - SEZIONE ISPE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE RICERCATORI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

ALLA DIRETTRICE GENERALE DELL’ISPE

E, P.C.: - PRESIDENTE E MEMBRI COM. AMMIN. DELL’ISPE - ANPRI EPR NAZIONALE - CGIL - CISL - UIL RICERCA

OGGETTO: ILLEGITTIMITA’ E REVOCA DELL’ORDINE DI SERVIZIO N. 1/96

In relazione all’ordine di servizio n. 1/96 su "Relazioni ricercatori ISPE a Seminari e Convegni esterni...", si comunica che questa associazione, su mandato dell’assemblea degli associati del 3 luglio 1996, al fine di salvaguardare le libertà politiche ed intellettuali dei singoli dipendenti, ha dato mandato ai suoi legali di studiare le forme più opportune per ottenere la revoca o l’annullamento dell’ODS in oggetto, ritenuto palesemente illegittimo, senza escludere l’ipotesi di abuso di potere.

Intendiamo comunicare in merito quanto segue:

1. appare illegittimo lo strumento dell’ordine di servizio a firma del Direttore Generale, in quanto il D. Lgs. 29/93 (comma 2 art. 15) dispone che "negli enti di ricerca ... le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca". Chiediamo perciò a codesta Amministrazione come si giustifica sotto questo aspetto tale ordine di servizio.

2. non risultano citate nell’ordine di servizio le delibere del Comitato Amministrativo, o gli articoli di Regolamento, o di Legge, o della Costituzione che consentirebbero le restrizioni alle attività su citate. Chiediamo perciò di esplicitare tali fondamenti.

3. appare chiaramente illegittima la limitazione riguardante "la partecipazione a manifestazioni e pubblici dibattiti esterni, in materie di interesse dell’Istituto, ...., ancorché effettuata al di fuori dell’orario di lavoro... sarebbe considerata inosservanza degli obblighi di servizio", in quanto configura una violazione dei nostri diritti di cittadini prima ancora che di ricercatori. La partecipazione a manifestazioni e pubblici dibattiti esterni fuori dall’orario di servizio non può configurare di per se la violazione degli obblighi di servizio, come invece argomenta la direzione dell’ISPE. A tal proposito, è utile richiamare la norma fondamentale dell’art. 21, 1° comma della Costituzione, per la quale "tutti hanno diritto di manifestare il loro pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione". Inoltre, come si ricava dall’esame comparato del DPR n.3/57, della Costituzione, della L.241/90, della L.70/75, DPR 171/91, il principio fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, può trovare limiti in altri valori, quali ad es. la tutela del segreto d’ufficio, solo come eccezione specifica ed argomentata, e non come regola.

Nel caso degli enti di ricerca, cui peraltro l’ordine di servizio sembra non attribuire alcuna specificità, le prerogative di libera espressione devono intendersi rafforzate, e non compresse. Sarebbe probabilmente utile un codice deontologico contenuto o richiamato dallo Statuto dell’ISPE; certo non è accettabile che la materia sia affrontata dal Direttore Generale con un Ordine di Servizio, per di più dai contenuti così generici.

Alla luce di quanto esposto, oltre che dell’insieme delle considerazioni più volte esposte sul ruolo e le caratteristiche di un ente di ricerca che omettiamo per brevità, chiediamo l’immediata revoca dell’Ordine di Servizio in oggetto.

ISPE, 8 luglio 1996 Il Direttivo ANPRI - ISPE (F. Di Nicola, A. Solipaca, I. Specioso)

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Ecco il testo dell'Ordine di Servizio contestato:

ORDINE DI SERVIZIO N. 1 (del 24-6-96)

OGGETTO: Relazioni ricercatori ISPE a Seminari e Convegni esterni; Incarichi svolti per altre Amministrazioni o soggetti esterni; Incarichi di insegnamento.

In attuazione della Disposizione N. 33/96 del 16.5.96 per la richiesta della autorizzazione a svolgere relazioni a Seminari esterni ed alle missioni) i dipendenti debbono osservare le regole e procedure sotto indicate.

Le autorizzazioni sono di competenza: della Presidente per i Coordinatori di Area di ricerca; di questi ultimi, per i ricercatori appartenenti all'area di competenza; del Direttore Generale per il restante personale.

L'autorizzazione deve essere richiesta prima di accettare 1'invito (e ovviamente prima della stampa e della diffusione dello stesso) e in quest'ultimo inoltre deve essere indicata la qualifica di ricercatore dell'ISPE. Saranno considerate inesistenti le richieste rivolte a soggetti non competenti ai sensi di quanto sopra indicato, e non saranno consentite partecipazioni non tempestivamente richieste.

Per la concessione delle autorizzazioni in discorso saranno effettuate le seguenti valutazioni:

1) compatibilità della richiesta con gli obblighi di servizio del dipendente e con l'attività svolta per I'Istituto;

2) interesse dell'Istituto a che Egli presti 1'attività richiesta.

Le decisioni saranno le seguenti:

a. se sussistono entrambe le predette condizioni 1 e 2, il dipendente viene autorizzato a tenere la Relazione e ad effettuare la relativa missione;

b. se sussiste solo la prima condizione (ma non anche la seconda) Egli viene autorizzato, ma senza missione (puo' cioe' andare in ferie o in permesso non retribuito);

c. se non sussiste neanche la prima condizione non viene autorizzato.

I dipendenti sono inoltre richiamati alla osservanza delle disposizione dettate nell'art. 58 del D.L. 29/93, per quanto concerne le incompatibilità ed il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o da soggetti privati. La richiesta di autorizzazione a svolgere i predetti incarichi (che dovra' contenere tutte le notizie relative agli eventuali emolumenti, indicate nel predetto art. 58) deve essere fatta da parte del soggetto che intende conferirli al Presidente per i ricercatori e al Direttore Generale per il restante personale. Per quanto concerne infine gli incarichi di insegnamento si fa rinvio all'art. 22 del Regolamento organico del personale ISPE.

L'inosservanza delle disposizioni e delle norme sopra richiamate, ed anche la partecipazione a manifestazioni e pubblici dibattiti esterni, in materie di interesse dell'Istituto (senza previa autorizzazione o iri caso di diniego della stessa), ancorche' effettuata al di fuori dell'orario di lavoro o in ferie o in permesso non retribuito, sara' considerata inosservanza degli obblighi di servizio e dara' luogo alle sanzioni previste nella normativa vigente, anche in relazione alla concorrenza di circostanze aggravanti quali quelle indicate nell'art. 80 del D.P.R., 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato), lettere c), d), e), f); dell'art. 81, lettere a), b), d), f); dell'art. 84, lettere b) e g). Si da' affissione al presente ordine di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.L. n. 29/93.

Il Direttore dell'ISPE (Dr.ssa Fulvia Brunetti)

Roma, 24-6-96

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