Interrogazione On. Boghetta (PRC) del 11.7.96:

Per sapere - premesso che:

- da parte dell'Ispe, ente pubblico di ricerca nel campo della politica economica e sociale, è stato emanato il 24 giugno 1996 un ordine di servizio che contiene, tra le altre restrizioni, quanto segue: "anche la partecipazione a manifestazioni e pubblici dibattiti esterni, in materia di interesse dell'istituto (senza autorizzazione o in casi di diniego della stessa) ancorche' effettuata al di fuori dell'orario di lavoro sara' considerata inosservanza degli obblighi di servizio e dara' luogo a sanzioni dalla normativa vigente...";

- tale ordine di servizio si configura come censura e limitazione della liberta' di espressione;

se non intenda intervenire affinche' sia ritirato l'ordine di servizio menzionato.

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Risposta Ministro Bilancio Ciampi del 1.10.96:

La disposizione di servizio censurata dall'Onorevole interrogante non puo' essere considerata limitativa della liberta' di espressione dei dipendenti dell'ISPE, dal momento che essa deriva da precisi obblighi di servizio e da ovvi principi di correttezza deontologica.

La disposizione trova la sua fonte normativa nelle norme che disciplinano la materia: l'articolo 58 del decreto legislativo n.29/93; il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le norme del codice civile che riguardano gli obblighi di fedelta', di non concorrenza e di riservatezza (e le relative sanzioni in caso di loro inosservanza) del lavoratore dipendente, divenute applicabili dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Nel suo insieme, quindi, l'ordine di servizio e' infatti intervenuto a tutelare: l'immagine dell'istituto che dipende dalla qualita' dei prodotti ad esso riferibili e dalla professionalita' dei suoi operatori; la proprieta' delle risorse (pubbliche) impiegate nella sua ricerca; le responsabilita' assunte nei confronti di committenti esterni nell'utilizzo dei risultati delle ricerche per essi prodotte; la riservatezza delle attivita' istituzionali svolte per la preparazione di documenti di politica economica del Governo.

Questi interessi dell'Istituto possono essere pregiudicati anche se il dipendente - come si e' di fatto verificato in diverse occasioni - per eludere l'autorizzazione porta all'esterno i risultati della propria ricerca (a volte non sufficientemente verificati, altre senza citare l'istituto), sotto le finte vesti private di "esperto", mettendosi in ferie o chiedendo il permesso di assentarsi dal servizio per motivi "personali".

Soltanto in sede di autorizzazione puo' infatti essere valutata la opportunita' del coinvolgimento dell'istituto e la liceita' dell'uso dei dati di proprieta' dello stesso.