ISPE - IL DIRETTORE GENERALE
ORDINE DI SERVIZIO N.4/96
oggetto: adempimenti di legge in ordine all'anagrafe
degli incarichi dei pubblici dipendenti
1.
II Ministro della funzione pubblica, in data 8 agosto
1996, ha richiamato le amministrazioni pubbliche ad adempiere all'obbligo
di dare corretta attuazione alle disposizioni di legge relative all'anagrafe
degli incarichi dei dipendenti pubblici (art. 24 legge 30/12/1991 n. 412
ed art. 58 D. L.vo 3/2/1993 n. 29), secondo le quali esse sono tenute a
trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno l'elenco dei propri dipendenti
che abbiano ricevuto incarichi professionali non compresi nei compiti d'ufficio.
E' stato altresi' precisato che il Dipartimento della funzione pubblica
si avvarra', ai sensi degli articoli 27 della legge 29/3/1993 n. 93 e 65
del D. L.vo n. 29/93, del proprio organo ispettivo per procedere ad effettuare
accertamenti diretti presso gli uffici competenti delle medesime Amministrazioni.
Questo Istituto ha gia' provveduto a trasmettere le informazioni
fornite al riguardo dai propri dipendenti o da committenti esterni per
il periodo 1992-1995.
Sulla base di notizie pervenute casualmente attraverso
varie fonti, si e' pero' recentemente evidenziato che alcuni dipendenti
si sono sottratti al predetto obbligo, nonostante i ripetuti inviti fatti
da questa amministrazione con circolari in data 25/2/1994 ed in data 17/1/1995,
e con gli Ordini di Servizio nn. 1 e 3 del 1996.
Si ritiene pertanto opportuno richiamare nuovamente il
personale al rispetto delle normative citate per quanto riguarda sia le
incompatibilita' sia le modalita' di espletamento e di comunicazione
degli incarichi (compatibili), anche se svolti a titolo gratuito,
per conto di soggetti pubblici e privati. In particolare si rammenta che
per "incarichi", secondo quanto specificato nella circolare
del ministro Frattini del dicembre 1995, richiamata e confermata dal ministro
Bassanini, si devono intendere:
- le docenze;
- la partecipazione a convegni in qualita' di relatore;
- la nomina a componente di commissione esami;
- la nomina a componente di comitato;
- la partecipazione a gruppi di lavoro;
- le consulenze tecniche;
- l'affidamento della direzione di lavori;
- la nomina a commissario ad acta;
- la commissione di pubblicazioni, saggi articoli;
- gli incarichi presso organismi internazionali o sovranazionali
di studio, ricerca, collaborazione scientifica o culturale;
- gli arbitrati;
- i collaudi di opere pubbliche;
- i consigli di amministrazione;
- i collegi sindacali;
- i collegi dei revisori dei conti;
- ogni altro tipo di prestazione professionale che non
rientri nei compiti d'ufficio.
I dipendenti che non lo abbiano gia' fatto sono pertanto
nuovamente invitati a comunicare le attivita' ricadenti nelle tipologie
sopra indicate svolte a decorrere dal 31 dicembre 1991 e fino alla
data del presente ordine di servizio, entro il 30 ottobre p.v. compilando
il modello allegato (uno per ciascun anno solare).
Decorso il termine sopra indicato, a carico degli inadempienti
saranno adottate le sanzioni previste per inosservanza degli
obblighi di servizio. Le comunicazioni pervenute saranno tempestivamente
inviate - a sanatoria delle inosservanze pregresse e ad integrazione delle
informazioni gia' trasmesse - al Dipartimento della funzione pubblica;
contestualmente sara' data comunicazione al medesimo Dipartimento, per
le determinazioni di sua competenza, dell'elenco degli inadempienti e dei
provvedimenti a loro carico.
2.
Per la regolarita' delle procedure da espletare a regime
ed anche ai fini del coordinamento tra le normative
generali sopra indicate e le normative interne relative alla diffusione
dei prodotti ISPE e alle partecipazioni dei ricercatori a Convegni e Seminari
nelle materie di interesse dell'Istituto, indicate negli ordini
di servizio N. 1 e 3/96, si forniscono i chiarimenti che seguono:
- L'obbligo previsto nell'art. 58 del D.L.vo 29/93,
come specificato nelle circolari illustrative del Dipartimento della funzione
pubblica, e' generalizzato, concerne cioe' tutte le attivita' sopra indicate,
anche se riguardanti materie e attivita' diverse da quelle istituzionali
delle amministrazioni di appartenenza. Le richieste di autorizzazione
in discorso devono essere trasmesse in due copie, una all'organo interno
competente a rilasciarle e l'altra alla Direzione che provvedera' a comunicare
al dipendente e al committente esterno l'esito della richiesta. I dipendenti
autorizzati a svolgere le attivita' predette dovranno altresi' curare che
il soggetto committente - della cui eventuale inerzia saranno ritenuti
corresponsabili - comunichi entro il 28 febbraio di ogni anno alla
Direzione - per gli adempimenti di sua competenza nei confronti del Dipartimento
della Funzione pubblica - gli emolumenti corrisposti dal 1 gennaio al 31
dicembre dell'anno precedente.
- Gli ordini di servizio N. 1 e 3, contenenti specifiche
disposizioni interne per l'autorizzazione alla partecipazione a Seminari
e Convegni su temi facenti parte del programma di lavoro e dei compiti
istituzionali dell'ISPE, sono confermate sia in quanto comprese
nella fattispecie sub a), sia perche' aventi le finalita' specifiche, ribadite
anche dal Ministro vigilante innanzi al Parlamento, di tutelare: "l'immagine
delI'Istituto che dipende dalla qualita' dei prodotti ad esso riferibili
e dalla professionalita' dei suoi operatori; la proprieta' delle risorse
(pubbliche) impiegate nella sua ricerca; le responsabilita' assunte nei
confronti di committenti esterni nell'utilizzo delle ricerche per essi
prodotte; la riservatezza delle attivita' istituzionali svolte per la preparazione
di documenti di politica economica del Governo" (v. Allegato).
- La diffusione all'esterno di testi scritti (in riviste,
libri, in relazioni e atti di Convegni) prodotti dall'Istituto e' autorizzata
soltanto dopo il superamento del vaglio di un referaggio richiesto dall'Istituto,
eventualmente anche al mezzo nel quale il lavoro dovrebbe essere pubblicato.
Al medesimo vaglio deve essere nuovamente sottoposto qualsiasi aggiornamento
o revisione del testo anche se gia' sottoposto a referaggio e diffuso nella
collana dei Documenti di lavoro ISPE.
- I rapporti con la stampa sono tenuti solo dai vertici
dell'Istituto o da loro delegati. Non e' comunque consentita l'anticipazione
di dati e risultati di ricerche in corso. In seminari e convegni,
nel caso in cui per la relazione non sia stato chiesto o non sia stato
ottenuto un vaglio preventivo del referee, - come da tempo gia'
stabilito in sede di Commissione editoriale e Commissione seminari - e'
consentita soltanto la presentazione di tavole, grafici o un hand out di
alcune pagine.
- Ai fini della corretta e completa rilevazione delle diverse
tipologie di attivita' che viene periodicamente fatta in documenti ufficiali
dell'Istituto (le Relazioni trimestrali, annuali o altri documenti), i
ricercatori sono tenuti infine a informare la Presidenza - attraverso le
schede di attivita' trimestrale - della eventuale pubblicazione esterna
di prodotti dell'Istituto gia' diffusi nei medesimi Documenti di lavoro.
Nei predetti documenti ufficiali non saranno menzionate le pubblicazioni
delle quali non sia stata data la comunicazione di cui sopra.
I Direttori delle Unita' operative sono chiamati a vigilare
sulla osservanza di tutti gli adempimenti sopra indicati.
Dr.ssa Fulvia Brunetti
Roma, 14 ottobre 1996
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