ISPE - IL DIRETTORE GENERALE

ORDINE DI SERVIZIO N.4/96

oggetto: adempimenti di legge in ordine all'anagrafe degli incarichi dei pubblici dipendenti

1.

II Ministro della funzione pubblica, in data 8 agosto 1996, ha richiamato le amministrazioni pubbliche ad adempiere all'obbligo di dare corretta attuazione alle disposizioni di legge relative all'anagrafe degli incarichi dei dipendenti pubblici (art. 24 legge 30/12/1991 n. 412 ed art. 58 D. L.vo 3/2/1993 n. 29), secondo le quali esse sono tenute a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno l'elenco dei propri dipendenti che abbiano ricevuto incarichi professionali non compresi nei compiti d'ufficio. E' stato altresi' precisato che il Dipartimento della funzione pubblica si avvarra', ai sensi degli articoli 27 della legge 29/3/1993 n. 93 e 65 del D. L.vo n. 29/93, del proprio organo ispettivo per procedere ad effettuare accertamenti diretti presso gli uffici competenti delle medesime Amministrazioni.

Questo Istituto ha gia' provveduto a trasmettere le informazioni fornite al riguardo dai propri dipendenti o da committenti esterni per il periodo 1992-1995.

Sulla base di notizie pervenute casualmente attraverso varie fonti, si e' pero' recentemente evidenziato che alcuni dipendenti si sono sottratti al predetto obbligo, nonostante i ripetuti inviti fatti da questa amministrazione con circolari in data 25/2/1994 ed in data 17/1/1995, e con gli Ordini di Servizio nn. 1 e 3 del 1996.

Si ritiene pertanto opportuno richiamare nuovamente il personale al rispetto delle normative citate per quanto riguarda sia le incompatibilita' sia le modalita' di espletamento e di comunicazione degli incarichi (compatibili), anche se svolti a titolo gratuito, per conto di soggetti pubblici e privati. In particolare si rammenta che per "incarichi", secondo quanto specificato nella circolare del ministro Frattini del dicembre 1995, richiamata e confermata dal ministro Bassanini, si devono intendere:

I dipendenti che non lo abbiano gia' fatto sono pertanto nuovamente invitati a comunicare le attivita' ricadenti nelle tipologie sopra indicate svolte a decorrere dal 31 dicembre 1991 e fino alla data del presente ordine di servizio, entro il 30 ottobre p.v. compilando il modello allegato (uno per ciascun anno solare).

Decorso il termine sopra indicato, a carico degli inadempienti saranno adottate le sanzioni previste per inosservanza degli obblighi di servizio. Le comunicazioni pervenute saranno tempestivamente inviate - a sanatoria delle inosservanze pregresse e ad integrazione delle informazioni gia' trasmesse - al Dipartimento della funzione pubblica; contestualmente sara' data comunicazione al medesimo Dipartimento, per le determinazioni di sua competenza, dell'elenco degli inadempienti e dei provvedimenti a loro carico.

2.

Per la regolarita' delle procedure da espletare a regime ed anche ai fini del coordinamento tra le normative generali sopra indicate e le normative interne relative alla diffusione dei prodotti ISPE e alle partecipazioni dei ricercatori a Convegni e Seminari nelle materie di interesse dell'Istituto, indicate negli ordini di servizio N. 1 e 3/96, si forniscono i chiarimenti che seguono:

  1. L'obbligo previsto nell'art. 58 del D.L.vo 29/93, come specificato nelle circolari illustrative del Dipartimento della funzione pubblica, e' generalizzato, concerne cioe' tutte le attivita' sopra indicate, anche se riguardanti materie e attivita' diverse da quelle istituzionali delle amministrazioni di appartenenza. Le richieste di autorizzazione in discorso devono essere trasmesse in due copie, una all'organo interno competente a rilasciarle e l'altra alla Direzione che provvedera' a comunicare al dipendente e al committente esterno l'esito della richiesta. I dipendenti autorizzati a svolgere le attivita' predette dovranno altresi' curare che il soggetto committente - della cui eventuale inerzia saranno ritenuti corresponsabili - comunichi entro il 28 febbraio di ogni anno alla Direzione - per gli adempimenti di sua competenza nei confronti del Dipartimento della Funzione pubblica - gli emolumenti corrisposti dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  2. Gli ordini di servizio N. 1 e 3, contenenti specifiche disposizioni interne per l'autorizzazione alla partecipazione a Seminari e Convegni su temi facenti parte del programma di lavoro e dei compiti istituzionali dell'ISPE, sono confermate sia in quanto comprese nella fattispecie sub a), sia perche' aventi le finalita' specifiche, ribadite anche dal Ministro vigilante innanzi al Parlamento, di tutelare: "l'immagine delI'Istituto che dipende dalla qualita' dei prodotti ad esso riferibili e dalla professionalita' dei suoi operatori; la proprieta' delle risorse (pubbliche) impiegate nella sua ricerca; le responsabilita' assunte nei confronti di committenti esterni nell'utilizzo delle ricerche per essi prodotte; la riservatezza delle attivita' istituzionali svolte per la preparazione di documenti di politica economica del Governo" (v. Allegato).
  3. La diffusione all'esterno di testi scritti (in riviste, libri, in relazioni e atti di Convegni) prodotti dall'Istituto e' autorizzata soltanto dopo il superamento del vaglio di un referaggio richiesto dall'Istituto, eventualmente anche al mezzo nel quale il lavoro dovrebbe essere pubblicato. Al medesimo vaglio deve essere nuovamente sottoposto qualsiasi aggiornamento o revisione del testo anche se gia' sottoposto a referaggio e diffuso nella collana dei Documenti di lavoro ISPE.
  4. I rapporti con la stampa sono tenuti solo dai vertici dell'Istituto o da loro delegati. Non e' comunque consentita l'anticipazione di dati e risultati di ricerche in corso. In seminari e convegni, nel caso in cui per la relazione non sia stato chiesto o non sia stato ottenuto un vaglio preventivo del referee, - come da tempo gia' stabilito in sede di Commissione editoriale e Commissione seminari - e' consentita soltanto la presentazione di tavole, grafici o un hand out di alcune pagine.
  5. Ai fini della corretta e completa rilevazione delle diverse tipologie di attivita' che viene periodicamente fatta in documenti ufficiali dell'Istituto (le Relazioni trimestrali, annuali o altri documenti), i ricercatori sono tenuti infine a informare la Presidenza - attraverso le schede di attivita' trimestrale - della eventuale pubblicazione esterna di prodotti dell'Istituto gia' diffusi nei medesimi Documenti di lavoro. Nei predetti documenti ufficiali non saranno menzionate le pubblicazioni delle quali non sia stata data la comunicazione di cui sopra.

I Direttori delle Unita' operative sono chiamati a vigilare sulla osservanza di tutti gli adempimenti sopra indicati.

Dr.ssa Fulvia Brunetti

Roma, 14 ottobre 1996

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