ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

                             ROMA, 7 AGOSTO 1998

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                                    ART. 1
                            OBIETTIVI E FINALITAí

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione allíart. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di Rappresentanza Sindacale Unitaria del personale.

2. A tal fine il presente accordo e' strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalita' di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sara' sostituita dal termine "amministrazioni". Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1 con la dizione "strutture amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dellíart. 47 bis del D.Lgs. 29/1993" sono indicate come "associazioni sindacali rappresentative".

4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del D.Lgs. 29/1993 e' stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "D.Lgs. 29/1993" e' riferita al nuovo testo.

5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.

6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.

7. Il CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonche' delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 Agosto 1998, nel testo e' indicato come "CCNL quadro del 7 Agosto 1998

                                 PARTE PRIMA

                MODALITAí DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
                  DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

                                    ART. 2
                  AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino piu' di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralita' di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per líelezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purche' costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo líiniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nellíintero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, líadesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed e' comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire allíaccordo di comparto di cui al comma 4.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto allíARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle díAosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo puo' essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dellíart. 44, comma 7 del D.Lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di uníunica rappresentanza per i dipendenti di diverse unita', nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;

c) le modalita' applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante líistituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dellíorganismo, di specifici collegi elettorali;

d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantita' dei rappresentanti nonche' delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al D.Lgs. 626/94, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

                                   ART. 3
                           COSTITUZIONE DELLE RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguira' una adeguata rappresentanza di genere nonche' una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

                                   ART. 4
                            NUMERO DEI COMPONENTI

1. Il numero dei componenti le RSU non potra' essere inferiore a :

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

                                   ART. 5
                             COMPITI E FUNZIONI

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarita' dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti líesercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti

2. Fermo rimanendo quanto previsto dallíart. 47, comma 2 del D.Lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalita' con le quali la RSU puo' esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dallíart. 10 del D.Lgs. 29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti ;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui allíart. 12 del CCNL Quadro del 7 Agosto 1998;

c) diritto ad indire líassemblea dei lavoratori ;

d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

                                   ART. 6
               DIRITTI, PERMESSI, LIBERTAí SINDACALI E TUTELE

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui allíart. 44, comma 1, lett. f) del D.Lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed e' tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 Agosto 1998

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente. i seguenti diritti:

a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;

b) diritto ai permessi retribuiti ;

c) diritto ai permessi retribuiti di cui allíart. 11 del CCNL quadro del 7 Agosto 1998;

d) diritto ai permessi non retribuiti;

e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, líassemblea dei lavoratori durante líorario di lavoro.

f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

                                   ART. 7
                     DURATA E SOSTITUZIONE NELLíINCARICO

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilita'.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione allíalbo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

                                   ART. 8
                                  DECISIONI

1. Le decisioni relative allíattivita' della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative allíattivita' negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

                                   ART. 9
                              INCOMPATIBILITAí

1. La carica di componente della RSU e' incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilita' valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilita' determina la decadenza della carica di componente della RSU.

                                   ART. 10
                          CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le associazioni sindacali di cui allíart. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dellíart. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui allíart. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dellíart. 47 del D.Lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

                                   ART. 11
                              NORMA TRANSITORIA

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino allíinsediamento dei nuovi organismi.

                                   ART.12
                            ADEMPIMENTI DELLíARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, líARAN fornira' alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari allíARAN per líaccertamento della rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonche' per ottenere una omogenea documentazione e' allegata al presente accordo il facsimile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovra' essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dellíARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere allíARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

                                   ART 13
                                NORMA FINALE

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

                                PARTE SECONDA

            REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

                                    ART. 1
                      MODALITAí PER INDIRE LE ELEZIONI

1. Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono líiniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'ARAN le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nellíapposito albo dellíAmministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con líaccordo di cui al comma 1.
Líorario di scadenza per la presentazione delle liste e' coincidente con líorario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con líamministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

                                   ART. 2
            QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITAí DELLE ELEZIONI

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonche' le pubbliche amministrazioni favoriranno la piu' ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piu' della meta' dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, líintera procedura sara' attivabile nei successivi 90 giorni.

                                   ART. 3
                         ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nellíamministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste di cui allíart. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

                                   ART. 4
                          PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Allíelezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabelle allegate dal n. 2 al n. 9 al CCNL quadro di cui allíart. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purche' abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 e' richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nellíamministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dellí1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, puo' firmare una sola lista a pena di nullita' della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di piu' organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nellíipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista ne' i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato puo' presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in piu' di una lista, la commissione elettorale di cui allíart. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere allíaffissione delle stesse, invitera' il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena líesclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non puo' superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sullíautenticita' delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

                                   ART. 5
                           COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dallíannuncio di cui allíart. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui allíart. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dellíamministrazione che allíatto dellíaccettazione dichiarera' di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

                                   ART. 6
                    COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;

- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dellíelenco generale degli elettori;

- ricevimento delle liste elettorali;

- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa líammissibilita' delle stesse;

- esame dei ricorsi in materia di ammissibilita' di liste e candidature;

- definizione dei seggi con líattribuzione dei relativi elettori;

- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;

- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;

- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;

- compilazione dei verbali;

- comunicazione dei risultati ai lavoratori, allíassociazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;

- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;

- trasmissione dei verbali e degli atti allíamministrazione per la debita conservazione e la trasmissione allíARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nellíalbo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

                                   ART. 7
                                 SCRUTATORI

1. Eí in facolta' dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono líinizio delle votazioni.

3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, e' equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

                                   ART. 8
                             SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto e' segreto e diretto e non puo' essere espresso per lettera ne' per interposta persona.

                                   ART. 9
                              SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneita' della presentazione, líordine di precedenza sara' estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore allíatto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

5. Il voto di lista sara' espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. Il voto e' nullo se la scheda non e' quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

                                   ART. 10
                                 PREFERENZE

1. Líelettore puo' manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con piu' di 200 dipendenti, e' consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

2. Il voto preferenziale sara' espresso dallíelettore scrivendo il nome del candidato preferito nellíapposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse allíentrata del seggio.
Líindicazione di piu' preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a piu' di una lista, o líindicazione di piu' preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

                                   ART. 11
                         MODALITAí DELLA VOTAZIONE

1. Il luogo della votazione sara' stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con líAmministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto líesercizio del voto.

2. Qualora líubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piu' luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualita' delle operazioni di voto.

3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nellíalbo di cui allíart. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

                                   ART. 12
                     COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio e' composto dagli scrutatori di cui allíart. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede díufficio alla nomina di un secondo scrutatore

                                   ART. 13
                     ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sara' munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per líinizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

                                   ART. 14
                        RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

                                   ART. 15
                       CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Nellíelenco di cui allíart. 13, comma 2, a fianco del nome dellíelettore, sara' apposta la firma dellíelettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

                                   ART. 16
                           OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con líaccordo dellíart. 1, comma 1, del presente regolamento.

2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnera' il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovra' essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di piu' seggi, procedera' alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvedera' a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sara' conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e líAmministrazione, in modo da garantirne la integrita' per almeno tre mesi. Il verbale finale dovra' essere redatto in conformita' del fac-simile di cui allíart. 12 - parte I del presente accordo.

4. Successivamente sara' distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

                                   ART. 17
                           ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Il numero dei seggi sara' ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nellíambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parita' di voti di preferenza vale líordine allíinterno della lista.

3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

                                   ART. 18
                     RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata líassegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto nel verbale.

3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale e' pervenuta.

4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovra' essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonche' allíamministrazione ai sensi dallíart. 6, comma 1, ultimo punto.

                                   ART. 19
                            COMITATO DEI GARANTI

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale e' ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

2. Tale Comitato e' composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dellíamministrazione dove si e' svolta la votazione ed e' presieduto dal Direttore dellíULPMO o da un suo delegato.

3. Il Comitato si pronuncera' entro il termine perentorio di 10 giorni.

                                   ART. 20
             COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sara' trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari allíaccertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sensi dellíart. 47 bis del D.Lgs. 396/1997.

2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per líaccertamento della rappresentativita' nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di piu' sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.