Circolare ARAN 29-9-98 sulle RSU

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE, STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI  DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI, STIPULATO IL 7 AGOSTO 1998.


Con i contratti collettivi quadro in oggetto, stipulati il 7 agosto 1998 e pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 207 dei 5 settembre 1998, l'ARAN ha raggiunto, per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, l'obiettivo di completare il quadro normativo previsto dagli art. 47 e 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificati ed integrati dai d.lgs. di riforma del 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80) per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro.
Con il primo accordo (che riguarda tutti i dipendenti dei comparti cui si applicano i CCNL stipulati dall'ARAN) sono state stabilite le modalita' di elezione e funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale nei comparti delle pubbliche amministrazioni; con il secondo le modalita' di utilizzo delle liberta' e prerogative sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali .
L'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' stato effettuato a livello nazionale dall'ARAN, sulla scorta della regola prefissala dall'art. 44 del d.lgs. 80/1998, la quale, in prima applicazione, prevede che le organizzazioni sindacali conseguono l'ammissione al tavolo negoziale nel comparto o area - se raggiungono una rappresentativita' non inferiore al 4% calcolata tenendo conto del solo dato associativo. Le risultanze della prima applicazione sono riportate nelle tabelle (allegato dal n. 2 al n. 9) dei CCNL relativo alle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, nel quale sono individuate le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCNL dei vari comparti e, quindi, rappresentative.
Per effetto dell'art. 47 bis citato, a decorrere dal 1 aprile 1999 e con valenza dal secondo biennio contrattuale, la predetta regola cambia nel senso che, a regime, saranno ammesse alle trattative le associazioni sindacali che, nel comparto o area, raggiungeranno una rappresentativita' non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
Per il passaggio alla fase successiva e', dunque, indispensabile l'elezione degli organismi di rappresentanza dei personale nei luoghi di lavoro, le cui regole sono dettate dal relativo accordo del 7 agosto 1998, assolutamente propedeutico per la realizzazione del nuovo sistema della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego.

Va, comunque, sottolineato che tale organismo, se da una parte assume carattere necessario (in quanto il risultato elettorale concorre, assieme al dato associativo, a misurare la rappresentativita', a livello nazionale, delle associazioni sindacali da ammettere alle trattative), a livello locale realizza una combinazione tra presenza organizzata delle associazioni sindacali e partecipazione diretta dei lavoratori all'attivita' sindacale dei luoghi di lavoro - ottenuta attraverso l'elezione dei propri rappresentanti - di indiscutibile valore intrinseco per la novita' che rappresenta.
Tali considerazioni sono da sole sufficienti a rilevare l'importanza che assume la corretta attuazione dell'accordo del 7 agosto 1998. Infatti, dal momento che, nel sistema pubblico, la scelta dell'interlocutore sindacale non e' lasciata alla liberta' negoziale delle parti, la verifica della rappresentativita', che rende possibile la contrattazione, ha come presupposto il corretto svolgimento di una attivita' - da parte delle amministrazioni e dei sindacati - rispettosa dei reciproci doveri ed obblighi previsti per legge e contrattualmente assunti. Ne consegue che il regolare svolgimento delle elezioni delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro deve essere assicurato per la parte relativa alle pubbliche amministrazioni interessate non solo con riferimento ai compiti ad esse espressamente demandati dall'accordo, ma anche a quant'altro le renda agevoli ed affidabili.
Dalle elezioni per la costituzione delle RSU di cui all'accordo dei 7 agosto 1998 e', al momento, escluso il solo personale con qualifica dirigenziale in quanto per le autonome aree della dirigenza non e' ancora stato stipulato un analogo accordo quadro.
Il presente documento, oltre ad avere lo scopo di rammentare alle amministrazioni di attivare con assoluta tempestivita' tutti gli aspetti organizzativi di pertinenza, e' diretto a fornire chiarimenti per l'attuazione delle norme contenute nell'accordo quadro per la costituzione delle RSU, peraltro, strettamente collegate con quelle del CCNL sulle prerogative sindacali indicato in oggetto, con specifico riferimento ai punti che seguono:

1) ANNUNCIO DELLE ELEZIONI E ADESIONI ALL'ACCORDO QUADRO

Annuncio delle elezioni
Come noto le associazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto l'accordo o che vi hanno aderito devono assumere l'iniziativa di promuovere la costituzione delle RSU, congiuntamente o disgiuntamente entro il 30 settembre 1998.
Per facilitare queste prime elezioni, si comunica che l'iniziativa e' stata assunta, congiuntamente con l'ARAN, per la generalita' delle amministrazioni di ciascun comparto, dalle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo.
L'annuncio (che sara' pubblicato entro il 30 settembre 1998 in Gazzetta Ufficiale nella parte "Estratti, sunti, comunicati") e' anche allegato al presente documento. Copia dell'annuncio sara' affissa all'Albo di ciascuna Amministrazione.

Adesioni
Per le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, aderenti alle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione delle RSU non e' necessaria alcuna adesione formale.
Come risulta dal frontespizio dell'accordo sulle RSU, tutte le confederazioni ammesse alle trattative lo hanno sottoscritto. Le organizzazioni rappresentative a livello nazionale che aderiscono alle medesime confederazioni sono indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 9 allegate al citato CCNL sulle liberta' e prerogative sindacali del 7 agosto 1998.
L'adesione formale e', invece, necessaria da parte delle organizzazioni di categoria riconosciute rappresentative a livello nazionale indicate nelle predette tabelle e non aderenti ad alcuna delle confederazioni sottoscrittrici ovvero aderenti a confederazioni che - pur essendo comprese nelle tabelle citate non avevano tuttavia titolo a partecipare alle trattative per la stipulazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 47 bis, comma 4 del d.lgs. 29/1993. Anche tali organizzazioni hanno aderito all'accordo del 7.8.1998 e l'avvenuta adesione e' stata gia' certificata dall'ARAN con documento consegnato alle medesime organizzazioni che lo allegheranno alle proprie liste.
Le organizzazioni sindacali non comprese tra quelle riconosciute rappresentative a livello nazionale dalle tabelle del citato CCNL dei 7 agosto 1998 devono, invece, aderire all'accordo sulla costituzione delle RSU al momento della presentazione delle liste direttamente in sede locale.
L'adesione, allegata alla lista presentata, rimarra' agli atti della Commissione elettorale. In tali casi la comunicazione inviata all'ARAN assume carattere meramente conoscitivo e non richiede alcuna attivita' certificativa da parte di questa Agenzia.

2) LA COMMISSIONE ELETTORALE E LE LISTE

Le liste
Le liste elettorali devono essere presentate dai soggetti sindacali indicati nell'art. 4 del regolamento elettorale entro il 20 ottobre 1998 (che si rammenta sono le organizzazioni sindacali rappresentative delle tabelle allegati 2-9 all'Accordo sulle prerogative sindacali del 7.8.1998). Ogni lista ha un unico presentatore (la cui firma deve essere autenticata nei modi di legge) che puo' essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale delle organizzazioni interessate. La raccolta delle firme richiesta per la presentazione delle liste dall'art. 4, comma 2 inizia dal 1 ottobre 1998 e cessa il 20 ottobre 1998 con la scadenza dell'orario previsto. L'autenticita' delle firme e' garantita dal presentatore della lista. Non possono essere candidati dipendenti con qualifica dirigenziale.
Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 del CCNL sulle prerogative sindacali dei 7 agosto 1998 e dagli artt. 4, prima parte e 20 , seconda parte, dell'accordo di pari data sulla costituzione delle RSU, si rammenta che non possono presentare singolarmente liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle del CCNL 7 agosto 1998 ne' quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali indicate dalle tabelle stesse in quanto - federandosi tra di loro - hanno dato vita ad un nuovo soggetto. Ciascun sindacato rappresentativo o meno puo' presentare liste solo per la propria sigla non essendo ammesse liste congiunte di piu' sindacati (art. 4, comma 3, parte Il dell'accordo sulle RSU del 7.8.1998. La verifica dei rispetto di tali principi compete alla Commissione elettorale.
Le liste presentate dalle associazioni sindacali rappresentative dovranno, pertanto, riportare la dizione indicata nelle citate tabelle dei CCNL del 7 agosto 1998. A tal fine si invita a fare riferimento al testo dell'accordo pubblicato nel citato supplemento ordinario alla G.U. del 5 settembre 1998. Potranno. tuttavia, essere omesse solo le indicazioni relative al comparto di appartenenza della sigla (ad es. nel comparto Sanita' sara' ugualmente valida la lista intestata a CGIL F.P. - Sanita' o semplicemente CGIL - F.P.).

La commissione elettorale
Per la composizione della Commissione elettorale ciascuna organizzazione sindacale abilitata alla presentazione della lista potra' designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che avra' dichiarato espressamente di non volersi candidare. Per le amministrazioni con meno di 15 dipendenti il lavoratore presentatore di lista - ove dipendente - potra' anche essere designato per la Commissione elettorale. La Commissione e' composta unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. Al fine di individuare - in prima istanza - in modo unitario il momento dell'insediamento della Commissione, le designazioni saranno presentate all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale. La Commissione si considera insediata su comunicazione dell'ufficio sopra indicato non appena siano pervenute almeno tre designazioni, salvo il caso di enti con meno di 15 dipendenti dove e' sufficiente una sola designazione. Con l'insediamento, l'amministrazione indica il locale dove la Commissione potra' svolgere la propria attivita', trasmettendo tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Dopo l'insediamento le liste saranno presentate direttamente alla Commissione. La costituzione formale deve, comunque, avvenire entro il 15 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 3, parte prima dell'Accordo. La Commissione dovra' indicare, nell'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza (20 ottobre). Essa sara' integrata automaticamente con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra il 15 e 20 ottobre. 1998. Il presidente sara' eletto nella prima seduta plenaria ed in tale riunione, ferme rimanendo le date fissate per le operazioni elettorati preliminari, la Commissione, in ragione delle esigenze organizzativi dell'amministrazione, fissera' l'inizio delle votazioni e l'orario di chiusura nell'ultimo giorno.

3 ACCORDI DI COMPARTO.

L'art. 2, comma 4 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 demanda ai singoli accordi di comparto la definizione di alcuni aspetti per l'adattamento delle regole generali alle singole esigenze organizzativi ed alla complessita' degli enti ed amministrazioni di riferimento, sia con riguardo alle sedi dove eleggere le RSU che al numero dei componenti. In caso di amministrazioni con unica RSU ma piu' articolazioni sul territorio la Commissione elettorale prevedera' una pluralita' di seggi per favorire le operazioni di voto sul posto di lavoro (cfr. punto 5).
Alla data odierna sono stati siglati gli accordi per i comparti sottoindicati che sono, dunque, in corso di perfezionamento. Al presente documento viene allegata per ciascuna amministrazione la copia dell'ipotesi riferita al proprio comparto, utile per l'avvio delle elezioni. Per quanto riguarda le esemplificazioni contenute nel presente documento, ciascuna amministrazione fara' riferimento a quelle del proprio comparto.
Con riferimento a tali accordi si segnalano alcune peculiarita':

A) COMPARTI SANITA', REGIONI - AUTONOMIE LOCALI:
Gli accordi in corso prevedono una unica RSU per amministrazione, azienda o ente. Il numero dei componenti di ciascuna RSU in base al punto 1) lett. a) dei citati accordi, negli enti di piccola dimensione e' da considerare elevato in ragione della articolazione in piu' uffici aventi funzioni operative differenziate e di rilevante presenza di professionalita' diversificate o altamente qualificate.

B ) COMPARTI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, AZIENDE

Gli accordi integrativi dei comparti sopraindicati prevedono la costituzione di piu' RSU sia a livello centrale che periferico, in relazione alla complessa articolazione territoriale delle amministrazioni di riferimento e tenuto conto delle sedi individuate per lo svolgimento della contrattazione integrativa. Anche in questo caso, qualora le sedi di lavoro dove e' prevista l'elezione delle RSU siano variamente articolate sul territorio, le Commissioni elettorali potranno individuare piu' seggi elettorali.

Sono tuttora in corso le trattative per l'integrazione dell'accordo quadro nei comparti Scuola, Universita' ed Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca. Le ipotesi di accordo saranno immediatamente inviate non appena sara' intervenuta la sigla. Qualora entro il 30 settembre 1998, le predette trattative non si siano concluse, per la costituzione delle RSU varranno le regole dell'accordo quadro generale del 7 agosto 1998.

4. FIGURE PROFESSIONALI

L'art. 47, comma 10 del d.lgs. 29/1993 prevede che alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo dei comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'art. 45, comma 3 dello stesso decreto, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione , tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali. Tale previsione , al momento, e' stata effettuata esclusivamente nel comparto degli Enti Pubblici non economici dove sono transitate le specifiche tipologie gia' aggregate all'area dirigenziale (cfr. art. 6, comma 4, CCNL del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali).

5. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI

Le Amministrazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi di riforma e dai conseguenti accordi collettivi, dovranno favorire la piu' ampia presenza dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti piu' idonei, dell'importanza delle elezioni in relazione alla natura dell'organismo rappresentativo, quale strumento di partecipazione diretta dei lavoratori all'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e facilitando, nei giorni delle votazioni, l'affluenza alle urne mediante un'idonea organizzazione del lavoro.
Ai fini suddetti le amministrazioni, sin dal 1 ottobre 1998, dovranno essere in grado di fornire alle organizzazioni sindacali e, quindi, alla Commissione Elettorale - appena sara' insediata - l'elenco alfabetico generale degli elettori costituito da tutto il personale a tempo indeterminato in servizio (ivi compreso il personale comandato e fuori ruolo), nonche' sotto elenchi del personale stesso, anch'essi in ordine alfabetico, distinti in relazioni ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU ma potenzialmente identificabili come seggi elettorali (ad es. nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero, distretti , dipartimenti; nei comparti Ministeri, enti pubblici non economici e aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli enti locali: per scuole o circoscrizioni etc.).
Distinti elenchi dovranno, altresì, essere approntati per il personale delle specifiche tipologie nel caso di collegi distinti (cfr. al momento Enti pubblici non economici). Cio' facilitera' le operazioni della Commissione elettorale nell'individuazione dei seggi in rapporto alla complessita' delle singole amministrazioni. Nel caso di amministrazioni articolate sul territorio nazionale in sedi e strutture periferiche (v. amministrazioni indicate nel punto 3 lett. B) individuate, secondo le intese raggiunte con le OO.SS in base agli accordi di comparto, come sede di RSU gli adempimenti di cui al presente documento fanno carico ai responsabili delle sedi o strutture stesse. Pertanto, nel termine lato di "amministrazione" si intendono ricomprese anche le citate sedi. Nei casi suddetti l'amministrazione centrale di appartenenza, avra' cura di trasmettere alle sedi interessate il presente documento con tutte le altre indicazioni che saranno ritenute opportune.
Nel comparto scuola l'elenco sopra citato comprende anche il personale a tempo determinato previsto nell'art. 3 parte seconda dell'accordo generale del 7 agosto 1998. Tale personale non puo' comunque essere candidato nelle liste.
Con riferimento all'elettorato si deve, tuttavia, prendere in considerazione il caso degli enti di nuova istituzione in cui tutto il personale - in attesa dell'inquadramento nelle relative dotazioni organiche, versi in "posizione di comando". L'applicazione letterale della regola per cui il personale comandato non puo' accedere all'elettorato passivo porterebbe all'assurdo che in quell'ente tutti possano votare e nessuno essere eletto.
Si ritiene che in tali casi non si debba fare riferimento all'elemento terminologico ma alla sostanza della posizione dei dipendenti che non e' caratterizzata dalla temporaneita' tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In tali fattispecie si deve, pertanto, ritenere possibile anche l'elettorato passivo.
Le amministrazioni concordando i loro adempimenti con le organizzazioni sindacali interessate e con la Commissione elettorale non appena insediata - dovranno assicurare la massima collaborazione e tempestivita' nello svolgimento dei compiti assegnati, tra i quali, di particolare rilievo oltre quello gia' segnalato di predisposizione dell'elenco degli elettori, si rinvengono:
1) la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le operazioni di voto nonche' di un locale per la Commissione elettorale;
2) la messa a disposizione della Commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo o strumentale (anche informatica) necessario per l'organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (ad es. matite, urne elettorali);
3) la stampa - su fac-simile redatto dalla Commissione Elettorale - delle schede elettorali (distinte in caso di collegio specifico) nonche' delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi nel caso previsto dall'art. 1 0 del regolamento elettorale;
4) la cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove avvengono le votazioni specie dopo la chiusura dei seggi, nonche' della integrita' delle urne sigillate sino alle operazioni di scrutinio (che avverranno contestualmente per tutto il pubblico impiego il 26 novembre 1998), utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantirla (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro sistema idoneo ovvero, in mancanza, prendendo accordi con le prefetture competenti per territorio).
Qualora le organizzazioni sindacali interessate richiedano alle amministrazioni la predisposizione di fac-simili relativi agli adempimenti propri, ad esempio, della Commissione elettorale si rammenta che tale collaborazione e' del tutto facoltativa e puo' essere utilmente prestata per uniformare la documentazione. L'unico fac-simile non suscettibile di rielaborazioni perche' collegato con l'accertamento della rappresentativita' e' il verbale delle elezioni delle RSU allegato all'Accordo dei 7 agosto 1998 ed al presente documento che deve essere redatto esattamente con tutte le caratteristiche ivi indicate per esigenze informatiche.

6. VERIFICA DELLA RAPPRESENTATIVITA'

I risultati elettorali sono, ai sensi dell'art. 47 bis dei d.lgs 29/1993, elemento necessario ed indispensabile per valutare unicamente al dato associativo con il quale fanno media la rappresentativita' delle associazioni sindacali nel prossimo biennio. Solo la possibilita' di un corretto e veloce accertamento consentira' all'ARAN di procedere all'ammissione alle trattative nazionali delle associazioni che ne hanno veramente titolo.
Appare. tuttavia, indispensabile sottolineare che la collaborazione richiesta alle amministrazioni per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali non e' solo finalizzata ai compiti che la legge attribuisce all'ARAN ma, in prima battuta, rientra direttamente nell'interesse di ciascuna amministrazione in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNL sulle liberta' e prerogative sindacali del 7 agosto 1998, nella ripartizione dei permessi l'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali avverra' subito in sede locale in base alla media tra il dato associativo risultante alla data del 31 gennaio 1999 ed il dato elettorale di queste prime elezioni. Le amministrazioni saranno, dunque, le prime ad utilizzare le nuove regole senza una corretta attuazione delle quali si rischia, come e' facile immaginare, di innestare localmente dannose quanto imprevedibili conflittualita'.

La massima collaborazione e', poi, richiesta alle amministrazioni per il tempestivo invio del verbale riassuntivo dei risultati elettorali secondo il fac-simile allegato all'Accordo del 7 agosto 1998, che dovra' pervenire all'ARAN entro cinque giorni dal ricevimento del verbale stesso da parte della Commissione elettorale. Nella trasmissione dovra' essere chiaramente indicato se il verbale e' definitivo ovvero se sulle decisioni della Commissione elettorale sia stato presentato ricorso al Comitato dei garanti.
Sara' cura di ciascuna amministrazione far pervenire a questa Agenzia l'esito del ricorso. Nel caso di amministrazioni articolate sul territorio nazionale l'invio del verbale citato avverra' a cura del responsabile della sede o struttura periferica dove e' stata eletta la RSU., che potra' inviarne copia per conoscenza anche alla propria amministrazione centrale.
I verbali delle votazioni saranno trasmessi, in via telematica, dalle amministrazioni ai numeri sottoindicati, ma a tale trasmissione dovra' seguire quella documentale su supporto cartaceo, autenticata dall'amministrazione, necessaria per la validazione definitiva dei dati.
I numeri messi a disposizione sono i seguenti:

INDIRIZZI E MAIL:

rappresentanze.aran@interbusiness.it
rsu.aran@interbusiness.it
uffstudi3.aran@interbusiness.it

FAX: 06/32652128; 06/32652160.

Per le esigenze informatiche, al fine di ridurre al minimo possibili problemi di registrazione, nel presupposto del comune interesse ad una completa collaborazione, e' necessario fare presente alle Commissioni elettorali di riportare le sigle sindacali con la loro corretta dizione nella compilazione del verbale riassuntivo.

CONCLUSIONI

Le indicazioni contenute nel presente documento sono quelle ritenute indispensabili per un corretto avvio delle operazioni elettorali. Questa Agenzia fornira' tempestivamente ogni ulteriore chiarimento che dovesse risultare necessario, confidando nella piena e fattiva collaborazione delle amministrazioni rappresentate per il buon esito delle operazioni elettorali e per il miglior contributo all'attuazione dei principi di riforma.

IL PRESIDENTE
(Prof Carlo. Dell'Aringa)

DICHIARAZIONE

Visto l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione dei relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.1998;
Visto l'art. 2, comma 3, Parte I dell'Accordo e l'art. 8 comma 1 lett. h) dei D.Lgs. 396/1997 come modificato dal D.Lgs. 80/1998,

le parti

si danno reciprocamente atto di aver congiuntamente individuato la data di elezione delle rappresentanze sindacali unitarie dei personale (RSU) nei comparti di contrattazione dei pubblico impiego come da calendario allegato.

Con la presente dichiarazione, le Confederazioni firmatarie dell'Accordo dei 7.8.1998 e della presente dichiarazione proclamano formalmente di assumere l'iniziativa per le elezioni delle predette rappresentanze in nome e per conto delle organizzazioni sindacali ad esse aderenti.

I termini relativi agli adempimenti successivi alla presente iniziativa restano quelli previsti dall'Accordo dei 7.8.1998.

per l'A.R.A.N.
nella persona dell'avv. Guido Fantoni

per le Confederazioni sindacali

CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB/CUB
UGL

Roma, 21 settembre 1998

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE

Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti: e Ministeri
- Enti Pubblici non economici
- Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
- Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:
- Regioni ed Autonomie Locali
- Scuola
- Universita'
-Servizio Sanitario Nazionale

Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre
1998.