ATTENZIONE: questa che segue e' la versione ufficiale diramata per il C.d.M.

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: "RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)"

 

(22 gennaio 1999)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), e g);

 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

 

VISTO il parere espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica;

 

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

 

 

 

Schema di decreto legislativo: "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)"

 

 

Art. 1

(Consiglio nazionale delle ricerche)

 

 

Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e' ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e con strutture scientifiche distribuite sul territorio. Il C.N.R. svolge e promuove attivita' di ricerca che presentino prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del paese.

 

Il C.N.R. ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

 

Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del C.N.R. le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

 

 

Art. 2

(Attivita' e finalita' del C.N.R.)

 

 

 

Il C.N.R.:

 

a) svolge e promuove, avvalendosi della rete scientifica di cui all'articolo 7, nonche' di competenze e strutture esterne, attivita' di ricerca, con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del paese;

 

nell'ambito del piano di cui all'articolo 5 e nel quadro della collaborazione con le universita' ed altri soggetti pubblici e privati progetta, dirige e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonchÈ sostiene attivita' scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

 

cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica e dai soggetti di cui all'articolo 3. Per tale finalita', con convenzioni o partecipazioni di cui all'articolo 3, puO' dare applicazione anche a normative, indirizzi o programmi delle regioni o di altri soggetti pubblici rivolte alla diffusione dei risultati della ricerca nel sistema economico e puo' contribuire a determinare le condizioni per la costituzione di imprese altamente innovative, con un impegno, temporalmente determinato, di personale di ricerca del C.N.R., anche in costanza di rapporto di lavoro, all'uopo regolando tra ente e impresa le questioni attinenti ai diritti di proprieta' intellettuale e all'eventuale utilizzo di strutture e attrezzature del C.N.R.;

 

cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con enti e istituzioni di altri paesi o con organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di autorita' governative, competenze specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo;

 

svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attivita' di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, attivita' di alta formazione postuniversitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente. Puo' altresi' svolgere attivita' di formazione superiore non universitaria;

 

svolge attivita' di definizione e diffusione di specifiche tecniche e di documenti di riferimento settoriali, nonche' di verifica di conformita' a norme nazionali e internazionali. Svolge altresi' attivita' di certificazione e prove, nonche' di accreditamento per le amministrazioni pubbliche, su loro richiesta;

 

fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

 

nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

 

 

 

Art. 3

(Strumenti)

 

 

 

Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, il C.N.R., secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in societa' con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale e' soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il C.N.R. puo' altresi' partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

 

Nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2, il C.N.R. riferisce sull'attivita' svolta dai consorzi, fondazioni o societa' comunque costituite o partecipate dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

 

 

 

 

Art. 4

(Organi e direttore generale)

 

 

 

Sono organi del C.N.R.:

 

il presidente;

il consiglio direttivo;

il comitato di consulenza scientifica;

il comitato di valutazione scientifica;

e) il collegio dei revisori dei conti

 

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.

 

Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 5 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 7. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 5 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con le strutture di cui all'articolo 7, avvalendosi altresÏ all'occorrenza di altri esperti. E'costituito da venticinque membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la rappresentativita' delle aree che per essi saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonchÈ quattro nominati dal presidente dell'ente su designazione dall'Accademia dei Lincei. Le modalita' di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 6.

 

E' costituito, con esperti esterni all'ente, di comprovata esperienza internazionale nel settore, secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici dell'attivita' del CNR, ferma restando la valutazione dell'attivita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente del collegio e' designato dal presidente della Corte dei Conti, un membro effettivo e' designato dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati dallo stesso Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, nonchÈ il presidente ed i membri del collegio dei revisori per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di strutture scientifiche o di programmi di ricerca del C.N.R. ne' possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R.. Se professori o ricercatori universitari, il presidente e i membri del consiglio direttivo possono essere collocati in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Se dipendenti di altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati fuori ruolo .

 

Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite le indennita' di carica determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.

 

Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.

 

Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 10.

 

 

Art. 5

(Piano di attivita' e fabbisogno di personale)

 

 

 

Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, dell'importo massimo di spese di personale da non superare nel triennio e di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

 

Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale, le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali e il trattamento di proprio personale all'estero o dei titolari di borse assegnate dall'ente che svolge attivita' di ricerca all'estero, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

 

 

 

 

Art. 6

(Regolamenti)

 

 

 

I regolamenti del C.N.R., di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, devono in ogni caso prevedere:

 

con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

 

preventiva informazione del personale e forme di consultazione delle relative organizzazioni sindacali sulle modificazioni e integrazioni dei regolamenti, con tempi e modalita' tali da permettere l'espressione di valutazioni e osservazioni;

 

costituzione di organi collegiali delle strutture operanti in attuazione dell'articolo 7;

 

disciplina dell'incarico di direzione delle strutture di cui all'articolo 7, definendo la durata dell'incarico medesimo, nonche' le condizioni e i limiti di rinnovabilita' allo stesso soggetto.

 

selezione dei progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delle attivita' scientifiche e di ricerca di cui alla medesima disposizione, nonchÈ delle ricerche di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con procedure di valutazione comparativa;

 

facolta' di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione o di selezione.

 

con riferimento all'amministrazione, alla contabilita' e alla finanza;

 

disciplina delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e delle connesse responsabilita', nonche' delle procedure contrattuali e delle forme di controllo interno anche in deroga alle norme sull'ordinamento contabile dello Stato, ma comunque nel rispetto dei relativi principi, assicurando nell'arco di due esercizi finanziari la redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e l'adozione di un sistema di contabilita' economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

 

facolta' per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita', con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

 

 

Art. 7

(Riordino della rete scientifica)

 

La rete scientifica del C.N.R. e' distribuita in modo equilibrato sul territorio nazionale, nel rispetto della competenza scientifica generale dell'ente.

 

I regolamenti di cui all'articolo 6 disciplinano altresi' la riorganizzazione del C.N.R. secondo principi di snellimento delle strutture centrali e comunque di supporto, di contenimento delle spese generali, di decentramento amministrativo e gestionale, di razionalizzazione delle strutture di ricerca mediante fusioni, trasformazioni e soppressioni, anche utilizzando, quando utile per l'efficace perseguimento delle proprie finalita', modelli innovativi di organizzazione, al fine di ottenere:

 

qualificate strutture di ricerca scientifica o tecnologica, di livello internazionale e di dimensioni adeguate, tenendo anche conto della capacita' di autofinanziamento. Le dimensioni e la capacita' di autofinanziamento sono da valutare secondo le specializzazioni disciplinari. Le strutture godono di autonomia scientifica, amministrativa e contabile; le medesime, nei propri ambiti di competenza e nel rispetto del piano e degli aggiornamenti di cui all'articolo 5, possono anche operare come promotori di nuove attivita' di ricerca e di sviluppo tecnologico;

 

partecipazioni qualificate, con l'apporto di servizi, di risorse umane e finanziarie, a progetti e iniziative comuni di ricerca di durata predeterminata, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5 e mediante convenzioni, con atenei, altri enti di ricerca e istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, nonche' con altri soggetti pubblici e privati di particolare rilievo scientifico.

 

 

Art. 8

(Competenze del MURST e della Corte dei Conti)

 

 

Le delibere dell'ente, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, nonchÈ di quelle di adozione dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 7, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, sono immediatamente esecutive.

 

Sono trasmessi al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, una relazione annuale sull'attivita' svolta, che sono inviati, con eventuali osservazioni del MURST, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della funzione pubblica, nonchÈ al Parlamento.

 

In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 7, anche concernenti il riordino della rete scientifica, sono predisposti dal consiglio direttivo e resi noti al personale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Le organizzazioni sindacali hanno 30 giorni per presentare osservazioni al consiglio direttivo. I predetti schemi, con eventuali modifiche e integrazioni, sono sottoposti al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro 180 giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo.

 

Decorsi 180 giorni senza che il consiglio direttivo abbia sottoposto al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i regolamenti con le modifiche e le integrazioni ai sensi degli articoli 6 e 7, il consiglio decade e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

 

Il C.N.R. E' soggetto al controllo successivo della Corte dei Conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione.

 

 

 

Art. 9

(Risorse)

 

 

Le risorse del C.N.R. sono costituite:

 

dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano di cui all'articolo 5, ove approvato;

da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204;

da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

da eventuali contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

da ogni altra eventuale entrata.

 

Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), continuano ad essere versate nella contabilita' speciale infruttifera intestata all'ente presso la Tesoreria dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le risorse di cui alle lettere c), d) ed e) non sono riversate nella Tesoreria dello Stato, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Le risorse di cui alle lettere c) ed e), nonchÈ d), se direttamente provenienti dall'Unione Europea o da organismi internazionali ovvero se provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, con esclusione della quota di cofinanziamento nazionale, non entrano a far parte del fabbisogno dell'ente, di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

 

 

 

Art. 10

(Personale)

 

 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n.196 e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

 

Il C.N.R., sentito il comitato scientifico e nell'ambito del 2 per cento dell'organico dei ricercatori, puo' assumere per chiamata diretta, ricercatori italiani o stranieri che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attivita' di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

 

Il C.N.R, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, come determinati in via contrattuale, indicando per il personale ricercatore o tecnologo l'inserimento in apposite aree scientifiche o settori tecnologici. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologici il regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

l'ente puo' stipulare, previa selezione pubblica, oltre a contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita' programmate, contratti di lavoro, di durata non superiore a tre anni, al termine dei quali apposite commissioni formuleranno giudizi sull'attivita' svolta, secondo parametri riconosciuti in ambito internazionale. Le commissioni sono nominate dal consiglio direttivo e costituite da tre membri, due dei quali scelti su terne designate dal comitato di consulenza scientifica. I contratti sono rinnovabili una sola volta, previo giudizio positivo sull'attivita' svolta;

il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attivita' di ricerca scientifica e tecnologica si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da un dirigente di ricerca o dirigente tecnologo proveniente da un ente del comparto ricerca o da un professore universitario ordinario, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca:

1. nell'ambito dei contratti di cui alla lettera a);

2. presso universita' o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, se comunque valutata preventivamente da commissioni istituite ai sensi della lettera a);

 

la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le necessita' indicate nel piano triennale di cui all'articolo 5.

 

 

Art. 11

(Mobilita' con le universita')

 

 

Le universita' possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.

 

Previa convenzione tra universita' e C.N.R., i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso le strutture del C.N.R.

 

Previa convenzione tra universita' e C.N.R., il personale di ricerca del C.N.R. puo' essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attivita' di ricerca presso le strutture scientifiche delle universita'. Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita' scientifiche.

 

I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita' di ricerca presso il C.N.R. puo' comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

 

I regolamenti di cui all'articolo 6 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

 

Art. 12

(Norme transitorie e finali)

 

 

Il presidente del C.N.R., in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, cosi' come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1613.

 

In sede di prima applicazione del presente decreto:

 

qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, i quattro membri del consiglio direttivo di sua designazione, sono eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. al di fuori dei propri componenti. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati da parte dell'A.S.T. ;

b) il comitato di consulenza scientifica, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 6 e fino alla data di insediamento dei componenti di cui all'articolo 4, comma 4, e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' costituito da venticinque membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dall'assemblea dei comitati nazionali di consulenza, al di fuori dei propri componenti e per ciascuna area disciplinare, dieci eletti dall'assemblea dei direttori degli istituti e dei centri del CNR al di fuori del proprio ambito e interni all'ente, nonchÈ quattro nominati dal presidente dell'ente su designazione dell'Accademia dei Lincei. Il presidente del CNR convoca le assemblee entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'elezione avviene con il sistema della preferenza unica. Risultano eletti i candidati che nell'ordine ottengono piu' voti; a parita' di voti risultano eletti i candidati piu' anziani di eta';

c) il riordino di cui all'articolo 7 puo' avvenire anche attraverso aggregazioni temporanee;

d) nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 5, in deroga ai limiti determinati dalla pianta organica vigente e dalla vigente ripartizione per livelli, sentite le organizzazioni sindacali, il CNR, nei due anni successivi alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle entrate di cui all'articolo 9 e del fabbisogno di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, bandisce concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca secondo le esigenze determinate dalle attivita' in corso nell'anno 1998 e da quelle programmate per gli anni 1999 e 2000, valutando le esperienze e i risultati conseguiti dalla partecipazione ad attivita' e programmi dell'ente. In ogni caso negli anni 1999 e 2000 le spese per il personale non potranno superare il 70 per cento delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

 

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

 

il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 22 dicembre 1960, n.1613;

la legge 2 marzo 1963, n.283 e successive modificazioni e integrazioni;

l'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del C.N.R. sono prorogati fino alla data di insediamento del consiglio direttivo e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottate dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di insediamento del consiglio direttivo e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 6 e 7 sono esercitate dal medesimo consiglio, avvalendosi del comitato di consulenza scientifica, le funzioni attribuite ai comitati nazionali di consulenza, al consiglio di presidenza, alla giunta amministrativa e al consiglio di amministrazione, dai regolamenti dell'ente vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

I regolamenti provvederanno ad identificare le norme regolamentari con essi incompatibili e da ritenersi pertanto abrogate.

 

Al fine di un piu' efficace coordinamento della ricerca matematica nazionale i gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

 

all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

 

a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come strutture temporanee per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;

 

b) all'articolo 6, comma 2, inserire, alla fine le seguenti parole: ''nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca''.