Bozza Decreto legislativo sul CNR
Presentata dal Ministro Berlinguer
al Consiglio di Presidenza del CNR
il 22 Luglio 1998





Art.1
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche è ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 168/89 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo n.204 del 5 giugno 1998 e, per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche le competenze determinate nelle disposizioni di cui al comma 2.

Art.2

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche:

a) attraverso la propria rete scientifica di cui all'articolo 8 promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica finalizzata ad obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in ambito nazionale e internazionale, nel quadro della cooperazione e integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti pubblici e privati, anche progettando, dirigendo, coordinando e realizzando programmi nazionali e internazionali di ricerca, nonchè imprese scientifiche innovative;

b) cura la valorizzazione, la diffusione, lo sviluppo precompetitivo e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalla propria rete scientifica;

c) svolge in convenzione con le università attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di perfezionamento, di formazione post-universitaria e post-dottorato, nonchè formazione continua, permanente e ricorrente;

d) svolge attività di definizione, diffusione e verifica di standard e norme tecniche, nonchè di certificazione;

e) fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro richiesta;

f) può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato, in connessione alle attività istituzionali.

Art.3

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso lo sfruttamento economico dei risultati della propria ricerca, il Consiglio nazionale delle ricerche può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici o privati. La costituzione o la partecipazione in società con quota maggioritaria è soggetta al autorizzazione preventiva del MURST.

Art.4

1. Sono organi del consiglio nazionale delle ricerche:

a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovraintende all'andamento, presiede il Consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n.204 del 5 giugno 1998. Il Presidente dura in carica per quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti, di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri di alta qualificazione, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, due dei quali su proposta del Presidente e due scelti in una rosa di cinque nominativi designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Se dipendenti pubblici, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato. Se ricercatori o professori universitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, primo comma, n.10, secondo periodo, del DPR 11 luglio 1980, n.382.

6. Al Presidente dell'ente, ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente e ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennità determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Il Consigli direttivo nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale, assunto con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta, responsabile della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori, è collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art.5
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, che determina, in conformità al Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 e ai programmi di ricerca dell'Unione Europea, obiettivi e priorità, ivi compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale e la previsione di finanziamento dell'intero periodo.

Art.6

1. E' sottoposta all'approvazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esclusivamente la delibera concernente il piano triennale di attività. Decorsi 45 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazione da parte del Ministero la predetta delibera diventa esecutiva. Ogni altra delibera dell'ente è immediatamente esecutiva.

2. Sono comunicati al MURST i bilanci annuali e pluriennali ed è trasmessa una relazione annuale sull'attività svolta.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e in deroga all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168 i regolamenti di cui all'articolo 7, anche concernenti il riordino della rete scientifica, come modificati e integrati ai sensi degli articoli 7 e 8, sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro 180 giorni dalla data di insediamento e sono sottoposti per l'approvazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Decorsi 45 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni i regolamenti si intendono approvati.

4. Decorsi 180 giorni senza che il Consiglio Direttivo abbia definito le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3, il Consiglio decade ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede al rinnovo ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

5. I regolamenti, le delibere e gli altri atti di gestione del CNR non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, che esercita il controllo successivo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.537, al fine di riferire annualmente al Parlamento. La relazione che correda i conti consuntivi annuali è predisposta dal Presidente dell'ente.

Art.7

1. I regolamenti del Consiglio nazionale delle ricerche, emanati o da emanare ai sensi dell'articolo 8 della legge 168/89, sono modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'organizzazione e al funzionamento:

1. determinazione di una procedura interna per la definizione o la modifica dei regolamenti che preveda la facoltà per il personale di formulare osservazioni e proposte di modifica prima della loro approvazione da parte del Consiglio direttivo;

2. istituzione di un Comitato scientifico dell'Ente con compiti di consulenza sulla programmazione scientifica e sul monitoraggio delle attività, costituito a maggioranza da esperti esterni all'ente anche di cittadinanza non italiana;

3. istituzione di un Nucleo di valutazione composto da esperti esterni all'ente, anche di cittadinanza non italiana, per lo svolgimento di attività di valutazione dell'ente sulla base degli indirizzi del CIVR di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.204 del 5 giungo 1998;

4. attribuzione della direzione degli istituti mediante procedure di selezione pubblica, con nomina di commissioni giudicatrici, ovvero comunque di valutazioni comparative dei candidati da parte del consiglio direttivo, sentito il Comitato scientifico, anche nell'ambito di indicazioni provenienti dalla comunità scientifica;

5. selezione di progetti da ammettere ai programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) con procedure trasparenti di valutazione comparativa.

b) con riferimento all'amministrazione, alla contabilità ed alla finanza:

1. redazione, in aggiunta al bilancio di previsione, dello stato patrimoniale e del conto economico sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, anche indicando analiticamente le diverse entrate di cui all'articolo 10;

2. facoltà di istituire un sistema di qualificazione per la fornitura di strumentazione scientifica con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 1995, n.158;

3. facoltà per le forniture di cui al punto 3 di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n.79 del 1997 e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

Art.8

1. I regolamenti dei cui all'articolo 7 determinano altresì la riorganizzazione del CNR in strutture di servizio e in una rete scientifica articolata su modelli organizzativi funzionali alle specifiche attività di ricerca svolte, costituita da Istituti con autonomia scientifica e con forme diverse di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, al fine di assicurare:

a) la costituzione di qualificati Istituti di riferimento e di livello internazionale, con dimensioni adeguate e con riconosciuta capacità di autofinanziamento, che svolgano ricerche di eccellenza e che, nei propri ambiti di competenza, possano finanziare ricerche esterne, nonchè operare come incubatori di nuove attività di ricerca e di sviluppo tecnologico;

b) l'aggregazione di altre strutture di ricerca in Istituti, anche opranti su più sedi e a termine, di dimensioni variabili;

c) la presenza del CNR nelle attività di ricerca svolte nelle università, mediante la stipula di convenzioni con gli atenei per contribuire con servizi e risorse a progetti comuni di durata predeterminata;

d) il rispetto di una specifica proporzione tra personale di ruolo e personale a tempo determinato come condizione per la costituzione degli istituti;

e) lo svolgimento presso gli istituti di attività di ricerca nelle quali operino professori e ricercatori universitari, ricercatori di altri enti o di imprese;

f) criteri e procedure per la mobilità del personale tra istituti e tra sedi, anche prevedendo meccanismi di incentivazione e facoltà di opzione.

Art.9 (Risorse del Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Le risorse del Consiglio nazionale delle ricerche sono costituite:

a) dal contributo ordinario a carico del Fondo per gli enti finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.204 del 5 giungo 1998;

b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n.204 del 5 giungo 1998;

c) da erogazioni straordinarie da parte di pubbliche amministrazioni per particolari progetti i accordi di programma;

d) da eventuali contributi dell'Unione Europea per la partecipazione a programmi e progetti internazionali;

e) da ogni altra eventuale entrata.

Art.10

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del CNR è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del comparto degli enti di ricerca, fermo restando quanto previsto dalla legge n.196/97 e dall'articolo 31 comma 6 della legge 27 febbraio 1997, n.449.

2. In sede di contrattazione decentrata il CNR può:

a) determinare la quota di personale addetto ad attività di ricerca e di dirigenza da assumere con contratti a tempo determinato, previa procedura di selezione comparativa nonchè con trattamento economico ad personam, anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 3 del DPR 12 gennaio 1991, n.171 e dal contratto collettivo nazionale di comparto;

b) derogare dai vincoli posti dal DPR 171 del 1991 in materia di requisiti per l'accesso di personale dall'esterno e per i passaggi di livello interni all'ente;

c) stipulare contratti di formazione e lavoro anche finalizzati alla successiva assunzione da parte di terzi;

d) chiamare esperti stranieri nelle commissioni per la selezione del personale;

e) derogare dal criterio di reciprocità per l'assunzione di personale straniero a tempo determinato ed indeterminato;

f) derogare dalla normativa vigente in materia di trattamenti di missione, anche istituendo, nei limiti del proprio bilancio, indennità aggiuntive per il personale assunto e inviato per operare presso laboratori stranieri di livello internazionale;

3. I ricercatori, i tecnologi e i tecnici di ricerca in servizio presso il CNR, sulla base dei regolamenti di funzionamento, per lo sviluppo precompetitivo dei risultati della ricerca e per il trasferimento tecnologico, possono costituire o partecipare per tali fini a società di diritto privato, utilizzando per un periodo determinato e dietro corrispettivo le attrezzature dell'ente e stabilendo con il medesimo periodo una riduzione proporzionale dell'orario contrattuale. Alle predette società possono partecipare anche direttamente gli enti o le università.


Art.11

1. Le università possono attribuire per contratto corsi ufficiali o integrativi di insegnamento ai ricercatori in servizio presso il CNR. Gli statuti delle università determinano le modalità attraverso le quali i predetti ricercatori partecipano, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. Previa intesa tra università e Istituti del CNR, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture del CNR.

3. Previa intesa tra università e Istituti del CNR, i ricercatori del CNR possono essere autorizzati per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso le strutture scientifiche delle università. Gli statuti delle università sono modificati al fine di consentire ai predetti ricercatori, per la durata delle attività, di essere componenti degli organi collegiali delle strutture scientifiche delle università e di partecipare alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività scentifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza, sono soggetti ad autorizzazione e possono dar luogo ad una riduzione proporzionale dell'orario di lavoro. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il CNR può comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 7, ove applicabili, e agli statuti e regolamenti delle università interessate.

Art.12
1. Il Presidente del CNR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi resta fino alla scadenza del mandato, così come determinato ai sensi .....


2. In sede di prima applicazione del presente decreto, qualora alla data di entrata in vigore del medesimo non sia stata insediata l'Assemblea della Scienza e della Tecnologia, si prescinde dalla designazione di cui all'articolo 5, comma 3, ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione.


3. Sono abrogate ......