Testo della risoluzione approvata dalla Commissione VII della Camera, Cultura, scienza e istruzione, il 18 febbraio 1998.
La VII Commissione permanente cultura, scienza e istruzione, premesso che: dalla attenta analisi e discussione della "Relazione sulle linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica" presentata al Parlamento dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 59 del 1997, sono emersi importanti elementi sia sul piano del metodo (in quanto con tale relazione, derivante dal confronto con il "Comitato di Ministri per le politiche della ricerca e dell'innovazione", il Ministro offre alla discussione della società civile, dei partiti e del Parlamento il quadro generale entro il quale intende muoversi per l'emanazione di decreti legislativi attuativi della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997) sia sul piano dei contenuti, nell'ambito del quale sono emersi i seguenti elementi qualificanti:

l'unitarietà della visione prospettata: che considera il settore della ricerca scientifica e tecnologica come sistema globale integrato;

la necessità di ricondurre alla sede di governo del sistema le funzioni di coordinamento della macro-programmazione (definizione delle grandi linee e obiettivi strategici nazionali e conseguente allocazione delle risorse) e della valutazione;

la costituzione di un "cervello del sistema" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'assegnazione al MURST della funzione di coordinamento generale dell'attuazione delle linee strategiche individuate dai piani pluriennali di ricerca, liberandolo dalle funzioni di gestione;

la necessità di ridefinire i rapporti funzionari tra il MURST e gli altri Ministeri che hanno la vigilanza su Enti e Istituti di ricerca all'interno del quadro logico e funzionale costituito dal sistema globale delineato;

la necessità di ridefinire i rapporti tra MURST e CNR, di riordinare la vita dei grandi Enti nonché, di riorganizzare e semplificare la realtà degli Enti minori attraverso il superamento della eccessiva frammentazione delle competenze dei centri di spesa e dei consigli di amministrazione;

la salvaguardia dell'unitarietà e della multidisciplinarietà del CNR nonché, la riaffermazione dell'autonomia di governo dei grandi Enti;

il tentativo di superamento della prassi di assegnazione a pioggia dei fondi di ricerca e della autoreferenzialità attraverso la costituzione del "Servizio nazionale di valutazione ";

l'opportunità dell'azione di stimolo e di sostegno pubblico attraverso la leva fiscale, alla ricerca sia pubblica che privata, la cui esiguità costituisce un punto debole del sistema globale italiano;

la necessità di una maggiore valorizzazione del personale attraverso una gestione integrata del sistema della ricerca con l'attivazione di efficaci meccanismi che facilitino la mobilità delle risorse umane in funzione della produttivita del sistema;

nella predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega conferita dalla legge n.59 del 1997,

impegna il Governo:

1) a tenere distinte le funzioni politiche generali di programmazione, della ricerca delle amministrazioni pubbliche, spettanti al "cervello del sistema", da quelle di coordinamento politico della realizzazione di detta programmazione, spettanti al MURST, da quelle della vigilanza amministrativa di pertinenza dei vari Dicasteri di riferimento da quelle della gestione, inclusa la programmazione delle loro attività, specifiche degli Enti di ricerca, nonché, infine, da quelle dell'attività di ricerca scientifica compresa la necessaria consulenza assegnate dall'autonomia costituzionale alle universita' e agli enti di ricerca, ai ricercatori e ai loro autonomi organismi rappresentativi evitando cosi che il necessario superamento degli attuali difetti derivanti dalla eccessiva frammentazione e dalla totale autoreferenzialità, sfoci nel dirigismo centralistico, con il rischio di paralizzare il sistema e di violare l'autonomia costituzionale della ricerca scientifica;

2) a prevedere che il governo del sistema pubblico della ricerca veda impegnati direttamente il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli altri Ministri con competenze in materia di ricerca nella individuazione delle priorità strategiche per il Paese espresse nel piano pluriennale;

3) ad evitare, pur nella necessaria unitarieta' di programmazione generale, la mortificazione dei ruoli e dell'autonomia dei Ministeri di vigilanza tenendo presente che costituiscono lo snodo per la rappresentazione della "domanda di ricerca "e la conseguente realizzazione dell'innovazione scientifica e tecnologica del sistema Paese;

4) a prevedere apposite sessioni per i consigli nazionali di consulenza per fornire pareri e consigli alla sede decisionale strategica e per quanto concerne il programma nazionale di ricerca;

5) a garantire che i previsti organi di consulenza siano costituiti secondo procedure che ne garantiscano l'indipendenza e la rappresentatività e organizzati in modo da tutelare l'autonomia;

6) a prevedere un preciso raccordo istituzionale tra il livello governativo e il Parlamento attraverso le Commissioni parlamentari permanenti cultura e istruzione;

7)ad assicurare, nelle more della riforma:la funzionalità degli Enti attraverso la proroga degli organi decisionali qualora in scadenza, sino all'insediamento dei nuovi organismi che saranno previsti nei decreti legislativi:

8) ad una programmazione delle attività di ricerca pubblica e ad una chiara indicazione della sua finalizzazione, che deve valorizzare la ricerca di base nei suoi diversi indirizzi, in modo da garantire un afflusso di nuove idee e di conoscenze anche in quei settori socialmente utili per i quali non e possibile l'intervento dell'impresa privata, come la prevenzione delle malattie, la tutela del territorio e delle risorse naturali, il risparmio energetico, la valorizzazione dei beni culturali;

9) a porre particolare attenzione, nel riordino dei grandi Enti di ricerca, alla valorizzazione del patrimonio storico di competenza scientifica, di risorse umane e di attrezzature, per il perseguimento di obiettivi sulla base dell'esperienza acquisita da ciascun Ente e sulle possibilità di sviluppo futuro, nonché, al potenziamento del raccordo tra di loro e con la rete nazionale di ricerca universitaria, con la pubblica amministrazione e con le imprese; a garantire la piena autonomia scientifica e organizzativa di tali enti anche attraverso il funzionamento dei loro specifici comitati di consulenza e ad assicurarne le condizioni per la massima efficienza:

10) a coinvolgere nel processo di elaborazione del riordino degli Enti di ricerca gli organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale;

11) a dotare gli Enti pubblici di ricerca di una struttura amministrativa e di una organizzazione del lavoro che sia adeguata alle esigenze delle attività di ricerca scientifica, che tenga conto delle specificità di ogni struttura e che non sia mutuata da quella del pubblico impiego. Tale organizzazione del lavoro deve prevedere, in particolare per il personale ricercatore e tecnologo, la sostanziale equiparazione all'attività svolta in ambito universitario, superando le difficoltà derivate dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

12) a predisporre un ampliamento degli organici e nuovi meccanismi concorsuali, caratterizzati dalla massima trasparenza degli atti e da criteri di selezione meno discrezionali e piu'obiettivi;

13) a superare il concetto restrittivo di scienza che sembra emergere dal documento e sembra rilevare:

a) una non sufficiente considerazione del ruolo centrale che la ricerca fondamentale, sia universitaria sia degli Enti di ricerca, rivestirà nei prossimi decenni per la competizione internazionale tra le nazioni scientificamente pievolute;

b) una sottovalutazione del ruolo che le scienze umane hanno nella ricerca sia fondamentale sia applicata allo sviluppo del Paese;

14) a incrementare la correlazione formazione-ricerca ai vari livelli, coinvolgendo direttamente gli Enti di ricerca;

15) a non trascurare il fondamentale contributo che l'università fornisce alla ricerca scientifica italiana sia attraverso la partecipazione ai programmi nazionali finalizzati o strategici sia attraverso la ricerca fondamentale;

16)a superare una insufficiente attenzioneper meccanismi istituzionali ed operativi idonei a trasformare i progressi scientifici e le realizzazioni tecnologiche in successi industriali ed in opportunità di creazione di PMI ad alta tecnologia, produttrici di beni strumentali e di consumo di punta o di PMI manifatturiere consumatrici di tecnologia avanzata;

17) a superare l'assenza di indicazioni su meccanismi e procedure di concertazione Stato-Regioni-Istituzioni infraregionali che creino condizioni favorevoli perch, la ricerca e l'innovazione diventino fonti di vantaggio competitivo nel governo dei sistemi locali;

18) a non sottovalutare gli effetti che gli squilibri territoriali in materia di ricerca scientifica e di innovazione determinano per i processi di integrazione del Sistema-Paese nel contesto della competizione globale;

19) a tener presente che risorse ben maggiori devono essere destinate per allineare l'Italia agli investimenti che gli altri Paesi sviluppati dedicano alla ricerca e sviluppo;

20) a voler perseguire la linea dei fondi integrativi speciali che consentano di investire in settori strategici e secondo criteri mirati e non semplicemente "a pioggia ";

21) ad evitare che nell'ambito della valutazione e del monitoraggio nasca una nuova e dannosa burocrazia, che potrebbe facilmente trasformarsi in strumento di clientelismo;

22) a tener presente nella costruzione del "Servizio nazionale di valutazione ", che la valutazione deve essere attuata da soggetto esterno e indipendente rispetto a quello che concepisce, programma e/o realizza l'"oggetto", a qualunque livello della valutazione stessa;

23) affinche', a svolgere le funzioni di valutazione generale del sistema e del funzionamento degli enti di ricerca possano essere chiamati qualificati organismi internazionali;

24) a prescrivere l'obbligo per i soggetti valutanti di assumersi la piena responsabilità dei loro giudizi, e a sottoscriverli.